Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

29 luglio 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – Direttiva 2009/28/CE – Articoli 17 e 18 – Direttiva 2018/2001/CE – Articoli 25, 29 e 30 – Criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra – Verifica della conformità a tali criteri – Biocarburanti utilizzati per il trasporto – Produzione di carburanti con il processo di cotrattamento – Prove di conformità a detti criteri di sostenibilità – Metodo dell’equilibrio di massa – Metodi di valutazione del tenore di oli vegetali idrotrattati (HVO) nei carburanti prodotti con tale processo – Normativa di uno Stato membro che richiede un’analisi fisica con il metodo del radiocarbonio (14 C) – Articolo 34 TFUE – Libera circolazione delle merci»

Nella causa C‑624/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), con decisione del 30 settembre 2022, pervenuta in cancelleria il 30 settembre 2022, nel procedimento

BP France SAS

contro

Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Terza Sezione, N. Piçarra, N. Jääskinen e M. Gavalec (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: N. Mundhenke, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 ottobre 2023,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la BP France SAS, da M. Dantin e A. Kourtih, avocats, assistiti da A. Comtesse York von Wartenberg e da J. Lopez, in qualità di esperti;

–        per il governo francese, da J.-L. Carré, V. Depenne, B. Fodda e M. Guiresse, in qualità di agenti;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e A. Hanje, in qualità di agenti;

–        per il governo austriaco, da A. Posch, J. Schmoll, F. Koppensteiner e F. Werni, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da B. De Meester e F. Thiran, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 gennaio 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 17 e 18 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU 2009, L 140, pag. 16), come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015 (GU 2015, L 239, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva 2009/28»), degli articoli 25, 29 e 30 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU 2018, L 328, pag. 82), nonché dell’articolo 34 TFUE.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la BP France SAS e il ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique (Ministro dell’Economia, delle Finanze e della Sovranità industriale e digitale, Francia) in merito alla legittimità della circolare del Ministro con delega ai conti pubblici, del 18 agosto 2020, riguardante la tassa di incentivazione relativa all’incorporazione di biocarburanti (TIRIB) (in prosieguo: la «circolare controversa»), che impone il ricorso a un’analisi fisica in laboratorio con il metodo del radiocarbonio (14 C) per stabilire il tenore effettivo di oli vegetali idrotrattati (in prosieguo: gli «HVO») di tipo benzina o di tipo diesel di un carburante prodotto con il processo di cotrattamento.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Direttiva 2009/28

3        La direttiva 2009/28 è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2018/2001 con effetto dal 1º luglio 2021. L’articolo 2, secondo comma, lettera i), della direttiva 2009/28 conteneva la seguente definizione:

«(...)

i)      “biocarburanti”: carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa».

4        L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Obiettivi e misure nazionali generali obbligatori per l’uso dell’energia da fonti rinnovabili», al paragrafo 4 enunciava quanto segue:

«Ogni Stato membro assicura che la propria quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020 sia almeno pari al 10% del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nello Stato membro.

(...)».

5        L’articolo 17 di detta direttiva, intitolato «Criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi», al paragrafo 1 così stabiliva:

«Indipendentemente dal fatto che le materie prime siano state coltivate all’interno o all’esterno del territorio della Comunità [europea], l’energia prodotta da biocarburanti e da bioliquidi è presa in considerazione ai fini di cui alle lettere a), b) e c) solo se rispetta i criteri di sostenibilità definiti ai paragrafi da 2 a 6:

a)      per misurare il rispetto dei requisiti della presente direttiva per quanto riguarda gli obiettivi nazionali;

b)      per misurare il rispetto degli obblighi in materia di energie rinnovabili;

c)      per determinare se il consumo di biocarburanti e di bioliquidi possa beneficiare di sostegno finanziario.

(...)».

6        Tale articolo 17, paragrafi da 2 a 5, definiva i criteri di sostenibilità relativi alla produzione di biocarburanti e di bioliquidi.

7        Detto articolo 17, paragrafo 8, prevedeva quanto segue:

«Ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), gli Stati membri non rifiutano di prendere in considerazione, sulla base di altri motivi di sostenibilità, i biocarburanti e i bioliquidi ottenuti conformemente al presente articolo».

8        L’articolo 18 della direttiva 2009/28, intitolato «Verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti e per i bioliquidi», così prevedeva:

«1.      Quando i biocarburanti e i bioliquidi devono essere presi in considerazione ai fini di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), gli Stati membri impongono agli operatori economici l’obbligo di dimostrare che sono stati rispettati i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5. A tal fine, essi obbligano gli operatori economici ad utilizzare un sistema di equilibrio di massa che:

a)      consenta che partite di materie prime o di biocarburanti con caratteristiche di sostenibilità diverse siano mescolate;

b)      imponga che le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità e sul volume delle partite di cui alla lettera a) restino associate alla miscela; e

c)      preveda che la somma di tutte le partite prelevate dalla miscela sia descritta come avente le stesse caratteristiche di sostenibilità, nelle stesse quantità, della somma di tutte le partite aggiunte alla miscela.

(...)

3.      Gli Stati membri provvedono a che gli operatori economici presentino informazioni attendibili e mettano a disposizione dello Stato membro, su sua richiesta, i dati utilizzati per elaborare le informazioni. Gli Stati membri impongono agli operatori economici l’obbligo di garantire un livello adeguato di controllo indipendente delle informazioni da essi presentate e di dimostrare che il controllo è stato effettuato. Il controllo consiste nella verifica che i sistemi utilizzati dagli operatori economici siano precisi, affidabili e a prova di frode. Sono valutati la frequenza e il metodo di campionamento nonché la solidità dei dati.

Rientrano nelle informazioni di cui al primo comma, in particolare, le informazioni sul rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5, e informazioni appropriate e pertinenti sulle misure adottate per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell’aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonché informazioni pertinenti sulle misure adottate in considerazione degli elementi di cui all’articolo 17, paragrafo 7, secondo comma.

(...)

4.      La Comunità si adopera per concludere accordi bilaterali o multilaterali con i paesi terzi che contengano disposizioni sui criteri di sostenibilità corrispondenti a quelle della presente direttiva. Quando la Comunità ha concluso accordi contenenti disposizioni sulle materie che rientrano nell’ambito di applicazione dei criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5, la Commissione [europea] può decidere che tali accordi dimostrano che i biocarburanti e i bioliquidi prodotti a partire da materie prime coltivate in detti paesi rispettano i criteri di sostenibilità in questione. (...)

La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di prodotti della biomassa contengono dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, e/o dimostrano che le partite di biocarburanti o di bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, e/o che le materie non sono state modificate o eliminate intenzionalmente in modo che le partite o parti di esse rientrino nell’allegato IX. (...)

(...)

5.      La Commissione adotta le decisioni di cui al paragrafo 4 soltanto se l’accordo o il sistema rispettano adeguati criteri di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente. (...)

I sistemi volontari di cui al paragrafo 4 (“sistemi volontari”) pubblicano periodicamente, e almeno una volta all’anno, un elenco dei loro organismi di certificazione utilizzati per il controllo indipendente, indicando per ciascun organismo di certificazione da quale soggetto o autorità nazionale pubblica è stato riconosciuto e quale soggetto o autorità nazionale pubblica ne attua la sorveglianza.

In particolare per prevenire le frodi, la Commissione può, sulla base di un’analisi dei rischi o delle relazioni di cui al presente articolo, paragrafo 6, secondo comma, precisare le norme del controllo indipendente e imporre a tutti i sistemi volontari di applicarle. Ciò avviene tramite atti di esecuzione adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 25, paragrafo 3. Tali atti fissano un termine entro il quale i sistemi volontari devono attuare le norme. La Commissione può abrogare le decisioni che riconoscono i sistemi volontari qualora essi non attuino tali norme entro i tempi previsti.

(...)

