SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
17 ottobre 2024 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – Regolamento (CE) n. 1083/2006 – Articolo 60 – Principio della sana gestione finanziaria – Articolo 80 – Diritto dei beneficiari di ricevere i pagamenti entro il più breve termine e nella loro integrità – Diritto di ottenere interessi di mora – Principi di effettività e di equivalenza – Risoluzione di un contratto di finanziamento a titolo del FESR a causa di irregolarità commesse durante la sua esecuzione – Annullamento di tale risoluzione – Rettifica delle irregolarità – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Direttiva 2011/7/UE – Ambito di applicazione»
Nella causa C‑701/22,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Cluj (Corte d’appello di Cluj, Romania), con decisione del 15 dicembre 2021, pervenuta in cancelleria il 15 novembre 2022, nel procedimento
SC AA SRL
contro
Ministerul Fondurilor Europene,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da K. Jürimäe, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Terza Sezione, N. Jääskinen, M. Gavalec e N. Piçarra (relatore), giudici,
avvocato generale: A. Rantos
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per il Ministerul Fondurilor Europene, da M.-I. Boloş, in qualità di agente; |
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per il governo rumeno, da E. Gane e O.-C. Ichim, in qualità di agenti; |
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per il governo portoghese, da H. Almeida, P. Barros da Costa, H. Oliveira e A. Pimenta, in qualità di agenti; |
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per la Commissione europea, da C. Ehrbar, G. Gattinara e T. Isacu de Groot, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 marzo 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del principio della sana gestione finanziaria di cui all’articolo 60 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU 2006, L 210, pag. 25), in combinato disposto con il principio di equivalenza, dell’articolo 288, terzo comma, TFUE, nonché della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU 2011, L 48, pag. 1). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la SC AA SRL (in prosieguo: «AA») e il Ministerul Fondurilor Europene (Ministero dei Fondi europei; in prosieguo: il «MFE») in merito al versamento di interessi di mora richiesto da AA a causa del pagamento tardivo, da parte del MFE, delle spese ammissibili in forza di un contratto di finanziamento concluso tra tali due parti (in prosieguo: il «contratto di finanziamento»), in esecuzione di un programma cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Regolamento (CE) n. 1080/2006
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3 |
L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 (GU 2006, L 210, pag. 1), prevede quanto segue: «Le spese seguenti non sono ammissibili a un contributo del FESR:
(...)». |
Regolamento n. 1083/2006
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4 |
Il regolamento n. 1083/2006, abrogato dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 320), ma che continua ad applicarsi ratione temporis al procedimento principale, all’articolo 2, punto 7, definisce la nozione di «irregolarità» come «qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee mediante l’imputazione di spese indebite al bilancio generale». |
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5 |
L’articolo 60 del regolamento n. 1083/2006, intitolato «Funzioni dell’autorità di gestione», era così formulato: «L’autorità di gestione è responsabile della gestione e attuazione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria. In particolare, essa è tenuta a:
(...)». |
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6 |
L’articolo 80 di tale regolamento, intitolato «Integrità dei pagamenti ai beneficiari», così disponeva: «Gli Stati membri si accertano che gli organismi responsabili dei pagamenti assicurino che i beneficiari ricevano l’importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari». |
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7 |
L’articolo 98, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento, intitolato «Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri», prevedeva quanto segue: «1. Spetta anzitutto agli Stati membri perseguire le irregolarità, prendere provvedimenti quando è accertata una modifica importante che incide sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o di controllo di operazioni o programmi operativi ed effettuare le necessarie rettifiche finanziarie. 2. Lo Stato membro procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o del sistema individuate nell’ambito di operazioni o programmi operativi. Le rettifiche dello Stato membro consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico del programma operativo. Lo Stato membro tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i Fondi. (...)». |
