19.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/33


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna (Bulgaria) il 14 giugno 2022 — «Trade Express-L» OOD / Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia «Darzhaven rezerv i voennovremenni zapasi»

(Causa C-395/22)

(2022/C 359/38)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Varna

Parti nel procedimento principale

Ricorrente:«Trade Express-L» OOD

Resistente: Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia «Darzhaven rezerv i voennovremenni zapasi»

Questioni pregiudiziali

1)

Se, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 2009/119/CE (1) del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, e dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1099/2008 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell’energia, nonché alla luce del principio di proporzionalità di cui all’articolo 52, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il considerando 33 e gli articoli 1, 3, 8 e 2, lettere i) e j), della direttiva 2009/119 debbano essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni nazionali, come quelle oggetto del procedimento principale, a norma delle quali le persone che hanno realizzato acquisti intracomunitari di oli lubrificanti ai sensi del punto 3.4.20 dell’allegato A al regolamento (CE) n. 1099/2008 (o gli importatori di tali oli lubrificanti) possono essere obbligate a creare riserve di sicurezza.

2)

Se, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi e alla luce del principio di proporzionalità di cui all’articolo 52, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il considerando 33 e gli articoli 1, 3, 8 e 2, lettere i) e j), della direttiva 2009/119 debbano essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni nazionali, come quelle oggetto del procedimento principale, a norma delle quali i tipi di prodotti di cui devono essere create e mantenute riserve di sicurezza, sono limitati a una parte dei tipi di prodotti di cui all’articolo 2, lettera i), della direttiva in combinato disposto con l’allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008.

3)

Se, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi e alla luce del principio di proporzionalità di cui all’articolo 52, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il considerando 33 e gli articoli 1, 3, 8 e 2, lettere i) e j), della direttiva 2009/119 debbano essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni nazionali, come quelle oggetto del procedimento principale, a norma delle quali la realizzazione di acquisti intracomunitari o l’importazione di uno dei tipi di prodotti indicati nell’articolo 2, lettera i), della direttiva in combinato disposto con l’allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008, da parte di una determinata persona comporta l’obbligo di creare e mantenere riserve di sicurezza di un altro diverso tipo di prodotto.

4)

Se, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi e alla luce del principio di proporzionalità di cui all’articolo 52, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il considerando 33 e gli articoli 1, 3, 8 e 2, lettere i) e j), della direttiva 2009/119 debbano essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni nazionali, come quelle oggetto del procedimento principale, a norma delle quali una persona è tenuta a creare e mantenere riserve di un prodotto che non utilizza nell’ambito della sua attività commerciale e che non è collegato a tale attività, fermo restando che tale obbligo comporta anche un considerevole onere finanziario (che, in pratica, ne rende impossibile il rispetto), poiché detta persona non dispone del prodotto, né lo importa o detiene.

5)

In caso di risposta negativa a una delle domande: se, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi e alla luce del principio di proporzionalità di cui all’articolo 52, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il considerando 33 e gli articoli 1, 3, 8 e 2, lettere i) e j), della direttiva 2009/119 debbano essere interpretati nel senso che una persona che ha realizzato acquisti intracomunitari o importazioni di un determinato tipo di prodotto può essere obbligata unicamente a creare e mantenere riserve di sicurezza dello stesso tipo di prodotto che è stato oggetto degli acquisti intracomunitari/importazioni.


(1)  GU 2009, L 265, pag. 9.

(2)  GU 2008, L 304, pag. 1.