7.      Quando un operatore economico presenta la prova o dati ottenuti conformemente ad un accordo o ad un sistema oggetto di una decisione ai sensi del paragrafo 4, nella misura prevista da tale decisione, gli Stati membri non impongono al fornitore l’obbligo di fornire altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità fissati all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5, o informazioni sulle misure di cui al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo.

(...)».

 Direttiva 2018/2001

9        Ai sensi dei considerando 94, da 107 a 110 e 126 della direttiva 2018/2001:

«(94)      È auspicabile che i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa siano sempre prodotti in modo sostenibile. Pertanto occorre che i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa utilizzati per conseguire gli obiettivi [dell’Unione europea] fissati dalla presente direttiva e quelli che beneficiano di regimi di sostegno soddisfino criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. L’armonizzazione di tali criteri per i biocarburanti e i bioliquidi è essenziale per il conseguimento degli obiettivi di politica energetica dell’Unione di cui all’articolo 194, paragrafo 1, TFUE. Tale armonizzazione garantisce il funzionamento del mercato interno dell’energia e quindi facilita gli scambi tra gli Stati membri di biocarburanti e bioliquidi conformi, specialmente grazie all’obbligo in capo agli Stati membri di non rifiutare di prendere in considerazione, per altri motivi di sostenibilità, biocarburanti e bioliquidi prodotti ai sensi della presente direttiva. Gli effetti positivi dell’armonizzazione di tali criteri sul corretto funzionamento del mercato interno dell’energia e sulla prevenzione di distorsioni della concorrenza nell’Unione non possono essere compromessi. Per i combustibili da biomassa gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a stabilire ulteriori criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

(...)

(107)      Sulla base dell’esperienza acquisita nell’attuazione pratica dei criteri di sostenibilità dell’Unione, è opportuno rafforzare il ruolo dei sistemi volontari di certificazione nazionali e internazionali per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità in modo armonizzato.

(108)      È nell’interesse dell’Unione incoraggiare l’introduzione di sistemi volontari a livello internazionale o nazionale che fissino norme per la produzione sostenibile di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa e che certifichino che la produzione dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa soddisfa le predette norme. Per questo motivo, dovrebbero essere previste disposizioni che riconoscono che tali sistemi forniscono prove e dati affidabili, qualora rispondano a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente. Onde garantire che il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sia verificato in modo armonizzato e solido, in particolare nell’intento di prevenire le frodi, la Commissione dovrebbe poter adottare norme attuative dettagliate, compresi adeguati standard di affidabilità, trasparenza e controllo contabile indipendente cui sottoporre i sistemi volontari.

(109)      I sistemi volontari rivestono un ruolo sempre più importante nel fornire prove della conformità ai criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa. È pertanto opportuno che la Commissione disponga che i sistemi volontari, compresi quelli già riconosciuti dalla Commissione, presentino periodiche relazioni sulla loro attività. Occorre rendere pubbliche tali relazioni in modo da aumentare la trasparenza e migliorare la sorveglianza da parte della Commissione. Inoltre, esse fornirebbero le informazioni necessarie alla Commissione per riferire in merito al funzionamento dei sistemi volontari allo scopo di individuare le migliori prassi e presentare, se del caso, una proposta per promuovere ulteriormente tali migliori prassi.

(110)      Per facilitare il funzionamento del mercato interno, dovrebbero essere accettate in tutti gli Stati membri le prove riguardanti la conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa che sono stati ottenuti conformemente a un sistema riconosciuto dalla Commissione. Gli Stati membri dovrebbero contribuire a garantire la corretta attuazione dei principi di sistemi volontari di certificazione sorvegliando il funzionamento degli organismi di certificazione accreditati dall’organismo nazionale competente e comunicando ai sistemi volontari le osservazioni pertinenti.

(...)

(126)      Al fine di integrare o modificare alcuni elementi non essenziali della presente direttiva, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per quanto riguarda (...) la specificazione della metodologia con cui determinare la quota di biocarburante, e di biogas per il trasporto, derivanti da biomassa che viene trattata assieme ai combustibili fossili in un processo comune e la metodologia con cui valutare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e di carburanti derivanti da carbonio riciclato al fine di assicurare che i crediti per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra siano elargiti una sola volta; (...)».

10      L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», al secondo comma stabilisce quanto segue:

«Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

(...)

33)      “biocarburanti”: carburanti liquidi per il trasporto ricavati dalla biomassa;

(...)».

11      L’articolo 25 di detta direttiva, intitolato «Utilizzo dell’energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Al fine di integrare l’utilizzo dell’energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, ogni Stato membro fissa un obbligo in capo ai fornitori di carburante per assicurare che entro il 2030 la quota di energia da fonti rinnovabili sia almeno il 14% del consumo finale di energia nel settore dei trasporti (quota minima), in conformità di una traiettoria indicativa stabilita dallo Stato membro e calcolata secondo la metodologia stabilita nel presente articolo e negli articoli 26 e 27. (...)

(...)».

12      L’articolo 28 della medesima direttiva, intitolato «Altre disposizioni relative all’energia rinnovabile nel settore dei trasporti», al paragrafo 5 così dispone:

«Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 35 al fine di integrare la presente direttiva, precisando la metodologia per determinare la quota di biocarburanti, e di biogas per il trasporto, derivanti da biomassa che sia stata trattata con i combustibili fossili in un processo comune (...)».

13      L’articolo 29 della direttiva 2018/2001, intitolato «Criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa», al paragrafo 1 enuncia quanto segue:

«L’energia prodotta da biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa è presa in considerazione ai fini di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma solo se rispetta i criteri di sostenibilità e i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui ai paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10:

a)      per contribuire all’obiettivo dell’Unione fissato all’articolo 3, paragrafo 1, e alla quota di energia rinnovabile degli Stati membri;

b)      per misurare il rispetto degli obblighi in materia di energie rinnovabili incluso l’obbligo di cui all’articolo 25;

c)      per determinare se il consumo di biocarburanti, di bioliquidi e di combustibili da biomassa possa beneficiare di sostegno finanziario.

(...)».

14      Tale articolo 29, paragrafi da 2 a 7, definisce i criteri di sostenibilità relativi alla produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa.

15      Detto articolo 29, paragrafo 12, è così formulato:

«Ai fini di cui al presente articolo, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), e fatti salvi gli articoli 25 e 26, gli Stati membri non rifiutano di prendere in considerazione, sulla base di altri motivi di sostenibilità, i biocarburanti e i bioliquidi ottenuti conformemente al presente articolo. Il presente paragrafo non pregiudica il sostegno pubblico erogato a titolo di regimi di sostegno approvati prima del 24 dicembre 2018».

16      Ai sensi dell’articolo 30 della direttiva 2018/2001, intitolato «Verifica della conformità con i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra»:

«1.      Laddove i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa o altri combustibili che possono essere conteggiati ai fini del calcolo del numeratore di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettera b), siano considerati ai fini di cui agli articoli 23 e 25 e all’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), gli Stati membri impongono agli operatori economici l’obbligo di dimostrare che sono stati rispettati i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10. A tal fine, obbligano gli operatori economici a utilizzare un sistema di equilibrio di massa che:

a)      consenta che partite di materie prime o combustibili da biomassa con caratteristiche di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra diverse siano mescolate ad esempio in un container, un impianto logistico o di trattamento, una infrastruttura o sito di trasmissione e distribuzione;

b)      consenta che partite di materie prime aventi un diverso contenuto energetico siano mescolate a fini di ulteriore trattamento, a condizione che il volume delle partite sia adeguato in base al loro contenuto energetico;

c)      imponga che le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e sul volume delle partite di cui alla lettera a) restino associate alla miscela;

d)      preveda che la somma di tutte le partite prelevate dalla miscela sia descritta come avente le stesse caratteristiche di sostenibilità, nelle stesse quantità, della somma di tutte le partite aggiunte alla miscela così come che tale equilibrio sia raggiunto in un adeguato arco temporale.

