(Causa T-579/22)

ClientEarth AISBL

contro

Commissione europea

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 10 settembre 2025

«Ambiente – Convenzione di Aarhus – Rigetto di una richiesta di riesame interno – Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 – Regolamento delegato (UE) 2021/2139. – Attività connesse alla bioenergia – Biomassa forestale – Fabbricazione di prodotti chimici di base organici – Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie – Tassonomia – Requisiti dei criteri di vaglio tecnico – Articolo 19 del regolamento (UE) 2020/852 – Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici – Articolo 10 del regolamento 2020/852. – Attività di transizione – Soglia quantitativa – Elementi scientifici concludenti – Ciclo di vita – Principio di precauzione – Principio consistente nel non arrecare un pregiudizio significativo agli obiettivi ambientali – Articolo 17 del regolamento 2020/852 – Economia circolare – Acque e risorse marine – Inquinamento

  1. Ambiente – Convenzione di Aarhus – Applicazione alle istituzioni dell’Unione – Facoltà per le organizzazioni non governative di chiedere il riesame interno di atti amministrativi in materia ambientale – Precisazione dei motivi del riesame – Necessità di indicare elementi idonei a sollevare dubbi sulla fondatezza dell'atto di cui trattasi

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, art. 10, § 1)

    (v. punti 27, 28)

  2. Ambiente – Convenzione di Aarhus – Applicazione alle istituzioni dell’Unione – Facoltà per le organizzazioni non governative di chiedere il riesame interno di atti amministrativi in materia ambientale – Rigetto di una richiesta di riesame interno in quanto priva di fondamento – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione – Assenza

    (Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, art. 4, § 10, e n. 2020/852, art. 19, § 1)

    (v. punti 29-33, 87, 104-108, 122, 143-147, 151, 152)

  3. Ravvicinamento delle legislazioni – Contesto volto a promuovere gli investimenti sostenibili – Determinazione della sostenibilità ambientale delle attività economiche – Criteri di valutazione tecnica – Definizione da parte della Commissione – Valutazione da parte della Commissione dei diversi requisiti applicabili – Ammissibilità

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2020/852, art. 10, § 3, e 5, 11, § 3 e 5, e 19, § 1, f)]

    (v. punti 52-57, 94)

  4. Ravvicinamento delle legislazioni – Contesto volto a promuovere gli investimenti sostenibili – Determinazione della sostenibilità ambientale delle attività economiche – Criteri di valutazione tecnica – Definizione da parte della Commissione – Considerazione della legislazione pertinente dell'Unione in vigore – Ammissibilità

    [Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/841 e 2020/852, artt. 10, § 1, a), e 19, §1, d); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/2001]

    (v. punti 61-71, 95-100)

  5. Ravvicinamento delle legislazioni – Contesto volto a promuovere gli investimenti sostenibili – Determinazione della sostenibilità ambientale delle attività economiche – Criteri di valutazione tecnica – Definizione da parte della Commissione – Obbligo di tenere conto del ciclo di vita dei prodotti o dei servizi – Portata

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852, considerando 34, 40 e 47 e artt. 19, § 1, g), e 5; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87]

    (v. punti 75-86, 139-142)

  6. Ravvicinamento delle legislazioni – Contesto volto a promuovere gli investimenti sostenibili – Criteri di valutazione tecnica – Determinazione della sostenibilità ambientale delle attività economiche –Definizione da parte della Commissione – Criteri stabiliti per le attività legate alle bioenergie – Mancata inclusione di un criterio relativo al principio dell'utilizzo a cascata della biomassa forestale – Insufficienza di elementi scientifici – Ricorso a un approccio graduale – Ammissibilità

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852, artt. 19, § 1 e 5; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/2001)

    (v. punti 114-128)

  7. Ravvicinamento delle legislazioni – Contesto volto a promuovere gli investimenti sostenibili – Determinazione della sostenibilità ambientale delle attività economiche – Criteri di valutazione tecnica – Definizione da parte della Commissione –Criteri stabiliti per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base – Considerazione delle attività economiche a valle – Esclusione

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852, art. 3, b), 9, c), 10, § 3, b), 17, § 1, c), i) e ii), e § 2, e 19, § 1, g); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60]

    (v. punti 156-172)

  8. Ravvicinamento delle legislazioni – Contesto volto a promuovere gli investimenti sostenibili – Determinazione della sostenibilità ambientale delle attività economiche – Criteri di valutazione tecnica – Definizione da parte della Commissione – Criteri stabiliti per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base – Classificazione come attività transitoria – Errore manifesto di valutazione – Assenza

    [Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, n. 1272/2008, e n. 2020/852, artt. 9, e), 10, § 3, b), e 17, § 1, e)].

