ORDINANZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
1o agosto 2022 ( *1 )
«Impugnazione – Intervento – Aiuti di Stato – Regime di aiuti cui il Regno del Belgio ha dato esecuzione – Ammissione degli interventi nell’ambito di un procedimento di impugnazione avverso una sentenza del Tribunale – Annullamento della decisione del Tribunale – Rinvio della causa dinanzi al Tribunale – Decisione con cui il Tribunale rifiuta di versare agli atti le osservazioni scritte sulla sentenza che ha preceduto detto rinvio presentate da un interveniente in sede di impugnazione – Decisione implicita del Tribunale con cui a un interveniente in sede di impugnazione è negato lo status di interveniente dinanzi al Tribunale – Ricevibilità dell’impugnazione – Status di interveniente dinanzi al Tribunale di un interveniente in sede di impugnazione»
Nella causa C‑31/22 P(I),
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 57, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 10 gennaio 2022,
Atlas Copco Airpower NV, con sede ad Anversa (Belgio),
Atlas Copco AB, con sede a Nacka (Svezia),
rappresentate da A. von Bonin, Rechtsanwalt, O.W. Brouwer, A. Pliego Selie e T.C. van Helfteren, advocaten,
ricorrenti,
procedimento in cui le altre parti sono:
Magnetrol International NV, con sede a Zele (Belgio), rappresentata da H. Gilliams e L. Goossens, advocaten,
ricorrente in primo grado,
Commissione europea, rappresentata da P.-J. Loewenthal e F. Tomat, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen (relatore), vicepresidente, A. Arabadjiev, C. Lycourgos, E. Regan, I. Jarukaitis, N. Jääskinen e I. Ziemele, presidenti di sezione, M. Ilešič, P.G. Xuereb, N. Piçarra, L.S. Rossi, A. Kumin, N. Wahl e O. Spineanu‑Matei, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 luglio 2022,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 |
Con la loro impugnazione, l’Atlas Copco Airpower NV e l’Atlas Copco AB chiedono l’annullamento della decisione del Tribunale dell’Unione europea, del 6 dicembre 2021, con cui quest’ultimo ha negato il riconoscimento a loro favore dello status di interveniente nella causa T‑263/16 RENV e l’acquisizione agli atti di detta causa delle osservazioni scritte da esse depositate sulle conclusioni da trarre dalla sentenza della Corte del 16 settembre 2021, Commissione/Belgio e Magnetrol International (C‑337/19 P, EU:C:2021:741), ai fini della soluzione della controversia nell’ambito di detta causa (in prosieguo: la «decisione impugnata»). |
Contesto normativo
2 |
L’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale stabilisce che, ai fini dell’applicazione di tale regolamento, i termini «parte» e «parti», utilizzati senza nessun’altra indicazione, designino qualsiasi parte in causa, ivi compresi gli intervenienti. |
3 |
L’articolo 60 di tale regolamento di procedura stabilisce che i termini processuali siano aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni. |
4 |
L’articolo 79 di detto regolamento di procedura così dispone: «Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è pubblicato un avviso indicante la data di deposito dell’atto introduttivo della causa, il nome delle parti principali, le conclusioni dell’atto introduttivo nonché i motivi e i principali argomenti dedotti». |
5 |
Gli articoli da 142 a 145 del medesimo regolamento di procedura fissano le regole che disciplinano l’intervento dinanzi al Tribunale. |
6 |
L’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale prevede che «[l]’istanza di intervento è proposta entro sei settimane dalla pubblicazione prevista dall’articolo 79». |
7 |
Ai sensi dell’articolo 215 di tale regolamento di procedura: «Quando la Corte di giustizia annulla una sentenza o un’ordinanza del Tribunale e decide di rinviare la causa a quest’ultimo, il Tribunale è investito della causa con la decisione di rinvio». |
8 |
L’articolo 217 del suddetto regolamento di procedura è formulato come segue: «1. Quando la decisione successivamente annullata dalla Corte di giustizia è stata adottata dopo la chiusura della fase scritta nel merito dinanzi al Tribunale, le parti nel procedimento dinanzi al Tribunale possono depositare le loro osservazioni scritte sulle conclusioni che devono essere tratte dalla decisione della Corte di giustizia ai fini della soluzione della controversia entro il termine di due mesi decorrenti dalla notifica della decisione della Corte di giustizia. Tale termine è improrogabile. (...) 3. Qualora le circostanze lo giustifichino, il presidente può autorizzare il deposito di memorie integrative contenenti osservazioni scritte». |
9 |
L’articolo 219 del medesimo regolamento di procedura così dispone: «Il Tribunale provvede sulle spese relative, da un lato, ai procedimenti instaurati dinanzi ad esso e, dall’altro, al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia». |
Fatti
10 |
Con la decisione (UE) 2016/1699, dell’11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) cui il Belgio ha dato esecuzione (GU 2016, L 260, pag. 61; in prosieguo: la «decisione controversa»), la Commissione europea ha considerato che talune esenzioni concesse dal Regno del Belgio integravano un regime di aiuti a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, incompatibile con il mercato interno e cui era stata data attuazione in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. La Commissione ha disposto il recupero degli aiuti così concessi presso i beneficiari, il cui elenco definitivo doveva essere redatto successivamente dal Regno del Belgio. |