Il sistema di equilibrio di massa garantisce che ciascuna partita sia conteggiata solo una volta, ai fini del calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti energetiche rinnovabili, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a), b) o c), e include informazioni in merito all’eventuale sostegno erogato per la produzione di tale partita e, ove sia stato erogato, sul tipo di regime di sostegno.

2.      Se una partita è trasformata, le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra della partita sono adeguate e riferite al prodotto finale conformemente alle regole seguenti:

a)      quando dal trattamento di una partita di materie prime si ottiene un unico prodotto destinato alla produzione di biocarburanti, bioliquidi o combustibile da biomassa, carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto o carburanti derivanti da carbonio riciclato, il volume della partita e le relative quantità in termini di sostenibilità e di riduzione di emissioni di gas a effetto serra sono adeguati applicando un fattore di conversione pari al rapporto tra la massa del prodotto destinato a tale produzione e la massa delle materie prime che entrano nel processo;

b)      quando dal trattamento di una partita di materie prime si ottengono più prodotti destinati alla produzione di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa, carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto o carburanti derivanti da carbonio riciclato, per ciascun prodotto è applicato un distinto fattore di conversione e utilizzato un distinto bilancio di massa.

3.      Gli Stati membri provvedono a che gli operatori economici presentino informazioni attendibili in merito al rispetto delle soglie di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra fissate all’articolo 25, paragrafo 2, e adottate conformemente allo stesso, e dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti all’articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, e che gli operatori economici mettano a disposizione dello Stato membro interessato, su sua richiesta, i dati utilizzati per elaborare le informazioni. Gli Stati membri impongono agli operatori economici l’obbligo di garantire un livello adeguato di controllo indipendente delle informazioni da essi presentate e di dimostrare che il controllo è stato effettuato. Al fine di rispettare l’articolo 29, paragrafo 6, lettera a), e l’articolo 29, paragrafo 7, lettera a), si può ricorrere al controllo interno o esterno fino al primo punto di raccolta della biomassa forestale. Il controllo consiste nella verifica che i sistemi utilizzati dagli operatori economici siano precisi, affidabili e a prova di frode, e include una verifica volta a garantire che i materiali non siano stati intenzionalmente modificati o scartati di modo che la partita o parte di essa potesse diventare un rifiuto o residuo. Sono valutati la frequenza e il metodo di campionamento nonché l’attendibilità dei dati.

(...)

4.      La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa o altri combustibili che possono essere conteggiati ai fini del calcolo del numeratore di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettera b), forniscano dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell’articolo 25, paragrafo 2, e dell’articolo 29, paragrafo 10, dimostrino la conformità all’articolo 27, paragrafo 3, e all’articolo 28, paragrafi 2 e 4 o dimostrino che le partite di biocarburanti, di bioliquidi o di combustibili da biomassa rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 7. Quando dimostrano che i criteri di cui all’articolo 29, paragrafi 6 e 7, sono soddisfatti, i gestori possono fornire direttamente le prove richieste a livello di zona di approvvigionamento. Ai fini dell’articolo 29, paragrafo 3, primo comma, lettera c), punto ii), la Commissione può riconoscere le aree di protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione, riconosciute da accordi internazionali o incluse in elenchi compilati da organizzazioni intergovernative o dall’Unione internazionale per la conservazione della natura.

La Commissione può decidere che detti sistemi contengano accurate informazioni sulle misurazioni effettuate per la protezione del terreno, delle risorse idriche e dell’aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, così come per la certificazione dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei carburanti da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni.

(...)

6.      Gli Stati membri possono istituire sistemi nazionali laddove il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti all’articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, e delle soglie di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto e i carburanti derivanti da carbonio riciclato fissate all’articolo 25, paragrafo 2, e adottate conformemente allo stesso, e in conformità dell’articolo 28, paragrafo 5, sia verificato lungo l’intera catena di custodia che coinvolge le autorità nazionali competenti.

(...)

9.      Quando un operatore economico presenta la prova o i dati ottenuti conformemente ad un sistema oggetto di una decisione ai sensi del paragrafo 4 o 6 del presente articolo, nella misura prevista da tale decisione, gli Stati membri non impongono al fornitore l’obbligo di fornire altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra fissati all’articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10.

(...)».

 Regolamento delegato (UE) 2023/1640

17      Il regolamento delegato (UE) 2023/1640 della Commissione, del 5 giugno 2023, sulla metodologia per determinare la quota di biocarburanti e di biogas per il trasporto derivanti da biomassa trattata con combustibili fossili in un processo comune (GU 2023, L 205, pag. 1), è stato adottato sulla base dell’articolo 28, paragrafo 5, della direttiva 2018/2001. Tale regolamento delegato, all’articolo 2, intitolato «Metodo dell’equilibrio di massa», dispone quanto segue:

«1.      Se utilizza il metodo dell’equilibrio di massa, l’operatore economico effettua l’analisi completa dell’equilibrio della massa totale degli input e degli output. Il metodo dell’equilibrio di massa garantisce che il contenuto biogenico di tutti gli output sia proporzionale a quello degli input e che la quota di materiale biogenico individuata con il metodo del radiocarbonio (14 C) sia assegnata a ciascun output. Per ciascun output si applicano diversi fattori di conversione che corrispondano il più accuratamente possibile al contenuto biogenico misurato con il metodo del radiocarbonio (14 C). L’output tiene conto della massa persa sotto forma di gas di scarico, acque reflue industriali e residui solidi. Il metodo dell’equilibrio di massa comprende una caratterizzazione analitica supplementare delle materie prime e dei prodotti, per esempio l’analisi immediata ed elementare dei flussi di massa del sistema.

(...)».

 Diritto francese

 Codice doganale

18      L’articolo 266 quindecies del codice doganale, nella versione applicabile al procedimento principale, così disponeva:

«I.      I soggetti passivi della tassa interna sul consumo di cui all’articolo 265 sono tenuti a versare una [TIRIB].

(...)

III.      La [TIRIB] è calcolata sul volume totale, rispettivamente, delle benzine e dei gasoli per i quali è divenuta esigibile nel corso dell’anno civile.

L’importo della tassa è calcolato separatamente, da una parte, per le benzine e, dall’altra, per i gasoli.

Detto importo è pari al prodotto della base imponibile definita al primo comma del presente punto III per la tariffa fissata al punto IV, cui è applicato un coefficiente pari alla differenza tra la percentuale target nazionale di incorporazione di energia rinnovabile nei trasporti, fissata al medesimo punto IV, e la percentuale di energia rinnovabile contenuta nei prodotti inclusi nella base imponibile. Se la percentuale di energia rinnovabile è superiore o pari alla percentuale target nazionale di incorporazione di energia rinnovabile nei trasporti, la tassa è pari a zero.

IV.      La tariffa della tassa e le percentuali target nazionali di incorporazione di energia rinnovabile nei trasporti sono le seguenti:

Anno

2020

Dal 2021

Tariffa ([euro]/hL)

101

104

Percentuale target dei gasoli

8%

8%

Percentuale target delle benzine

8,2%

8,6%


V.-A.-      La percentuale di energia rinnovabile indica la percentuale, valutata in termini di potere calorifico inferiore, di energia prodotta da fonti rinnovabili che il soggetto passivo può dimostrare essere contenuta nei carburanti inclusi nella base imponibile, tenendo conto, se del caso, delle regole di calcolo specifiche per talune materie prime previste alle parti C e D del presente punto V e delle disposizioni del punto VII.

L’energia contenuta nei biocarburanti è rinnovabile quando questi ultimi soddisfano i criteri di sostenibilità definiti all’articolo 17 della [direttiva 2009/28].

A bis.-      È presa in considerazione unicamente l’energia contenuta nei prodotti di cui è assicurata la tracciabilità a partire dalla loro produzione.

Un decreto definisce le modalità di tracciabilità applicabili a ciascun prodotto in funzione delle materie prime da cui è ottenuto e delle norme per il computo dell’energia applicate conformemente al presente punto V.

(...)».