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
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8 |
L’articolo 2, punto 59, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1), definisce la nozione di «sana gestione finanziaria» come «l’esecuzione del bilancio secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia». |
Direttiva 2011/7
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9 |
L’articolo 1 della direttiva 2011/7, intitolato «Oggetto e ambito d’applicazione», prevede quanto segue: «1. Lo scopo della presente direttiva è di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle [piccole e medie imprese (PMI)]. 2. La presente direttiva si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale. (...)». |
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L’articolo 2, punto 1, di tale direttiva definisce, ai fini della stessa, la nozione di «transazioni commerciali» come «transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo». |
Diritto rumeno
Codice civile
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11 |
Ai sensi dell’articolo 1535 della legea nr. 287/2009 privind Codul civil al României (legge n. 287/2009, recante il codice civile rumeno), del 17 luglio 2009 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 511 del 24 luglio 2009), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice civile»), intitolato «Interessi moratori nel caso di obbligazioni pecuniarie»: «(1) Quando una somma di denaro non è pagata alla scadenza, il creditore ha diritto agli interessi di mora, dalla data di scadenza fino alla data del pagamento, per l’importo concordato dalle parti o, in mancanza, per l’importo previsto dalla legge, senza dover dimostrare [di avere subìto] alcun danno. In tal caso, il debitore non ha il diritto di dimostrare che il danno subìto dal creditore a causa del ritardo nel pagamento sia inferiore. (...) (3) Qualora il tasso degli interessi di mora dovuti non sia superiore al tasso legale, il creditore ha diritto, oltre agli interessi al tasso legale, al risarcimento integrale del danno subìto». |
OG n. 13/2011
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L’articolo 1 dell’Ordonanța Guvernului nr. 13 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar fiscale în domeniul bancar (decreto del governo n. 13, relativo agli interessi legali corrispettivi e a titolo di penalità su obbligazioni pecuniarie e per la regolamentazione di talune misure finanziarie e tributarie nel settore bancario), del 24 agosto 2011 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 607 del 29 agosto 2011, in prosieguo: l’«OG n. 13/2011»), così dispone: «(1) Le parti sono libere di stabilire, nel contratto, il tasso di interesse tanto per la restituzione di un prestito di una somma di denaro, quanto per il ritardo nel pagamento di un’obbligazione pecuniaria. (...) (3) L’interesse dovuto dal debitore dell’obbligazione pecuniaria per il mancato adempimento alla scadenza dell’obbligazione in questione è denominato interesse a titolo di penalità. (...)». |
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13 |
Ai sensi dell’articolo 10 dell’OG n. 13/2011, «[l]e disposizioni dell’articolo 1535 e degli articoli da 1538 a 1543 [del codice civile] (...) si applicano agli interessi a titolo di penalità». |
OUG n. 66/2011
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14 |
L’articolo 42, paragrafi 1 e 2, dell’Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora (decreto legge n. 66/2011 relativo alla prevenzione, all’individuazione e alla sanzione delle irregolarità nell’acquisizione e nell’utilizzo dei Fondi europei e/o dei relativi Fondi pubblici nazionali), del 29 giugno 2011 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 461, del 30 giugno 2011; in prosieguo: l’«OUG n. 66/2011»), nella versione applicabile al procedimento principale, prevedeva quanto segue: «(1) I crediti di bilancio derivanti da irregolarità sono dovuti alla scadenza del termine di pagamento stabilito nel titolo di credito o entro 30 giorni dalla data di comunicazione del titolo medesimo. (2) Il debitore, qualora non adempia agli obblighi nel termine previsto dal titolo di credito, sarà tenuto a corrispondere gli interessi calcolati applicando il tasso di interesse dovuto al saldo residuo dell’importo espresso in [lei rumeni (RON)] del credito di bilancio, a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento fissato conformemente al paragrafo 1 fino alla data dell’estinzione del credito, salvo che le norme dell’Unione europea o dell’erogatore pubblico internazionale non stabiliscano altrimenti». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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Il 22 aprile 2015 il MFE, l’autorità di gestione per il programma operativo settoriale del FESR «Incremento della competitività economica 2007-2013», e AA, una società a responsabilità limitata di diritto rumeno, hanno concluso, nell’ambito dell’esecuzione di tale programma, il contratto di finanziamento per l’attuazione del progetto intitolato «Acquisto di attrezzature per l’incremento della capacità produttiva della società AA». |
