ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

6 settembre 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Articolo 82 TFUE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Diritto dell’interessato di essere informato dell’accusa elevata a suo carico – Direttiva 2012/13/UE – Articolo 6, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva – Contestazione relativa alla durata eccessiva del procedimento penale – Normativa nazionale che consente l’introduzione di una siffatta contestazione alle sole persone aventi lo status di indagato o imputato – Articolo 267 TFUE – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Incompetenza manifesta»

Nella causa C‑95/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Judecătoria Târgu-Mureș (Tribunale di primo grado di Târgu-Mureș, Romania), con decisione del 28 gennaio 2022, pervenuta in cancelleria l’11 febbraio 2022, nel procedimento intentato da

Delgaz Grid SA,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da S. Rodin, presidente di sezione, C. Lycourgos (relatore), presidente della Quarta Sezione, facente funzione di giudice della Nona Sezione, e J.‑C. Bonichot, giudice,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva n. 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1), dell’articolo 82 TFUE e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento avviato dalla Delgaz Grid SA a causa della durata dei procedimenti penali intentati dal Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia (procura presso il Tribunale di primo grado di Alba Iulia, Romania) (in prosieguo: la «procura») per reati di truffa, falso ideologico e uso di atto falso che hanno comportato un aumento delle fatture di gas pagate dai consumatori finali.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

L’articolo 1 della direttiva 2012/13, intitolato «Oggetto», prevede quanto segue:

«La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all’informazione, delle persone indagate o imputate, sui diritti di cui godono nel procedimento penale e dell’accusa elevata a loro carico. Essa stabilisce altresì norme relative al diritto all’informazione delle persone soggette al mandato di arresto europeo sui loro diritti».

4

Sotto il titolo «Ambito di applicazione», l’articolo 2 di tale direttiva dispone, al paragrafo 1, quanto segue:

«La presente direttiva si applica nei confronti delle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l’indagato o l’imputato abbia commesso il reato inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle procedure d’impugnazione».

5

L’articolo 4 di detta direttiva riguarda la dichiarazione di diritti al momento dell’arresto delle persone indagate o imputate e l’articolo 5 di quest’ultima verte su tale dichiarazione nell’ambito dei procedimenti relativi al mandato d’arresto europeo.

6

L’articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva prevede quanto segue:

«Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano fornite informazioni sul reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso. Tali informazioni sono fornite tempestivamente e con tutti i dettagli necessari, al fine di garantire l’equità del procedimento e l’esercizio effettivo dei diritti della difesa».

Diritto rumeno

7

L’articolo 488 bis della Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (legge n. 135/2010 recante il codice di procedura penale), del 1o luglio 2010 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 486 del 15 luglio 2010) (in prosieguo: il «codice di procedura penale»), intitolato «Introduzione del ricorso», così dispone:

«1.   Se l’attività di perseguimento penale o di giudizio non è esercitata entro un termine ragionevole, è possibile proporre un ricorso chiedendo l’accelerazione del procedimento.

2.   Il ricorso può essere proposto dall’indagato, dall’imputato, dalla vittima, dalla parte civile e dalla parte civilmente responsabile. In corso di causa, la contestazione può essere proposta anche dal pubblico ministero.

(...)».

Procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

8

Il 1o luglio 2019 gli organi inquirenti dell’Inspectoratul de Poliție Județean Alba – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (Ispettorato di polizia distrettuale di Alba – Servizio investigativo per i reati economici, Romania) avviavano un’indagine nei confronti dei dipendenti della Delgaz Grid che avrebbero, in particolare, sottratto, a loro vantaggio, materiali o beni la cui gestione era stata loro affidata, favorito la sottrazione di carburante predisponendo falsi documenti ed esercitato attività tali da generare perdite e pregiudicare il buon funzionamento del servizio di distribuzione. Tale indagine ha dato luogo all’avvio, il 2 luglio 2019, di azioni penali per reati, in particolare, di abuso d’ufficio e peculato, estese, il 8 gennaio 2020, a truffa, falso ideologico e uso di atto falso. Alla luce di tali azioni, è stato aperto un fascicolo penale istruito dalla procura.

9

Il 29 ottobre 2020 l’indagine è stata scissa dalla procura, di modo che le azioni penali per i reati di truffa, di falso ideologico e di uso di falso hanno dato luogo all’apertura di un fascicolo penale distinto, oggetto del procedimento principale. In occasione dell’istruzione di tale fascicolo penale, circa 87 perquisizioni sono state effettuate presso la sede sociale e nei locali della Delgaz Grid, al termine delle quali sono stati sequestrati diversi documenti, e circa 174 dipendenti o ex dipendenti sono stati sentiti in qualità di testimoni.

