ORDINANZA DELLA CORTE (Sezione ammissione delle impugnazioni)

30 gennaio 2023 ( *1 )

«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Ammissione dell’impugnazione»

Nella causa C‑580/22 P,

avente ad oggetto l’impugnazione ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 1o settembre 2022,

bonnanwalt Vermögens- und Beteiligungsgesellschaft mbH, con sede in Bonn (Germania), rappresentata da T. Wendt, Rechtsanwalt,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

convenuto in primo grado,

Bayerischer Rundfunk, con sede in Monaco di Baviera (Germania),

Hessischer Rundfunk, con sede in Francoforte sul Meno (Germania),

Mitteldeutscher Rundfunk, con sede in Lipsia (Germania),

Norddeutscher Rundfunk, con sede in Amburgo (Germania),

Rundfunk Berlin-Brandenburg, con sede in Berlino (Germania),

Saarländischer Rundfunk, con sede in Saarbrücken (Germania),

Südwestrundfunk, con sede in Magonza (Germania),

Westdeutscher Rundfunk Köln, con sede in Colonia (Germania),

Radio Bremen, con sede in Brema (Germania),

intervenienti in primo grado,

LA COUR (Sezione ammissione delle impugnazioni)

composta da L. Bay Larsen, vicepresidente della Corte, M. Safjan (relatore) e N. Jääskinen, giudici,

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la proposta del giudice relatore e sentito l’avvocato generale, G. Pitruzzella,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

Con la sua impugnazione, la bonnanwalt Vermögens- und Beteiligungsgesellschaft mbH chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 16 giugno 2022, bonnanwalt/EUIPO – Bayerischer Rundfunk e a. (tagesschau) (T‑83/20, non pubblicata; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2022:369), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso volto all’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 12 dicembre 2019 (procedimento R 1487/2019-2), relativa a un procedimento di decadenza di un marchio dell’Unione europea tra la bonnanwalt Vermögens- und Beteiligungsgesellschaft e le intervenienti in primo grado.

Sulla domanda di ammissione dell’impugnazione

2

A norma dell’articolo 58 bis, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’esame delle impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale aventi a oggetto una decisione di una commissione di ricorso indipendente dell’EUIPO è subordinato alla loro ammissione preventiva da parte della Corte.

3

Conformemente all’articolo 58 bis, terzo comma, di tale statuto, l’impugnazione è ammessa, in tutto o in parte, in osservanza delle modalità precisate nel regolamento di procedura della Corte, quando essa solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

4

Ai sensi dell’articolo 170 bis, paragrafo 1, di tale regolamento, nei casi di cui all’articolo 58 bis, primo comma, di detto statuto, il ricorrente allega al proprio ricorso una domanda di ammissione dell’impugnazione in cui espone la questione importante che l’impugnazione solleva per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione e che contiene tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di statuire su tale domanda.

5

Conformemente all’articolo 170 ter, paragrafi 1 e 3, di detto regolamento, la Corte statuisce sulla suddetta domanda nel più breve termine possibile con ordinanza motivata.

Argomenti della ricorrente

6

A sostegno della sua domanda di ammissione dell’impugnazione, la ricorrente fa valere che la sua impugnazione solleva questioni importanti per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione.

7

Ciò avverrebbe nel caso della prima parte del primo motivo di impugnazione, con la quale, in via principale, la ricorrente contesta al Tribunale di aver ritenuto, ai punti 33 e seguenti dell’ordinanza impugnata, che la giurisprudenza della Corte relativa all’indipendenza dell’avvocato rispetto al cliente, derivante in particolare dalla sentenza del 24 marzo 2022, PJ e PC/EUIPO (C‑529/18 P e C‑531/18 P, EU:C:2022:218), si applicasse anche quando il cliente è una persona giuridica.

8

In subordine, con la seconda parte di tale primo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto, per lo meno, tenere conto del fatto che la procedura di decadenza, prevista dall’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1), riveste un interesse generale e che tale interesse coincide con quello di qualsiasi potenziale rappresentante, cosicché un avvocato che rappresenta un richiedente la decadenza agisce anche nel proprio interesse.

9

Il secondo motivo di impugnazione solleverebbe l’importante questione di stabilire se, prima di respingere un ricorso o un’impugnazione in quanto irricevibile, il Tribunale sia tenuto, alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), a segnalarlo alla parte interessata al fine di permettere a quest’ultima di farsi debitamente rappresentare, qualora così non fosse.

