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18.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 276/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 3 maggio 2022 — Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) / SW
(Causa C-294/22)
(2022/C 276/09)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Resistente: SW
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se, indipendentemente dalle disposizioni di diritto nazionale che autorizzano, a determinate condizioni, il soggiorno di uno straniero per ragioni di salute e che, all’occorrenza, lo proteggono da un provvedimento di allontanamento, le disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/95/UE (1) debbano essere interpretate nel senso che un rifugiato palestinese malato il quale, dopo essere ricorso effettivamente alla protezione o all’assistenza dell’UNRWA, lascia lo Stato o il territorio situato nella zona d’intervento di tale agenzia, nel quale aveva la residenza abituale, in ragione del fatto che non può avere un accesso sufficiente all’assistenza e alle cure che il suo stato di salute richiede e che tale mancanza di assistenza comporta un rischio effettivo per la sua vita o la sua integrità fisica, possa essere considerato trovarsi in uno stato personale di grave insicurezza e in una situazione in cui l’UNRWA non è in grado di garantirgli condizioni di vita conformi alla propria missione. |
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2) |
In caso affermativo, quali siano i criteri — relativi, per esempio, alla gravità della malattia o al tipo di cure necessarie — che consentono di identificare una simile situazione. |
(1) Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU 2011, L 337, pag. 9).