19.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 482/5


Impugnazione proposta il 15 settembre 2022 dal sig. Jean-Marc Colombani avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 6 luglio 2022, causa T-129/21, Colombani / SEAE

(Causa C-595/22 P)

(2022/C 482/08)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean-Marc Colombani (rappresentante: N. de Montigny, avvocata)

Altra parte nel procedimento: Servizio europeo per l’azione esterna

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

Accogliere l’impugnazione e annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 6 luglio 2022 nella causa T-129/21, Colombani/SEAE;

Avocarsi la causa e:

annullare la decisione del 17 aprile 2020 del SEAE, recante rigetto della candidatura del ricorrente al posto di direttore per l’Africa del Nord e il Medio Oriente (avviso di vacanza 2020/48);

annullare la decisione del 6 luglio 2020 del SEAE, recante rigetto della candidatura del ricorrente al posto di capo della delegazione dell’Unione europea in Canada (avviso di vacanza 2020/134);

Condannare la parte convenuta nell’impugnazione alle spese sostenute dal ricorrente nell’ambito del presente procedimento e del procedimento di primo grado.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce due motivi.

Con il primo motivo, il ricorrente afferma che il Tribunale ha commesso diversi errori dichiarando irricevibile la domanda di annullamento della decisione del 17 aprile 2020.

Il Tribunale, considerando che il ricorrente si fosse impegnato, mediante l’accordo informale del 9 febbraio 2021 concluso con il SEAE nell’ambito della causa T-507/20, Colombani/SEAE, a rinunciare al diritto di contestare la decisione di rigetto della sua candidatura per il posto di Direttore vacante, (i) avrebbe commesso errori di diritto nella sua interpretazione dell’accordo; (ii) avrebbe statuito infra petita; (iii) avrebbe travisato l’interesse del ricorrente a ottenere un annullamento della decisione impugnata, e (iv) avrebbe commesso un errore nell’analisi delle condizioni richieste per invocare l’esistenza di un vizio del consenso esistente in capo al ricorrente in occasione della sottoscrizione di tale accordo.

Con il secondo motivo, il ricorrente fa valere una violazione dei suoi diritti processuali da parte del Tribunale in quanto quest’ultimo avrebbe circoscritto l’esame nel merito della controversia alla sola decisione del 6 luglio 2020, escludendo ogni analisi dei motivi di merito in quanto riguardano anche la decisione del 17 aprile 2020.