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8.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 303/19 |
Impugnazione proposta il 7 giugno 2022 dalla Air Canada avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 marzo 2022, causa T-326/17, Air Canada / Commissione
(Causa C-367/22 P)
(2022/C 303/25)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Air Canada (rappresentanti: T. Soames, avocat, e I.-Z. Prodromou-Stamoudi, dikigoros)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare la sentenza impugnata; |
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annullare la decisione della Commissione C(2017) 1742 final, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo (Caso AT.39258 — Trasporto aereo di merci) (in prosieguo: la «decisione»), o, in subordine, uno o più dei paragrafi 1, lettera a), 2, lettera a), 3, lettera a), e 4, lettera a), dell’articolo 1; |
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annullare l’articolo 3 o, in subordine, ridurre sostanzialmente l’importo dell’ammenda imposta alla Air Canada; |
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in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci in conformità con la sentenza della Corte; e |
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condannare la Commissione al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla Corte e dei restanti due terzi di quelle dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi:
Con il primo motivo d’impugnazione, suddiviso in due parti, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel valutare la competenza della Commissione a constatare e sanzionare una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 SEE sui collegamenti in entrata.
Il Tribunale sarebbe incorso in un errore manifesto di diritto ritenendo che l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE possa essere applicato a comportamenti consistenti in un coordinamento dei prezzi al di fuori dell’Unione europea sulla base del solo criterio degli effetti qualificati, senza che sia necessario valutare se il comportamento abbia per oggetto o per effetto di restringere o falsare la concorrenza nel mercato interno.
Il Tribunale sarebbe incorso in errori manifesti di diritto nell’esaminare la valutazione della decisione degli effetti del coordinamento in relazione ai servizi di trasporto merci in entrata, in quanto: (i) avrebbe applicato in modo errato e avrebbe confuso la giurisprudenza pertinente relativa alla valutazione degli effetti anticoncorrenziali derivanti da infrazioni per oggetto del diritto della concorrenza nel contesto dell’affermazione della competenza ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE; (ii) avrebbe ritenuto che la Commissione abbia soddisfatto il criterio degli effetti qualificati mentre non ha adempiuto al proprio obbligo di valutare adeguatamente o del tutto gli elementi probatori necessari a stabilire la competenza sui collegamenti in entrata per soddisfare tale criterio nella sua decisione; (iii) avrebbe errato nell’invertire l’onere della prova applicabile e nel contestare l’asserita incapacità della Air Canada di confutare l’esistenza di effetti che la decisione non ha mai constatato; (iv) avrebbe sostituito il proprio ragionamento a quello della Commissione su come e perché il criterio degli effetti qualificati fosse presumibilmente soddisfatto; (v) avrebbe violato i diritti della difesa della Air Canada valutando la legittimità della decisione sulla base di argomentazioni, interpretazioni e analisi presentate per la prima volta nel corso del procedimento di annullamento; (vi) avrebbe applicato in modo errato e avrebbe confuso la giurisprudenza pertinente relativa all’infrazione unica e continuata, e (vii) non avrebbe riesaminato adeguatamente la valutazione della decisione sugli effetti dell’infrazione unica e continuata nel suo complesso.
Con il secondo motivo d’impugnazione, la ricorrente deduce errori manifesti di diritto nella valutazione da parte del Tribunale della responsabilità dell’Air Canada su collegamenti che questa non ha mai operato o che non avrebbe potuto legittimamente operare, in quanto esso: (i) avrebbe sostituito il ragionamento della Commissione nella decisione con il proprio e, così facendo, avrebbe adottato una posizione contraria all’effettivo testo della decisione stessa; (ii) avrebbe violato i diritti della difesa dell’Air Canada basandosi su argomenti, interpretazioni e analisi che non sono mai stati presentati all’Air Canada durante il procedimento amministrativo; (iii) avrebbe omesso di motivare in modo sufficientemente chiaro e inequivocabile le ragioni per cui è giunto alle sue conclusioni finali; e (iv) si sarebbe basato su una giurisprudenza non pertinente e, in ogni caso, l’avrebbe applicata erroneamente.
Con il terzo motivo d’impugnazione, la ricorrente deduce errori manifesti di diritto nel fatto che il Tribunale non avrebbe valutato d’ufficio l’incompetenza ratione temporis della Commissione ad infliggere ammende all’Air Canada dopo la scadenza del termine di prescrizione.