Causa T‑556/22

House Foods Group, Inc.

contro

Ufficio comunitario delle varietà vegetali

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 28 febbraio 2024

«Ritrovati vegetali – Concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali alla varietà SK20 – Irricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso – Assenza di interesse ad agire – Articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2100/94»

Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Ricorso diretto contro una decisione di concessione della privativa a una varietà vegetale – Ricorso proposto dal richiedente la privativa ai fini della modifica della descrizione ufficiale della varietà protetta – Modifica che non esercita alcun impatto sull’estensione della privativa conferita – Assenza di interesse ad agire – Irricevibilità

(Art. 263, quarto comma, TFUE; regolamento del Consiglio n. 2100/94, considerando 11 e artt. 5, §§ 1, 2 e 3, 7, § 1, 13, §§ 1 e 2, e 81, § 1)

(v. punti 24, 25, 33-40)

Sintesi

Nella sua sentenza, il Tribunale respinge il ricorso di annullamento proposto dalla House Foods Group, Inc. contro la decisione della commissione di ricorso dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Il Tribunale considera che l’ibridatore di una varietà vegetale non ha interesse a veder annullata la decisione dell’UCVV che concede la privativa alla sua varietà per il motivo che la descrizione ufficiale di tale varietà non include una caratteristica supplementare che egli ha rivendicato.

Nel 2017, la ricorrente ha presentato presso l’UCVV ( 1 ) una domanda di privativa comunitaria per un ritrovato vegetale, la varietà di cipolla SK20. Nel questionario tecnico allegato alla domanda, la ricorrente ha fatto riferimento ai «quantitativi di fattore lacrimogeno e di acido piruvico assai modesti» come carattere aggiuntivo che può aiutare a distinguere la varietà SK20.

Con la sua decisione del 3 maggio 2021, l’UCVV ha concesso la privativa alla varietà candidata. Tuttavia, la descrizione ufficiale della varietà SK20 non conteneva la caratteristica supplementare di cui trattasi, poiché l’UCVV ha considerato che il risultato dell’esame tecnico ( 2 ) era stato ritenuto concludente sulla base dei caratteri standard che comparivano nel protocollo tecnico applicabile, cosicché non era necessario prendere in considerazione all’atto dell’esame tecnico la caratteristica supplementare rivendicata dalla ricorrente.

Con la decisione impugnata, la commissione di ricorso dell’UCVV ha respinto il ricorso con cui la ricorrente chiedeva che la modicità del fattore lacrimogeno e dell’acido piruvico fosse inclusa nella descrizione ufficiale della varietà. La commissione di ricorso ha considerato che la ricorrente non aveva interesse ad agire in quanto non contestava la decisione di concedere la privativa comunitaria dei ritrovati vegetali alla varietà SK20.

Giudizio del Tribunale

Nel pronunciarsi sull’interesse ad agire della ricorrente, il Tribunale esamina se la modifica della descrizione della varietà protetta, che accompagna la decisione di concessione della privativa, possa procurarle un vantaggio.

Anzitutto, il Tribunale indica che la concessione della privativa a una varietà candidata non richiede una valutazione esaustiva di tutte le caratteristiche di tale varietà, bensì soltanto di quelle che presentano una certa importanza ai fini della sua idoneità ad essere protetta e, in particolare, ai fini della sua distinzione ( 3 ). Pertanto, l’esame tecnico è diretto soltanto a stabilire se la varietà candidata sia sufficientemente distinta, omogenea e stabile rispetto ad altre varietà. Tuttavia, il suo obiettivo non è quello di valutare tutte le caratteristiche della varietà candidata, né l’utilità o il valore commerciale di tali caratteristiche.

Inoltre, la descrizione ufficiale della varietà redatta dall’ufficio d’esame costituisce una sintesi delle osservazioni formulate nel corso dell’esame tecnico e riflette soltanto alcuni caratteri specifici che sono sufficienti a dimostrare la distinzione della varietà.

Poi, il Tribunale ricorda che, affinché una varietà vegetale possa essere protetta, è sufficiente che essa si distingua per almeno una delle caratteristiche che risultano dal suo genotipo ( 4 ). Pertanto, anche nel caso in cui la caratteristica supplementare rivendicata dalla ricorrente comparisse nella descrizione ufficiale della varietà SK20, ciò non avrebbe esercitato alcun impatto sulla protezione conferita a tale varietà. Infatti, una nuova varietà, che presentasse anch’essa fattore lacrimogeno e acido piruvico modesti, potrebbe comunque essere protetta qualora presentasse uno o più altri caratteri che la distinguessero dalla varietà della ricorrente.

Infine, il Tribunale constata che l’inserimento della caratteristica supplementare nella descrizione della varietà protetta non può procurare alcun vantaggio alla ricorrente, in quanto la privativa riguarda il materiale vegetale stesso, come definito dall’insieme delle caratteristiche risultanti dal suo genotipo, a prescindere dal fatto che esse compaiano o meno nella descrizione ufficiale della varietà ( 5 ).

Pertanto, concludendo che l’inserimento della caratteristica supplementare nella descrizione ufficiale della varietà non modificherebbe in nulla la portata della privativa della varietà SK20, il Tribunale conferma che la commissione di ricorso ha giustamente considerato che la ricorrente non aveva interesse ad agire.


( 1 ) In forza del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU 1994, L 227, pag. 1).

( 2 ) L’esame tecnico ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94 è diretto a controllare il rispetto delle condizioni di distinzione, omogeneità e stabilità.

( 3 ) V. considerando 11 e articolo 5, paragrafo 2, primo trattino, nonché articoli da 6 a 9 del regolamento n. 2100/94.

( 4 ) V. articolo 5, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 2100/94, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento.

( 5 ) V. articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, e articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 2100/94.