Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’8 marzo 2023 –
Kampete / Consiglio

(causa T‑96/22) ( 1 )

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Restrizione in materia di ammissione sui territori degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate – Diritto di essere ascoltato – Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi – Errore manifesto di valutazione – Perpetuarsi delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive»

1. 

Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che attentano allo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Obbligo di consentire all’interessato di esprimere utilmente il suo punto di vista sulle accuse poste a suo carico – Portata

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/2181, allegato II; regolamenti del Consiglio n. 1183/2005 e 2021/2177, allegato]

(v. punti 44‑46, 65)

2. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Comunicazione all’interessato da parte del Consiglio degli elementi nuovi presi in considerazione in occasione del riesame periodico delle misure restrittive – Violazione di essere ascoltato – Insussistenza

[Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/2181, allegato II; regolamenti del Consiglio n. 1183/2005 e 2021/2177, allegato]

(v. punti 47, 49‑59, 66)

3. 

Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Obbligo delle istituzioni di aderire al punto di vista delle parti interessate – Insussistenza

(v. punto 61)

4. 

Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Portata del controllo – Controllo ristretto per le regole generali – Controllo che si estende alla valutazione dei fatti e alla verifica delle prove

[Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/2181, art. 3, § 2, b), e allegato II; regolamenti del Consiglio n. 1183/2005, art. 2 ter, § 1, b), e 2021/2177, allegato]

(v. punti 71, 72, 75‑77, 79, 84, 85)

5. 

Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/2181, allegato II; regolamenti del Consiglio n. 1183/2005 e 2021/2177, allegato]

(v. punti 92‑95)

6. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che attentano allo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Criteri – Funzioni che attribuiscono una responsabilità nella repressione contro la popolazione civile o nel rispetto dello Stato di diritto – Errore di valutazione – Assenza

[Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2016/2231 e (PESC) 2021/2181, art. 3, § 2, b), e allegato II; regolamenti del Consiglio n. 1183/2005, art. 2 ter, § 1, b), e 2021/2177, allegato]

(v. punti 96, 101‑111)

7. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Ambito di applicazione – Persone che sono state implicate nel pianificare, dirigere o compiere atti costituenti gravi violazioni o abusi dei diritti umani – Nozione – Persone che hanno commesso detti atti nel passato, nonostante l’assenza di elementi comprovanti l’implicazione o la partecipazione attuali in ordine ad atti del genere – Inclusione

[Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2016/2231 e (PESC) 2021/2181, art. 3, § 2, b), e allegato II; regolamenti del Consiglio n. 1183/2005, art. 2 ter, § 1, b), e 2021/2177, allegato]

(v. punti 97, 98)

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

Il sig. Ilunga Kampete è condannato alle spese.


( 1 ) GU C 148 del 4.4.2022.