Giudizio della Corte

10

In via preliminare, si deve rilevare che spetta al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate dalla sua impugnazione sono importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione (ordinanza del 10 dicembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

11

Inoltre, come risulta dall’articolo 58 bis, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 170 bis, paragrafo 1, e con l’articolo 170 ter, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento di procedura della Corte, la domanda di ammissione dell’impugnazione deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di statuire su tale domanda e di determinare, in caso di ammissione parziale dell’impugnazione, i motivi o le parti della medesima sui quali deve vertere la comparsa di risposta. Infatti, considerato che il meccanismo di ammissione preliminare delle impugnazioni di cui all’articolo 58 bis di tale statuto mira a limitare il controllo della Corte alle questioni importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, soltanto i motivi che sollevano simili questioni formulati dal ricorrente devono essere esaminati dalla Corte nel contesto dell’impugnazione (ordinanze del 10 dicembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, punto 21, e del 16 novembre 2022, EUIPO/Nowhere, C‑337/22 P, EU:C:2022:908, punto 24).

12

Pertanto, una domanda di ammissione dell’impugnazione deve, in ogni caso, enunciare in maniera chiara e precisa i motivi sui quali l’impugnazione si fonda, individuare con la stessa precisione e chiarezza la questione di diritto sollevata da ciascun motivo, precisare se tale questione è importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione ed esporre in maniera specifica le ragioni per le quali detta questione è importante alla luce del criterio fatto valere. Per quanto concerne, in particolare, i motivi di impugnazione, la domanda di ammissione dell’impugnazione deve precisare la disposizione del diritto dell’Unione o la giurisprudenza che sarebbe stata violata dalla sentenza o dall’ordinanza impugnata, esporre succintamente in cosa consista il presunto errore di diritto commesso dal Tribunale ed indicare in che misura tale errore abbia influito sull’esito della sentenza o dell’ordinanza impugnata. Se l’errore di diritto lamentato discende dalla violazione della giurisprudenza, la domanda di ammissione dell’impugnazione deve illustrare, succintamente ma in maniera chiara e precisa, in primo luogo, in cosa consiste l’asserita contraddizione, individuando tanto i punti della sentenza o dell’ordinanza impugnata che il ricorrente pone in discussione quanto quelli della decisione della Corte o del Tribunale che sarebbero stati violati, e, in secondo luogo, le ragioni concrete per le quali una simile contraddizione solleverebbe una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione (ordinanza del 10 dicembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

13

Nel caso di specie, occorre constatare, in primo luogo, che la domanda di ammissione dell’impugnazione enuncia con precisione e chiarezza i suoi due motivi, vertenti, da un lato, sull’errata applicazione della giurisprudenza della Corte relativa all’applicazione dell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e, dall’altro, sulla violazione dell’articolo 47 della Carta.

14

In secondo luogo, per quanto riguarda il primo motivo, occorre rilevare che la domanda di ammissione dell’impugnazione espone sufficientemente in cosa consiste l’asserito errore risultante dalla violazione della giurisprudenza, in che misura tale asserito errore abbia influito sul risultato dell’ordinanza impugnata e le ragioni concrete per le quali un siffatto errore, anche a supporre che sia dimostrato, solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Infatti, da tale domanda emerge che l’asserito errore risiede nel fatto che la giurisprudenza derivante dal punto 81 della sentenza del 24 marzo 2022, PJ e PC/EUIPO (C‑529/18 P e C‑531/18 P, EU:C:2022:218) – secondo la quale, in una situazione in cui il cliente, persona fisica, è esso stesso socio e membro fondatore dello studio legale e può pertanto esercitare un controllo in concreto sul collaboratore, si deve ritenere che i legami esistenti tra l’avvocato collaboratore e il socio cliente siano tali da pregiudicare manifestamente l’indipendenza dell’avvocato – è stata applicata, ai punti 33 e seguenti dell’ordinanza impugnata, alla ricorrente, che è una persona giuridica. Orbene, secondo detta domanda, se fosse accertato un siffatto errore, il ricorso dinanzi al Tribunale sarebbe stato ricevibile.