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16 |
A tal fine, il MFE si è impegnato a concedere ad AA un finanziamento per un importo massimo di RON 3334257,20 (circa EUR 671000). AA si è impegnata a cofinanziare tale progetto, da un lato, con un contributo alle spese ammissibili di quest’ultimo per tale importo e, dall’altro, con un contributo di RON 2385556,64 (circa EUR 479780), comprensivo di imposta sul valore aggiunto, a titolo di spese non ammissibili nell’ambito di detto progetto. Al fine di coprire il cofinanziamento di tali spese ammissibili, conformemente al contratto di finanziamento, AA ha stipulato presso un istituto bancario un contratto di credito per un importo totale di RON 3334257,20 (circa EUR 671000). |
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17 |
Il 22 settembre 2015, dopo la conclusione del medesimo progetto, AA ha presentato al MFE una domanda di rimborso di tale importo, corrispondente a dette spese ammissibili, che essa ha integrato con lettere datate 2 e 22 ottobre 2015. Successivamente, AA ha proposto ricorso dinanzi alla Curtea de Apel Cluj (Corte d’appello di Cluj, Romania), giudice del rinvio, diretto, in primo luogo, a che fosse ingiunto al MFE di emettere una decisione di accoglimento di detta domanda; in secondo luogo, alla condanna di tale ministero a rimborsare l’importo delle stesse spese ammissibili; in terzo luogo, alla condanna di detto ministero al pagamento degli interessi di mora su tale importo a decorrere dalla data di presentazione di tale ricorso e, in quarto luogo, in subordine, alla condanna dello stesso ministero al risarcimento del danno materiale subìto. |
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18 |
Il 29 agosto 2016 il MFE ha risolto il contratto di finanziamento a causa del mancato rispetto, da parte di AA, dell’obbligo previsto da tale contratto di pubblicare un bando o un avviso di gara. |
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19 |
Il 27 aprile 2017 AA ha proposto un secondo ricorso contro il MFE dinanzi alla Curtea de Apel Cluj (Corte d’appello di Cluj), diretto all’annullamento dell’atto di risoluzione del contratto di finanziamento. Con sentenza divenuta definitiva il 10 marzo 2021, tale giudice ha accolto il ricorso, con la motivazione che, nonostante il mancato rispetto, da parte di AA, dell’obbligo di trasparenza in sede di esecuzione di tale contratto di finanziamento, la risoluzione di quest’ultimo era sproporzionata. Secondo detto giudice, tenuto conto del carattere lieve delle irregolarità constatate, MFE avrebbe dovuto applicare misure meno severe, quali le rettifiche finanziarie. |
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20 |
A seguito del pagamento integrale, da parte del MFE, dell’importo delle spese ammissibili a titolo del contributo del FESR, ossia una somma di RON 3320502,41 (circa EUR 667370), senza applicazione di rettifiche finanziarie, il giudice del rinvio rimane investito, nell’ambito del ricorso di cui al punto 17 della presente sentenza, dei soli capi della domanda relativi al pagamento, da un lato, degli interessi di mora su tale importo e, dall’altro, del risarcimento del danno materiale subìto. A tal riguardo, AA fa valere che, in conseguenza del mancato versamento delle somme dovute dal MFE, essa è stata costretta a pagare, tra la scadenza iniziale del credito e la presentazione di tale ricorso, una somma totale di RON 23225,46 (circa EUR 4671) a titolo di interessi fino al mese di aprile 2016. |
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21 |
Il giudice del rinvio si chiede, anzitutto, se, in assenza di una normativa specifica dell’Unione in tale settore, il principio della sana gestione finanziaria, quale previsto all’articolo 60 del regolamento n. 1083/2006, in combinato disposto con il principio di equivalenza, consenta di applicare a un contratto di finanziamento come quello di cui trattasi nel procedimento principale, in particolare l’articolo 1535 del codice civile e gli articoli 1 e 10 dell’OG n. 13/2011, che prevedono il versamento di interessi di mora nell’esecuzione di un obbligo pecuniario, o di applicare, per analogia, l’articolo 42 dell’OUG n. 66/2011, che, per quanto riguarda l’esecuzione dei Fondi europei o dei relativi Fondi pubblici nazionali, disciplina la revoca di un vantaggio finanziario indebitamente pagato e non prevede il pagamento di interessi di mora da parte del beneficiario di tale vantaggio, salvo nel caso in cui la restituzione non venga effettuata entro un termine di 30 giorni. |
