22.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 318/37


Ordinanza del presidente del Tribunale 27 giugno 2022 — Usmanov / Consiglio

(Causa T-237/22 R)

(«Procedimento sommario - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina - Congelamento dei fondi - Domanda di provvedimenti provvisori - Insussistenza dell’urgenza - Bilanciamento degli interessi»)

(2022/C 318/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Usmanov (Tachkent, Uzbekistan) (rappresentante: J. Grand d’Esnon, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e B. Driessen, agenti)

Oggetto

Con la sua domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE, il ricorrente chiede, in sostanza, la sospensione dell’esecuzione, da un lato, di due atti mediante i quali i criteri di inserimento nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive in ragione del loro coinvolgimento in azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina sono stati modificati e, dall’altro, di due atti con cui il suo nome è stato aggiunto a detto elenco. In particolare, il ricorrente chiede, in primo luogo, in via principale la sospensione dell’esecuzione della decisione (PESC) 2022/337 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 59, pag. 1), in quanto tale atto lo riguarda, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/336 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 58, pag. 1), in quanto tale atto lo riguarda, della decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 50, pag. 1), e del regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 51, pag. 1); in secondo luogo, in subordine, la sospensione dell’esecuzione della decisione 2022/337 in quanto tale atto lo riguarda, del regolamento di esecuzione 2022/336, in quanto tale atto lo riguarda, dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere f) e g), della decisione 2022/329 e dell’articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento 2022/330 e, in terzo luogo, che il Consiglio dell’Unione europea sia condannato a versargli l’importo di EUR 20 000 a titolo delle spese che ha dovuto sostenere per la difesa dei propri interessi.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.