4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/23 |
Ricorso proposto il 25 marzo 2022 — Commissione europea/Repubblica portoghese
(Causa C-220/22)
(2022/C 257/30)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: I. Melo Sampaio e M. Noll-Ehlers, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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dichiarare che il Portogallo, avendo superato, in modo sistematico e persistente, il valore limite annuale di NO2, a partire dal 1o gennaio 2010, nelle zone PT-3001 Lisboa Norte, PT-1004 Porto Litoral e PT-1009 Entre Douro e Minho (in precedenza, PT-1001 Braga), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato XI, punto B, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (1); |
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dichiarare che il Portogallo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE, considerato separatamente e in combinato disposto con l’allegato XV, punto A, della suddetta direttiva, relativamente all’insieme di tali zone, e in particolare all’obbligo ad esso incombente in forza dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di adottare le misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile; |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
I dati trasmessi dal Portogallo dimostrano che, a partire dal 1o gennaio 2010, tale Stato membro è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato XI, punto B, della direttiva 2008/50, per quanto riguarda le zone Porto Litoral (PT-1004), Entre Douro e Minho (PT-1009) e Lisboa Norte (PT-3001).
Inoltre, le autorità portoghesi si sono astenute dall’adottare o attuare tutte le misure appropriate e necessarie per garantire che il periodo di superamento, nelle zone Lisboa Norte (PT-3001), Porto Litoral (PT-1004) e Entre Douro e Minho (PT-1009), del valore limite annuale di NO2 di cui all’articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato XI, punto B, della direttiva 2008/50, fosse il più breve possibile, come prescritto dall’articolo 23, paragrafo 1, di detta direttiva.