27.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audencia Provincial de Alicante (Spagna) il 7 novembre 2022 — Julieta, Rogelio / Agencia Estatal de la Administración Tributaria
(Causa C-687/22)
(2023/C 112/20)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audencia Provincial de Alicante
Parti
Ricorrenti: Julieta, Rogelio
Resistente: Agencia Estatal de la Administración Tributaria
Questioni pregiudiziali
i) |
Se sia possibile applicare il principio di interpretazione conforme all’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva (1) qualora i fatti (come accade nel caso di specie, tenuto conto della data della domanda di esdebitazione delle passività) si siano verificati nel periodo intermedio tra la sua entrata in vigore e la data limite di recepimento, e la normativa nazionale applicabile (il testo consolidato della legge fallimentare, nella versione risultante dal Real Decreto Legislativo 1/20 [regio decreto legislativo n. 1/20]) non sia quella che recepisce la direttiva (legge 16/22). |
ii) |
Se sia compatibile con l’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva e con i suoi principi ispiratori relativi all’esdebitazione, una normativa nazionale, come quella spagnola nei termini previsti dal testo consolidato della legge fallimentare (nella versione risultante dal regio decreto legislativo n. 1/2020), che non fornisce alcuna giustificazione per l’esclusione dei crediti pubblici dall’esdebitazione delle passività non soddisfatte. Se la suddetta normativa, nella misura in cui esclude i crediti pubblici dall’esdebitazione e non sia debitamente giustificata, comprometta o pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla direttiva. |
iii) |
Se l’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva contenga un elenco esaustivo e chiuso di categorie di crediti che possono essere esclusi dall’esdebitazione, oppure se, al contrario, tale elenco sia meramente esemplificativo e il legislatore nazionale sia del tutto libero di stabilire le categorie di crediti da escludere che ritenga opportune, a condizione che tali esclusioni siano debitamente giustificate in conformità con il proprio diritto nazionale. |
(1) Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza) (GU 2019, L 172, pag. 18).