3.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 380/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 22 giugno 2022 — Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu / TE

(Causa C-422/22)

(2022/C 380/03)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Ricorrente per cassazione: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu

Resistente: TE

Questioni pregiudiziali

1.

Se l’istituzione di uno Stato che ha emesso un modulo A1 e che, d’ufficio — senza richiesta dell’istituzione competente dello Stato membro interessato — intende annullare/revocare o dichiarare nullo il modulo emesso, sia tenuta a svolgere una procedura di coordinamento con l’istituzione competente di un altro Stato membro, in analogia con le norme applicabili ai sensi degli articoli 6 e 16 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1).

2.

Se la procedura di coordinamento debba essere svolta ancora prima dell’annullamento/della revoca o della dichiarazione di nullità del modulo emesso, oppure se tale decisione di annullamento/revoca o di dichiarazione di nullità sia preliminare e provvisoria (articolo 16, paragrafo 2), e diventi definitiva nel caso in cui l’istituzione dello Stato membro interessato non sollevi obiezioni o non esprima un parere divergente al riguardo.


(1)  GU 2009 L 284, pag. 1.