 Decreto n. 2019-570

19      Il décret n. 2019-570, du 7 juin 2019, portant sur la taxe incitative relative à l’incorporation des biocarburants (decreto n. 2019-570, del 7 giugno 2019, relativo alla tassa di incentivazione relativa all’incorporazione di biocarburanti) (JORF del 9 giugno 2019, testo n. 13), all’articolo 3 enuncia quanto segue:

«Gli elementi mediante i quali il soggetto passivo della tassa di incentivazione dimostra, ai fini dell’applicazione dell’articolo 266 quindecies, secondo comma, punto V-A, del codice doganale, che i carburanti imponibili contengono energia prodotta da fonti rinnovabili comprendono, oltre a, se del caso, i documenti di circolazione e la contabilità delle scorte di cui all’articolo 158 octies, punto II, lettera b), dello stesso codice, relativi ai prodotti ammissibili e ai carburanti imponibili:

1°      i certificati di incorporazione, emessi al momento dell’incorporazione, in un deposito fiscale di stoccaggio di prodotti petroliferi, di prodotti ammissibili in un carburante imponibile;

(...)

3°      i registri dei movimenti di merci per il monitoraggio dell’energia rinnovabile;

4°      i certificati attestanti il tenore, emessi quando la tassa di incentivazione diventa esigibile in relazione a un carburante imponibile che si ritiene contenga energia da fonti rinnovabili;

(...)».

20      L’articolo 4, punto III, di tale decreto stabilisce quanto segue:

«III. -      I registri dei movimenti di merci per il monitoraggio dell’energia rinnovabile sono tenuti dalle persone che detengono prodotti ammissibili in un deposito fiscale di stoccaggio, in un deposito fiscale per i prodotti energetici o in una “usine exercée” [impianto in cui è possibile la produzione, la ricezione o la consegna di prodotti energetici in regime di sospensione fiscale (in prosieguo: l’«impianto in regime di sospensione fiscale»)], nonché dalle persone che si avvalgono dell’opzione di cui all’articolo 5, 3°.

Essi tengono traccia:

1°      dei quantitativi in entrata e in uscita di prodotti ammissibili detenuti tenendo conto in particolare di incorporazioni, cessioni, acquisti e uscite accertate mediante i certificati;

(...)».

21      L’articolo 7 di detto decreto prevede quanto segue:

«I certificati e i registri dei movimenti di merci per il monitoraggio dell’energia rinnovabile menzionano le denominazioni e le quantità dei prodotti ammissibili costituiti da energia rinnovabile, incorporati o meno in carburanti imponibili, distinguendo tra:

1°      i prodotti che non sono ottenuti dalla biomassa;

2°      i biocarburanti;

3°      i prodotti ottenuti dalle materie prime definite all’articolo 266 quindecies, punto V, B, punto 2, del codice doganale;

4°      i prodotti a base di olio di palma;

5°      i prodotti soggetti agli obblighi specifici di tracciabilità di cui al titolo III del presente decreto.

Essi comprendono inoltre le informazioni necessarie per il monitoraggio delle energie rinnovabili previste dall’amministrazione delle dogane e delle imposte indirette».

22      L’articolo 8 del medesimo decreto così recita:

«L’emissione dei certificati e la tenuta dei registri dei movimenti di merci per il monitoraggio dell’energia rinnovabile sono accertati con un visto del servizio doganale competente o dei servizi doganali competenti.

(...)».

 Circolare contestata

23      I punti da 109 a 111, 114 e 115 di tale circolare, contenuti nel capo IV, punto V, A, della circolare controversa, intitolata «Presa in considerazione del tenore effettivo di biocarburanti all’atto dell’iscrizione nei registri tenuti nel quadro della TIRIB», prevedono quanto segue:

«[109]      I volumi di prodotti ammissibili iscritti in entrata nei registri tenuti nel quadro della TIRIB devono corrispondere al volume riconosciuto dai servizi delle dogane all’arrivo del prodotto nell’[impianto in regime di sospensione fiscale] o [nel deposito fiscale di stoccaggio]. Si tratta, in linea di principio, dei volumi indicati nei documenti di accompagnamento [documento amministrativo unico (DAU), documento amministrativo elettronico (DAE), documento semplificato di accompagnamento (DSA) o documento semplificato di accompagnamento commerciale (DSAC)].

Nel caso delle forniture di carburanti contenenti biocarburanti registrati in entrata in un [impianto in regime di sospensione fiscale] o in un [deposito fiscale di stoccaggio], deve essere effettuata un’analisi di laboratorio sulla base di un campione prelevato all’atto dello scarico della partita di carburante che consenta di conoscere il tenore effettivo di biocarburante del prodotto in entrata. Questa analisi dovrà essere effettuata per tutti i tipi di biocarburanti.

[110]      I documenti di accompagnamento delle consegne di carburante contenente biocarburanti devono indicare il volume effettivo del prodotto consegnato e il volume effettivo di biocarburante contenuto nel carburante fornito. Se i documenti di accompagnamento delle forniture di carburante indicano un volume di biocarburanti incoerente con l’analisi fisica realizzata da un laboratorio, potrà essere iscritto in entrata nel registro solo il volume di biocarburante realmente contenuto nel carburante registrato determinato a seguito dell’analisi fisica realizzata all’entrata del prodotto nel deposito fiscale. I volumi iscritti in entrata nei registri devono inoltre corrispondere ai volumi di biocarburante coperti dall’attestato di sostenibilità rilasciato dal fornitore di biocarburante.

[111]      Per gli oli vegetali idrotrattati di tipo benzina o di tipo diesel, l’analisi fisica con il metodo del radiocarbonio (C 14) deve corrispondere al volume indicato sui documenti di accompagnamento con una tolleranza +/- 10%.

(...)

[114]      Tale analisi sarà obbligatoria, una prima volta, per ciascuna fornitura in entrata di carburante contenente biocarburanti per l’anno 2020 per ciascun fornitore e, in seguito, per ciascun nuovo fornitore. Se le analisi fisiche indicano un volume di biocarburanti coerente con il volume indicato sul documento di accompagnamento, le analisi fisiche sulle future forniture provenienti da tale fornitore non saranno più obbligatorie ma potranno essere compiute, su richiesta del servizio delle dogane di collegamento, in maniera casuale.

L’analisi di laboratorio di cui trattasi riguarda le importazioni, gli acquisti intracomunitari e le forniture nazionali di carburante contenente biocarburanti al momento dell’arrivo nel primo deposito fiscale francese.

[115]      L’unico scopo di tale analisi fisica è determinare i volumi di biocarburanti registrati in entrata nell’impianto in regime di sospensione fiscale o nel [deposito fiscale di stoccaggio], al fine di annotare tale volume in entrata nei registri tenuti nell’ambito della TIRIB. L’analisi non mira a determinare la materia prima da cui è stato prodotto il biocarburante. La materia prima deve essere indicata nei documenti che accompagnano la spedizione e in particolare nell’attestazione di sostenibilità. Tale materia prima può essere determinata con il metodo dell’equilibrio di massa riconosciuto dai sistemi volontari di sostenibilità».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

24      La BP France importa in Francia carburanti contenenti HVO fabbricati in Spagna con il cosiddetto processo del «cotrattamento». Tale processo consiste nell’incorporare, in raffineria, a monte dell’unità di desolforazione, oli vegetali alla materia fossile, con conseguente trasformazione di detti oli vegetali in HVO sotto l’effetto dell’idrogeno. I carburanti prodotti con tale processo costituiscono, in sostanza, una miscela di molecole fossili e di molecole di origine biologica.

25      Detti carburanti sono registrati in Francia in un deposito fiscale di stoccaggio prima della loro immissione in consumo.

