ORDINANZA DELLA CORTE (Sezione ammissione delle impugnazioni)

8 maggio 2023 ( *1 )

«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Ammissione parziale dell’impugnazione»

Nella causa C‑776/22 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 20 dicembre 2022,

Studio Legale Ughi e Nunziante, con sede in Roma (Italia), rappresentato da L. Cascone, A. Clemente, F. De Filippis, e A. Marega, avvocati,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO),

convenuto in primo grado,

LA CORTE (Sezione ammissione delle impugnazioni),

composta da L. Bay Larsen, vicepresidente della Corte, M. Safjan e N. Jääskinen (relatore), giudici,

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la proposta del giudice relatore e sentito l’avvocato generale J. Richard de la Tour,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

Con la sua impugnazione lo Studio Legale Ughi e Nunziante chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 10 ottobre 2022, Studio Legale Ughi e Nunziante/EUIPO (UGHI E NUNZIANTE) (T‑389/22, non pubblicata, in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2022:662), con la quale il Tribunale ha respinto la domanda d’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’8 aprile 2022 (procedimento R 407/2021-5), riguardante una procedura di decadenza del marchio Ughi e Nunziante avviata dallo Studio Legale Ughi e Nunziante.

Sulla domanda di ammissione dell’impugnazione

2

In forza dell’articolo 58 bis, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’esame delle impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale aventi ad oggetto una decisione di una commissione di ricorso indipendente dell’EUIPO è subordinato alla loro ammissione preventiva da parte della Corte.

3

Conformemente all’articolo 58 bis, terzo comma, di tale statuto, l’impugnazione è ammessa, in tutto o in parte, in osservanza delle modalità precisate nel regolamento di procedura della Corte, quando essa solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

4

Ai sensi dell’articolo 170 bis, paragrafo 1, del regolamento di procedura, nei casi di cui all’articolo 58 bis, primo comma, di detto Statuto, il ricorrente allega al proprio ricorso una domanda di ammissione dell’impugnazione in cui espone la questione importante che l’impugnazione solleva per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione e che contiene tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di statuire su tale domanda.

5

Conformemente all’articolo 170 ter, paragrafi 1 e 3, di detto regolamento, la Corte statuisce sulla domanda di ammissione dell’impugnazione nel più breve termine possibile con ordinanza motivata.

6

In applicazione dell’articolo 170 ter, paragrafo 4, seconda frase, del medesimo regolamento, l’ordinanza di cui al punto precedente è notificata, assieme all’impugnazione, alle parti della causa dinanzi al Tribunale e precisa, qualora l’impugnazione sia ammessa solo in parte, i motivi o le parti dell’impugnazione sui quali deve vertere la comparsa di risposta.

Argomenti del ricorrente

7

A sostegno della sua domanda di ammissione dell’impugnazione, il ricorrente fa valere che i tre motivi della sua impugnazione, vertenti, il primo, sulla violazione degli articoli 119 e 126 del regolamento di procedura del Tribunale, il secondo, sulla violazione dell’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 51 del regolamento di procedura del Tribunale e, il terzo, sulla violazione degli articoli 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») nonché, eventualmente, dell’articolo 51, paragrafo 4, e dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, sollevano tutti un’importante questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

8

Ciò avverrebbe nel caso del primo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato gli articoli 119 e 126 del regolamento di procedura del Tribunale in quanto tale ordinanza non è sufficientemente motivata. L’ordinanza impugnata non conterrebbe, infatti, alcuna argomentazione a fondamento dell’applicabilità del requisito dell’indipendenza dell’avvocato nell’ipotesi in cui il ricorrente sia uno studio legale di cui, peraltro, i rappresentanti dinanzi al Tribunale sono membri. Inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di motivare la sua constatazione, al punto 16 dell’ordinanza impugnata, secondo cui il mero fatto che avvocati costituiti fossero soci dell’associazione era tale da escludere la loro indipendenza.

