10.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 389/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania) il 4 agosto 2022 — GE / British Airways plc

(Causa C-522/22)

(2022/C 389/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Frankfurt am Main

Parti

Ricorrente: GE

Resistente: British Airways plc

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) debba essere interpretato nel senso che un passeggero che ha pagato un volo utilizzando in parte miglia Frequent Flyer può chiedere il rimborso al vettore aereo operativo, che non è il suo partner contrattuale, (solo) in miglia Frequent Flyer.

2)

Nel caso in cui la Corte fornisca una risposta affermativa alla prima questione:

se il regolamento n. 261/2004 osti a una normativa nazionale in base alla quale, nel caso di mancato rimborso sotto forma di miglia Frequent Flyer in violazione del corrispondente obbligo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, può essere chiesto al vettore aereo operativo un risarcimento in luogo della prestazione, oppure se il passeggero sia vincolato alla sua richiesta iniziale di rimborso sotto forma di miglia Frequent Flyer.

3)

Nel caso in cui la Corte fornisca una risposta negativa alla prima questione:

nel caso in cui il passeggero possa chiedere o riceva un rimborso in denaro, se l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, debba essere interpretato nel senso che il passeggero riceve dal vettore aereo operativo il rimborso (…) del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per un importo in denaro che consentirebbe o avrebbe consentito al passeggero, senza l’utilizzo di miglia Frequent Flyer, di ottenere l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile o ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti.


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).