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22 |
Tale giudice si chiede poi se esso, qualora un beneficiario abbia commesso irregolarità in sede di esecuzione di un contratto di finanziamento come quello di cui trattasi nel procedimento principale, possa, al fine di tener conto di tali irregolarità, limitare l’importo degli interessi di mora, supponendo che siano dovuti dall’autorità di gestione, quand’anche tale autorità non abbia applicato alcuna rettifica finanziaria a tale beneficiario. |
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23 |
Infine, detto giudice si chiede se un contratto di finanziamento come quello di cui trattasi nel procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/7 e, pertanto, se quest’ultima consenta di applicare a tale contratto il tasso di interesse da essa previsto per il ritardo nel pagamento delle spese ammissibili. |
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24 |
Ciò premesso, la Curtea de Apel Cluj (Corte d’appello di Cluj) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulla domanda di applicazione del procedimento accelerato
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25 |
Il giudice del rinvio ha chiesto che la presente causa fosse sottoposta al procedimento accelerato, previsto all’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte, sottolineando al contempo che la controversia principale è pendente dinanzi ai giudici nazionali dal 18 aprile 2016. |
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26 |
Tale articolo 105, paragrafo 1, prevede che, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, può decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato. |
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27 |
L’applicazione di tale procedimento dipende, anzitutto, dalle circostanze eccezionali proprie del procedimento principale, le quali devono dimostrare l’urgenza straordinaria di statuire sulle questioni sollevate [v., in tal senso, sentenza del 29 febbraio 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Fiducia reciproca in caso di trasferimento) (C‑392/22, EU:C:2024:195, punto 34 e giurisprudenza ivi citata]. |
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28 |
A tal riguardo, il punto 37 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2019, C 380, pag. 1), precisa che, per consentire alla Corte di decidere rapidamente se occorra applicare il procedimento accelerato, la domanda deve esporre con precisione le circostanze di diritto e di fatto che comprovano l’urgenza e, in particolare, i rischi in cui si incorrerebbe qualora il rinvio seguisse il procedimento ordinario. |
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29 |
Nel caso di specie, nessun elemento fornito dal giudice del rinvio è idoneo a dimostrare che quest’ultimo sia tenuto a statuire entro un termine stabilito né che il ricorso giurisdizionale proposto dinanzi allo stesso da AA dal 18 aprile 2016 sia stato sottoposto a un trattamento d’urgenza. Occorre rilevare, a tal proposito, che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, che tale giudice ha deciso di trasmettere alla Corte il 15 dicembre 2021, è stata depositata solo il 15 novembre 2022 [v., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2024, C (Amministratori e liquidatori giudiziari), C‑696/22, EU:C:2024:499, punti 42 e 43]. |
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30 |
Peraltro, né il mero interesse dei soggetti dell’ordinamento, per quanto importante e legittimo, a determinare il più rapidamente possibile la portata dei diritti loro spettanti in forza del diritto dell’Unione, né il carattere economicamente o socialmente delicato del procedimento principale implicano come tali la necessità di «un suo rapido trattamento», ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura (sentenza del 20 ottobre 2022, Curtea de Apel Alba Iulia e a., C‑301/21, EU:C:2022:811, punto 39). |
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31 |
In tali circostanze, il 20 dicembre 2022, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, ha deciso di non accogliere la domanda di applicazione del procedimento pregiudiziale accelerato presentata dal giudice del rinvio. |
Sulle questioni pregiudiziali
Sulle questioni prima e terza
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32 |
Con le sue questioni prima e terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il principio della sana gestione finanziaria di cui all’articolo 60 del regolamento n. 1083/2006, in combinato disposto con il principio di equivalenza, osti al versamento di interessi di mora a causa del pagamento tardivo, da parte dell’autorità di gestione, di somme di denaro corrispondenti a spese ammissibili a titolo del FESR e, in caso di risposta negativa, se osti a che il versamento di tali interessi sia escluso in applicazione di disposizioni del diritto nazionale che impongono il pagamento di interessi di mora solo a decorrere dalla scadenza del termine di restituzione della somma indebitamente versata. |