Procedimento dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte e decisione impugnata
11 |
Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 22 marzo e il 25 maggio 2016, il Regno del Belgio e la Magnetrol International NV hanno proposto ricorsi diretti all’annullamento della decisione controversa, registrati rispettivamente con numeri di ruolo T‑131/16 e T‑263/16. |
12 |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 maggio 2016, l’Atlas Copco Airpower e l’Atlas Copco hanno proposto un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento di detta decisione, registrato con numero di ruolo T‑278/16. |
13 |
Con lettera del 20 febbraio 2018, il cancelliere del Tribunale le ha informate che il presidente della sezione adita del Tribunale aveva deciso di sospendere il procedimento nella causa T‑278/16 sino alla definizione della controversia di cui alle cause T‑131/16 e T‑263/16. |
14 |
Con ordinanza del 17 maggio 2018, il presidente della Settima Sezione ampliata del Tribunale ha deciso di riunire le cause T‑131/16 e T‑263/16 ai fini della fase orale del procedimento e della decisione che lo conclude. |
15 |
Con la sentenza del 14 febbraio 2019, Belgio e Magnetrol International/Commissione (T‑131/16 e T‑263/16, EU:T:2019:91), il Tribunale ha annullato la decisione controversa. |
16 |
Il 24 aprile 2019 la Commissione ha proposto impugnazione avverso detta sentenza. Tale impugnazione è stata registrata con numero di ruolo C‑337/19 P. |
17 |
Con ordinanze del 15 ottobre 2019, Commissione/Belgio e Magnetrol International, il presidente della Corte ha autorizzato l’intervento dell’Anheuser‑Busch InBev SA/NV, dell’Ampar BVBA, dell’Atlas Copco Airpower e dell’Atlas Copco (C‑337/19 P, non pubblicata, EU:C:2019:909), nonché della Soudal NV e della Esko‑Graphics BVBA (C‑337/19 P, non pubblicata, EU:C:2019:915), a sostegno delle conclusioni della Magnetrol International. |
18 |
Con sentenza del 16 settembre 2021, Commissione/Belgio e Magnetrol International (C‑337/19 P, EU:C:2021:741), la Corte ha:
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19 |
Il 25 novembre 2021 l’Atlas Copco Airpower e l’Atlas Copco hanno presentato al Tribunale, sulla base dell’articolo 217 del regolamento di procedura di quest’ultimo, osservazioni sulle conclusioni da trarre dalla sentenza del 16 settembre 2021, Commissione/Belgio e Magnetrol International (C‑337/19 P, EU:C:2021:741), per la soluzione della controversia nella causa T‑263/16 RENV (in prosieguo: le «osservazioni di cui trattasi»). |
20 |
Con lettera recante la data del 6 dicembre 2021, notificata all’Atlas Copco Airpower e all’Atlas Copco il 17 dicembre 2021, il cancelliere del Tribunale le ha informate che, posto che tali osservazioni non costituivano un documento previsto dal regolamento di procedura del Tribunale, il presidente della sezione adita del Tribunale aveva deciso di non versarle agli atti di detta causa. |
21 |
Con lettera del 29 dicembre 2021, indirizzata al presidente del Tribunale e ai suoi membri, l’Atlas Copco Airpower e l’Atlas Copco, fondandosi segnatamente sull’ordinanza del presidente della Corte del 15 ottobre 2019, Commissione/Belgio e Magnetrol International (C‑337/19 P, non pubblicata, EU:C:2019:909) e sulla giurisprudenza del Tribunale, hanno chiesto, da un lato, una rettifica dell’«errore» commesso da quest’ultimo e, dall’altro, una conferma del loro status di intervenienti dinanzi al Tribunale, sollecitando una risposta entro cinque giorni. |
Conclusioni delle parti
22 |
L’Atlas Copco Airpower e l’Atlas Copco chiedono che la Corte voglia:
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23 |
La Commissione chiede che la Corte voglia:
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24 |
Pur senza presentare formalmente conclusioni, la Magnetrol International ritiene che la Corte debba confermare lo status di intervenienti dell’Atlas Copco Airpower e dell’Atlas Copco nella causa T‑263/16 RENV. |
Sull’impugnazione
Sulla ricevibilità dell’impugnazione
Argomentazione
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La Commissione eccepisce l’irricevibilità dell’impugnazione. |
26 |
Essa osserva che, se è vero che l’articolo 57, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea prevede che qualsiasi soggetto la cui istanza di intervento sia stata respinta possa proporre un’impugnazione avverso una decisione del Tribunale che respinge detta istanza, nella specie, le ricorrenti non hanno presentato dinanzi a detto giudice alcuna istanza in tal senso. |
27 |
Il Tribunale avrebbe adottato una sola decisione, vale a dire quella di non versare agli atti della causa T‑263/16 RENV le osservazioni di cui trattasi. Orbene, l’impugnazione non sarebbe diretta avverso detta decisione. Inoltre, una siffatta decisione non rientrerebbe tra le decisioni di cui agli articoli 56 e 57 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e non potrebbe pertanto formare oggetto di impugnazione. |
28 |
La presente impugnazione mirerebbe, in realtà, ad aggirare la decisione adottata dal presidente della sezione adita del Tribunale di sospendere il procedimento nella causa T‑278/16 sino alla definizione della controversia nelle cause T‑131/16 e T‑263/16, benché detta decisione non possa essere impugnata. Il rischio di un siffatto aggiramento sarebbe stato già rilevato al punto 19 dell’ordinanza del presidente della Corte del 10 settembre 2019, Consiglio/K. Chrysostomides & Co. e a. (C‑597/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:743) nel quadro dell’esame di un’istanza di intervento presentata da una parte ricorrente in una causa sospesa a seguito della designazione di determinate cause come cause «pilota». |
