Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 29 novembre 2023 –
Piaggio & C. / EUIPO – Zhejiang Zhongneng Industry Group (Forma di uno scooter)

(causa T-19/22) ( 1 )

«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea tridimensionale – Forma di uno scooter – Motivo di nullità assoluta – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Carattere distintivo acquisito in seguito all’uso – Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001)»

1. 

Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Legittimità della decisione di una commissione di ricorso – Presa in considerazione, ai fini dell'applicazione del diritto dell'Unione, della legislazione, della giurisprudenza o della dottrina nazionali – Ammissibilità

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65)

(v. punto 22)

2. 

Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso – Riesame delle circostanze di fatto alla luce di prove non presentate in precedenza dinanzi agli organi dell’Ufficio – Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65)

(v. punto 24)

3. 

Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi privi di carattere distintivo – Marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto – Carattere distintivo – Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, b), e 52, § 1, a)]

(v. punti 35-40)

4. 

Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio tridimensionale costituito dalla forma di uno scooter

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, b), e 52, § 1, a)]

(v. punti 54, 56-60)

5. 

Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Esame d'ufficio dei fatti – Procedimento di dichiarazione di nullità concernente impedimenti alla registrazione assoluti – Presunzione di validità del marchio registrato – Obbligo di esaminare d’ufficio taluni fatti – Limite

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 52, 55 e 76, § 1)

(v. punti 65-67)

6. 

Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi privi di carattere distintivo – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso – Criteri di valutazione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 3, e 52, § 2)

(v. punti 78-82, 90, 96)

7. 

Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi privi di carattere distintivo – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso – Portata – Marchio privo di carattere distintivo in tutta l’Unione – Acquisizione in seguito all’uso parimenti in tutta l’Unione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 3, e 52, § 2)

(v. punto 83)

8. 

Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi privi di carattere distintivo – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso – Efficacia probatoria degli elementi di prova

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 3, e 52, § 2)

(v. punti 84-88, 98, 115, 116)

9. 

Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi privi di carattere distintivo – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso – Marchio tridimensionale costituito dalla forma di uno scooter

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 3, e 52, § 2)

(v. punti 105, 109, 113, 117-119)

Dispositivo

1) 

La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 25 ottobre 2021 (procedimento R 359/2021-5) è annullata.

2) 

L’EUIPO e la Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd si faranno carico delle proprie spese, nonché di quelle sostenute dalla Piaggio & C. SpA.


( 1 ) GU C 95 del 28.2.2022.