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33 |
In primo luogo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 317 TFUE, la Commissione dà esecuzione al bilancio dell’Unione in cooperazione con gli Stati membri, in conformità, in particolare, del principio della buona gestione finanziaria, che l’articolo 2, punto 59, del regolamento 2018/1046 definisce come esecuzione del bilancio secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia. Il principio della sana gestione finanziaria richiede, di conseguenza, che i fondi strutturali e d’investimento europei siano utilizzati dagli Stati membri conformemente ai principi e ai requisiti giuridici sottesi alla normativa settoriale dell’Unione. |
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34 |
Conformemente all’articolo 60, lettera a), del regolamento n. 1083/2006, spetta all’autorità di gestione garantire, in applicazione del principio della sana gestione finanziaria, che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate conformemente ai criteri applicabili al programma operativo interessato e che siano conformi alle norme dell’Unione e nazionali applicabili per l’intero periodo di attuazione. |
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35 |
Inoltre, l’articolo 7 del regolamento n. 1080/2006 prevede che gli interessi passivi pagati dalle autorità nazionali competenti non sono ammissibili a un contributo del FESR. |
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36 |
Ne consegue che il versamento di interessi di mora a causa del pagamento tardivo, da parte dell’autorità di gestione, di somme di denaro corrispondenti a spese ammissibili a titolo, in particolare, del FESR non compromette l’obiettivo di una sana gestione finanziaria perseguito dal regolamento n. 1083/2006. Infatti, poiché siffatti interessi di mora non possono essere imputati al bilancio dell’Unione, gli interessi finanziari dell’Unione restano tutelati. |
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37 |
In secondo luogo, secondo una giurisprudenza consolidata, ogni soggetto dell’ordinamento al quale un’autorità nazionale abbia imposto il pagamento di una tassa, di un dazio, di un’imposta o di un altro prelievo in violazione del diritto dell’Unione ha il diritto, in virtù di quest’ultimo, di ottenere da parte di detta autorità non solo il rimborso dell’importo indebitamente riscosso, ma anche il versamento di interessi intesi a compensare l’indisponibilità di tale somma (sentenza dell’11 giugno 2024, Commissione/Deutsche Telekom, C‑221/22 P, EU:C:2024:488, punto 55 e giurisprudenza ivi citata). |
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38 |
Conseguentemente, quando sono state percepite somme di denaro in violazione del diritto dell’Unione, da parte di un’autorità nazionale, esse devono essere restituite e la restituzione deve essere maggiorata di interessi che coprono tutto il periodo che va dalla data del pagamento di tali somme di denaro alla data della loro restituzione, ciò che costituisce l’espressione di un principio generale di restituzione dell’indebito (sentenza dell’11 giugno 2024, Commissione/Deutsche Telekom, C‑221/22 P, EU:C:2024:488, punto 56 e giurisprudenza ivi citata). |
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39 |
La Corte ha peraltro dichiarato che tale principio trova applicazione nell’ipotesi in cui le somme di denaro di cui trattasi corrispondano a restituzioni all’esportazione concesse in ritardo a un interessato, dopo che gli erano state rifiutate in violazione di detto diritto (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2022, Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions e a., C‑415/20, C‑419/20 e C‑427/20, EU:C:2022:306, punto 59). Orbene, tale situazione è paragonabile a quella del beneficiario di un finanziamento del FESR che si è trovato privato, per un determinato periodo di tempo, di somme di denaro corrispondenti a spese ammissibili alle quali aveva diritto a causa del ritardo con il quale tali somme sono state pagate in violazione del diritto dell’Unione. |
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40 |
Inoltre, occorre sottolineare che l’articolo 80 del regolamento n. 1083/2006 impone, in primo luogo, agli Stati membri di accertarsi che le autorità di gestione assicurino che i beneficiari ricevano l’importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità. In secondo luogo, tale articolo vieta agli Stati membri di applicare qualsiasi detrazione o trattenuta, nonché qualsiasi altro onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari. |