15

Conformemente all’onere della prova gravante sull’autore di una domanda di ammissione di impugnazione, il ricorrente deve dimostrare che, indipendentemente dalle questioni di diritto dedotte nella sua impugnazione, quest’ultima solleva una o più questioni importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, posto che la portata di tale criterio va al di là del contesto della sentenza impugnata e, in definitiva, di quello della sua impugnazione (ordinanza del 16 novembre 2022, EUIPO/Nowhere, C‑337/22 P, EU:C:2022:908, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

16

Tale dimostrazione consiste nel provare tanto l’esistenza quanto l’importanza di tali questioni, mediante elementi concreti e pertinenti al caso di specie e non semplicemente con argomenti di ordine generale (ordinanza del 16 novembre 2022, EUIPO/Nowhere, C‑337/22 P, EU:C:2022:908, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

17

Orbene, nel caso di specie, da un lato, la ricorrente identifica la questione sollevata con il suo primo motivo, che consiste, in sostanza, nel determinare se la giurisprudenza derivante dal punto 81 della sentenza del 24 marzo 2022, PJ e PC/EUIPO (C‑529/18 P e C‑531/18 P, EU:C:2022:218), relativa all’applicazione dell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, implichi che sussiste una violazione manifesta dell’indipendenza dell’avvocato anche quando la cliente è una persona giuridica il cui amministratore è il proprietario dello studio legale in cui lavora l’avvocato che rappresenta tale cliente.

18

Dall’altro, la ricorrente sottolinea che la questione di diritto sollevata con il suo primo motivo oltrepassa l’ambito di quest’ultimo, poiché la risposta a tale questione fornirà indicazioni in materia di rappresentanza del cliente e, pertanto, di ricevibilità dei ricorsi, ben al di là dell’ambito del diritto dei marchi. Così facendo, la ricorrente espone le ragioni concrete per cui una tale questione è importante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione.

19

In terzo luogo, per quanto riguarda la questione sollevata con il secondo motivo di impugnazione, occorre constatare che la domanda di ammissione dell’impugnazione espone sufficientemente in cosa consiste l’asserito errore risultante dalla violazione della giurisprudenza, in che misura tale asserito errore ha influito sul risultato dell’ordinanza impugnata, e le ragioni concrete per le quali un siffatto errore, anche a supporre che sia dimostrato, solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

20

Infatti, da tale domanda emerge che l’asserito errore di diritto consiste, in sostanza, nel fatto che il Tribunale non le avrebbe segnalato che essa non era debitamente rappresentata da un avvocato, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale e dell’articolo 19, commi terzo e quarto, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, né le avrebbe consentito di farsi debitamente rappresentare. Inoltre, la ricorrente espone sufficientemente che la circostanza che, prima di constatare l’irricevibilità del suo ricorso, il Tribunale non l’abbia posta in grado di cambiare rappresentante in tempo utile avrebbe influenzato il risultato dell’ordinanza impugnata. Infatti, in caso contrario, la ricorrente avrebbe avuto la possibilità di evitare che il suo ricorso fosse dichiarato irricevibile.

21

Infine, da un lato, la ricorrente identifica la questione sollevata con il suo secondo motivo, che consiste, in sostanza, nel determinare se – qualora una parte non sia, secondo il Tribunale, debitamente rappresentata da un avvocato, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale e dell’articolo 19, commi terzo e quarto, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – l’articolo 47 della Carta implichi che il Tribunale debba, prima dell’adozione di una decisione di rigetto del ricorso, segnalare tale situazione a detta parte e consentirle di farsi debitamente rappresentare. Dall’altro lato, dalla domanda di ammissione dell’impugnazione risulta che l’importanza dell’eventuale obbligo, per il Tribunale, di porre un ricorrente in grado di cambiare rappresentante prima di constatare l’irricevibilità del suo ricorso oltrepassa l’ambito della sola ordinanza impugnata. A tal riguardo, è giocoforza rilevare che una tale questione non è legata ad uno specifico settore del diritto dell’Unione, ma concerne qualsiasi tipo di contenzioso dinanzi al Tribunale per il quale sia richiesta la rappresentanza da parte di un avvocato, ai sensi dell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 53, primo comma, di tale statuto.

22

Tenuto conto degli elementi esposti dalla ricorrente, la presente domanda di ammissione dell’impugnazione dimostra sufficientemente che l’impugnazione solleva importanti questioni per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione.

23

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre ammettere integralmente l’impugnazione.

Sulle spese

24

Ai sensi dell’articolo 170 ter, paragrafo 4, del regolamento di procedura della Corte, qualora l’impugnazione sia ammessa, in tutto o in parte, in base ai criteri sanciti dall’articolo 58 bis, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il procedimento prosegue conformemente agli articoli da 171 a 190 bis di tale regolamento.

25

Ai sensi dell’articolo 137 del suddetto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, si provvede sulle spese con la sentenza o con l’ordinanza che definisce la causa.

26

Pertanto, poiché la domanda di ammissione dell’impugnazione è stata ammessa, occorre riservare le spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Sezione ammissione delle impugnazioni) così provvede:

 

1)

L’impugnazione è ammessa.

 

2)

Le spese sono riservate.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.