26      Al fine di promuovere l’utilizzo di biocarburanti nel settore dei trasporti, le autorità francesi hanno istituito la TIRIB all’articolo 266 quindecies del Codice doganale. Tale tassa si basa sul volume totale delle benzine e dei gasoli che i soggetti passivi immettono in consumo nel corso di un anno civile, al quale si applica un’aliquota espressa in euro per ettolitro. Al prodotto di questa base imponibile viene poi applicato un coefficiente pari alla differenza tra la percentuale target nazionale di incorporazione di energia rinnovabile nei trasporti e la percentuale di energia rinnovabile presente nel volume totale dei carburanti considerati. Ne consegue che l’importo della TIRIB diminuisce proporzionalmente con l’aumento della percentuale di biocarburanti presente nei prodotti inclusi nella base imponibile di tale tassa, fino a diventare pari a zero se tale percentuale è superiore o uguale a tale percentuale target nazionale.

27      Il decreto n. 2019-570 prevede le modalità che consentono al soggetto tenuto al pagamento di detta tassa di dimostrare che i carburanti imponibili contengono biocarburanti. Conformemente agli articoli 3, 4 e 7 di tale decreto, il detentore di tali carburanti in un deposito fiscale di stoccaggio o in un impianto in regime di sospensione fiscale tiene registri dei movimenti di merci per il monitoraggio dell’energia rinnovabile che tengono traccia delle entrate e delle uscite delle quantità di tali carburanti, distinguendo in particolare i biocarburanti dai prodotti che non sono fabbricati a partire dalla biomassa.

28      Il 18 agosto 2020 il Ministro con delega ai conti pubblici ha adottato la circolare controversa che impone di effettuare, al momento della ricezione, nel primo deposito fiscale di stoccaggio francese, di carburanti contenenti biocarburanti, quali gli HVO, un’analisi fisica in laboratorio con il metodo del radiocarbonio (14 C) di un campione di tali carburanti [in prosieguo: l’«analisi fisica con il metodo del radiocarbonio (14 C)»], al fine di determinare il tenore effettivo di biocarburanti di detti carburanti per il calcolo della TIRIB dovuta.

29      La BP France ha adito il Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), giudice del rinvio, con un ricorso diretto a ottenere l’annullamento, per eccesso di potere, di tale circolare nella parte in cui essa impone di effettuare, per i carburanti prodotti con il processo di cotrattamento, una siffatta analisi fisica con il metodo del radiocarbonio (14 C).

30      Dinanzi a tale giudice, la BP France fa valere, in particolare, che detta circolare viola gli obiettivi perseguiti dagli articoli 17 e 18 della direttiva 2009/28 nonché dagli articoli da 28 a 30 della direttiva 2018/2001, in quanto impone a un operatore economico prove di conformità a criteri di sostenibilità diversi da quelli previsti da tali articoli.

31      La BP France rileva altresì che la raffineria da cui si ottengono i carburanti di cui trattasi nel procedimento principale aderisce a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione come un regime completo ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 2009/28. Di conseguenza, il metodo dell’equilibrio di massa, previsto all’articolo 18, paragrafo 1, di tale direttiva e all’articolo 30 della direttiva 2018/2001, che sarebbe applicato nell’ambito di tale sistema volontario, sarebbe sufficiente per valutare, ai fini della tenuta dei registri per la TIRIB, la quantità di molecole di origine biologica, quali gli HVO, contenuta nei carburanti registrati in entrata da tale società nel primo deposito fiscale di stoccaggio francese.

32      Secondo il giudice del rinvio, l’analisi fisica con il metodo del radiocarbonio (14 C) sarebbe, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, l’unico metodo che consente di misurare il tenore effettivo di molecole di origine biologica, quali gli HVO, di carburanti prodotti con il processo di cotrattamento.

33      Tuttavia, detto giudice nutre tre tipi di dubbi.

34      In primo luogo, esso si interroga sull’oggetto degli articoli 17 e 18 della direttiva 2009/28 nonché dell’articolo 30 della direttiva 2018/2001. Infatti, esso esprime dubbi sulla questione se i meccanismi di monitoraggio basati sull’equilibrio di massa e i sistemi nazionali o volontari previsti da tali articoli, abbiano il solo scopo di valutare e dimostrare la sostenibilità delle materie prime e dei biocarburanti nonché delle loro miscele, e non di disciplinare la valutazione della quota di energia da fonti rinnovabili, quali gli HVO, contenuta nei carburanti prodotti secondo il processo di cotrattamento e, di conseguenza, di armonizzare la presa in considerazione di tale quota ai fini di cui all’articolo 17, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a c), della direttiva 2009/28, nonché all’articolo 25 e all’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a c), della direttiva 2018/2001.

35      In caso di risposta negativa, in secondo luogo, detto giudice si chiede se queste disposizioni ostino a che uno Stato membro, per fissare la quantità di HVO da considerare in entrata nei registri che gli operatori devono tenere ai fini della determinazione della TIRIB, imponga, al momento dell’arrivo nel primo deposito fiscale di detto Stato membro di importazioni di carburanti contenenti HVO prodotti in un altro Stato membro con il processo di cotrattamento, di effettuare un’analisi fisica con il metodo del radiocarbonio (14 C) del tenore di HVO di tali carburanti, anche quando l’impianto in cui detti carburanti sono stati prodotti ricorre a un sistema di equilibrio di massa certificato da un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione come regime completo ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 2009/28.

36      In terzo e ultimo luogo, lo stesso giudice si chiede se costituisca una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa alle importazioni incompatibile con l’articolo 34 TFUE l’obbligo di realizzare un’analisi fisica con il metodo del radiocarbonio (14 C) per le importazioni, gli acquisti intracomunitari nonché le forniture nazionali di carburante contenente biocarburanti al momento dell’arrivo nel primo deposito fiscale francese, mentre, da un lato, una siffatta analisi non è richiesta per i carburanti contenenti biocarburanti prodotti con il processo di cotrattamento in una raffineria situata in Francia che sono immessi in consumo in tale Stato membro direttamente all’uscita dell’impianto (senza essere registrati in entrata in un deposito fiscale di stoccaggio prima della loro immissione in consumo) e, dall’altro, il suddetto Stato membro accetta, ai fini della tassa in questione, una valutazione del tenore di biocarburanti delle esportazioni o delle immissioni in consumo in settori diversi dal trasporto basata su una media di incorporazione mensile dello stabilimento o dell’impianto di cui trattasi.

37      In tale contesto, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se le disposizioni degli articoli 17 e 18 della [direttiva 2009/28] e dell’articolo 30 della direttiva 2018/2001 debbano essere interpretate nel senso che i meccanismi di monitoraggio basati sull’equilibrio di massa e i sistemi nazionali o volontari da esse previsti mirano unicamente a valutare e dimostrare la sostenibilità delle materie prime, dei biocarburanti e delle loro miscele e non sono quindi volti a disciplinare il controllo e la tracciabilità, all’interno dei prodotti finiti realizzati con il processo di cotrattamento, della parte di energia da fonti rinnovabili ivi contenuta e, quindi, ad armonizzare la presa in considerazione della parte di energia contenuta in detti prodotti per le finalità considerate all’articolo 17, paragrafo 1, [primo comma, lettere] da a) [a] c), della [direttiva 2009/28] e all’articolo 25 nonché all’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, [lettere] da a) [a] c), della direttiva 2018/2001.

2)      Se, in caso di risposta negativa alla questione precedente, tali medesime disposizioni ostino a che uno Stato membro, per fissare la quantità di HVO da considerare in entrata nei registri che gli operatori devono tenere ai fini della determinazione di una tassa di incentivazione dell’incorporazione di biocarburanti, assolta in detto Stato quando la parte di energia rinnovabile nei carburanti immessi in consumo nell’anno civile è inferiore a una percentuale target nazionale di incorporazione di energia rinnovabile nei trasporti, imponga, al momento dell’arrivo nel primo deposito fiscale nazionale delle importazioni di carburanti contenenti HVO prodotti in un altro Stato membro nel quadro di un processo di cotrattamento, di effettuare un’analisi fisica del tenore di HVO di detti carburanti, anche quando l’impianto in cui detti carburanti sono stati prodotti ricorre a un sistema di equilibrio di massa certificato da un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione come regime completo.

