5.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 463/21 |
Ricorso proposto il 21 ottobre 2022 — Commissione europea / Slovacchia
(Causa C-668/22)
(2022/C 463/28)
Lingua processuale: lo slovacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Sasinowska, G. Wilms e R. Lindenthal, agenti)
Convenuta: Repubblica slovacca
Conclusioni della ricorrente
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dichiarare che la Repubblica slovacca, non avendo adottato le misure necessarie per conseguire taluni risultati imposti dal regolamento (CE) n. 29/2009 (1) della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 4, paragrafo 3 TUE, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) della Commissione n. 29/2009; |
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condannare la Repubblica slovacca alle spese. |
Motivi e principali argomenti
L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 29/2009 prevede che i fornitori di ATS garantiscano che gli enti ATS che forniscono servizi di traffico aereo all’interno dello spazio aereo di cui all’articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento abbiano la capacità di fornire e utilizzare i servizi di collegamento dati di cui all’allegato II del regolamento stesso. I servizi di dati definiti nell'allegato II sono: la funzione di iniziare comunicazioni in collegamento dati (DLIC), il servizio ATC di gestione delle comunicazioni (ACM), servizio di autorizzazione e informazione ATC (ACL) e servizio ATC di verifica di microfono (AMC). In violazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 29/2009, il fornitore di ATS designato dalla Repubblica slovacca non ha garantito che gli enti ATS avessero la capacità di fornire e utilizzare i servizi di collegamento dati di cui all’allegato II del regolamento stesso. Allo scadere del termine fissato nel parere motivato, la Repubblica slovacca non ha adottato le misure necessarie ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE per garantire che il fornitore di ATS da essa designato si conformi ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 29/2009.