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19.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 359/40 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 21 giugno 2022 — Thermalhotel Fontana Hotelbetriebsgesellschaft m.b.H.
(Causa C-411/22)
(2022/C 359/46)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Thermalhotel Fontana Hotelbetriebsgesellschaft m.b.H.
Autorità convenuta: Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’importo dell’indennità dovuta ai lavoratori, durante il loro isolamento in quanto malati di COVID-19 o che abbiano il sospetto di essere malati o infetti, in ragione dei danni patrimoniali subiti per l’impedimento a svolgere la loro attività retribuita, e ad essi inizialmente versata dal datore di lavoro, al quale spetta il diritto all’indennità nei confronti dello Stato austriaco al momento del versamento, costituisca una prestazione di malattia ai sensi dell’articolo. 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 (1). Nel caso in cui venga fornita una risposta negativa alla prima questione: |
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2) |
Se l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7 del regolamento (UE) n. 492/2011 (2) debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che prevede l’attribuzione di un’indennità per il mancato guadagno subito dai lavoratori a causa dell’isolamento disposto da un’autorità sanitaria a seguito dell’esito positivo del test COVID-19 (con la conseguenza che l’indennità deve essere versata ai lavoratori in primo luogo dal datore di lavoro e a quest’ultimo spetta pertanto un diritto al rimborso nei confronti del Stato austriaco) a condizione che l’isolamento venga disposto da un’autorità nazionale sulla base di disposizioni epidemiologiche nazionali, cosicché una siffatta indennità non viene corrisposta ai lavoratori che, in qualità di frontalieri, risiedono in un altro Stato membro e il cui isolamento («quarantena») venga disposto dall’autorità sanitaria del loro Stato di residenza. |
(1) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU 2011, L 141, pag. 1).