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41 |
Da quanto precede risulta che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il beneficiario di un contributo pubblico del FESR è stato indebitamente privato di una somma di denaro dovutagli, tale beneficiario ha diritto al versamento di interessi di mora a decorrere dalla data in cui l’autorità di gestione avrebbe dovuto versargli tale somma e, invece di versarla, ha risolto il contratto di finanziamento, risoluzione che è stata successivamente annullata, con effetto ex tunc, da una decisione giudiziaria divenuta definitiva (v., in tal senso, sentenze del 28 aprile 2022, Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions e a., C‑415/20, C‑419/20 e C‑427/20, EU:C:2022:306, punto 75, nonché dell’11 giugno 2024, Commissione/Deutsche Telekom, C‑221/22 P, EU:C:2024:488, punto 61). |
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42 |
Come ricordato al punto 37 della presente sentenza, tale diritto al versamento di interessi ha lo scopo di compensare l’indisponibilità della somma di denaro di cui il beneficiario interessato è stato indebitamente privato. Tale compensazione può avvenire, a seconda dei casi, in base alle modalità previste dalla normativa applicabile dell’Unione o, in mancanza di una tale normativa, conformemente a quelle che si applicano in virtù del diritto nazionale. (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2022, Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions e a., C‑415/20, C‑419/20 e C‑427/20, EU:C:2022:306, punti 70 e 71). |
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Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio, in assenza di disposizioni di diritto nazionale che prevedano il versamento di interessi di mora in una situazione come quella di cui al procedimento principale, determinare, sulla base tanto dell’oggetto quanto degli elementi essenziali delle disposizioni nazionali in materia di interessi di mora che esso cita nella domanda di pronuncia pregiudiziale, quelle la cui applicazione è più idonea a garantire l’effettività del principio generale della ripetizione dell’indebito, ricordato ai punti da 37 a 39 della presente sentenza. Le modalità procedurali dei ricorsi diretti ad ottenere il versamento di interessi non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di diritto interno (principio di equivalenza) né devono essere congegnate in modo da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto a tale versamento garantito dal diritto dell’Unione (principio di effettività) (v., in tal senso, sentenze del 16 dicembre 1976, Rewe-Zentralfinanz e Rewe-Zentral, 33/76, EU:C:1976:188, punto 6; del 6 ottobre 2015, Târşia, C‑69/14, EU:C:2015:662, punti 26 e 27, nonché del 28 aprile 2022, Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions e a., C‑415/20, C‑419/20 e C‑427/20, EU:C:2022:306, punto 74). |
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Per quanto riguarda la questione se sia pertinente, sulla base del principio di equivalenza, applicare, nel caso di specie, l’articolo 42 dell’OUG n. 66/2011, occorre rilevare, alla luce degli elementi risultanti dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, che tale articolo disciplina la revoca di un vantaggio finanziario indebitamente pagato a causa di irregolarità emerse nell’ottenimento e nell’utilizzo di Fondi europei o dei relativi Fondi pubblici nazionali. |
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45 |
Orbene, come ricordato dalla Commissione nelle osservazioni scritte da essa presentate nella presente causa, l’invocazione del principio di equivalenza presuppone che la norma di cui trattasi si applichi indifferentemente ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto dell’Unione e a quelli fondati sull’inosservanza del diritto interno aventi petitum e causa petendi analoghi. Di conseguenza, una norma nazionale diretta a sanzionare unicamente la violazione del diritto dell’Unione non può costituire il fondamento idoneo del confronto finalizzato a garantire il rispetto di tale principio (v., in tal senso, sentenze del 1o dicembre 1998, Levez, C‑326/96, EU:C:1998:577, punti 41 e 48, nonché del 16 maggio 2000, Preston e a., C‑78/98, EU:C:2000:247, punti 52 e 55). |
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46 |
Inoltre, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che l’articolo 42 dell’OUG n. 66/2011 prevede il pagamento di interessi nel caso in cui la restituzione del vantaggio finanziario non avvenga entro il termine legale di 30 giorni dalla comunicazione del titolo di credito. In tali circostanze, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, l’applicazione di tale articolo alla controversia principale potrebbe ledere il diritto del beneficiario di cui trattasi al rimborso delle somme di denaro corrispondenti a spese ammissibili e al versamento di interessi garantiti dal diritto dell’Unione. Infatti, l’applicazione di detto articolo porterebbe a non prendere in considerazione, come periodo rilevante per il calcolo degli interessi, tale periodo di 30 giorni (v., per analogia, sentenza del 28 aprile 2022, Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions e a., C‑415/20, C‑419/20 e C‑427/20, EU:C:2022:306, punti 75 e 76). |