9

Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente contesta al Tribunale di aver violato l’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e l’articolo 51 del regolamento di procedura del Tribunale, non avendo tenuto conto della giurisprudenza della Corte relativa al requisito dell’indipendenza degli avvocati, secondo la quale gli interessi protetti da tale requisito sono la tutela e la difesa degli interessi del cliente (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 2022, Universität Bremen/REA, C‑110/21 P, EU:C:2022:555).

10

Di conseguenza, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel considerare non indipendente il socio di uno studio legale che è parte ricorrente dinanzi ad esso. Il ricorrente afferma, infatti, a tal riguardo, da un lato, che, nell’ordinamento giuridico italiano, non vi è alcun rapporto di impiego tra un’associazione professionale e un proprio socio, in quanto in Italia la professione di avvocato è strutturalmente incompatibile con il lavoro dipendente ai sensi del diritto italiano. Dall’altro lato, la prestazione di servizi all’associazione da parte di membri di quest’ultima rientrerebbe pienamente nell’ambito della legge e delle norme deontologiche che disciplinano l’esercizio della professione in Italia, che prevederebbero tutte il dovere di indipendenza in capo all’avvocato.

11

Inoltre, il ricorrente ricorda la giurisprudenza della Corte risultante dalla sentenza del 24 marzo 2022, PJ e PC/EUIPO (C‑529/18 P e C‑531/18 P, EU:C:2022:218, punto 72), secondo la quale l’esistenza di un qualsivoglia vincolo contrattuale di diritto civile tra un avvocato e il suo cliente non è sufficiente per ritenere che tale avvocato si trovi in una situazione manifestamente lesiva della sua capacità di difendere gli interessi dei suoi clienti rispettando il requisito dell’indipendenza. In realtà, la situazione dell’avvocato socio di uno studio legale e incaricato da quest’ultimo di rappresentarlo in qualità di ricorrente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea non implicherebbe alcun conflitto di interessi, ma potrebbe piuttosto implicare una comunanza di interessi.

12

Pertanto, il ricorrente conclude che l’ordinanza impugnata è «ancorata» in una prassi giurisprudenziale precedente e non tiene conto del recente «riorientamento» di tale giurisprudenza operato dalla Corte, il che pregiudicherebbe gravemente l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

13

Con il terzo motivo di impugnazione, vertente sulla violazione, in particolare, degli articoli 47 e 52 della Carta, il ricorrente contesta al Tribunale di non aver consentito la regolarizzazione del ricorso, sulla base del rilievo che tale regolarizzazione non è espressamente prevista dal suo regolamento di procedura, e di aver, di conseguenza, dichiarato automaticamente l’irricevibilità del ricorso. Il Tribunale avrebbe così trascurato il fatto che il requisito dell’indipendenza dell’avvocato è di elaborazione giurisprudenziale e che, a tale riguardo, la regolarizzazione non è espressamente prevista a causa dell’assenza di norme in materia di indipendenza. Tale requisito sarebbe stato, per di più, sancito in assenza di una previsione legislativa, in violazione dell’articolo 52 della Carta.

14

Inoltre, il ricorrente sostiene che, in caso di difetto di rappresentanza, il carattere automatico della dichiarazione di irricevibilità del ricorso non rispetterebbe il contenuto essenziale del diritto all’accesso alla giustizia e il principio di proporzionalità, nonché le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e le legislazioni e prassi nazionali degli Stati membri.

15

Orbene, da quanto precede risulterebbe che il terzo motivo solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, perché diversamente si determinerebbe una grave violazione dei diritti sanciti dalla Carta e delle previsioni della Carta relative alle possibili limitazioni a tali diritti.

