|
30.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 35/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 13 giugno 2022 — GC e a. / Croce Rossa Italiana e a.
(Causa C-389/22)
(2023/C 35/25)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrenti: GC e a.
Resistenti: Croce Rossa Italiana, Ministero della Difesa, Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei ministri
Questioni pregiudiziali
|
1) |
[Se] per ritenere derogato l’obbligo di rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE gravante sul giudice di ultima istanza (…) «il convincimento che la stessa evidenza si imporrebbe anche ai giudici degli altri Stati membri ed alla Corte di Giustizia» [ai sensi della sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit e a., causa 238/81] (…) debba essere accertato in senso soggettivo, motivando in ordine alla possibile interpretazione suscettibile di essere data alla medesima questione dai giudici degli altri Stati membri e dalla Corte di giustizia ove investiti di identica questione. |
|
2) |
[S]e, (…), al fine di evitare una probatio diabolica e consentire la concreta attuazione delle circostanze derogatorie all’obbligo di rinvio pregiudiziale indicate da codesta Corte di giustizia — sia sufficiente accertare la manifesta infondatezza della questione pregiudiziale (di interpretazione e corretta applicazione della disposizione europea rilevante nel caso concreto) sollevata nell’ambito del giudizio nazionale, escludendo la sussistenza di ragionevoli dubbi al riguardo, tenuto conto, sul piano meramente oggettivo — senza un’indagine sul concreto atteggiamento interpretativo che potrebbero tenere distinti organi giurisdizionali — della terminologia e del significato propri del diritto [dell’Unione] attribuibili alle parole componenti la disposizione europea (rilevante nel caso di specie), del contesto normativo europeo in cui la stessa è inserita e degli obiettivi di tutela sottesi alla sua previsione, considerando lo stadio di evoluzione del diritto europeo al momento in cui va data applicazione alla disposizione rilevante nell’ambito del giudizio nazionale. |
|
3) |
[S]e, per salvaguardare i valori costituzionali ed europei della indipendenza del giudice e della ragionevole durata dei processi, sia possibile interpretare l’articolo 267 TFUE, nel senso di escludere che il giudice supremo nazionale, che abbia preso in esame e ricusato la richiesta di rinvio pregiudiziale di interpretazione del diritto della Unione europea, sia sottoposto automaticamente, ovvero a discrezione della sola parte che propone l’azione, ad un procedimento per responsabilità civile e disciplinare. |
|
4) |
[Se] risultano compatibili con la direttiva n. 1999/70/CE (1) e con il principio di legittimo affidamento gli articoli 1626, 1653, 1668 e 1669 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che prevedono l’esistenza di rapporti di servizio con una Pubblica Amministrazione aventi scadenze più volte prorogabili e rinnovabili nel corso di decenni senza soluzione di continuità; |
|
5) |
[Se] risultano compatibili con la direttiva n. 1999/70/CE e con il principio di non discriminazione gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 178/2012 nella parte in cui stabiliscono un diverso trattamento fra personale del medesimo Corpo in servizio continuativo (ovvero a tempo indeterminato) e in servizio temporaneo (ovvero a tempo determinato), con assenza di previsioni normative che assicurino ai lavoratori in servizio temporaneo opportunità di conservazione del rapporto di lavoro a seguito del riordino dell’ente di appartenenza. |
(1) Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).