21.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 441/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln (Germania) il 2 settembre 2022 — Die Länderbahn GmbH DLB e a. / Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-582/22)

(2022/C 441/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Köln

Parti

Ricorrenti: Die Länderbahn GmbH DLB, Prignitzer Eisenbahn GmbH, Ostdeutsche Eisenbahn, Ostseeland Verkehrs GmbH

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Altra parte: DB Netz AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 56, paragrafi 1, 6 e 9, della direttiva 2012/34/UE (1) debba essere interpretato nel senso che un reclamo può essere efficacemente proposto avverso un sistema di imposizione dei canoni anche quando il periodo di validità del canone da esaminare sia già scaduto (reclamo contro un cosiddetto canone pregresso).

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se l’articolo 56, paragrafi 1, 6 e 9, della direttiva 2012/34/UE debba essere interpretato nel senso che, in caso di controllo ex post di canoni pregressi, l’organismo di regolamentazione può dichiararli inefficaci con effetto ex tunc.

3)

In caso di risposta affermativa alla prima e alla seconda questione: se l’interpretazione dell’articolo 56, paragrafi 1, 6 e 9, della direttiva 2012/34/UE non osti ad una normativa nazionale che esclude la possibilità di un controllo ex post dei canoni pregressi con effetto ex tunc.

4)

In caso di risposta affermativa alla prima e alla seconda questione: se l’articolo 56, paragrafo 9, della direttiva 2012/34/UE debba essere interpretato nel senso che le misure correttive ivi previste e rientranti nella competenza dell’organismo di regolamentazione sul piano delle conseguenze giuridiche possono altresì, in sostanza, prevedere il rimborso dei canoni illegittimamente riscossi dal gestore dell’infrastruttura, sebbene le domande di rimborso delle imprese ferroviarie nei confronti dei gestori dell’infrastruttura possano essere fatte valere in sede civile.

5)

In caso di risposta negativa alla prima e alla seconda questione: se il diritto di reclamo avverso i canoni pregressi discenda comunque dall’articolo 47, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull’Unione europea (TUE), qualora, in assenza di una decisione sul reclamo adottata dall’organismo di regolamentazione, il rimborso dei canoni pregressi illegittimi sia precluso dalle disposizioni di diritto civile nazionale, conformemente alla giurisprudenza della Corte nella causa C-489/15 (2) (sentenza del 9 novembre 2017).


(1)  Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (GU 2012, L 343, pag. 32).

(2)  EU:C:2017:834, CTL Logistics.