Giudizio della Corte

16

In via preliminare, si deve rilevare che spetta al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate dalla sua impugnazione sono importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione (ordinanza del 10 dicembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

17

Inoltre, come risulta dall’articolo 58 bis, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 170 bis, paragrafo 1, e con l’articolo 170 ter, paragrafo 4, del regolamento di procedura, la domanda di ammissione dell’impugnazione deve contenere tutti gli elementi necessari per permettere alla Corte di statuire sull’ammissione dell’impugnazione e di determinare, in caso di ammissione parziale di quest’ultima, i motivi o le parti dell’impugnazione sui quali deve vertere la comparsa di risposta. Infatti, considerato che il meccanismo di ammissione preliminare delle impugnazioni di cui all’articolo 58 bis di tale Statuto mira a limitare il controllo della Corte alle questioni importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, soltanto i motivi che sollevano simili questioni comprovati dal ricorrente devono essere esaminati dalla Corte nel contesto dell’impugnazione (ordinanze del 10 dicembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, punto 21, e del 30 gennaio 2023, bonnanwalt/EUIPO, C‑580/22 P, EU:C:2023:126, punto 11).

18

Pertanto, una domanda di ammissione dell’impugnazione deve, in ogni caso, enunciare in maniera chiara e precisa i motivi sui quali l’impugnazione si fonda, individuare con la stessa precisione e chiarezza la questione di diritto sollevata da ciascun motivo, precisare se tale questione è importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione ed esporre in maniera specifica le ragioni per le quali detta questione è importante alla luce del criterio fatto valere. Per quanto concerne, in particolare, i motivi di impugnazione, la domanda di ammissione dell’impugnazione deve precisare la disposizione del diritto dell’Unione o la giurisprudenza che sarebbe stata violata dalla sentenza o dall’ordinanza impugnata, esporre succintamente in cosa consista il presunto errore di diritto commesso dal Tribunale ed indicare in che misura tale errore abbia influito sull’esito della sentenza o dell’ordinanza impugnata. Se l’errore di diritto lamentato discende dalla violazione della giurisprudenza, la domanda di ammissione dell’impugnazione deve illustrare, succintamente ma in maniera chiara e precisa, in primo luogo, in cosa consiste l’asserita contraddizione, individuando tanto i punti della sentenza o dell’ordinanza impugnata che il ricorrente pone in discussione quanto quelli della decisione della Corte o del Tribunale che sarebbero stati violati, e, in secondo luogo, le ragioni concrete per le quali una simile contraddizione solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione (ordinanze del 10 dicembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, punto 22, e del 30 gennaio 2023, bonnanwalt/EUIPO, C‑580/22 P, EU:C:2023:126, punto 12).

19

Conformemente al principio secondo il quale l’onere della prova grava sull’autore di una domanda di ammissione dell’impugnazione, il ricorrente deve dimostrare che, indipendentemente dalle questioni di diritto dedotte nella sua impugnazione, quest’ultima solleva una o più questioni importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, posto che la portata di tale criterio va al di là del contesto della sentenza impugnata e, in definitiva, di quello della sua impugnazione (ordinanze del 16 novembre 2022, EUIPO/Nowhere, C‑337/22 P, EU:C:2022:908, punto 32, e del 30 gennaio 2023, bonnanwalt/EUIPO, C‑580/22 P, EU:C:2023:126, punto 15).

20

Tale dimostrazione implica che sia dimostrata tanto l’esistenza quanto l’importanza di tali questioni, mediante elementi concreti e propri del caso di specie, e non semplicemente mediante argomenti d’ordine generale (ordinanze del 16 novembre 2022, EUIPO/Nowhere, C‑337/22 P, EU:C:2022:908, punto 33, e del 30 gennaio 2023, bonnanwalt/EUIPO, C‑580/22 P, EU:C:2023:126, punto 16).

