Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 17 gennaio 2023 –
Theodorakis e Theodoraki / Consiglio
(causa C‑137/22 P)
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Politica economica e monetaria – Programma di sostegno alla stabilità di Cipro – Accordo politico concluso tra l’Eurogruppo e le autorità cipriote riguardante, tra l’altro, la ristrutturazione del settore bancario a Cipro – Ricorso per responsabilità – Designazione del convenuto – Nozione di “istituzione” – Impugnazione manifestamente infondata»
1. |
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale (Regolamento di procedura della Corte, art. 181) (v. punti 17, 18) |
2. |
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Contestazione dell’interpretazione da parte del Tribunale di una sentenza della Corte – Motivo manifestamente infondato (Regolamento di procedura della Corte, art. 181) (v. punti 22‑27) |
3. |
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1) (v. punti 28, 30, 31, 34) |
4. |
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo diretto contro un punto della motivazione svolto ad abundantiam – Motivo inoperante – Rigetto (Art. 256 TFUE) (v. punto 43) |
5. |
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Identificazione del convenuto – Designazione come convenuto di una persona diversa dall’autore della condotta di cui trattasi – Obbligo di identificazione del convenuto da parte del giudice dell’Unione – Insussistenza – Irricevibilità (Statuto della Corte di giustizia, art. 21) (v. punti 46, 48) |
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente infondata e, in parte, manifestamente inconferente. |
2) |
Il sig. Georgios Theodorakis e la sig.ra Maria Theodoraki si fanno carico delle proprie spese. |