Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 7 febbraio 2024 –
Usmanov/Consiglio
(causa T-237/22) ( 1 )
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a restrizioni all’ammissione nel territorio degli Stati membri – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Nozione di “sostegno alle azioni o alle politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/145/PESC – Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 269/2014 – Competenza del Tribunale – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Diritti della difesa – Diritto di proprietà e libertà d’impresa – Libertà di circolazione»
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1. |
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione di congelamento dei capitali – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Portata – Disposizioni di portata generale – Esclusione [Art. 275, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio (PESC) 2022/329] (V. punti 26-30, 34) |
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2. |
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamenti del Consiglio adottati nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune e che prevedono misure restrittive in considerazione della situazione in Ucraina – Assenza di incidenza diretta e individuale – Irricevibilità [Art. 263, comma 4, TFUE; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014 e 2022/330, art. 3, § 1, a) e d)] (V. punti 48-54) |
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3. |
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Diritto di essere ascoltato prima dell’adozione di siffatte misure – Limitazioni – Presupposti [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a)] (v. punti 61-65) |
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4. |
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Portata – Comunicazione all'interessato mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale – Ammissibilità – Presupposti – Consiglio impossibilitato a procedere a una notificazione [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337 e (PESC) 2023/572, art. 3, § 2; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/336 e 2023/571] (V. punti 68-73, 78) |
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5. |
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Diritto a un’audizione formale preliminare – Insussistenza – Violazione del diritto di essere ascoltato – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/336 e 2023/571] (v. punto 76) |
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6. |
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e delle persone associate agli stessi – Diritti della difesa – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Insussistenza di nuovi motivi – Assenza di nuovi elementi a carico – Comunicazione degli elementi a carico – Insussistenza – Violazione del diritto di essere ascoltato – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/336 e 2023/571] (v. punti 83-91) |
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7. |
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Persone fisiche responsabili, che sostengono o attuano azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria [Art. 296, comma 2, TFUE; Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337 e (PESC) 2023/572, art. 3, § 2; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/336 e 2023/571] (v. punti 96-100, 105) |
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8. |
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Inserimento del nome del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata in ragione del suo sostegno o della sua attuazione di azioni o di politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina – Documenti accessibili al pubblico – Ricevibilità [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/336 e 2023/571] (v. punti 117, 118, 127-129) |
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9. |
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Errore di valutazione – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/336 e 2023/571] (V. punti 131-133,141, 152, 155) |
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10. |
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte in forza di un precedente inserimento in assenza di modifica dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Ucraina – Cambiamenti nella situazione del ricorrente – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/336 e 2023/571] (V. punti 156-158, 163-165, 167-170) |
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11. |
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione al diritto di proprietà e alla libertà d’impresa – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 16 e 17; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/336 e 2023/571] (v. punti 180-192) |
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12. |
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Principio di proporzionalità – Adeguatezza delle misure restrittive – Misure restrittive che perseguono un obiettivo legittimo della politica estera e di sicurezza comune [Art. 21 TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/336 e 2023/571] (v. punti 202-205) |
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il signor Alisher Usmanov è condannato alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario. |
( 1 ) GU C 257 del 4.7.2022.