20.2.2023   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 63/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 25 novembre 2022 — Friends of the Irish Environment CLG / Government of Ireland, Minister for Housing, Planning and Local Government, Ireland and the Attorney General

(Causa C-727/22)

(2023/C 63/26)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti

Ricorrente: Friends of the Irish Environment CLG

Resistenti: Government of Ireland, Minister for Housing, Planning and Local Government, Ireland and the Attorney General

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 2, lettera a), della direttiva VAS (1), in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), debba essere interpretato nel senso che una misura adottata dall’organo esecutivo di uno Stato membro, non in forza di un obbligo legislativo o amministrativo, e nemmeno in forza di un atto regolamentare, amministrativo o legislativo, possa costituire un piano o un programma cui si applica la Direttiva, qualora il piano o il programma così adottato definisca un quadro di riferimento per la concessione o il diniego dell’autorizzazione a valle e soddisfi quindi il criterio di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva.

2a)

Se l’articolo 3, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafi 8 e 9, della direttiva VAS, debba essere interpretato nel senso che un piano o un programma che contenga disposizioni specifiche, seppur descritte come «indicative», sulla ripartizione di fondi per la realizzazione di determinati progetti infrastrutturali al fine di sostenere la strategia di sviluppo territoriale di un altro piano, che a sua volta costituisce la base della strategia di sviluppo territoriale a valle, possa rappresentare esso stesso un piano o un programma ai sensi della direttiva VAS.

2b)

In caso di risposta affermativa alla questione sub 2a), se il fatto che un piano sia finalizzato alla ripartizione di risorse implichi che esso debba essere trattato come un piano di bilancio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 8.

3a)

Se l’articolo 5 e l’allegato 1 della direttiva VAS debbano essere interpretati nel senso che, quando è richiesta una valutazione ambientale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, il rapporto ambientale ivi previsto, una volta individuate alternative ragionevoli a un’opzione prescelta, debba effettuare una valutazione dell’opzione prescelta e delle alternative ragionevoli su base comparabile.

3b)

In caso di risposta affermativa alla questione sub 3a), se il requisito della Direttiva sia soddisfatto qualora le alternative ragionevoli siano valutate su base comparabile prima di selezionare l’opzione prescelta, successivamente sia valutato il progetto di piano o programma e una valutazione VAS più completa venga effettuata in un secondo momento solo in relazione all’opzione prescelta.


(1)  Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU 2001, L 197, pag. 30).