11.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 266/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) l’11 aprile 2022 — Fallimento Villa di Campo Srl / Agenzia delle Entrate

(Causa C-250/22)

(2022/C 266/15)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Fallimento Villa di Campo Srl

Controricorrente: Agenzia delle Entrate

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 5, numero 8, della direttiva n. 77/388/CEE (1) e 19 della direttiva n. 2006/112/CE (2) ostino ad una disposizione nazionale come l’articolo 20 del decreto del presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, modificato dall’articolo 1, comma 87, lettera a), numeri 1) e 2), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’articolo 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che impone all’Amministrazione finanziaria di qualificare l’operazione intercorsa tra le parti esclusivamente sulla base degli elementi testuali contenuti nel contratto con divieto del ricorso ad elementi extratestuali (ancorché essi siano oggettivamente esistenti e provati), derivandone la preclusione assoluta per l’Amministrazione finanziaria di provare che la prestazione economica, integrante una cessione d’azienda, in sé indissociabile, è stata in realtà artificialmente scomposta in una pluralità di prestazioni — le plurime cessioni dei beni -, con il conseguente riconoscimento della detrazione IVA in assenza dei requisiti previsti dal diritto dell’Unione europea.


(1)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977, L 145, pag. 1).

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).