29 |
Secondo l’Atlas Copco Airpower e l’Atlas Copco, la decisione del Tribunale di non versare agli atti della causa T‑263/16 RENV le osservazioni di cui trattasi integra un rifiuto di ammetterle quali intervenienti in detta causa, rifiuto contro il quale un’impugnazione può essere proposta ai sensi dell’articolo 57, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. |
Valutazione
30 |
In via preliminare, ai fini dell’esame della ricevibilità dell’impugnazione, occorre stabilire la portata della decisione contenuta nella lettera del cancelliere del Tribunale datata 6 dicembre 2021. |
31 |
A tal riguardo, va ricordato che l’articolo 217, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale prevede che, quando la Corte annulla una decisione del Tribunale e decide di rinviare a quest’ultimo la decisione della causa dopo la chiusura della fase scritta nel merito dinanzi ad esso, le parti nel procedimento dinanzi al Tribunale possono depositare le loro osservazioni scritte sulle conclusioni che devono essere tratte dalla decisione della Corte ai fini della soluzione della controversia entro il termine di due mesi decorrenti dalla notifica di detta decisione. |
32 |
Orbene, è pacifico, in primo luogo, che la fattispecie qui in esame corrisponde a quella oggetto della suddetta disposizione e, in secondo luogo, che le osservazioni di cui trattasi sono state depositate nel termine previsto nella disposizione succitata, aumentato del termine in ragione della distanza fissato all’articolo 60 di detto regolamento di procedura, per cui il loro rigetto non si fonda sulla tardività del loro deposito. |
33 |
Malgrado il suo carattere sommario, la lettera del cancelliere del Tribunale datata 6 dicembre 2021, dando atto del rifiuto del Tribunale di versare agli atti della causa T‑263/16 RENV le osservazioni di cui trattasi in quanto integranti un documento non previsto dal regolamento di procedura del Tribunale, deve pertanto essere intesa nel senso che rispecchia la decisione del Tribunale di negare alle ricorrenti lo status di interveniente nell’ambito di detta causa che esse ritengono di aver acquisito di pieno diritto in forza della loro ammissione a intervenire nell’impugnazione nella causa C‑337/19 P. |
34 |
In tale contesto, posto che la presente impugnazione contesta detta lettera nel suo insieme e denuncia segnatamente l’irregolarità del rifiuto del Tribunale di versare agli atti della causa T‑263/16 RENV le osservazioni di cui trattasi, essa deve essere intesa come diretta all’annullamento della decisione impugnata non soltanto nella parte in cui nega alle ricorrenti il riconoscimento dello status di interveniente in detta causa, ma anche nella parte in cui nega l’acquisizione di tali osservazioni nel fascicolo della suddetta causa. |
35 |
Occorre pertanto respingere l’argomento della Commissione secondo cui la presente impugnazione è diretta contro una decisione che il Tribunale non ha adottato. |
36 |
Per quanto attiene al diritto di proporre impugnazione avverso la decisione impugnata, l’articolo 57, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea stabilisce che può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte contro le decisioni del Tribunale che respingono un’istanza d’intervento da qualsiasi soggetto la cui istanza sia stata respinta. |
37 |
Nel caso di specie è, di certo, pacifico che, con la decisione impugnata, il Tribunale non ha respinto un’istanza di intervento, posto che le ricorrenti non hanno presentato dinanzi ad esso alcuna domanda in tal senso. |
38 |
Tuttavia, va altresì osservato che la portata della decisione, contenuta nella lettera del cancelliere del Tribunale datata 6 dicembre 2021, di negare alle ricorrenti il riconoscimento dello status di intervenienti nella causa T‑263/16 RENV è analoga a quella che avrebbe avuto una decisione del Tribunale di rigettare un’istanza di intervento che fosse stata presentata dalle ricorrenti, vale a dire che dette due decisioni privano una parte che afferma di dover beneficiare, in forza dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, di una specifica posizione procedurale in considerazione del suo interesse a una soluzione della controversia, di tutti i diritti connessi a detta posizione. |
39 |
Inoltre, quando la Corte ha reputato fondata un’impugnazione, annullato la decisione del Tribunale e rinviato la causa dinanzi ad esso affinché si pronunci, non si può ragionevolmente pretendere che una parte interveniente in detta impugnazione, che ritenga di vantare di pieno diritto lo status di interveniente dinanzi al Tribunale, proponga formalmente un’istanza di intervento dinanzi a detto giudice al solo fine di poter impugnare, ai sensi dell’articolo 57, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la decisione di rigetto di tale istanza. |
40 |
Infatti, una simile istanza dovrebbe essere comunque respinta dal Tribunale in quanto tardiva, poiché l’articolo 143, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura, in combinato disposto con l’articolo 79 del medesimo regolamento, prevede che un’istanza di intervento debba essere presentata entro un termine di sei settimane dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’avviso che ha inizialmente constatato il deposito dell’atto introduttivo della causa interessata. |