    (v. punti 177-191)

  9. Ravvicinamento delle legislazioni – Contesto volto a promuovere gli investimenti sostenibili – Determinazione della sostenibilità ambientale delle attività economiche – Criteri di valutazione tecnica – Definizione da parte della Commissione – Criteri stabiliti per la produzione di materie plastiche di base – Assenza di soglia quantitativa relativa all'uso di materie prime rinnovabili – Ammissibilità

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852, art. 19, § 1, c), e k)]

    (v. punti 201-207)

  10. Ravvicinamento delle legislazioni – Contesto volto a promuovere gli investimenti sostenibili – Determinazione della sostenibilità ambientale delle attività economiche – Criteri di valutazione tecnica – Definizione da parte della Commissione – Criteri stabiliti per la produzione di materie plastiche di base – Classificazione come attività transitoria – Ammissibilità – Mancata inclusione di un criterio che consenta di determinare l'assenza di un pregiudizio significativo causato dall'attività economica contemplata dall'obiettivo di transizione verso un'economia circolare – Insufficienza di elementi scientifici – Errore manifesto di valutazione – Assenza

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852, art. 9, d), 10, § 3, b), 17, § 1, d), e 19, § 1, g) e k), e 5]

    (v. punti 220-231)

Sintesi

Il Tribunale conferma la decisione della Commissione europea di respingere una richiesta di riesame interno del regolamento delegato 2021/2139 ( 1 ) che integra il regolamento 2020/852 sull'istituzione di un quadro per gli investimenti sostenibili ( 2 ) (in prosieguo: il «regolamento sulla tassonomia»). Così facendo, esso si pronuncia per la prima volta su alcune disposizioni del regolamento sulla tassonomia relative alle attività economiche connesse alle bioenergie, alla fabbricazione di prodotti chimici organici di base e alla fabbricazione di materie plastiche di base.

Il regolamento sulla tassonomia istituisce un sistema di classificazione unificato per armonizzare, a livello dell'Unione, i criteri per determinare se un'attività economica sia sostenibile sotto il profilo ambientale alla luce di diversi obiettivi ambientali, quali la mitigazione dei cambiamenti climatici ( 3 ).

In tale contesto, la Commissione ha adottato il regolamento delegato per integrare il regolamento sulla tassonomia. Sono stati definiti criteri di vaglio tecnico per determinare le condizioni alle quali si può ritenere che talune attività economiche connesse alla bioenergia, alla fabbricazione di prodotti chimici organici di base e alla fabbricazione di materie plastiche di base contribuiscano in modo sostanziale all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici e non arrechino un pregiudizio significativo a nessuno degli altri obiettivi ambientali stabiliti dal medesimo regolamento.

La ClientEarth, un'organizzazione senza scopo di lucro di diritto belga che ha come obiettivo, in particolare, la tutela dell'ambiente, ha presentato alla Commissione, ai sensi del regolamento Aarhus ( 4 ), una richiesta di riesame interno del regolamento delegato, che violava, a suo avviso, il regolamento sulla tassonomia.

La Commissione ha respinto la richiesta di riesame interno con decisione del 6 luglio 2022 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), oggetto del presente ricorso.

Giudizio del Tribunale

Il Tribunale esamina, in primo luogo, il motivo della ClientEarth secondo cui, in sostanza, la Commissione è incorsa in errori di diritto relativi ai requisiti applicabili ai criteri di vaglio tecnico ai sensi dell'articolo 19 del regolamento sulla tassonomia.

Conformemente al paragrafo 1, lettera f), di tale disposizione, i criteri di vaglio tecnico si basano su elementi scientifici concludenti e sul principio di precauzione sancito dall'articolo 191 TFUE.

In tale contesto, il Tribunale respinge, in primo luogo, la censura vertente sul fatto che la Commissione avrebbe interpretato in modo troppo restrittivo la nozione di «elementi scientifici concludenti» come corrispondenti agli «elementi scientifici che consentono di trarre una conclusione».

Anzitutto, il Tribunale rileva che la ClientEarth non spiega né in che modo l'interpretazione adottata dalla Commissione renderebbe illegittima la decisione impugnata, né perché essa non corrisponderebbe ai «migliori elementi disponibili» o agli «elementi scientifici più recenti e affidabili».

