Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’8 marzo 2023 –
Kampete / Consiglio
(causa T‑96/22) ( 1 )
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Restrizione in materia di ammissione sui territori degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate – Diritto di essere ascoltato – Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi – Errore manifesto di valutazione – Perpetuarsi delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive»
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1. |
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che attentano allo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Obbligo di consentire all’interessato di esprimere utilmente il suo punto di vista sulle accuse poste a suo carico – Portata [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/2181, allegato II; regolamenti del Consiglio n. 1183/2005 e 2021/2177, allegato] (v. punti 44‑46, 65) |
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2. |
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Comunicazione all’interessato da parte del Consiglio degli elementi nuovi presi in considerazione in occasione del riesame periodico delle misure restrittive – Violazione di essere ascoltato – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/2181, allegato II; regolamenti del Consiglio n. 1183/2005 e 2021/2177, allegato] (v. punti 47, 49‑59, 66) |
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3. |
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Obbligo delle istituzioni di aderire al punto di vista delle parti interessate – Insussistenza (v. punto 61) |
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4. |
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Portata del controllo – Controllo ristretto per le regole generali – Controllo che si estende alla valutazione dei fatti e alla verifica delle prove [Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/2181, art. 3, § 2, b), e allegato II; regolamenti del Consiglio n. 1183/2005, art. 2 ter, § 1, b), e 2021/2177, allegato] (v. punti 71, 72, 75‑77, 79, 84, 85) |
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5. |
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/2181, allegato II; regolamenti del Consiglio n. 1183/2005 e 2021/2177, allegato] (v. punti 92‑95) |
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6. |
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che attentano allo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Criteri – Funzioni che attribuiscono una responsabilità nella repressione contro la popolazione civile o nel rispetto dello Stato di diritto – Errore di valutazione – Assenza [Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2016/2231 e (PESC) 2021/2181, art. 3, § 2, b), e allegato II; regolamenti del Consiglio n. 1183/2005, art. 2 ter, § 1, b), e 2021/2177, allegato] (v. punti 96, 101‑111) |
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7. |
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Ambito di applicazione – Persone che sono state implicate nel pianificare, dirigere o compiere atti costituenti gravi violazioni o abusi dei diritti umani – Nozione – Persone che hanno commesso detti atti nel passato, nonostante l’assenza di elementi comprovanti l’implicazione o la partecipazione attuali in ordine ad atti del genere – Inclusione [Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2016/2231 e (PESC) 2021/2181, art. 3, § 2, b), e allegato II; regolamenti del Consiglio n. 1183/2005, art. 2 ter, § 1, b), e 2021/2177, allegato] (v. punti 97, 98) |
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Ilunga Kampete è condannato alle spese. |
( 1 ) GU C 148 del 4.4.2022.