41 |
In tale contesto, ritenere che un interveniente in sede di impugnazione nell’ambito di una determinata causa, che affermi di beneficiare di pieno diritto dello status di interveniente dinanzi al Tribunale a seguito del rinvio di detta causa dinanzi a quest’ultimo giudice, non possa proporre un’impugnazione ai sensi dell’articolo 57, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea avverso una decisione del Tribunale che gli nega tale status, solo in considerazione del fatto che il Tribunale non ha formalmente respinto l’istanza di intervento, priverebbe la parte interessata di ogni tutela giurisdizionale che le consenta di difendere dinanzi al Tribunale i diritti processuali che essa ritiene di trarre dall’articolo 40 di detto Statuto, quando l’articolo 57, primo comma, dello stesso Statuto mira precisamente a garantire tale protezione. |
42 |
Infatti, ove detto interveniente in sede di impugnazione si avvalesse a giusto titolo del suo status di interveniente dinanzi al Tribunale nell’ambito di una causa che è stata rinviata dinanzi a quest’ultimo dalla Corte - questione questa che deve essere chiarita nel quadro dell’esame nel merito della presente impugnazione e che non può pertanto essere definita in sede di valutazione della sua ricevibilità - non gli sarebbe riconosciuto alcun altro mezzo di ricorso per far valere i diritti processuali che esso trae dall’articolo 40 del medesimo Statuto. |
43 |
Quindi, in primo luogo, una parte interveniente in un’impugnazione non può presentare, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, un’impugnazione avverso una decisione del Tribunale che le nega lo status di interveniente nella causa rinviata dinanzi a detto giudice dalla Corte. |
44 |
La disposizione di cui trattasi prevede che un’impugnazione possa essere proposta contro le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento nonché contro le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un’eccezione di incompetenza o di irricevibilità. |
45 |
Nella specie, va osservato che la decisione impugnata non conclude il procedimento nella causa T‑263/16 RENV dinanzi al Tribunale e che non decide, nemmeno parzialmente, la controversia nel merito nell’ambito di detta causa. |
46 |
Inoltre, benché detta decisione ponga in effetti termine a un incidente di procedura relativo al riconoscimento alle ricorrenti dello status di interveniente dinanzi al Tribunale, tale incidente non riguarda un’eccezione di incompetenza o di irricevibilità. |
47 |
Orbene, la Corte ha dichiarato che le impugnazioni proposte ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea avverso decisioni del Tribunale che pongono termine a un incidente di procedura di natura diversa dagli incidenti di procedura cui detta disposizione rinvia devono essere respinte come irricevibili (v., in tal senso, ordinanza del 4 ottobre 1999, Commissione/ADT Projekt, C‑349/99 P, EU:C:1999:475, punti 10 e 11, e sentenza dell’8 gennaio 2002, Francia/Monsanto e Commissione, C‑248/99 P, EU:C:2002:1, punto 46). |
48 |
Occorre inoltre osservare che, quando definisce un incidente di procedura riguardante un’eccezione di incompetenza o di irricevibilità, il Tribunale si pronuncia su una domanda di una parte volta a far sì che esso definisca un’istanza senza avviare la discussione nel merito, ragion per cui una siffatta decisione deve poter essere rimessa alla Corte senza attendere un’eventuale decisione nel merito. Per contro, non è così nel caso di una decisione che pone termine a un incidente di procedura relativo a un intervento. |
49 |
La Corte ha quindi considerato che la decisione con cui il Tribunale accoglie un’istanza d’intervento non può formare oggetto di impugnazione ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Bayerische Motoren Werke e Freistaat Sachsen/Commissione, C‑654/17 P, EU:C:2019:634, punti 29 e 30). |
50 |
Alla luce di quanto precede, tale soluzione deve essere applicata anche a un’impugnazione proposta avverso una decisione del Tribunale che nega a un interveniente in sede di impugnazione il riconoscimento dello status di interveniente in una causa che sia stata dinanzi ad esso rinviata dalla Corte. |
51 |
In secondo luogo, l’introduzione di un’impugnazione ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea contro la decisione che conclude il procedimento in cui la persona interessata afferma di avere lo status di interveniente non può conferire a quest’ultima una protezione giurisdizionale sufficiente, dal momento che detto ricorso può essere proposto unicamente dalle parti dinanzi al Tribunale e che l’esercizio di un siffatto mezzo di ricorso non consentirebbe, in ogni caso, di preservare l’utilità di un eventuale intervento dinanzi al Tribunale, garantendo che questo sia ammesso in una fase del procedimento in cui tale intervento può effettivamente contribuire alla discussione dinanzi a detto giudice. |
52 |
Alla luce di quanto precede, la decisione con cui il Tribunale, rifiutandosi di versare agli atti di una causa che gli è stata rinviata dalla Corte a seguito dell’annullamento della sua decisione le osservazioni di un interveniente nell’ambito dell’impugnazione, con la motivazione che tali osservazioni rappresentano un documento non previsto dal regolamento di procedura del Tribunale, nega implicitamente, così facendo, a detto interveniente lo status di interveniente in tale causa, può formare oggetto di un’impugnazione sulla base dell’articolo 57, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. |