Esso respinge poi l'argomento della ClientEarth secondo cui la Commissione ha ritenuto di poter ignorare i migliori elementi scientifici e i più recenti in quanto il regolamento delegato sarebbe regolarmente aggiornato. Tale argomento si basa infatti su una lettura erronea della decisione impugnata, la quale afferma soltanto che un'interpretazione troppo restrittiva dell'obbligo di prendere in considerazione tali elementi rimetterebbe in discussione gli obiettivi del regolamento sulla tassonomia e priverebbe di qualsiasi effetto utile il suo obbligo di riesaminare regolarmente i criteri di vaglio tecnico in funzione del progresso scientifico e tecnologico.

Infine, la ClientEarth non ha neppure dimostrato una violazione del principio di precauzione, in quanto non chiarisce in che modo l'interpretazione dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sulla tassonomia accolta nella decisione impugnata violi tale principio. Nel caso di specie, essa si limita a sostenere che, in mancanza di elementi scientifici concludenti, alla Commissione sarebbe impedito di classificare una determinata attività ai sensi di detto regolamento.

In secondo luogo, il Tribunale respinge la tesi secondo cui la Commissione è incorsa in un errore di interpretazione dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia, ritenendo di dover ponderare i diversi requisiti ivi previsti. A tal riguardo, esso rileva che tale disposizione enuncia un insieme di requisiti che riguardano sia il merito sia la forma dei criteri di vaglio tecnico. Questi ultimi devono inoltre tener conto di diversi fattori che perseguono obiettivi diversi, vale a dire, in particolare, gli obiettivi ambientali, scientifici, economici, finanziari e di fattibilità. Pertanto, in sede di fissazione di detti criteri, spetta alla Commissione prendere in considerazione tutti i requisiti previsti all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia, trovando, se del caso, l'equilibrio appropriato o una concordanza pratica tra di essi.

In terzo luogo, il Tribunale esamina l'errore di diritto che la Commissione avrebbe commesso basandosi esclusivamente sulla legislazione dell'Unione vigente, in particolare la direttiva RED II ( 5 ) e il regolamento UTCATF ( 6 ). Secondo la ClientEarth, tali atti legislativi, che la Commissione ha preso in considerazione al fine di stabilire i criteri di vaglio tecnico per le attività legate alle bioenergie, svolgono funzioni diverse da quelle del regolamento sulla tassonomia e si basano su elementi scientifici obsoleti che non sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, di tale regolamento.

Il Tribunale osserva anzitutto che, conformemente a detto regolamento, la Commissione deve tener conto «di ogni pertinente strumento legislativo dell'Unione in vigore» al momento di stabilire i criteri di vaglio tecnico, cosicché non può esserle contestato di aver tenuto conto della normativa dell'Unione in vigore.

Per quanto riguarda, più precisamente, il carattere asseritamente obsoleto dei criteri stabiliti nella direttiva RED II e nel regolamento LULUCF, il Tribunale osserva che la data di adozione della normativa non è di per sé idonea a dimostrare una non conformità ai requisiti stabiliti dal regolamento sulla tassonomia. Inoltre, tenuto conto del loro oggetto, tale direttiva e tale regolamento non possono essere considerati non pertinenti ai fini della fissazione dei criteri di vaglio tecnico per le attività connesse alle bioenergie. In tal senso, il Tribunale aggiunge che il regolamento sulla tassonomia rinvia espressamente alla direttiva RED II e indirettamente al regolamento LULUCF, e che i criteri stabiliti da questi due atti sono intrinsecamente connessi per quanto riguarda i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire dalla biomassa forestale.

In quarto luogo, il Tribunale dichiara che, contrariamente a quanto sostiene la ClientEarth, la Commissione non ha violato l'obbligo, stabilito all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del regolamento sulla tassonomia, di tener conto del ciclo di vita per quanto riguarda le attività di fabbricazione di prodotti chimici organici di base e di fabbricazione delle materie plastiche di base.

A tal riguardo, esso osserva che, nella decisione impugnata, la Commissione ha certamente sostenuto che l'integrazione universale delle considerazioni relative al ciclo di vita nei criteri di vaglio tecnico si rivelava difficile a causa della mancanza di dati utilizzabili e comparabili. Tuttavia, per quanto riguarda la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, essa ha preso in considerazione, in particolare, le emissioni dirette di gas a effetto serra e, per quanto riguarda la fabbricazione di materie plastiche di base, i criteri di vaglio tecnico erano basati su pareri di esperti nonché su un'analisi del ciclo di vita.

Inoltre, il Tribunale sottolinea che l'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del regolamento sulla tassonomia non impone né di prevedere criteri di vaglio tecnico riguardanti specificamente il ciclo di vita né di effettuare un'analisi del ciclo di vita in tutti i casi di specie. Per contro, è necessario che la Commissione tenga conto del ciclo di vita, e in particolare delle analisi di detto ciclo già esistenti, al momento dell'adozione dei criteri di vaglio tecnico.