3)      Se il diritto dell’Unione, segnatamente le disposizioni dell’articolo 34 [TFUE], osti a una misura di uno Stato membro come quella descritta al punto [36 della presente sentenza], quando, da una parte, i carburanti contenenti biocarburanti risultanti da cotrattamento realizzato in una raffineria sita sul territorio nazionale non sono sottoposti a una siffatta analisi fisica se immessi in consumo in detto Stato membro direttamente all’uscita dall’impianto e, dall’altra, per determinare all’uscita dall’impianto in regime di sospensione fiscale o dallo stabilimento fiscale nazionale il tenore di biocarburanti che può essere riconosciuto ai fini della tassa, detto Stato membro accetta, tra i certificati attestanti il tenore rilasciati per un determinato periodo, una valutazione del tenore di biocarburanti delle esportazioni o delle immissioni in consumo in settori diversi dal trasporto basata su una media di incorporazione mensile dello stabilimento o dell’impianto di cui trattasi».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulle questioni prima e seconda

38      In via preliminare, occorre precisare che, sebbene, nella sua prima questione, il giudice del rinvio si riferisca formalmente agli articoli 17 e 18 della direttiva 2009/28, che vertono rispettivamente sui criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi nonché sulla verifica della conformità a questi ultimi, e all’articolo 30 della direttiva 2018/2001, che verte sulla verifica della conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, esso mira manifestamente ad ottenere l’interpretazione anche dell’articolo 29 di quest’ultima direttiva, relativo ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa.

39      Con la sua prima questione, pertanto, tale giudice chiede, in sostanza, se gli articoli 17 e 18 della direttiva 2009/28 nonché gli articoli 29 e 30 della direttiva 2018/2001 debbano essere interpretati nel senso che il sistema di monitoraggio basato sull’equilibrio di massa nonché i sistemi volontari nazionali o internazionali previsti da tali articoli hanno il solo scopo di valutare e dimostrare la sostenibilità delle materie prime e dei biocarburanti nonché delle loro miscele, e non di disciplinare la valutazione della quota di energia da fonti rinnovabili contenuta nei carburanti prodotti secondo il processo di cotrattamento.

40      A tal riguardo, occorre constatare che le disposizioni della direttiva 2009/28 e quelle della direttiva 2018/2001, che la Corte è chiamata ad interpretare nell’ambito della presente causa hanno un oggetto e un contenuto sostanzialmente simili ai fini dell’interpretazione che la Corte sarà chiamata a fornire in tale causa (v., per analogia, sentenza del 20 settembre 2022, VD e SR, C‑339/20 e C‑397/20, EU:C:2022:703, punto 64).

41      In primo luogo, come risulta dall’articolo 17 della direttiva 2009/28 e dall’articolo 29 della direttiva 2018/2001, letto alla luce del considerando 94 di quest’ultima, il legislatore dell’Unione ha inteso operare un’armonizzazione dei criteri di sostenibilità che i biocarburanti devono imperativamente soddisfare affinché l’energia prodotta in base ad essi possa essere presa in considerazione, all’interno di ogni Stato membro, ai tre fini di cui rispettivamente all’articolo 17, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a c), e all’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a c). Tali fini sono, anzitutto, la verifica della misura in cui gli Stati membri realizzano i loro obiettivi nazionali e l’obiettivo dell’Unione fissati rispettivamente all’articolo 3 della direttiva 2009/28 e all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2018/2001; poi, la valutazione della conformità ai loro obblighi in materia di energia rinnovabile, ivi compresa, per quanto riguarda la direttiva 2018/2001, quella relativa alla quota minima di energia rinnovabile nel consumo finale di energia nel settore dei trasporti, stabilita all’articolo 25 di quest’ultima direttiva, nonché, infine, l’eventuale ammissione al beneficio di un sostegno finanziario per il consumo di biocarburanti e di bioliquidi (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2017, E.ON Biofor Sverige, C‑549/15, EU:C:2017:490, punto 28).

42      Tali criteri di sostenibilità riguardano la provenienza delle materie prime organiche a partire dalle quali sono stati prodotti i biocarburanti o le condizioni di produzione di tali materie prime. Così, ad esempio, i biocarburanti prodotti a partire da materie prime provenienti da terreni con grandi valori in termini di diversità biologica non possono essere presi in considerazione ai fini di cui all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2009/28 o all’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2018/2001.

43      L’armonizzazione operata all’articolo 17 della direttiva 2009/28 e all’articolo 29 della direttiva 2018/2001 è quindi molto specifica, in quanto riguarda i soli biocarburanti definiti rispettivamente all’articolo 2, secondo comma, lettera i), della direttiva 2009/28 e all’articolo 2, secondo comma, punto 33, della direttiva 2018/2001, come qualsiasi combustibile o biocarburante liquido o gassoso utilizzato per i trasporti ricavato dalla biomassa, e in quanto si limita a precisare quali criteri di sostenibilità devono essere soddisfatti da tali biocarburanti affinché l’energia prodotta in base ad essi possa essere presa in considerazione dagli Stati membri ai tre fini specifici menzionati in tale articolo 17, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a c), e in tale articolo 29, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a c). Entro tale ambito così delineato, tale armonizzazione è peraltro esaustiva poiché detto articolo 17, paragrafo 8, e detto articolo 29, paragrafo 12, precisano infatti che ai tre fini di cui trattasi, gli Stati membri non possono rifiutare di prendere in considerazione, sulla base di altri motivi di sostenibilità, i biocarburanti che soddisfano gli altri criteri di sostenibilità sanciti dagli stessi articoli 17 e 29 (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2017, E.ON Biofor Sverige, C‑549/15, EU:C:2017:490, punto 32).

44      Da un lato, l’articolo 17 della direttiva 2009/28 e l’articolo 29 della direttiva 2018/2001 mirano in tal modo, ad assicurare, al fine di garantire il livello elevato di tutela dell’ambiente cui si riferisce l’articolo 95, paragrafo 3, CE, divenuto articolo 114, paragrafo 3, TFUE, che i biocarburanti potranno essere presi in considerazione dagli Stati membri, ai tre fini ambientali menzionati in tale articolo 17, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a c), e in tale articolo 29, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a c), solo a condizione di rispettare i criteri di sostenibilità nella specie imposti dal legislatore dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2017, E.ON Biofor Sverige, C‑549/15, EU:C:2017:490, punto 33).

45      Dall’altro lato, l’articolo 17 della direttiva 2009/28 e l’articolo 29 della direttiva 2018/2001, letto alla luce dei considerando 94 e 110 di quest’ultima, mirano a facilitare gli scambi di biocarburanti sostenibili tra gli Stati membri. Una siffatta agevolazione attiene principalmente al fatto che, come sottolineato al punto 43 della presente sentenza, quando i biocarburanti, compresi quelli provenienti da altri Stati membri, soddisfano i criteri di sostenibilità enunciati agli articoli 17 e 29, il paragrafo 8 dell’articolo 17 della direttiva 2009/28 e il paragrafo 12 dell’articolo 29 della direttiva 2018/2001 vietano agli Stati membri di rifiutare di prendere in considerazione tali biocarburanti sostenibili, ai tre fini menzionati a detto articolo 17, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a c), e a detto articolo 29, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a c), «sulla base di (...) motivi di sostenibilità» diversi da quelli enunciati agli stessi articoli 17 e 29 (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2017, E.ON Biofor Sverige, C‑549/15, EU:C:2017:490, punto 34).

46      Sebbene l’articolo 17 della direttiva 2009/28 e l’articolo 29 della direttiva 2018/2001 consentano, entro tali limiti, in particolare, di facilitare gli scambi di biocarburanti sostenibili, da quanto precede non si può tuttavia dedurre che tali articoli siano finalizzati a disciplinare anche la valutazione della quota di energia da fonti rinnovabili contenuta nei carburanti prodotti con il processo di cotrattamento e, di conseguenza, ad armonizzare la presa in considerazione di tale parte ai tre fini previsti a tale articolo 17, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a c), e a tale articolo 29, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a c). Infatti, come anzi esposto, lo scopo di detti articoli 17 e 29 consiste solamente nel disciplinare, armonizzandoli, i criteri di sostenibilità che i biocarburanti devono soddisfare per poter essere presi in considerazione da uno Stato membro a questi tre fini.

