20.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 63/52


Ordinanza del presidente del Tribunale del 24 novembre 2022 — Belavia/Consiglio

(Causa T-116/22 R)

(«Procedimento sommario - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»)

(2023/C 63/68)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Belavia — Belarusian Airlines AAT (Minsk, Bielorussia) (rappresentanti: N. Tuominen e L. Engelen, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Boggio-Tomasaz e A. Antoniadis, agenti)

Oggetto

Con la sua domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE, la ricorrente chiede, in sostanza, la sospensione dell’esecuzione della decisione di esecuzione (PESC) 2021/2125 del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU 2021, L 430 I, pag. 16), e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2124 del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2021, L 430 I, pag. 1), nei limiti in cui riguardano la ricorrente.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.