In secondo luogo, il Tribunale affronta il motivo di ricorso della ClientEarth vertente su errori manifesti di valutazione per quanto riguarda le attività connesse alle bioenergie.

Da un lato, la ricorrente invocava un errore manifesto di valutazione in quanto la Commissione aveva concluso che la combustione di biomassa forestale contribuisce sostanzialmente alla mitigazione del cambiamento climatico e non causa un pregiudizio notevole agli obiettivi ambientali. Più in particolare, essa contestava alla Commissione di aver trattato in modo uniforme tutte le materie prime di origine forestale senza seguire le raccomandazioni del gruppo di esperti tecnici sulla finanza sostenibile. Su tale punto, il Tribunale constata che la ricorrente non ha dimostrato che le ragioni addotte dalla Commissione per non seguire tali raccomandazioni fossero viziate da un errore manifesto di valutazione tale da mettere in discussione la loro plausibilità. Il Tribunale aggiunge che, contrariamente a quanto affermato dalla ClientEarth, anche il legno importato è stato considerato ai fini della fissazione dei criteri di vaglio tecnico per le attività economiche connesse alle bioenergie, alla luce dell'articolo 29, paragrafi 6 e 7, della direttiva RED II.

Dall'altro lato, secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto che non vi fossero elementi scientifici sufficienti per stabilire criteri di vaglio tecnico relativi al principio consistente nel non arrecare un pregiudizio notevole all'obiettivo di transizione verso un'economia circolare per quanto riguarda l'utilizzo della biomassa forestale nelle attività connesse alle bioenergie, al fine di prendere in considerazione il principio dell'utilizzo a cascata della biomassa forestale.

A tal riguardo, il Tribunale osserva che, nella decisione impugnata, la Commissione ha fatto valere che tale principio era estremamente complesso e che elementi scientifici sufficienti erano essenziali per definire criteri appropriati. In tale contesto, essa ha ritenuto di poter ricorrere ad un approccio graduale, conformemente all'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento sulla tassonomia. La Commissione ha ritenuto, in particolare, che la direttiva RED II imponesse già agli operatori obblighi relativi alla gerarchia dei rifiuti e all'economia circolare, e che la proposta di direttiva che modifica la direttiva RED II prevedesse che gli Stati membri garantissero che l'energia da biomassa fosse prodotta in modo da tener conto della gerarchia dei rifiuti e del principio di utilizzo a cascata.

Orbene, la ricorrente non ha dedotto argomenti concreti che consentano di contraddire la conclusione della Commissione sull'insufficienza di elementi scientifici e non ha dimostrato che l'analisi che ha condotto all'adozione dell'approccio per tappe summenzionato sarebbe viziata da un errore manifesto di valutazione.

In terzo luogo, il Tribunale esamina il motivo vertente su errori manifesti di valutazione per quanto riguarda la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, che la Commissione avrebbe erroneamente classificato come attività transitoria ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia ( 7 ).

In tale contesto, la ClientEarth sosteneva, in particolare, che la Commissione non avrebbe tenuto conto dell'impatto del ciclo di vita dei prodotti. Orbene, il Tribunale ricorda che la Commissione non era tenuta a prevedere criteri di vaglio tecnico vertenti specificamente sul ciclo di vita né ad effettuare un'analisi del ciclo di vita in tutti i casi di specie.

La ricorrente sosteneva inoltre che, classificando l'attività di fabbricazione di prodotti chimici organici di base come un'attività transitoria, essendo destinata esclusivamente ad usi essenziali per la società, la Commissione aveva commesso un errore manifesto di valutazione quanto ai criteri per l'applicazione del principio consistente nel non arrecare un danno significativo all'obiettivo di prevenzione e di riduzione dell'inquinamento.

Tuttavia, il Tribunale rileva che dalla decisione impugnata risulta che la classificazione come attività transitoria può essere accolta solo se la fabbricazione di prodotti chimici organici di base si svolge secondo un processo a minore intensità di carbonio. Inoltre, tale classificazione non si applica alla fabbricazione di prodotti chimici organici di base, in quanto si tratta della fabbricazione di sostanze che possono essere classificate per taluni pericoli e per talune categorie di pericolo, a meno che «sia stato dimostrato che il loro uso è essenziale per la società». Di conseguenza, la ricorrente non poteva contestare alla Commissione di non aver addotto elementi sufficienti sull'uso a valle delle sostanze pericolose e sui loro usi che sono essenziali per la società.

