Causa C‑774/22
JX
contro
FTI Touristik GmbH
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Nürnberg)
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 luglio 2024
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 18 – Competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi da consumatori – Determinazione della competenza internazionale e territoriale dei giudici di uno Stato membro – Elemento di estraneità – Viaggio in uno Stato terzo»
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 1215/2012 – Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori – Ambito di applicazione – Controversia tra un consumatore e un organizzatore di viaggi a seguito della conclusione di un contratto di pacchetto turistico – Parti di un contratto domiciliate nello stesso Stato membro – Destinazione del viaggio all’estero – Competenza internazionale e territoriale del giudice del luogo di domicilio del consumatore – Inclusione
(Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1896/2006, art. 3, § 1, e n. 1215/2012, considerando 3 e 26 nonché artt. 18 e 19, § 3)
(v. punti 25-37, 40-45, 47 e dispositivo)
Sintesi
Adita in via pregiudiziale nell’ambito di una controversia tra un consumatore domiciliato in uno Stato membro e un organizzatore di viaggi con sede nello stesso Stato membro, in merito a un viaggio all’estero, prenotato dal primo, la Corte precisa l’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I bis ( 1 ), esaminando più in particolare la presenza di un elemento di estraneità in una situazione del genere.
Nel dicembre 2021 JX, un privato domiciliato a Norimberga (Germania), ha concluso un contratto di pacchetto turistico con la FTI Touristik GmbH, un organizzatore di viaggi con sede a Monaco di Baviera (Germania), per un viaggio in uno Stato terzo.
Dinanzi all’Amtsgericht Nürnberg (Tribunale circoscrizionale di Norimberga, Germania), giudice del luogo del suo domicilio, ritenendo di non essere stato sufficientemente informato delle condizioni concernenti l’ingresso e i visti nel paese in questione, JX chiede il risarcimento dei danni per un importo pari a EUR 1500. Secondo JX, la competenza territoriale di tale giudice deriva dalle norme sulla competenza a tutela dei consumatori previste dal regolamento Bruxelles I bis ( 2 ). La FTI Touristik sostiene, dal canto suo, che tale giudice non ha competenza territoriale e deduce che detto regolamento non si applica a situazioni puramente interne come quella di cui trattasi nel caso di specie. In una situazione del genere, mancherebbe l’elemento di estraneità richiesto per l’applicazione di tale regolamento.
Con il suo rinvio pregiudiziale, tale giudice chiede alla Corte di stabilire se il regolamento Bruxelles I bis preveda la competenza sia internazionale sia territoriale del giudice dello Stato membro nella cui circoscrizione è domiciliato il consumatore, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nella quale l’elemento di estraneità si limita alla destinazione del viaggio, il quale si svolge all’estero.
Giudizio della Corte
Al fine di esaminare, in primo luogo, se il regolamento Bruxelles I bis si applichi ad una controversia come quella nel procedimento principale, nella quale l’attore e il convenuto sono domiciliati nello stesso Stato membro, la Corte ricorda che l’applicazione delle norme sulla competenza di tale regolamento presuppone l’esistenza di un elemento di estraneità. Un siffatto elemento sussiste in particolare qualora la situazione della controversia di cui trattasi sia tale da sollevare questioni relative alla determinazione della competenza giurisdizionale nell’ordinamento internazionale. Sebbene l’elemento di estraneità sia manifestamente presente nell’ipotesi in cui almeno una delle parti abbia il proprio domicilio abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito, il carattere internazionale può risultare anche da altri fattori connessi, in particolare, al merito della controversia. Pertanto, l’implicazione di uno Stato membro e di uno Stato terzo, sulla base, ad esempio, del domicilio dell’attore e del convenuto nel primo Stato, e della localizzazione dei fatti controversi nel secondo, è parimenti tale da attribuire carattere internazionale al rapporto giuridico in esame, poiché tale situazione è atta a sollevare, nello Stato membro, questioni relative alla determinazione della competenza giurisdizionale nell’ordinamento internazionale. Ne consegue che una controversia relativa a obblighi contrattuali che devono essere adempiuti in uno Stato terzo o in uno Stato membro diverso da quello in cui le due parti sono domiciliate è tale da sollevare questioni in ordine alla determinazione della competenza giurisdizionale nell’ordinamento internazionale e pertanto soddisfa la condizione dell’elemento di estraneità necessaria affinché la controversia rientri nell’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I bis.