53 |
Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, il fatto che la persona in questione abbia proposto un ricorso di annullamento il cui esame è stato sospeso dal Tribunale in attesa della decisione che dovrà essere adottata nel procedimento in cui essa afferma di godere dello status di parte interveniente non può ostacolare la proposizione di una siffatta impugnazione avverso una decisione del Tribunale che le nega tale status. |
54 |
Il principio della buona amministrazione della giustizia sarebbe di certo violato se le parti ricorrenti nelle cause sospese a seguito della designazione di determinate cause come cause «pilota» fossero autorizzate a intervenire in queste ultime unicamente in ragione di tale circostanza (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 10 settembre 2019, Consiglio/K. Chrysostomides & Co. e a., C‑597/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:743, punto 19). |
55 |
Tuttavia, da una parte, tale considerazione si riferisce alla fondatezza della decisione di riconoscere lo status di interveniente a una persona che lo rivendica e non ha quindi alcuna rilevanza ai fini della valutazione della ricevibilità di un’impugnazione proposta avverso detta decisione. |
56 |
Dall’altra, benché la Commissione sostenga, sostanzialmente, che la ricevibilità di una siffatta impugnazione consentirebbe, in pratica, di contestare dinanzi alla Corte una decisione del Tribunale di sospendere il trattamento di una causa benché quest’ultima non sia impugnabile, occorre tuttavia osservare che, in caso di annullamento della decisione del Tribunale che nega al ricorrente nella causa di cui trattasi lo status di interveniente in un’altra causa dinanzi al Tribunale, una siffatta decisione di sospensione continuerebbe a spiegare pienamente i suoi effetti. |
57 |
Alla luce di tutti questi elementi, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione deve essere respinta. |
Nel merito
Argomentazione
58 |
L’Atlas Copco Airpower e l’Atlas Copco sostengono, con un unico motivo, che il Tribunale ha commesso due errori di diritto, concernenti, il primo, il rifiuto di riconoscere loro lo status di intervenienti nella causa T‑263/16 RENV e, il secondo, il rifiuto di versare agli atti di detta causa le osservazioni che esse desiderano depositare sulle conclusioni da trarre dalla sentenza del 16 settembre 2021, Commissione/Belgio e Magnetrol International (C‑337/19 P, EU:C:2021:741). |
59 |
In primo luogo, come ritenuto dal Tribunale in maniera costante, il fatto che una parte ammessa a intervenire in sede di impugnazione conservi il suo status di interveniente in caso di rinvio della causa davanti al Tribunale a seguito dell’annullamento della decisione di quest’ultimo sarebbe nell’interesse della buona amministrazione della giustizia e della continuità del contraddittorio. Le ricorrenti avrebbero pertanto dovuto essere considerate come parti intervenienti nella causa T‑263/16 RENV, senza dover presentare un’istanza di intervento dinanzi al Tribunale. |
60 |
Come emergerebbe dalla giurisprudenza del Tribunale, tale soluzione sarebbe giustificata anche nell’ottica di consentire a quest’ultimo di pronunciarsi sulle spese, quando queste ultime sono state riservate dalla Corte prima del rinvio della causa dinanzi al Tribunale. Orbene, questo sarebbe precisamente il caso nella fattispecie. |
61 |
In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto decidendo di non versare agli atti le osservazioni di cui trattasi. Infatti, l’articolo 217, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, che non definirebbe la nozione di «parti nel procedimento dinanzi al Tribunale», non escluderebbe che le parti intervenienti in sede di impugnazione possano acquisire lo status di «parti nel procedimento dinanzi al Tribunale» in occasione di un procedimento di impugnazione. |
62 |
La Commissione ritiene che il Tribunale fosse legittimato a negare alle ricorrenti lo status di intervenienti nella causa T‑263/16 RENV. |
63 |
Infatti, l’articolo 217, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale autorizzerebbe, a seguito di un rinvio della causa da parte della Corte al Tribunale, il deposito di osservazioni scritte non delle «parti nel procedimento dinanzi alla Corte» o delle «parti in sede di impugnazione», ma delle sole «parti nel procedimento dinanzi al Tribunale». L’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento di procedura preciserebbe la portata del succitato articolo 217, paragrafo 1, definendo i termini «parti» e «parte» come indicanti «qualsiasi parte in causa, ivi compresi gli intervenienti». |
64 |
Posto che le ricorrenti non potrebbero avvalersi dello status di «parti nel procedimento dinanzi al Tribunale», l’accoglimento della presente impugnazione equivarrebbe a creare una categoria di intervenienti sui generis, che non sarebbe soggetta al rispetto né del termine previsto all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, né delle condizioni fissate dall’articolo 143, paragrafo 2, di detto regolamento di procedura. Se l’intervento di tali parti venisse ammesso, la Commissione non avrebbe poi la possibilità di replicare alle osservazioni da loro depositate. Inoltre, una siffatta soluzione porterebbe in pratica ad aggirare i provvedimenti di sospensione di determinati procedimenti adottati per consentire la designazione e il trattamento prioritario di cause «pilota». |
65 |