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47 |
Alla luce della motivazione sin qui esposta, occorre rispondere alla prima e alla terza questione dichiarando che il principio della sana gestione finanziaria di cui all’articolo 60 del regolamento n. 1083/2006 deve essere interpretato nel senso che esso non osta al versamento di interessi di mora a causa del pagamento tardivo, da parte dell’autorità di gestione, di somme di denaro corrispondenti a spese ammissibili a titolo del FESR. Per contro, il principio di effettività deve essere interpretato, alla luce dell’articolo 80 del regolamento n. 1083/2006, nel senso che esso osta a che il versamento di tali interessi sia escluso in applicazione di disposizioni del diritto nazionale che impongono il pagamento di interessi di mora solo a decorrere dalla scadenza del termine di restituzione della somma indebitamente versata. |
Sulla seconda questione
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48 |
Al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre considerare che, con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il combinato disposto dell’articolo 2, punto 7, e dell’articolo 98, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1083/2006 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale riduca, in conseguenza di«irregolarità», ai sensi di tale articolo 2, punto 7, individuate in sede di esecuzione di un contratto di finanziamento, l’importo degli interessi di mora dovuti al beneficiario di un finanziamento del FESR a causa del pagamento tardivo, da parte dell’autorità di gestione, di spese ammissibili a titolo di tale finanziamento, nel caso in cui tale autorità di gestione non abbia applicato alcuna rettifica finanziaria al riguardo. |
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In primo luogo, l’articolo 2, punto 7, del regolamento n. 1083/2006 definisce la nozione di «irregolarità» come qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell’Unione derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione mediante l’imputazione di spese indebite a tale bilancio. Dalla formulazione stessa di tale articolo 2, punto 7, risulta che solo una violazione che «abbia o possa avere come conseguenza» un pregiudizio a detto bilancio può essere qualificata come «irregolarità». |
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50 |
In secondo luogo, dall’articolo 98, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1083/2006 risulta che spetta agli Stati membri perseguire le irregolarità, isolate e del sistema, nonché effettuare le rettifiche finanziarie in relazione alle irregolarità individuate nell’ambito delle operazioni o dei programmi operativi. Tali rettifiche consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico del programma operativo, in applicazione di criteri attinenti alla natura delle irregolarità, alla loro gravità nonché alla perdita finanziaria che ne risulta per il Fondo interessato. Tali criteri sono espressione del principio di proporzionalità che è parte integrante dei principi generali del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2023, ANAS, C‑545/21, EU:C:2023:451, punti 42 e 43). |
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51 |
Ne consegue che l’articolo 98, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1083/2006 deve essere interpretato nel senso che, in caso di «irregolarità», quale definita all’articolo 2, punto 7, di tale regolamento, esso impone agli Stati membri, al fine di determinare la rettifica finanziaria applicabile, di procedere a una valutazione caso per caso, nel rispetto del principio di proporzionalità, prendendo in considerazione detti criteri (v., in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2023, ANAS, C‑545/21, EU:C:2023:451, punto 49). |
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Nell’ordinamento giuridico dell’Unione, il dovere degli Stati membri, in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, TUE, di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione, si impone a tutte le autorità degli Stati membri, ivi comprese, nell’ambito delle loro competenze, quelle giurisdizionali (v., in tal senso, sentenze del 26 settembre 2000, Engelbrecht, C‑262/97, EU:C:2000:492, punto 38, e del 17 ottobre 2019, Elektrorazpredelenie Yug, C‑31/18, EU:C:2019:868, punto 60). |
