26.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 368/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti (Romania) il 6 maggio 2022 — Procedimento penale a carico di C.J.

(Causa C-305/22)

(2022/C 368/16)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bucureşti

Persona oggetto del mandato d’arresto europeo

C.J.

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni dell’articolo 25 della decisione quadro 2008/909/GAI (1) debbano essere interpretate nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di un mandato [d’arresto] europeo, qualora intenda applicare l’articolo 4, [punto] 6, della decisione quadro 2002/584/GAI (2) ai fini del riconoscimento della sentenza di condanna, è tenuta a chiedere la [trasmissione] della sentenza e del certificato emessi ai sensi della decisione quadro 2008/909/GAI, nonché a ottenere il consenso dello Stato di condanna ai sensi dell’articolo 4, [paragrafo] 2, della decisione quadro 2008/909/GAI.

2)

Se le disposizioni dell’articolo 4, [punto] 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, in combinato disposto con l’articolo 25 e con l’articolo 4, [paragrafo] 2, della decisione quadro 2008/909/GAI, debbano essere interpretate nel senso che il rifiuto di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva e il riconoscimento della sentenza di condanna, senza l’effettiva esecuzione mediante la carcerazione della persona condannata in seguito a grazia e sospensione dell’esecuzione della pena, conformemente alla legge dello Stato di esecuzione, e senza ottenere il consenso dello Stato di condanna nell’ambito del procedimento di riconoscimento, [comportano] la perdita del diritto dello Stato di condanna di procedere all’esecuzione della pena conformemente all’articolo 22, [paragrafo] 1, della decisione quadro 2008/909/GAI.

3)

Se l’articolo 8, [paragrafo] 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI debba essere interpretato nel senso che una sentenza di condanna a una pena detentiva sulla base della quale sia stato emesso un mandato d’arresto europeo la cui esecuzione sia stata rifiutata ai sensi dell’articolo 4, [punto] 6, [della medesima decisione quadro], con riconoscimento della sentenza, ma senza l’effettiva esecuzione mediante la carcerazione della persona condannata in seguito a grazia e sospensione dell’esecuzione della pena, conformemente alla legge dello Stato di esecuzione, e senza ottenere il consenso dello Stato di condanna nell’ambito del procedimento di riconoscimento, perde il suo carattere esecutivo.

4)

Se le disposizioni dell’articolo 4, [punto] 5, della decisione quadro 2002/584/GAI debbano essere interpretate nel senso che una sentenza recante il rifiuto di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva e il riconoscimento della sentenza di condanna ai sensi dell’articolo 4, [punto] 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, ma senza l’effettiva esecuzione mediante la carcerazione della persona condannata in seguito a grazia e sospensione dell’esecuzione della pena, conformemente alla legge dello Stato di esecuzione (Stato membro UE), e senza ottenere il consenso dello Stato di condanna nell’ambito del procedimento di riconoscimento, costituisce una sentenza di «condanna per gli stessi fatti da un paese terzo».

In caso di risposta affermativa alla quarta questione,

5)

Se le disposizioni dell’articolo 4, [punto] 5, della decisione quadro 2002/584/GAI debbano essere interpretate nel senso che una sentenza recante il rifiuto di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva e il riconoscimento della sentenza di condanna ai sensi dell’articolo 4, [punto] 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, con sospensione dell’esecuzione della pena conformemente alla legge dello Stato di esecuzione, costituisce una «sentenza in corso di esecuzione» qualora la sorveglianza del condannato non sia stata ancora avviata.


(1)  Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27).

(2)  Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).