20.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 63/52 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 24 novembre 2022 — Belavia/Consiglio
(Causa T-116/22 R)
(«Procedimento sommario - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»)
(2023/C 63/68)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Belavia — Belarusian Airlines AAT (Minsk, Bielorussia) (rappresentanti: N. Tuominen e L. Engelen, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Boggio-Tomasaz e A. Antoniadis, agenti)
Oggetto
Con la sua domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE, la ricorrente chiede, in sostanza, la sospensione dell’esecuzione della decisione di esecuzione (PESC) 2021/2125 del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU 2021, L 430 I, pag. 16), e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2124 del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2021, L 430 I, pag. 1), nei limiti in cui riguardano la ricorrente.
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
Le spese sono riservate. |