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In tali circostanze, spetta al giudice del rinvio verificare se una riduzione degli interessi di mora dovuti al beneficiario del finanziamento, in forza del principio generale di ripetizione dell’indebito, ricordato ai punti da 37 a 39 della presente sentenza, sia, in presenza di «irregolarità» ai sensi dell’articolo 2, punto 7, del regolamento n. 1083/2006, conforme al principio di proporzionalità, come precisato all’articolo 98, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento. |
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54 |
Alla luce della motivazione sin qui esposta, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che il combinato disposto dell’articolo 2, punto 7, e dell’articolo 98, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1083/2006 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un giudice nazionale riduca, in conseguenza di «irregolarità», ai sensi di tale articolo 2, punto 7, individuate in sede di esecuzione di un contratto di finanziamento e conformemente al principio di proporzionalità, l’importo degli interessi di mora dovuti al beneficiario di un finanziamento del FESR a causa del pagamento tardivo, da parte dell’autorità di gestione, di spese ammissibili a titolo di tale finanziamento, nel caso in cui tale autorità di gestione non abbia applicato alcuna rettifica finanziaria al riguardo. |
Sulla quarta questione
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55 |
Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2011/7 debba essere interpretata nel senso che essa è applicabile a un contratto di finanziamento concluso tra un’autorità di gestione di uno Stato membro e un’impresa avente ad oggetto il cofinanziamento, da parte del FESR, di un progetto di acquisto di attrezzature presso un terzo da parte di tale impresa. |
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Anzitutto, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, quest’ultima ha lo scopo di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, migliorando in tal modo la competitività delle imprese e, in particolare, delle PMI. L’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva dispone che essa si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale. |
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La nozione di «transazioni commerciali» è definita all’articolo 2, punto 1, di detta direttiva come «transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo». |
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Tale disposizione enuncia quindi due condizioni affinché una transazione rientri in tale nozione di «transazioni commerciali». In primo luogo, essa deve essere effettuata o tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni e, in secondo luogo, deve comportare la fornitura di merci o la prestazione di servizi, dietro pagamento di un corrispettivo [sentenze del 9 luglio 2020, RL (Direttiva lotta contro i ritardi di pagamento), C‑199/19, EU:C:2020:548, punto 24, nonché del 13 gennaio 2022, New Media Development & Hotel Services, C‑327/20, EU:C:2022:23, punto 32]. |
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L’ambito di applicazione della direttiva 2011/7 è certamente definito in termini assai ampi e può comprendere una transazione commerciale il cui finanziamento è garantito in tutto o in parte da risorse provenienti dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 28 novembre 2019, KROL, C‑722/18, EU:C:2019:1028, punto 32). Ciò non toglie che, per rientrare nella nozione di «transazioni commerciali», ai sensi dell’articolo 2, punto 1, di tale direttiva, una transazione deve effettivamente dar luogo o a una fornitura di merci o a una prestazione di servizi, quand’anche essa non abbia ad oggetto una fornitura o una prestazione siffatte (v., in tal senso, sentenza del 18 novembre 2020, Techbau, C‑299/19, EU:C:2020:937, punto 44). |
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60 |
Nel caso di specie, poiché il contratto di finanziamento, che ha ad oggetto il cofinanziamento, da parte del FESR, di un progetto di acquisto di attrezzature presso un terzo, non implica la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio, da parte di AA, all’autorità di gestione interessata, tale contratto è escluso dall’ambito di applicazione della direttiva 2011/7. |
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Alla luce della motivazione sin qui esposta, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che la direttiva 2011/7 deve essere interpretata nel senso che essa non è applicabile a un contratto di finanziamento concluso tra un’autorità di gestione di uno Stato membro e un’impresa avente ad oggetto il cofinanziamento, da parte del FESR, di un progetto di acquisto di attrezzature presso un terzo da parte di tale impresa. |
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.