30.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/31


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin (Germania) il 24 ottobre 2022 — procedimento penale a carico di M.N.

(Causa C-670/22)

(2023/C 35/37)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Berlin

Parte nel procedimento principale

M.N.

Questioni pregiudiziali

1.

Sull’interpretazione dell’espressione «autorità di emissione» di cui all’articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera c), della direttiva 2014/41 (1)

a)

Se un ordine europeo di indagine (in prosieguo: l’«OEI») volto all’acquisizione di prove già in possesso dello Stato di esecuzione (nel caso di specie: la Francia) debba essere emesso da un giudice, se, in base alla normativa dello Stato di emissione (nel caso di specie: la Germania), la raccolta delle prove che ne costituisce la base avrebbe dovuto essere ordinata dal giudice in un caso interno analogo.

b)

In subordine, se ciò trovi applicazione quantomeno nel caso in cui lo Stato di esecuzione abbia eseguito la misura di cui trattasi nel territorio dello Stato di emissione con l’obiettivo di mettere successivamente i dati ottenuti a disposizione delle autorità inquirenti dello Stato di emissione interessate ai dati ai fini dell’esercizio dell’azione penale.

c)

Se un OEI mirante all’acquisizione di prove debba sempre essere emesso da un giudice (o da un organismo indipendente non coinvolto nelle indagini penali), senza tener conto delle norme nazionali in materia di competenza dello Stato di emissione, qualora la misura riguardi gravi ingerenze in diritti fondamentali di rango elevato.

2.

Sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/41

a)

Se l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/41 osti a un OEI volto al trasferimento di dati già disponibili nello Stato di esecuzione (la Francia) derivanti da un’intercettazione di telecomunicazioni — in particolare, dati relativi al traffico e all’ubicazione, nonché registrazioni dei contenuti delle comunicazioni — qualora, in primo luogo, l’intercettazione effettuata dallo Stato di esecuzione riguardi tutti gli utenti di un determinato indirizzo di comunicazione, in secondo luogo, venga richiesto, tramite l’OEI, il trasferimento dei dati relativi a tutti gli indirizzi utilizzati sul territorio dello Stato di emissione e, in terzo luogo, non vi fossero indizi concreti della commissione di gravi reati da parte di detti singoli utenti al momento in cui è stata disposta ed eseguita la misura di intercettazione né al momento dell’emissione dell’OEI.

b)

Se l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/41 osti a tale OEI qualora l’integrità dei dati ottenuti grazie alla misura di intercettazione non possa essere verificata dalle autorità dello Stato di esecuzione a causa dell’assoluta riservatezza dei dati.

3.

Sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/41

a)

Se l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/41 osti a un OEI volto al trasferimento di dati di telecomunicazione già in possesso dello Stato di esecuzione (la Francia), qualora la misura di intercettazione di detto Stato alla base della raccolta dei dati sarebbe stata illegittima ai sensi del diritto dello Stato di emissione (la Germania) in un caso interno analogo.

b)

In subordine: se ciò valga almeno allorché lo Stato di esecuzione abbia effettuato l’intercettazione sul territorio dello Stato di emissione e nell’interesse di quest’ultimo.

4.

Sull’interpretazione dell’articolo 31, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2014/41

a)

Se una misura correlata con l’accesso clandestino ad apparecchiature terminali volta ad ottenere dati relativi al traffico, all’ubicazione e alle comunicazioni di un servizio di comunicazione via Internet costituisca un’intercettazione di telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 31 della direttiva 2014/41.

b)

Se la notifica di cui all’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2014/41 debba essere sempre trasmessa a un giudice o se ciò valga quantomeno quando, in base al diritto dello Stato notificato (la Germania), la misura prevista dallo Stato di intercettazione (la Francia) potrebbe, in un caso interno analogo, essere ordinata solo da un giudice.

c)

Ove l’articolo 31 della direttiva 2014/41 miri anche alla protezione dei diritti dei singoli utenti dei servizi di telecomunicazioni interessati, se detta protezione si estenda anche all’utilizzo dei dati ai fini dell’esercizio dell’azione penale nello Stato notificato (la Germania) e se, in caso affermativo, detta finalità sia equiparata alla finalità ulteriore di proteggere la sovranità dello Stato membro notificato.

5.

Conseguenze giuridiche di un’acquisizione di prove in violazione del diritto dell’Unione

a)

Se il divieto di utilizzo degli elementi di prova possa derivare direttamente dal principio di effettività sancito dal diritto dell’Unione nel caso di prove ottenute tramite un OEI contrario a detto diritto.

b)

Nel caso di prove ottenute tramite un OEI contrario al diritto dell’Unione, se il principio di equivalenza sancito da detto diritto comporti un divieto di utilizzo degli elementi di prova qualora il provvedimento su cui si basa l’acquisizione delle prove nello Stato di esecuzione non avrebbe potuto essere disposto nello Stato di emissione in un caso interno analogo e le prove acquisite mediante tale misura nazionale illegittima non sarebbero utilizzabili secondo il diritto dello Stato di emissione.

c)

Se sia in contrasto con il diritto dell’Unione, in particolare con il principio di effettività, il fatto che l’utilizzo in un procedimento penale degli elementi di prova, la cui acquisizione era contraria al diritto dell’Unione proprio in ragione dell’assenza di un sospetto di reato, sia giustificato, nell’ambito di un bilanciamento degli interessi, dalla gravità dei reati di cui si è venuti a conoscenza per la prima volta a seguito della valutazione delle prove.

d)

In subordine: se dal diritto dell’Unione europea, in particolare dal principio di effettività, discenda che le violazioni di tale diritto verificatesi nell’ambito dell’acquisizione delle prove in un procedimento penale nazionale non possono rimanere del tutto prive di conseguenze anche nel caso di reati gravi e devono quindi essere prese in considerazione a favore dell’imputato quantomeno sul piano della valutazione delle prove o della determinazione della pena.


(1)  Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale (GU 2014, L 130, pag. 1).