10

Il 21 luglio 2021 la Delgaz Grid ha proposto dinanzi alla Judecătoria Târgu-Mureș (Tribunale di primo grado di Târgu-Mureș, Romania), che è il giudice del rinvio, un’azione diretta a contestare la durata del procedimento penale, che essa ritiene sia stato ingiustificatamente prolungato.

11

Il 4 agosto 2021 la procura ha chiesto che tale azione fosse respinta in quanto irricevibile, poiché la Delgaz Grid non avrebbe, nell’ambito del procedimento penale di cui trattasi nel procedimento principale, lo status di indagato o imputato, che sarebbe tuttavia richiesto dal codice di procedura penale per proporre una siffatta azione.

12

A tal riguardo, la Delgaz Grid sostiene, in sostanza, che una normativa nazionale, che autorizza una persona a contestare la durata di un procedimento penale unicamente nel caso in cui le sia stata comunicata una notifica formale che la informa del fatto che essa è sottoposta a procedimento penale in qualità di indagato o imputato, è contraria al diritto dell’Unione. Essa ritiene, in particolare, che, tenuto conto della mancata definizione, da parte della direttiva 2012/13, delle nozioni di «persone indagate» o di «persone imputate», occorrerebbe stabilire se tali nozioni comprendano le persone che dispongono, de facto, di una siffatta qualità.

13

Il giudice del rinvio ritiene che la situazione di cui al procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, in quanto la Delgaz Grid deduce che la normativa nazionale che disciplina l’azione diretta a contestare la durata del procedimento penale, prevista all’articolo 488 bis, paragrafo 2, del codice di procedura penale, è contraria, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, al diritto dell’Unione, in particolare all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/13, all’articolo 47 della Carta e all’articolo 82 TFUE.

14

Tale giudice fa presente che la risposta della Corte alla questione sollevata influenzerà l’esito del procedimento principale. A tal riguardo, esso precisa, in primo luogo, che la Curtea Constituțională (Corte costituzionale, Romania) ha dichiarato le disposizioni dell’articolo 488 bis, paragrafo 2, del codice di procedura penale conformi alla Costituzione rumena, in secondo luogo, che, al momento dell’introduzione, da parte del Delgaz Grid, dell’azione volta a contestare la durata del procedimento penale di cui trattasi nel procedimento principale, il procedimento penale era fondato sui fatti materiali (procedimenti penali in rem), e che tale società non aveva acquisito lo status di indagato o di imputato, in terzo luogo, che il legislatore rumeno riconosce la possibilità di presentare il ricorso previsto dalla legge nazionale in caso di prolungamento ingiustificato del procedimento penale solo alle persone oggetto di un’accusa penale e che hanno ricevuto una notifica formale dell’accusa formulata a loro carico, vale a dire alle persone che hanno la qualità di indagati o di imputati e, infine, in quarto luogo, che la prassi dei giudici nazionali è quella di respingere come irricevibili le domande che hanno ad oggetto una contestazione relativa alla durata del procedimento penale in situazioni come quella che ha portato ad adire la Corte nella presente causa.

15

In tale contesto, la Judecătoria Târgu-Mureș (Tribunale di primo grado di Târgu-Mureș) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«[S]e l’articolo 6[, paragrafo 1,] della direttiva [2012/13], in combinato disposto con l’articolo 82 TFUE e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, ostino a una normativa nazionale la quale non prevede che le persone oggetto di un’accusa penale, ma alle quali non sia stata formalmente notificata l’esistenza di un’accusa formulata a loro carico, abbiano il diritto di contestare l’eccessiva durata del processo penale in cui tali persone sono sottoposte ad indagine».

16

Il giudice del rinvio ha chiesto, sulla base dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, che la presente causa fosse sottoposta a procedimento accelerato.

Sulla competenza della Corte

17

Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando la Corte è manifestamente incompetente a conoscere di una causa, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

18

Tale disposizione deve essere applicata nella presente causa.

19

Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la Corte può unicamente interpretare il diritto dell’Unione nei limiti delle competenze che le sono attribuite [sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 77 e giurisprudenza citata].

20

Conformemente al suo articolo 1, la direttiva 2012/13 stabilisce norme relative al diritto delle persone indagate o imputate di essere informate dei loro diritti nei procedimenti penali e dell’accusa elevata a loro carico.

21

Conformemente al suo articolo 2, paragrafo 1, tale direttiva si applica dal momento in cui le persone sono messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l’indagato o l’imputato abbia commesso il reato inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle procedure d’impugnazione.