47      In tale prospettiva, l’articolo 18, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2009/28 e l’articolo 30, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2018/2001 si limitano a prevedere che, quando i biocarburanti devono essere presi in considerazione ai tre fini di cui, rispettivamente, all’articolo 17, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a c), della direttiva 2009/28 e all’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a c), della direttiva 2018/2001, gli Stati membri impongono agli operatori economici l’obbligo di dimostrare che sono stati rispettati i criteri di sostenibilità di cui a tale articolo 17, paragrafi da 2 a 5, e a tale articolo 29, paragrafi da 2 a 7 (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2017, E.ON Biofor Sverige, C‑549/15, EU:C:2017:490, punto 36).

48      A tal fine, dall’articolo 18, paragrafo 1, seconda frase, e dall’articolo 30, paragrafo 1, seconda frase, risulta che gli Stati membri sono tenuti ad obbligare tali operatori a utilizzare un sistema cosiddetto «di equilibrio di massa» che deve rispondere a determinate caratteristiche generali precisate rispettivamente alle lettere da a) a c) e da a) a d) di tali disposizioni. In base alle suddette lettere, un siffatto sistema deve quindi, in primo luogo, consentire che partite di materie prime o di biocarburanti con caratteristiche di sostenibilità diverse siano mescolate, in secondo luogo, imporre che le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità e sul volume di dette partite restino associate alla miscela e, in terzo luogo, consentire la miscelazione, in vista di trasformazioni successive, di partite di materie prime di diverso contenuto energetico, a condizione che la dimensione della partita sia adattata in funzione del contenuto energetico e, in quarto luogo, prevedere che la somma di tutte le partite prelevate dalla miscela sia descritta come avente le stesse caratteristiche di sostenibilità, nelle stesse quantità, della somma di tutte le partite aggiunte alla miscela (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2017, E.ON Biofor Sverige, C‑549/15, EU:C:2017:490, punto 37).

49      Orbene, dette disposizioni non possono essere interpretate nel senso che esse hanno lo scopo di disciplinare anche la valutazione della quota di energia da fonti rinnovabili contenuta nei carburanti prodotti secondo il processo di cotrattamento e, di conseguenza, di armonizzare la presa in considerazione di tale parte ai fini di cui all’articolo 17, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a c), della direttiva 2009/28 e all’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a c), della direttiva 2018/2001.

50      Infatti, anzitutto, si deve constatare che, alla luce del loro tenore letterale, l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28 e l’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2018/2001 hanno l’unico scopo di istituire meccanismi di verifica destinati a garantire la corretta applicazione rispettivamente dell’articolo 17 della direttiva 2009/28 e dell’articolo 29 della direttiva 2018/2001. Pertanto, le informazioni che gli operatori economici devono presentare agli Stati membri in forza dell’articolo 18, paragrafo 3, secondo comma, e dell’articolo 30, paragrafo 3, primo comma, vertono, anzitutto, sul rispetto dei criteri di sostenibilità enunciati all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5, e all’articolo 29, paragrafi da 2 a 7.

51      Occorre anche ricordare, inoltre, che i sistemi di verifica di tali criteri di sostenibilità eventualmente imposti agli operatori economici dagli Stati membri, conformemente all’articolo 18, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2009/28, e all’articolo 30, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2018/2001, costituiscono soltanto uno dei modi che consentono di garantire una tale verifica in forza di dette direttive. Infatti, come emerge da tale articolo 18, paragrafi 4 e 5, e da tale articolo 30, paragrafi 4 e 6, sistemi nazionali o internazionali, cosiddetti «volontari», che includono anch’essi, segnatamente, disposizioni inerenti al sistema dell’equilibrio di massa, possono essere approvati dalla Commissione, e detto articolo 18, paragrafo 7, e detto articolo 30, paragrafo 9, prevedono, a tal riguardo, che, quando un operatore economico presenta la prova o i dati ottenuti conformemente a un siffatto sistema, gli Stati membri non impongano a tale operatore economico di fornire altre prove di conformità ai suddetti criteri di sostenibilità.

52      Del resto, come risulta dai considerando 107, 109 e 110 della direttiva 2018/2001, sulla base dell’esperienza acquisita nell’attuazione pratica degli stessi criteri di sostenibilità, il legislatore dell’Unione ha inteso rafforzare, in modo armonizzato, il ruolo dei sistemi volontari di certificazione nazionali o internazionali non nella valutazione della quota di energia da fonti rinnovabili contenuta nei carburanti prodotti con il processo di cotrattamento, ma unicamente nella verifica della conformità ai criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28 e all’articolo 29, paragrafi da 2 a 7, della direttiva 2018/2001.

53      Infine, dall’articolo 28, paragrafo 5, della direttiva 2018/2001, letto alla luce del considerando 126 di quest’ultima, risulta che il legislatore dell’Unione ha conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di integrare tale direttiva precisando la metodologia per determinare la quota di biocarburanti e di biogas per il trasporto derivanti da biomassa che sia stata trattata con i combustibili fossili in un processo comune (cosiddetto processo di «cotrattamento»).

54      Orbene, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 51 a 55 delle sue conclusioni, la circostanza che la Commissione, il 5 giugno 2023, abbia adottato, in esecuzione di tale disposizione, il regolamento delegato 2023/1640 conferma che il legislatore dell’Unione non aveva inteso che il metodo dell’equilibrio di massa, previsto all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2018/2001, consentisse di garantire la valutazione della quota di energia da fonti rinnovabili contenuta nei carburanti prodotti con il processo di cotrattamento e, di conseguenza, di armonizzare la presa in considerazione di tale quota ai fini di cui all’articolo 25 e all’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a c), di tale direttiva.

55      Da quanto precede risulta che, poiché gli articoli 17 e 18 della direttiva 2009/28, nonché gli articoli 29 e 30 della direttiva 2018/2001 non hanno lo scopo di disciplinare la valutazione della quota di energia da fonti rinnovabili contenuta nei carburanti prodotti con il processo di cotrattamento, essi non possono, pertanto, ostare a una normativa di uno Stato membro che impone di effettuare un’analisi fisica con il metodo del radiocarbonio (14 C) del tenore di HVO di tali carburanti, al momento dell’arrivo di questi ultimi nel primo deposito fiscale di tale Stato membro, quand’anche detti carburanti siano prodotti da un operatore che ricorre a un sistema volontario di monitoraggio basato sull’equilibrio di massa riconosciuto dalla Commissione come completo in forza dell’articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 2009/28 e dell’articolo 30, paragrafo 4, della direttiva 2018/2001.

56      Alla luce della motivazione che precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che gli articoli 17 e 18 della direttiva 2009/28 nonché gli articoli 29 e 30 della direttiva 2018/2001 devono essere interpretati nel senso che il sistema di monitoraggio basato sull’equilibrio di massa nonché i sistemi volontari nazionali o internazionali previsti da tali articoli hanno lo scopo di valutare e dimostrare la sostenibilità delle materie prime e dei biocarburanti nonché delle loro miscele, e non di disciplinare la valutazione della quota di energia da fonti rinnovabili contenuta nei carburanti prodotti con il processo di cotrattamento.

57      Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non è necessario rispondere alla seconda questione.

