8.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 303/27


Impugnazione proposta il 9 giugno 2022 dalla Cathay Pacific Airways Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 marzo 2022, causa T-343/17, Cathay Pacific Airways / Commissione

(Causa C-382/22 P)

(2022/C 303/34)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Cathay Pacific Airways Ltd (rappresentanti: J. Flynn, Solicitor, M. Rees e E. Estellon, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare il punto 3 del dispositivo della sentenza impugnata;

accogliere le restanti conclusioni della sentenza impugnata;

annullare ogni altra constatazione di infrazione di cui all’articolo 1, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della decisione della Commissione C(2017) 1742 final, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo (Caso AT.39258 — Trasporto aereo di merci) (in prosieguo: la «decisione»), nella parte in cui riguarda la ricorrente; e

annullare l’importo differenziale dell’ammenda imposta alla ricorrente dall’articolo 3 della decisione; o

in subordine, annullare o ridurre, in base all’articolo 261 TFUE, l’importo differenziale dell’ammenda imposta alla ricorrente, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito sulla base di errori oggettivi nel fondamento e nella motivazione della sentenza impugnata; e

condannare la Commissione al pagamento delle spese della ricorrente, incluse quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce sei motivi d’impugnazione.

Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente afferma che il Tribunale avrebbe erroneamente stabilito la competenza dell’Unione su comportamenti relativi a voli in entrata, vale a dire servizi di trasporto aereo di merci da paesi terzi verso il SEE.

Con il secondo motivo d’impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato e non avrebbe correttamente applicato la cosiddetta «State Compulsion Defence» [argomento difensivo dell’imposizione da parte dello Stato] fatta valere dalla ricorrente né avrebbe tenuto nella debita considerazione i principi di cortesia internazionale e di non ingerenza negli affari di un terzo Stato sovrano.

Con il terzo motivo d’impugnazione, la ricorrente asserisce che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi su tutti gli argomenti addotti dalla ricorrente, avendo deciso di annullare parzialmente le infrazioni per prescrizione.

Con il quarto motivo d’impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale non avrebbe fornito una motivazione adeguata per la sua conclusione che la ricorrente avesse partecipato all’infrazione unica e continuata ed avrebbe violato il principio della parità di trattamento.

Con il quinto motivo d’impugnazione, la ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel suo approccio riguardo alle prove non direttamente correlate alle infrazioni ora attribuite alla ricorrente e non avrebbe fornito una motivazione convincente in relazione a tutti gli elementi di prova nella conclusione secondo cui la ricorrente avrebbe partecipato all’infrazione unica e continuata.

Con il sesto motivo d’impugnazione, la ricorrente adduce che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel ritenere che il rifiuto della ricorrente di pagare commissioni violasse l’articolo 101 TFUE e/o fosse parte dell’infrazione unica e continuata.