6.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 45/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Erfurt (Germania) il 23 novembre 2022 — HK / Debeka Lebensversicherungsverein a. G.

(Causa C-718/22)

(2023/C 45/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Erfurt

Parti

Ricorrente: HK

Resistente: Debeka Lebensversicherungsverein a. G.

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 31 della terza direttiva assicurazione vita (1) e l’articolo 15, paragrafo 1, della seconda direttiva assicurazione vita (2), eventualmente in combinato disposto con l’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, osti ad una normativa nazionale la quale prevede la trasmissione della nota informativa integrale solo a seguito di una richiesta del consumatore, segnatamente con la polizza assicurativa («modello della consegna della polizza»). In caso di soluzione affermativa: se derivi da detta sola circostanza un diritto di opposizione del consumatore, vale a dire alla risoluzione del contratto di assicurazione. Se al suddetto diritto possa ostare l’eccezione di decadenza o di abuso del diritto.

2)

Se sia precluso ad un assicuratore, il quale non fornisca al consumatore alcuna informativa sul diritto di recesso oppure ne fornisca una erronea, di far valere nei confronti dei diritti del consumatore che ne derivano, quale, in particolare, il diritto di opposizione, la decadenza o un abuso di diritto.

3)

Se sia precluso ad un assicuratore, il quale non abbia trasmesso al consumatore alcuna nota informativa o ne fornisca una incompleta oppure erronea, di far valere nei confronti dei diritti del consumatore che ne derivano, quale, in particolare, il diritto di opposizione, la decadenza o un abuso di diritto.

4)

Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 15, paragrafo 1, della seconda direttiva assicurazione vita, l’articolo 31 della terza direttiva assicurazione vita e l’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 (3), eventualmente in combinato disposto con l’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, osti ad una normativa o ad una giurisprudenza nazionale che, con riguardo alla quantificazione delle utilità tratte dalla compagnia assicurativa stessa, prevedano l’onere della prova a carico del contraente, a seguito del legittimo esercizio del suo diritto di recesso. Se il diritto dell’Unione, anzitutto il principio di effettività, qualora sia ammissibile una simile ripartizione dell’onere probatorio, esiga che al contraente spettino a sua volta diritti di accesso nei confronti dell’assicuratore oppure altre procedure semplificate al fine di consentirgli la realizzazione delle proprie pretese.


(1)  Direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) (GU 1992, L 360, pag. 1).

(2)  Seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE (GU 1990, L 330, pag. 50).

(3)  Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (GU 2002, L 345, pag. 1).