21

Nel caso di specie, occorre constatare, in primo luogo, che la domanda di ammissione dell’impugnazione enuncia con precisione e chiarezza i tre motivi dedotti nell’ambito dell’impugnazione, vertenti, il primo, su una violazione degli articoli 119 e 126 del regolamento di procedura del Tribunale, il secondo, su un’errata applicazione della giurisprudenza della Corte relativa all’applicazione dell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché dell’articolo 51 del regolamento di procedura del Tribunale, e, il terzo, su una violazione degli articoli 47 e 52 della Carta nonché, eventualmente, dell’articolo 51, paragrafo 4, e dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

22

In secondo luogo, per quanto riguarda il primo motivo, occorre rilevare che la domanda di ammissione dell’impugnazione espone adeguatamente in cosa consista l’asserito errore risultante dalla violazione degli articoli 119 e 126 del regolamento di procedura del Tribunale. Da tale domanda risulta, infatti, che detto presunto errore risiede nel fatto che, da un lato, l’ordinanza impugnata non è sufficientemente motivata, in quanto il Tribunale si limita a rinviare ad una delle sue decisioni precedenti – la quale a sua volta non aveva motivato l’applicabilità del requisito di indipendenza dell’avvocato nell’ipotesi in cui il ricorrente sia uno studio legale e uno dei suoi membri lo rappresenti dinanzi al Tribunale – senza tuttavia esporre un ragionamento completo su tale punto. Dall’altro lato, pur avendola citata nell’ordinanza impugnata, il Tribunale non avrebbe preso in considerazione e applicato la più recente giurisprudenza della Corte in materia.

23

Per contro, sebbene il ricorrente individui la questione sollevata con il suo primo motivo – che consiste, in sostanza, nel determinare se sussista un difetto di motivazione nel caso in cui il Tribunale si limiti a rinviare per analogia a precedenti decisioni vertenti sul punto considerato, senza esporre un ragionamento completo su quest’ultimo – essa non dimostra, in ogni caso, in modo giuridicamente sufficiente, sotto quale profilo l’asserito difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata sollevi una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Il ricorrente, che si limita a dedurre argomenti di ordine generale, non fornisce, infatti, alcun elemento atto a dimostrare che tale motivo sollevi una questione la cui importanza andrebbe oltre l’ambito dell’ordinanza impugnata e, in definitiva, quello della sua impugnazione.

24

In terzo luogo, per quanto riguarda la questione sollevata con il secondo motivo di impugnazione, occorre constatare che la domanda di ammissione dell’impugnazione espone adeguatamente in cosa consista l’asserito errore risultante dalla violazione della giurisprudenza, in quale misura tale asserito errore abbia influito sull’esito dell’ordinanza impugnata e le ragioni concrete per le quali un tale errore, ammesso che sia dimostrato, sollevi una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

25

Da tale domanda risulta, infatti, che l’asserito errore risiede nel fatto che l’ordinanza impugnata viola la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 14 luglio 2022, Universität Bremen/REA (C‑110/21 P, EU:C:2022:555, punto 67), secondo la quale il requisito dell’indipendenza dell’avvocato previsto nel diritto dell’Unione deve essere interpretato in modo da limitare i casi di irricevibilità alle sole ipotesi in cui risulti manifestamente che il rappresentante di cui trattasi non può svolgere il proprio incarico difensivo servendo al meglio gli interessi del suo cliente, dovendo quindi essere escluso nell’interesse di quest’ultimo. Orbene, secondo detta domanda, nel caso in cui fosse stato constatato un tale errore, il ricorso dinanzi al Tribunale sarebbe stato ricevibile.

26

Inoltre, la parte ricorrente individua la questione sollevata con il suo secondo motivo di impugnazione, consistente, in sostanza, nello stabilire se la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 14 luglio 2022, Universität Bremen/REA (C‑110/21 P, EU:C:2022:555, punto 67), relativa all’applicazione dell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, implichi che gli avvocati soci di uno studio legale e da esso incaricati soddisfino il requisito di indipendenza quale definito dalla Corte. Sottolineando che, nel diritto italiano, non esiste alcun rapporto di impiego tra un’associazione professionale di avvocati e un suo socio e che non può esistere conflitto di interessi tra il socio incaricato di rappresentare tale associazione e quest’ultima, il ricorrente lascia intendere che la questione di diritto sollevata con il suo secondo motivo d’impugnazione vada oltre l’ambito della sua impugnazione, poiché la risposta a tale questione avrà ricadute che vanno ben al di là del caso di specie. In tal modo, il ricorrente espone le ragioni concrete per le quali una questione siffatta è importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