La giurisprudenza del Tribunale richiamata dalle ricorrenti si ridurrebbe inoltre a due decisioni, la più recente delle quali è oggetto di un’impugnazione nell’ambito della quale la Commissione contesterebbe lo status di interveniente dinanzi al Tribunale di un interveniente in sede di impugnazione. La situazione delle ricorrenti si discosterebbe, d’altro canto, da quella delle parti coinvolte nelle cause sfociate in tali due decisioni del Tribunale. |
66 |
Oltre a ciò, la soluzione accolta dal Tribunale non violerebbe i diritti procedurali fondamentali delle parti poiché queste ultime sarebbero potute intervenire dinanzi al Tribunale seguendo la procedura prevista dal regolamento di procedura del Tribunale, a condizione di rispettare i termini applicabili a detto procedimento. |
Valutazione
67 |
L’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale enuncia che i termini «parte» e «parti», utilizzati senza nessun’altra indicazione, designano, ai fini di detto regolamento di procedura, qualsiasi parte in causa, ivi compresi gli intervenienti. |
68 |
Tuttavia, tale disposizione di portata generale non precisa in quali casi il Tribunale debba riconoscere a una persona lo status di interveniente dinanzi ad esso. |
69 |
A tal riguardo, gli articoli da 142 a 145 di detto regolamento di procedura, benché disciplinino il regime dell’intervento dinanzi al Tribunale, fissando le regole concernenti la presentazione delle istanze di intervento e il loro esame, non si occupano dello status che deve essere riconosciuto alle persone che sono state ammesse dalla Corte a intervenire in una causa in fase di impugnazione quando la Corte ha reputato l’impugnazione fondata, ha annullato la decisione del Tribunale e ha rinviato la causa a quest’ultimo affinché si pronunci. |
70 |
Parimenti, nemmeno gli articoli 217 e 218 del medesimo regolamento di procedura, che trattano lo svolgimento del procedimento e le regole ad esso applicabili nei procedimenti svolti successivamente all’annullamento di una decisione del Tribunale e al rinvio della causa a quest’ultimo, contengono regole che precisino lo status riconosciuto, nell’ambito di tali procedimenti, agli intervenienti in sede di impugnazione. |
71 |
In tale contesto, va osservato che, come sottolineano le ricorrenti, l’esame da parte del Tribunale di una causa a seguito di una decisione della Corte che annulla la decisione del Tribunale stesso e rinvia detta causa dinanzi a quest’ultimo si pone in continuità con il procedimento di impugnazione condotto dinanzi alla Corte |
72 |
Il regolamento di procedura del Tribunale riflette esplicitamente tale continuità. Anzitutto, dall’articolo 215 di detto regolamento di procedura risulta che il Tribunale è investito direttamente con la decisione della Corte che annulla la decisione del Tribunale e rimette ad esso la decisione sulla causa. Poi, in applicazione dell’articolo 217 del suddetto regolamento di procedura, il termine concesso per presentare osservazioni sulle conclusioni che devono essere tratte da detta decisione della Corte ai fini della soluzione della controversia decorre dalla notifica della decisione di cui trattasi. Infine, l’articolo 219 del medesimo regolamento di procedura prevede che il Tribunale provvede sulle spese relative non solo ai procedimenti instaurati dinanzi ad esso, ma anche al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte. |
73 |
Inoltre, in conformità all’articolo 61, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in caso di annullamento da parte della Corte di una decisione del Tribunale e di rinvio della causa dinanzi ad esso, il Tribunale è vincolato dalla decisione emessa dalla Corte sui punti di diritto. |
74 |
Spetta pertanto al Tribunale, nell’ambito del nuovo esame del ricorso di primo grado condotto a seguito del rinvio della causa dinanzi ad esso stabilire gli effetti della sentenza della Corte sull’impugnazione ai fini dell’esito della controversia pendente tra le parti. |
75 |
La produzione, in tale contesto, di osservazioni delle parti, autorizzata dall’articolo 217 del regolamento di procedura del Tribunale, ha proprio l’obiettivo di consentire a queste ultime di prendere posizione su tali effetti per l’esito della controversia e di integrare le informazioni del Tribunale a questo riguardo. |
76 |
Tale disposizione mira così a garantire la continuità del contraddittorio in sede di trattamento di una stessa causa dinanzi ai giudici dell’Unione, in linea con l’articolo 172 del regolamento di procedura della Corte, che autorizza le parti nella causa svoltasi dinanzi al Tribunale che abbiano interesse all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione a presentare una comparsa di risposta dinanzi alla Corte. |
77 |
Orbene, in primo luogo, a norma dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il riconoscimento da parte della Corte dello status di interveniente di una persona presuppone che detta persona abbia potuto dimostrare di avere un interesse alla soluzione della controversia sottoposta alla Corte. |
78 |
Pertanto, il fatto di negare a un interveniente in sede di impugnazione lo status di interveniente dinanzi al Tribunale quando la causa è stata rinviata a quest’ultimo dalla Corte ha per effetto, nella misura in cui la persona in questione non è più nella condizione di presentare un’istanza di intervento dinanzi al Tribunale per le ragioni illustrate al punto 40 della presente ordinanza, di privare detta persona di ogni possibilità di presentare osservazioni dinanzi al Tribunale sulle conseguenze che occorre trarre da una decisione della Corte che però ha toccato i suoi interessi. |
