22.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 318/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 23 maggio 2022 — f6 Cigarettenfabrik GmbH & Co. KG / Hauptzollamt Bielefeld

(Causa C-336/22)

(2022/C 318/40)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: f6 Cigarettenfabrik GmbH & Co. KG

Convenuto: Hauptzollamt Bielefeld

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE (1) come modificata dalla direttiva (UE) 2019/475 (2) debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale di uno Stato membro relativa all’applicazione dell’imposta sul tabacco riscaldato la quale, con riguardo al calcolo di detta imposta, prevede che, oltre all’aliquota sul tabacco da pipa, venga applicata un’imposta addizionale pari all’80 % dell’importo dell’imposta sulle sigarette, dedotto l’importo dell’imposta sul tabacco da pipa.

2)

Qualora l’imposta addizionale sul tabacco riscaldato non costituisca un’altra imposta indiretta avente finalità specifiche sui prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118: se l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2011/64/UE (3), debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale di uno Stato membro relativa all’applicazione dell’imposta sul tabacco riscaldato la quale, con riguardo al calcolo di detta imposta, prevede che, oltre all’aliquota sul tabacco da pipa, venga riscossa un’imposta addizionale pari all’80 % dell’importo dell’imposta sulle sigarette, dedotto l’importo dell’imposta sul tabacco da pipa.

3.

Qualora l’imposta addizionale sul tabacco riscaldato non costituisca un’altra imposta indiretta avente finalità specifiche sui prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118: se l’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, lettera b), e paragrafo 2, primo comma, lettera c), della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato (GU 2011, L 176, pag. 24), debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale di uno Stato membro relativa all’applicazione dell’imposta sul tabacco riscaldato la quale, con riguardo al calcolo di detta imposta, prevede che essa sia determinata in base ad un’aliquota ad valorem e ad un’aliquota specifica basata sul peso e sul numero di rotoli di tabacco.

(1)  Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU 2009, L 9, pag. 12).

(2)  Direttiva del Consiglio, del 18 febbraio 2019, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l'inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione e nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE (GU 2019, L 83, pag. 24).

(3)  Direttiva del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato (GU 2011, L 176, pag. 24).