Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 14 febbraio 2023 –
Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior / Commissione

(causa C‑527/22 P)

«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Ricorso di annullamento – Appalti pubblici di servizi – Strumento di assistenza preadesione per la Turchia – Appalto pubblico nazionale – Procedura di gara – Contratto di servizi relativo all’assistenza tecnica per l’attivazione del “Gruppo delle specialità alimentari” nella regione dell’Anatolia sud-est (EuropeAid/134403/IH/SER/TR) – Risoluzione del contratto – Ricorso da parte delle autorità turche a una garanzia bancaria – Controfirma della domanda di pagamento da parte della delegazione dell’Unione europea in Turchia – Impugnazione manifestamente infondata»

1. 

Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale – Incompetenza del giudice dell’Unione – Irricevibilità

(Artt. 263, 272, 274, 288 e 299 TFUE)

[v. punto 9 (7, 8, 19)]

2. 

Accordi internazionali – Strumento di assistenza preadesione – Procedura di appalto pubblico nell’ambito della gestione decentrata di un programma dell’Unione – Appalto pubblico nazionale – Responsabilità dell’amministrazione aggiudicatrice nazionale di predisporre, negoziare e concludere tale appalto – Interventi dei rappresentanti della Commissione limitati agli accertamenti relativi al rispetto delle condizioni di finanziamento da parte dell’Unione

(Regolamento del Consiglio n. 1085/2006, art. 1)

[v. punto 9 (11, 22)]

3. 

Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto contro un punto della motivazione dell’ordinanza non necessario come fondamento del dispositivo – Motivo inoperante

(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

[v. punto 9 (26)]

Dispositivo

1) 

L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata.

2) 

La Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior SL si fa carico delle proprie spese.