9.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 7/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Ringkonnakohus (Estonia) il 14 ottobre 2022 — Globex International OÜ / Duclos Legnostrutture S.r.l., RD

(Causa C-647/22)

(2023/C 7/19)

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Tallinna Ringkonnakohus

Parti

Ricorrente: Globex International OÜ

Convenuti: Duclos Legnostrutture S.r.l., RD

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006 (1) debba essere interpretato nel senso che una disposizione di diritto nazionale, come l’articolo 371, paragrafo 1, punto 4, del codice di procedura civile estone (a norma della quale un giudice non ammette un ricorso, in particolare, ove sia passato in giudicato un decreto che pone fine al procedimento pronunciato da un giudice estone nell’ambito di una controversia pendente tra le medesime parti, vertente sul medesimo oggetto e basata sullo stesso fondamento giuridico, e che esclude la proposizione di un nuovo ricorso nella medesima vertenza) osta alla trattazione di un ricorso concernente un credito per il quale un giudice di uno Stato membro ha emesso un’ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva.

2)

Qualora si debba, di norma, rispondere alla prima questione nel senso che va riconosciuta la sussistenza di un ostacolo, se la risposta muti ove — successivamente alla dichiarazione di esecutività dell’ingiunzione di pagamento europea — emerga che la notifica dell’ingiunzione di pagamento non è avvenuta in conformità alle norme minime previste negli articoli da 13 a 15 del regolamento n. 1896/2006.

3)

Qualora si debba rispondere alla seconda questione nel senso che viene riconosciuta la sussistenza di un ostacolo: se il giudice che ha emanato l’ingiunzione di pagamento europea e ne ha dichiarato l’esecutività possa, d’ufficio o su istanza del ricorrente, decidere che la dichiarazione di esecutività dell’ingiunzione di pagamento è invalida ove, successivamente ad essa, emerga che la notifica dell’ingiunzione di pagamento non è avvenuta in conformità alle norme minime previste negli articoli da 13 a 15 del regolamento n. 1896/2006.

4)

In caso di risposta affermativa alla terza questione: se, indipendentemente dallo svolgimento, dalla conclusione o dall’esito del procedimento di esecuzione forzata dinanzi al giudice dello Stato membro di esecuzione, il giudice che ha emanato l’ingiunzione di pagamento europea e ne ha dichiarato l’esecutività possa pronunciarsi sull’invalidità della dichiarazione di esecutività di detta ingiunzione.


(1)  Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (GU 2006, L 399, pag. 1).