22

L’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, che è la disposizione cui si riferisce il giudice del rinvio, dispone che gli Stati membri assicurino che alle persone indagate o imputate siano fornite informazioni sul reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso. Tali informazioni sono fornite tempestivamente e con tutti i dettagli necessari, al fine di garantire l’equità del procedimento e l’esercizio effettivo dei diritti della difesa.

23

Nel caso di specie, la Delgaz Grid contesta l’impossibilità di proporre un ricorso ai sensi dell’articolo 488 bis del codice di procedura penale, al fine di contestare la durata eccessiva dei procedimenti penali relativi a reati di cui ritiene essere sospettata, dal momento che tale disposizione offre la possibilità di proporre un siffatto ricorso solo alle persone che hanno la qualità di «indagato» o di «imputato», qualità che la Delgaz Grid non ha.

24

A tal riguardo, occorre rilevare che, nonostante la formulazione della questione sollevata, che potrebbe lasciar intendere che la Delgaz Grid sia oggetto di un’accusa penale, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che non è così. Al momento della proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 488 bis del codice di procedura penale, i procedimenti penali in questione non erano stati avviati contro la Delgaz Grid e quest’ultima non aveva ricevuto formale notifica dell’esistenza di un’accusa a suo carico.

25

Orbene, come ricordato ai punti 20 e 21 della presente ordinanza, la direttiva 2012/13 si limita a definire norme relative al diritto degli indagati o imputati di essere informati dei loro diritti nei procedimenti penali e dell’accusa elevata a loro carico dal momento in cui una persona è informata dalle autorità competenti di essere sospettata di aver commesso un reato o indagata a tal titolo.

26

Date tali circostanze, poiché la Delgaz Grid non è oggetto di un procedimento penale e non ha ricevuto una siffatta informazione da parte delle autorità nazionali competenti, si deve ritenere che la situazione di cui al procedimento principale non rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2012/13 e, di conseguenza, che l’articolo 6, paragrafo 1, di quest’ultima, oggetto della questione sollevata, non sia applicabile nel caso di specie.

27

Inoltre, l’articolo 82 TFUE, parimenti menzionato dal giudice del rinvio, che apre il capo 4, intitolato «Cooperazione giudiziaria in materia penale», del titolo V del Trattato FUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, enuncia le misure che il legislatore dell’Unione deve adottare per ottenere una completa cooperazione tra gli Stati membri nell’ambito penale e sancisce la regola secondo cui tale cooperazione deve fondarsi sul principio del riconoscimento reciproco. Poiché tale articolo si rivolge unicamente alle istituzioni dell’Unione, esso non è applicabile nel caso di specie (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2012, Vinkov, C‑27/11, EU:C:2012:326, punti 4142).

28

Infine, occorre ricordare che l’ambito di applicazione della Carta, per quanto riguarda l’operato degli Stati membri, è definito all’articolo 51, paragrafo 1, di quest’ultima, ai sensi del quale le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione [sentenza del 16 dicembre 2021, AB e a. (Revoca di un’amnistia), C‑203/20, EU:C:2021:1016, punto 37].

29

Del resto, tale articolo 51, paragrafo 1, della Carta conferma la costante giurisprudenza della Corte secondo la quale i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse [sentenza del 16 dicembre 2021, AB e a. (Revoca di un’amnistia), C‑203/20, EU:C:2021:1016, punto 38 e giurisprudenza citata].

30

Pertanto, ove una situazione giuridica non rientri nella sfera di applicazione del diritto dell’Unione, la Corte non è competente al riguardo e le disposizioni della Carta eventualmente richiamate non possono giustificare, di per sé, tale competenza [sentenza del 16 dicembre 2021, AB e a. (Revoca di un’amnistia), C‑203/20, EU:C:2021:1016, punto 39].

31

Ciò si verifica nel caso di specie, per cui si deve ritenere che l’articolo 47 della Carta non sia applicabile.

32

Di conseguenza, poiché nessuna delle tre disposizioni di cui il giudice del rinvio chiede l’interpretazione è applicabile nel caso di specie, si deve dichiarare, sulla base dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che la Corte è manifestamente incompetente a rispondere alla questione sollevata dalla Judecătoria Târgu-Mureș (Tribunale di primo grado di Târgu-Mureș).

33

Ciò premesso, non occorre che la Corte si pronunci sulla domanda del giudice del rinvio diretta a ottenere che la presente causa sia sottoposta al procedimento accelerato.

Sulle spese

34

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) così provvede:

 

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alla questione sollevata dalla Judecătoria Târgu-Mureș (Tribunale di primo grado di Târgu-Mureș, Romania), con decisione del 28 gennaio 2022.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.