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27.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 71/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Bulgaria) il 15 dicembre 2022 — Procedimento penale a carico di FP, QV, IN, YL, VD, JF e OL
(Causa C-760/22)
(2023/C 71/22)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Sofiyski gradski sad
Parti nel procedimento penale principale
FP, QV, IN, YL, VD, JF e OL
Questione pregiudiziale
Se il diritto dell’imputato di presenziare al processo, ai sensi dell’articolo 8 [paragrafo] 1, in combinato disposto con i considerando 33 e 44 della direttiva 2016/343 (1), risulti violato, qualora l’imputato stesso partecipi alle udienze relative al procedimento penale, su sua espressa richiesta, tramite una connessione on-line, laddove sia difeso da un avvocato cui abbia conferito mandato e presente in aula e laddove la connessione gli consenta di seguire lo svolgimento del procedimento, di indicare mezzi di prova e di prendere conoscenza delle prove, di poter essere sentito senza ostacoli tecnici e gli sia garantita una comunicazione efficace e riservata con l’avvocato.
(1) Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1).