27

In quarto luogo, per quanto riguarda la questione sollevata con il terzo motivo di impugnazione, occorre constatare che la domanda di ammissione dell’impugnazione espone adeguatamente in cosa consista l’asserito errore risultante dalla violazione della giurisprudenza, in quale misura tale asserito errore abbia influito sull’esito dell’ordinanza impugnata e le ragioni concrete per le quali un tale errore, ammesso che sia dimostrato, sollevi una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

28

Da tale domanda risulta, infatti, che l’asserito errore di diritto consiste, in sostanza, nel fatto che il Tribunale, dopo aver accertato la mancanza di indipendenza dei tre avvocati che rappresentavano la parte ricorrente dinanzi ad esso, ha constatato che il regolamento di procedura del Tribunale non prevedeva espressamente alcuna possibilità di regolarizzazione. Orbene, in caso contrario, il ricorrente avrebbe avuto la possibilità di evitare che il suo ricorso fosse dichiarato irricevibile.

29

Inoltre, da un lato, la parte ricorrente individua la questione sollevata con il suo terzo motivo di impugnazione, che consiste, in sostanza, nello stabilire se, nel caso in cui, secondo il Tribunale, una parte non sia debitamente rappresentata da un avvocato, ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, gli articoli 47 e 52 della Carta implichino che il Tribunale debba, prima dell’adozione di una decisione di rigetto del ricorso, segnalarlo a detta parte per consentirle di farsi debitamente rappresentare. Dall’altro lato, dalla domanda di ammissione dell’impugnazione risulta che l’importanza dell’eventuale obbligo, per il Tribunale, di consentire a un ricorrente di regolarizzare il suo ricorso prima di dichiarare l’irricevibilità di quest’ultimo, salvo violare i diritti sanciti dalla Carta, oltrepassa l’ambito della sola ordinanza impugnata. A tal riguardo, si deve necessariamente rilevare che tale questione non è connessa a un settore specifico del diritto dell’Unione, ma riguarda qualsiasi tipo di contenzioso portato dinanzi al Tribunale per il quale sia richiesta la rappresentanza da parte di un avvocato, ai sensi dell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

30

Tenuto conto degli elementi esposti dal ricorrente, la presente domanda di ammissione dell’impugnazione dimostra in modo sufficiente che il secondo e il terzo motivo di impugnazione sollevano questioni importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

31

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre ammettere il secondo e il terzo motivo di impugnazione, sui quali dovrà vertere la comparsa di risposta, e non ammettere l’impugnazione quanto al resto.

Sulle spese

32

Ai sensi dell’articolo 170 ter, paragrafo 4, del regolamento di procedura della Corte, qualora l’impugnazione sia ammessa, in tutto o in parte, in base ai criteri sanciti dall’articolo 58 bis, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il procedimento prosegue conformemente agli articoli da 171 a 190 bis di tale regolamento.

33

Ai sensi dell’articolo 137 di detto regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento, si provvede sulle spese con la sentenza o con l’ordinanza che definisce la causa.

34

Pertanto, poiché la domanda di ammissione dell’impugnazione è stata parzialmente accolta, occorre riservare le spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Sezione ammissione delle impugnazioni) così provvede:

 

1)

L’impugnazione è parzialmente ammessa.

 

2)

La comparsa di risposta verterà sul secondo e sul terzo motivo di impugnazione.

 

3)

Le spese sono riservate.

 

Lussemburgo, 8 maggio 2023

Il cancelliere

A. Calot Escobar

Il presidente della sezione
ammissione delle impugnazioni

L. Bay Larsen


( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.