19.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Hamm (Germania) il 1o giugno 2022 — Procedimento penale a carico di A.

(Causa C-352/22)

(2022/C 359/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Hamm

Parti nel procedimento penale principale

Imputato: A.

Richiedente: Generalstaatsanwaltschaft Hamm

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 9, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/32/UE (1) in combinato disposto con l’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2011/95/UE (2) debba essere interpretato nel senso che il riconoscimento definitivo dello status di rifugiato di una persona ai sensi della Convenzione di Ginevra sui rifugiati in un altro Stato membro dell’Unione europea sia vincolante, con riguardo alla procedura di estradizione nello Stato membro richiesto dell’estradizione di detta persona, in ragione dell’obbligo di interpretazione conforme della normativa nazionale stabilito dal diritto dell’Unione (articolo 288, paragrafo 3, TFUE e articolo 4, paragrafo 3, TUE), con la conseguenza che l’estradizione di tale persona nel paese terzo o paese di origine è necessariamente esclusa fino alla revoca o alla scadenza dello status di rifugiato.


(1)  Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).

(2)  Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU 2011, L 337, pag. 9).