Cause riunite C‑771/22 e C‑45/23
Bundesarbeitskammer
contro
HDI Global SE
e
A,
B,
C,
D
contro
MS Amlin Insurance SE
(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bezirksgericht für Handelssachen Wien e dal Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel)
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 luglio 2024
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva (UE) 2015/2302 – Pacchetti turistici e servizi turistici collegati – Articolo 12 – Diritto di risoluzione di un contratto di pacchetto turistico – Diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto turistico – Circostanze inevitabili e straordinarie – Pandemia di COVID-19 – Articolo 17 – Insolvenza dell’organizzatore di viaggi – Garanzia per il rimborso di tutte le somme pagate – Livello elevato di protezione del consumatore – Principio della parità di trattamento»
Ravvicinamento delle legislazioni – Pacchetti turistici e servizi turistici collegati – Direttiva 2015/2302 – Risoluzione del contratto di pacchetto turistico – Tutela contro il rischio di insolvenza o di fallimento dell’organizzatore – Garanzia per il rimborso dei pagamenti effettuati in forza di detto contratto – Nozione – Risoluzione del contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie, avvenuta prima dell’insolvenza dell’organizzatore di viaggi – Inclusione
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2015/2302, artt. 12, § 2, e 17, § 1)
(v. punti 56-64, 67, 68, 71, 74, 75, 81-91 e disp.)
Sintesi
Adita in via pregiudiziale ( 1 ), la Corte precisa la portata della garanzia conferita ai viaggiatori in caso di insolvenza di un organizzatore di pacchetti turistici ( 2 ) e rileva che essa si applica a un viaggiatore che ha risolto il suo contratto di pacchetto turistico a causa di circostanze straordinarie ( 3 ), quali la pandemia di COVID-19, qualora l’organizzatore di viaggi sia divenuto insolvente dopo tale risoluzione e il viaggiatore non sia stato integralmente rimborsato dei pagamenti effettuati per il pacchetto turistico prima del verificarsi di tale insolvenza.
Le due controversie di cui trattasi contrappongono, da un lato, un organo che si occupa in particolare della protezione dei consumatori, al quale un consumatore ha ceduto il suo diritto al rimborso del prezzo del pacchetto turistico pagato ad un organizzatore di pacchetti turistici (causa C‑771/22), e taluni viaggiatori che hanno stipulato contratti di pacchetto turistico con un organizzatore di viaggi (C‑45/23) a, dall’altro, compagnie di assicurazione che assicurano tali organizzatori di viaggi in caso di insolvenza. Queste ultime si sono rifiutate di rimborsare a tali consumatori il prezzo pagato per i contratti stipulati, risolti a causa della pandemia di COVID-19, sostenendo che era coperto dall’assicurazione soltanto il rischio di mancata esecuzione del pacchetto a causa dell’insolvenza degli organizzatori.
I giudici del rinvio interpellano la Corte sulla portata della garanzia che deve essere concessa a un viaggiatore in caso di insolvenza dell’organizzatore di pacchetti turistici, prevista all’articolo 17 della direttiva sui pacchetti turistici. In particolare, essi chiedono se tale garanzia copra i rimborsi ai quali tale viaggiatore ha diritto quando risolve il suo contratto di pacchetto turistico a causa di circostanze straordinarie e inevitabili, quali la pandemia di COVID-19, prima che l’organizzatore di viaggi sia dichiarato insolvente.
Giudizio della Corte
Anzitutto, la Corte constata che il senso dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva sui pacchetti turistici non risulta senza ambiguità dal suo tenore letterale e che occorre pertanto esaminare il suo contesto, gli obiettivi di tale direttiva nonché, se del caso, la genesi di quest’ultima.
Per quanto riguarda, in primo luogo, il contesto di tale articolo, la Corte rileva che, alla luce dei termini «qualora l’esecuzione del pacchetto sia compromessa dall’insolvenza dell’organizzatore di viaggi» e «i servizi turistici che non sono stati effettuati», di cui all’articolo 17, paragrafi 4 e 5, della medesima direttiva, tali disposizioni sono idonee ad avvalorare un’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 1, di detta direttiva secondo la quale la nozione di «servizi pertinenti» comprende unicamente i servizi turistici. Pertanto, la garanzia prevista da quest’ultimo articolo si applicherebbe unicamente qualora esista un nesso di causalità tra la mancata esecuzione di tali servizi e l’insolvenza dell’organizzatore di viaggi.
Tuttavia, l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva sui pacchetti turistici prevede che tale garanzia debba essere effettiva e coprire i costi ragionevolmente prevedibili. Essa deve in particolare coprire gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza dell’organizzatore di viaggi.
Orbene, qualsiasi rimborso di pagamento che l’organizzatore di viaggi deve effettuare in seguito alla risoluzione del contratto di pacchetto turistico da parte di quest’ultimo o del viaggiatore è un importo prevedibile di pagamento che ha subito le conseguenze dell’insolvenza di un organizzatore di viaggi.