79 |
L’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea prevede inoltre che le persone che possono dimostrare di avere un interesse possono intervenire nelle «controversie». Orbene, dagli articoli 55 e 56 di detto Statuto emerge, quantomeno nella loro versione in lingua francese, che la nozione di «controversia», riferendosi al contrasto che oppone le parti, si differenzia da quella di «causa», che concerne il procedimento pendente dinanzi al giudice adito dalla controversia. |
80 |
Non si può di certo escludere del tutto che, in determinati casi, segnatamente quando la Corte si è pronunciata in via definitiva su taluni aspetti di una causa prima di rinviarla al Tribunale, un interveniente in sede di impugnazione non abbia più interesse alla soluzione della controversia dinanzi al Tribunale. Tuttavia, tale circostanza non può, da sola, giustificare l’impossibilità per l’interveniente in sede di impugnazione di vedersi riconoscere lo status di interveniente in una causa che è stata rinviata al Tribunale dalla Corte, poiché compete ai giudici dell’Unione verificare, in corso di causa, se l’interesse che ha giustificato l’intervento persista (v., in tal senso, sentenza dell’8 luglio 1999, Hüls/Commissione, C‑199/92 P, EU:C:1999:358, punti da 52 a 55). |
81 |
Nel caso di specie, come sottolineano le ricorrenti, la loro istanza di intervento dinanzi alla Corte è stata accolta in quanto esse avevano interesse a che l’annullamento ex tunc ed erga omnes della decisione controversa pronunciata dal Tribunale divenisse definitivo (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 15 ottobre 2019, Commissione/Belgio e Magnetrol International, C‑337/19 P, non pubblicata, EU:C:2019:909, punto 17), annullamento che rappresenta proprio l’oggetto del procedimento nella causa T‑263/16 RENV in cui le ricorrenti sostengono di poter intervenire. |
82 |
In secondo luogo, va osservato che la soluzione accolta dal Tribunale nella decisione impugnata fa sì che la continuità del contraddittorio in una causa e la portata degli effetti dell’ammissione di una parte a intervenire dinanzi alla Corte dipendano dalla decisione adottata da quest’ultima ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, di pronunciarsi essa stessa definitivamente sulla controversia o, al contrario, di rimettere la causa dinanzi al Tribunale. |
83 |
Infatti, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 87 delle sue conclusioni, quando la Corte si pronuncia definitivamente sulla controversia invece di rimettere la causa dinanzi al Tribunale, l’interveniente in sede di impugnazione può far valere i propri argomenti dinanzi al giudice dell’Unione chiamato a pronunciarsi sul ricorso di primo grado, mentre è privato di tale facoltà in caso di rinvio della causa al Tribunale. |
84 |
In terzo luogo, la soluzione accolta dal Tribunale appare ancor più idonea a ledere la continuità del contraddittorio dinanzi ai giudici dell’Unione, considerato che l’interveniente in sede di impugnazione dovrebbe poter partecipare nuovamente, nel rispetto delle condizioni definite dall’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dalle disposizioni pertinenti del regolamento di procedura della Corte, al procedimento dinanzi alla Corte in caso di impugnazione avverso una nuova decisione del Tribunale adottata a seguito del rinvio della causa dinanzi ad esso da parte della Corte e si troverebbe, di conseguenza, a partecipare in maniera intermittente al procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione nell’ambito di una sola e medesima controversia. |
85 |
In quarto luogo, va osservato che l’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte stabilisce che, quando l’impugnazione è respinta o quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, quest’ultima statuisca sulle spese. |
86 |
Da detta disposizione consegue, a contrario, che quando l’impugnazione è accolta, ma la Corte rinvia la causa dinanzi al Tribunale, essa non si pronuncia sulle spese. |
87 |
In un siffatto caso, compete necessariamente al Tribunale provvedere sulle spese relative al procedimento di impugnazione, come peraltro previsto espressamente dall’articolo 219 del suo regolamento di procedura. |
88 |
Pertanto, negare a un interveniente in sede di impugnazione lo status di interveniente in una causa che è stata rinviata al Tribunale dalla Corte implicherebbe, quando siano state presentate alla Corte conclusioni nell’ottica di porre a carico di un’altra parte le spese di detto interveniente oppure di porre a carico di quest’ultimo le spese di un’altra parte, o che tali conclusioni non vengano esaminate da un giudice dell’Unione o che il Tribunale debba pronunciarsi su conclusioni riferite a una persona che non è parte del procedimento dinanzi ad esso pendente e che non ha pertanto potuto sostenere le proprie richieste nel corso di detto procedimento. |
89 |
Proprio ciò accadrebbe nell’ambito della presente causa. |
90 |
Infatti, nella specie, le ricorrenti e la Commissione hanno chiesto, rispettivamente, la condanna dell’altra parte alle spese relative al procedimento di impugnazione nella causa C‑337/19 P. |
91 |
Posto che, nella sentenza del 16 settembre 2021, Commissione/Belgio e Magnetrol International (C‑337/19 P, EU:C:2021:741), la Corte ha riservato le spese, il Tribunale è chiamato, come sostengono le ricorrenti, a pronunciarsi, nell’ambito dell’esame della causa T‑263/16 RENV, sulla ripartizione delle spese relative al procedimento di impugnazione nella causa C‑337/19 P tra le ricorrenti e le altre parti di detto procedimento di impugnazione. |