Per quanto riguarda le controversie tra consumatori e professionisti, tale interpretazione è anzitutto corroborata dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis ( 3 ), ai sensi del quale i consumatori possono avvalersi della norma a loro tutela nei confronti di professionisti domiciliati non solo in altri Stati membri o in Stati terzi, ma anche nello stesso Stato membro in cui hanno il loro domicilio. Tale interpretazione è inoltre conforme alla finalità del regolamento Bruxelles I bis, in quanto la Corte ha ripetutamente dichiarato che quest’ultimo persegue un obiettivo di certezza del diritto, il quale esige che il giudice nazionale adito possa pronunciarsi agevolmente sulla propria competenza, senza essere costretto ad esaminare il procedimento nel merito. Conformemente a tale obiettivo, si deve rilevare che un procedimento vertente su un reclamo di un viaggiatore in merito ad inconvenienti sofferti in occasione di un viaggio all’estero, organizzato e venduto da un organizzatore di viaggi presenta carattere internazionale ai fini del regolamento Bruxelles I bis, poiché la destinazione del viaggio è un fattore facilmente verificabile. Infine, tale interpretazione non può essere messa in discussione dal riferimento operato dalla Corte alla nozione di «controversia transfrontaliera», definita all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006 ( 4 ) come una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito. Infatti, poiché quest’ultimo regolamento e il regolamento Bruxelles I bis non hanno lo stesso obiettivo né lo stesso ambito di applicazione, il secondo regolamento non dovrebbe essere interpretato alla luce del primo.
Di conseguenza, una controversia relativa a un contratto di viaggio rientra nell’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I bis, anche se i contraenti, ossia il consumatore e la sua controparte, sono entrambi domiciliati nello stesso Stato membro, qualora la destinazione del viaggio sia all’estero.
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se l’articolo 18 del regolamento Bruxelles I bis determini la competenza sia internazionale sia territoriale del giudice in questione, la Corte rileva che dalla stessa formulazione del paragrafo 1 di tale articolo risulta che le norme di competenza giurisdizionale previste da detta disposizione nel caso in cui l’azione sia proposta da un consumatore si riferiscono, da un lato, «alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata [l’altra] parte» e, dall’altro, «alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore». Se è vero che la prima delle due norme così enunciate si limita a conferire una competenza internazionale al sistema giurisdizionale dello Stato designato, considerato nel suo insieme, la seconda norma conferisce direttamente una competenza territoriale al giudice del luogo del domicilio del consumatore. Tale seconda norma determina perciò non solo la competenza giurisdizionale internazionale del giudice in questione, ma indica altresì direttamente un determinato giudice nello Stato membro, senza operare alcun rinvio alle norme sulla ripartizione della competenza territoriale in vigore nello stesso Stato membro.
La Corte ne trae la conclusione che l’articolo 18 del regolamento Bruxelles I bis determina la competenza sia internazionale sia territoriale del giudice dello Stato membro nella cui circoscrizione è domiciliato il consumatore, qualora tale giudice sia investito da detto consumatore di una controversia tra quest’ultimo e un organizzatore di viaggi a seguito della conclusione di un contratto di pacchetto turistico e tali due contraenti siano entrambi domiciliati in detto Stato membro, ma la destinazione del viaggio sia all’estero.
( 1 ) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I bis»).
( 2 ) JX fa riferimento in particolare agli articoli 17 e 18 del regolamento Bruxelles I bis.
( 3 ) Ai sensi di tale disposizione: «L’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata tale parte o, indipendentemente dal domicilio dell’altra parte, davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore».
( 4 ) Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (GU 2006, L 399, pag. 1).