Alla luce di quanto precede, l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva sui pacchetti turistici, può deporre a favore di un’interpretazione del paragrafo 1 di tale articolo secondo cui la garanzia prevista da quest’ultima disposizione si applica a qualsiasi rimborso dovuto dall’organizzatore di viaggi al viaggiatore qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato risolto, in una delle ipotesi previste da tale direttiva, prima del verificarsi dell’insolvenza di tale organizzatore.
Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’obiettivo di detta direttiva, essa mira ad estendere la portata della protezione conferita ai viaggiatori dalla direttiva 90/314 ( 4 ) alle evoluzioni del mercato nonché a contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori ( 5 ). Orbene, un’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva sui pacchetti turistici che escluda dalla garanzia in caso di insolvenza dell’organizzatore di viaggi i rimborsi dovuti ai viaggiatori a seguito di una risoluzione avvenuta prima del verificarsi di detta insolvenza equivarrebbe a diminuire la protezione di questi ultimi rispetto a quella loro conferita dalla direttiva 90/314.
Tenuto conto di quanto precede, la Corte sottolinea che il testo dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva sui pacchetti turistici si presta sia ad un’interpretazione che esclude dal suo ambito di applicazione i crediti da rimborso sorti a seguito di una risoluzione del contratto di pacchetto turistico avvenuta, in una delle situazioni previste da tale direttiva, prima del verificarsi dell’insolvenza dell’organizzatore di viaggi, sia ad un’interpretazione che includa questi stessi crediti in tale ambito di applicazione. Orbene, qualora un testo di diritto derivato dell’Unione ammetta più di un’interpretazione, si dà preferenza a quella che rende la disposizione di cui trattasi conforme al diritto primario, compreso al principio della parità di trattamento. Al fine di valutare il rispetto di tale principio, la valutazione della comparabilità delle situazioni deve essere effettuata alla luce dell’obiettivo perseguito dall’atto in questione.
Nel caso di specie, la direttiva sui pacchetti turistici ha l’obiettivo di realizzare un livello elevato di protezione dei consumatori e l’articolo 17 di tale direttiva contribuisce alla realizzazione di detto obiettivo, mirando a proteggere il viaggiatore dal rischio finanziario che l’insolvenza dell’organizzatore di viaggi comporta. Pertanto, in considerazione di tale obiettivo, il punto di riferimento per comparare la situazione del viaggiatore che, dopo aver pagato in tutto o in parte il prezzo del pacchetto turistico, ha risolto il contratto di pacchetto turistico, ma non è stato rimborsato perché l’organizzatore di viaggi è divenuto insolvente dopo tale risoluzione, e quella del viaggiatore il cui viaggio non è stato eseguito e che non è stato rimborsato a causa dell’insolvenza di tale organizzatore, deve essere il rischio di perdite finanziarie per il viaggiatore interessato. Di conseguenza, la situazione di questi due viaggiatori è comparabile. Infatti, in entrambi i casi, il viaggiatore è esposto al rischio finanziario di non poter ottenere, a causa dell’insolvenza dell’organizzatore di viaggi, un rimborso delle somme che ha pagato a tale organizzatore.
Pertanto, in forza del principio della parità di trattamento, sia il viaggiatore il cui pacchetto turistico non possa essere eseguito a causa dell’insolvenza dell’organizzatore sia il viaggiatore che abbia risolto il contratto di pacchetto turistico ( 6 ) devono beneficiare della garanzia in caso di insolvenza dell’organizzatore di viaggi per quanto riguarda i rimborsi loro dovuti, a meno che una differenza di trattamento tra queste due categorie di viaggiatori non sia obiettivamente giustificata. Nel caso di specie, nessun elemento sembra poter giustificare una disparità di trattamento tra tali categorie di viaggiatori.
( 1 ) Dal Bezirksgericht für Handelssachen Wien (Tribunale circoscrizionale per le controversie commerciali di Vienna, Austria) nella causa C-771/22 e dal Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (Tribunale delle imprese di lingua neerlandese di Bruxelles, Belgio) nella causa C-45/23.
(
2
) Come previsto dall’articolo 17 della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU 2015, L 326, pag. 1, in prosieguo: la «direttiva sui pacchetti turistici»).
Ai sensi di tale disposizione: «1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organizzatori stabiliti sul loro territorio forniscano una garanzia per il rimborso di tutte le somme pagate da o per conto dei viaggiatori nella misura in cui i servizi pertinenti non sono eseguiti a causa dello stato di insolvenza dell’organizzatore. Se nel contratto di pacchetto turistico è incluso il trasporto di passeggeri, gli organizzatori forniscono una garanzia anche per il rimpatrio dei viaggiatori. Può essere offerta la continuazione del pacchetto.
(…)
2. La garanzia di cui al paragrafo 1 è effettiva e copre costi ragionevolmente prevedibili. Essa copre gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza dell’organizzatore».
( 3 ) In applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva sui pacchetti turistici.
( 4 ) Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU 1990, L 158, pag. 59).
( 5 ) Come richiesto dall’articolo 169 TFUE.
( 6 ) In particolare, in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302.