Il Tribunale aggiunge che, contrariamente a quanto affermato dalla ClientEarth, i regolamenti REACH ( 8 ) e CLP ( 9 ), ai quali rinvia la decisione impugnata, sono pertinenti al riguardo. Infatti, dagli obblighi giuridici in materia di sicurezza chimica, previsti in particolare in detti regolamenti, risulta che gli usi a valle dei prodotti chimici organici di base sono regolamentati e che i fabbricanti di tali prodotti, nonché altri attori nella catena di approvvigionamento, sono soggetti a una serie di obblighi in materia, in particolare, di registrazione, di informazione e di scambio di dati.

In quarto e ultimo luogo, il Tribunale analizza il motivo della ClientEarth relativo all'attività di fabbricazione di materie plastiche di base.

Secondo la ricorrente, per tale attività, la Commissione avrebbe dovuto fissare un criterio quantitativo che stabilisse una proporzione minima di materie prime rinnovabili necessaria affinché tale fabbricazione potesse essere classificata come un'attività che contribuisce sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Il Tribunale constata tuttavia che, nel regolamento delegato, la Commissione ha stabilito, da un lato, un criterio qualitativo che obbliga all'utilizzo di materie prime rinnovabili in quantità non determinata e, dall'altro, un criterio quantitativo che obbliga le emissioni di gas a effetto serra a non superare le soglie stabilite. Tuttavia, tale scelta è conforme all'articolo 19 del regolamento sulla tassonomia, che non rende obbligatoria l'inclusione di criteri quantitativi o soglie nei criteri di vaglio tecnico in tutte le situazioni.

Allo stesso modo, non si può contestare alla Commissione di aver menzionato, nella decisione impugnata, future revisioni dei criteri di vaglio tecnico. Infatti, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 5, primo e ultimo comma, del regolamento sulla tassonomia, una siffatta revisione è obbligatoria almeno ogni tre anni per le attività classificate come transitorie, alle quali appartiene la fabbricazione di materie plastiche di base.

Inoltre, la ClientEarth contestava alla Commissione di non aver stabilito criteri di vaglio tecnico al fine di determinare se l'attività di fabbricazione di materie plastiche di base arrecasse un pregiudizio notevole all'obiettivo di transizione verso un'economia circolare. Essa non avrebbe inoltre seguito una raccomandazione del gruppo di esperti sulla finanza sostenibile al riguardo.

A tal riguardo, il Tribunale constata anzitutto che le raccomandazioni del gruppo di esperti non vincolano la Commissione. Inoltre, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettere g) e k), del regolamento sulla tassonomia, i criteri di vaglio tecnico devono tener conto del ciclo di vita dell'attività in questione, ma anche essere di facile utilizzo e verifica. La Commissione ha ritenuto, nella decisione impugnata, che l'integrazione universale degli elementi del ciclo di vita nei criteri fosse difficile a causa della mancanza di dati utilizzabili e comparabili e della molteplicità delle applicazioni delle plastiche di origine biologica. Orbene, il Tribunale non può sostituirsi alla Commissione nella sua valutazione sul carattere operativo o sulla sufficienza di elementi scientifici e complessi al fine di determinare se fosse possibile fissare un siffatto criterio di esame tecnico.

Poiché il Tribunale ha respinto tutti gli argomenti della ClientEarth, esso respinge integralmente il ricorso.


( 1 ) Regolamento delegato (UE) 2021/2139, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni un'attività economica possa essere considerata un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento agli stessi e se tale attività economica non arrechi un pregiudizio significativo ad alcuno degli altri obiettivi ambientali (GU 2021, L 442, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento delegato»).

( 2 ) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro per la promozione di investimenti sostenibili e che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 (GU 2020, L 198, pag. 13).

( 3 ) Articoli 9 e 10 del regolamento sulla tassonomia.

( 4 ) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13), come modificato dal regolamento (UE) 2021/1767 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021 (GU 2021, L 356, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento Aarhus»).

( 5 ) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU 2018, L 328, pag. 82; in prosieguo: la «direttiva RED II»).

( 6 ) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla considerazione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 e che modifica il regolamento (UE) n. 525/2013 e la decisione (UE) n. 529/2013 (GU 2018, L 156, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento LULUCF»).

( 7 ) Le attività transitorie sono quelle per le quali non esistono alternative a basse emissioni di carbonio che siano tecnologicamente ed economicamente realizzabili, ma che favoriscono la transizione verso un'economia climaticamente neutra, a condizione che rispettino determinati criteri.

( 8 ) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione (GU 2006, L 396, pag. 1).

( 9 ) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU 2008, L 353, pag. 1).