92 |
In quinto luogo, non possono essere accolti gli argomenti opposti dalla Commissione al riconoscimento a un interveniente in sede di impugnazione dello status di interveniente in una causa rinviata al Tribunale dalla Corte. |
93 |
Quindi, anzitutto, benché il riconoscimento dello status di parte interveniente dinanzi al Tribunale a una parte interveniente all’impugnazione dinanzi alla Corte non sia disciplinato dalle regole previste all’articolo 143 del regolamento di procedura del Tribunale, non si può tuttavia ritenere che un siffatto intervento dinanzi al Tribunale venga autorizzato senza il rispetto di alcun requisito di merito o di forma. Infatti, la persona interessata deve essere stata preliminarmente ammessa dalla Corte a intervenire dinanzi ad essa alle condizioni definite dall’articolo 40 dalla Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dalle pertinenti disposizioni del regolamento di procedura della Corte. |
94 |
Inoltre, il fatto che tale soluzione consenta a una parte di presentare osservazioni cui le altre parti nel procedimento dinanzi al Tribunale non possono replicare, è irrilevante, posto che, da un lato, il regolamento di procedura del Tribunale non riconosce, in termini generali, un diritto di replicare alle osservazioni presentate ai sensi dell’articolo 217 di detto regolamento di procedura e, dall’altro, che l’articolo 217, paragrafo 3, di detto regolamento di procedura prevede comunque che, qualora le circostanze lo giustifichino, possa essere autorizzato il deposito di memorie integrative contenenti osservazioni scritte. |
95 |
Infine, per quanto attiene all’argomento della Commissione secondo cui il riconoscimento dello status di interveniente dinanzi al Tribunale a un interveniente in sede di impugnazione, che è altresì parte ricorrente in una causa sospesa da detto giudice nell’ambito della designazione di una causa «pilota», consentirebbe di aggirare detta decisione di sospensione, va osservato che una siffatta decisione di sospensione non può avere l’effetto di ostacolare l’ammissione dell’intervento di tale ricorrente dinanzi a un giudice dell’Unione quando detto intervento deve essere autorizzato ai sensi dell’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 15 ottobre 2019, Commissione/Belgio e Magnetrol International, C‑337/19 P, non pubblicata, EU:C:2019:909, punti 14 e 18 e giurisprudenza citata). |
96 |
Alla luce degli elementi che precedono, occorre ritenere che il succitato articolo 40, il rispetto dei diritti procedurali garantiti agli intervenienti dal regolamento di procedura del Tribunale e il principio di buona amministrazione della giustizia impongono, nell’ambito di un’articolazione coerente dei procedimenti dinanzi alla Corte e al Tribunale, che un interveniente in sede di impugnazione goda di pieno diritto dello status di interveniente dinanzi al Tribunale, quando una causa è rinviata dinanzi a detto giudice a seguito dell’annullamento da parte della Corte di una decisione del Tribunale. |
97 |
Orbene, nel caso di specie, è pacifico, da un lato, che, con l’ordinanza del presidente della Corte del 15 ottobre 2019, Commissione/Belgio e Magnetrol International (C‑337/19 P, non pubblicata, EU:C:2019:909), l’Atlas Copco Airpower e l’Atlas Copco sono state ammesse a intervenire dinanzi alla Corte nella causa C‑337/19 P e che, dall’altro, con la sentenza del 16 settembre 2021, Commissione/Belgio e Magnetrol International (C‑337/19 P, EU:C:2021:741), la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale del 14 febbraio 2019, Belgio e Magnetrol International/Commissione (T‑131/16 e T‑263/16, EU:T:2019:91), e ha rinviato le cause T‑131/16 e T‑263/16 al Tribunale affinché quest’ultimo si pronunci su taluni dei motivi dedotti nell’ambito di tali cause. |
98 |
Ne consegue che il Tribunale ha commesso un errore di diritto negando alle ricorrenti lo status di intervenienti dinanzi ad esso nella causa T‑263/16 RENV. |
99 |
Occorre pertanto accogliere il motivo unico sollevato dalle ricorrenti e annullare la decisione impugnata. |
Sulla controversia dinanzi al Tribunale
100 |
Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando la Corte annulla la decisione del Tribunale, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. |
101 |
Nella specie, dai punti da 96 a 98 della presente ordinanza emerge che l’Atlas Copco Airpower e l’Atlas Copco hanno, di pieno diritto, lo status di intervenienti dinanzi al Tribunale nell’ambito di tale causa e godono, pertanto, di tutti i diritti collegati a tale status, in particolare quello di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 217, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. |
102 |
Spetta pertanto al Tribunale adottare le misure procedurali derivanti dal suddetto status. |
Sulle spese
103 |
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese. |
104 |
A norma dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. |
105 |
Orbene, benché la Commissione sia rimasta soccombente con le proprie conclusioni, l’Atlas Copco Airpower, l’Atlas Copco e la Magnetrol International non hanno chiesto la sua condanna alle spese. Pertanto, ciascuna delle parti si farà carico delle proprie spese relative al presente procedimento di impugnazione. |
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) così provvede: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.