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25.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 284/18 |
Impugnazione proposta il 3 maggio 2022 dalla United Parcel Service, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 23 febbraio 2022, causa T-834/17, United Parcel Service / Commissione
(Causa C-297/22 P)
(2022/C 284/21)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: United Parcel Service, Inc. (rappresentanti: A. Ryan, Solicitor, W. Knibbeler, F. Roscam Abbing, A. Pliego Selie e T.C. van Helfteren, advocaten, e F. Hoseinian, Advokat)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare la sentenza del Tribunale come richiesto nella presente impugnazione; |
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pronunciarsi in via definitiva e risarcire la ricorrente per i danni subiti maggiorati degli interessi applicabili come richiesto in primo grado, conformemente alla procedura prevista all’articolo 340 TFUE, o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca conformemente alla sentenza della Corte di giustizia; e |
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condannare la Commissione alle spese del presente procedimento e del procedimento dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in errori di diritto per avere concluso che il grave errore procedurale commesso dalla Commissione in relazione al modello econometrico e le irregolarità sostanziali che essa ammette erano insufficienti per stabilire il nesso di causalità, e per non considerato le irregolarità sostanziali rispetto al modello econometrico una violazione sufficientemente qualificata per far sorgere la responsabilità.
Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel concludere che l’indennità di risoluzione è irrecuperabile in quanto sostenuta «liberamente».
Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel concludere che le sinergie perse sono irrecuperabili.
Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel concludere che la Commissione dispone di un potere discrezionale nell’accettare i miglioramenti di efficienza e che, pertanto, la Commissione non avrebbe commesso un errore sufficientemente qualificato quanto alla valutazione del miglioramento di efficienza.
Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel concludere che l’UPS non aveva presentato al consigliere-auditore le necessarie domande di accesso ai documenti della FedEx.
Con il sesto motivo di impugnazione la ricorrente sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel concludere che il danno derivante dalla perdita di opportunità costituisce una nuova domanda di risarcimento che sarebbe irricevibile.