 Sulla terza questione

58      Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 34 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che , ai fini del calcolo di una tassa di incentivazione dell’incorporazione di biocarburanti, impone di effettuare un’analisi fisica con il metodo del radiocarbonio (14 C) del tenore di HVO di carburanti prodotti con il processo di cotrattamento, al momento dell’arrivo di questi ultimi nel primo deposito fiscale di tale Stato membro, quando detti carburanti sono prodotti in un impianto, situato in un altro Stato membro, che ricorre a un sistema di equilibrio di massa certificato da un sistema volontario riconosciuto come completo dalla Commissione, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 2009/28 e ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, della direttiva 2018/2001, mentre i carburanti prodotti con tale processo nel primo Stato membro non sono sottoposti a una siffatta analisi quando sono immessi in consumo direttamente all’uscita dall’impianto e le autorità di tale primo Stato membro accettano, per determinare all’uscita dall’impianto in regime di sospensione fiscale o dallo stabilimento fiscale nazionale il tenore di biocarburanti che può essere riconosciuto ai fini di tale tassa, di valutare sulla base di una media d’incorporazione mensile dello stabilimento o dell’impianto in regime di sospensione fiscale di cui trattasi il tenore di biocarburanti delle esportazioni o delle immissioni in consumo in settori diversi dai trasporti.

59      In via preliminare, occorre ricordare che, qualora un settore sia stato oggetto di un’armonizzazione esaustiva a livello dell’Unione, qualsiasi misura nazionale ad esso relativa deve essere valutata alla luce delle disposizioni di tale misura di armonizzazione e non anche delle disposizioni del diritto primario (sentenze del 22 giugno 2017, E.ON Biofor Sverige, C‑549/15, EU:C:2017:490, punto 76, e del 4 ottobre 2018, L.E.G.O., C‑242/17, EU:C:2018:804, punto 52).

60      Come constatato ai punti 46 e 49 della presente sentenza, né la direttiva 2009/28 né la direttiva 2018/2001 hanno armonizzato in modo esaustivo i metodi di controllo che consentono di determinare il tenore di HVO di carburanti prodotti con il processo di cotrattamento, cosicché gli Stati membri conservano un margine di discrezionalità al riguardo, pur essendo tenuti a rispettare l’articolo 34 TFUE.

61      Detto questo, va ricordato che, che l’articolo 34 TFUE, vietando fra gli Stati membri le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all’importazione, si riferisce a qualsiasi provvedimento nazionale atto ad ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio nell’ambito dell’Unione (v., in tal senso, sentenze dell’11 luglio 1974, Dassonville, 8/74, EU:C:1974:82, punto 5, nonché del 22 giugno 2017, E.ON Biofor Sverige, C‑549/15, EU:C:2017:490, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

62      A tal riguardo, occorre constatare che l’obbligo di procedere ad un’analisi fisica con il metodo del radiocarbonio (14 C) del tenore di HVO di carburanti prodotti secondo il processo di cotrattamento, come quello risultante dall’articolo 266 quindecies del codice doganale, in combinato disposto con l’articolo 3 del decreto n. 2019-570 e con la circolare controversa, può ostacolare in atto o in potenza le importazioni verso la Francia di biocarburanti prodotti secondo tale procedimento provenienti da altri Stati membri.

63      Infatti, come risulta più in particolare dal punto 114 della circolare controversa, tale obbligo si applica unicamente alle importazioni, agli acquisti intracomunitari e alle forniture nazionali di carburante contenente biocarburante al momento dell’arrivo nel primo deposito fiscale francese, e non, come sottolinea il giudice del rinvio, ai biocarburanti con il processo di cotrattamento in una raffineria situata in Francia e che sono immessi direttamente in consumo in tale Stato membro senza essere registrati in entrata in un deposito fiscale di stoccaggio.

64      Tale obbligo è idoneo a rendere più difficile l’accesso al mercato francese per i carburanti prodotti con tale processo provenienti da Stati membri diversi dalla Francia, come del resto ammesso dal governo francese in udienza, dal momento che espone tali carburanti a costi che rendono più onerosa la loro importazione in tale Stato membro rispetto ai prodotti analoghi fabbricati in detto Stato membro che non sono registrati in entrata in un deposito fiscale di stoccaggio e che sono direttamente immessi in consumo nello stesso Stato membro.

65      Conformemente a una giurisprudenza costante, una misura nazionale costituente una misura d’effetto equivalente a restrizioni quantitative può essere giustificata da uno dei motivi di interesse generale elencati all’articolo 36 TFUE oppure da esigenze imperative. Nell’uno e nell’altro caso, la misura nazionale, in ossequio al principio di proporzionalità, deve essere idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non andare oltre quanto è necessario per raggiungerlo (sentenza del 4 ottobre 2018, L.E.G.O., C‑242/17, EU:C:2018:804, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).

66      A tal riguardo, dalla decisione di rinvio risulta che l’obbligo di procedere a un’analisi fisica con il metodo del radiocarbonio (14 C) dei carburanti prodotti con il processo di cotrattamento consente di calcolare la base imponibile della TIRIB e contribuisce, così, a promuovere l’incorporazione di biocarburanti, nonché, in tal modo, l’uso di energia da fonti rinnovabili, il che è, in linea di principio, utile alla tutela dell’ambiente. In tal senso, tale obbligo è destinato, in continuità con gli obiettivi fissati rispettivamente all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28 nonché agli articoli 3 e 25 della direttiva 2018/2001, a garantire l’attuazione concreta della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, le quali rientrano tra le principali cause dei cambiamenti climatici che l’Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati a contrastare (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2018, L.E.G.O., C‑242/17, EU:C:2018:804, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).

67      Parimenti, poiché detto obbligo mira, conformemente ai punti 109, 110, 114 e 115 della circolare controversa, a determinare i volumi effettivi di biocarburanti contenuti in un carburante prodotto con il processo di cotrattamento al momento dell’arrivo in un deposito fiscale di stoccaggio, al fine di calcolare la base imponibile della TIRIB, si deve considerare, come osservato dal governo francese in udienza, che lo stesso obbligo contribuisce a prevenire il rischio di frode nella catena di produzione di tali carburanti. Infatti, come sottolineato dal giudice del rinvio, un siffatto controllo consente di conoscere con certezza il tenore effettivo di HVO presente in una partita di carburante prodotto con tale processo e, pertanto, di calcolare esattamente la TIRIB.

68      Orbene, secondo una costante giurisprudenza, gli obiettivi di tutela dell’ambiente e di lotta contro le frodi possono giustificare misure nazionali atte ad ostacolare il commercio all’interno dell’Unione, purché tali misure siano proporzionate all’obiettivo perseguito (sentenza del 4 ottobre 2018, L.E.G.O., C‑242/17, EU:C:2018:804, punto 67 e giurisprudenza ivi citata).

69      Occorre pertanto verificare se una normativa nazionale quale quella di cui trattasi nel procedimento principale soddisfi le prescrizioni scaturenti dal principio di proporzionalità, ossia se essa sia idonea a raggiungere il legittimo obiettivo che persegue e sia necessaria a tal fine (sentenza del 4 ottobre 2018, L.E.G.O., C‑242/17, EU:C:2018:804, punto 68 e giurisprudenza ivi citata).

70      Per quanto riguarda l’idoneità dell’analisi fisica con il metodo del radiocarbonio (14 C), di cui alla circolare controversa, a conseguire tali obiettivi, occorre rilevare che, secondo il giudice del rinvio, non esistono, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, altri metodi di controllo che consentano di determinare il tenore effettivo di molecole di origine biologica, quali gli HVO, di carburanti prodotti con il processo di cotrattamento.

71      A tal riguardo, occorre osservare che il regolamento delegato 2023/1640 prevede, all’articolo 2, che l’analisi fisica con il metodo del radiocarbonio (14 C) costituisce, se non l’unico metodo per determinare il tenore biogenico di un carburante prodotto con il processo di cotrattamento, almeno il metodo di verifica complementare se l’operatore economico interessato utilizza altri metodi.

72      Risulta quindi che l’obbligo di effettuare tale analisi sia idonea a conseguire gli obiettivi indicati ai punti 66 e 67 della presente sentenza.

73      Tuttavia, si deve ancora ricordare che una misura restrittiva può essere ritenuta idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito solo se essa soddisfa veramente l’esigenza di conseguirlo in modo coerente e sistematico (sentenza del 23 dicembre 2015, Scotch Whisky Association e a., C‑333/14, EU:C:2015:845, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

74      Orbene, dalla decisione di rinvio risulta che l’obbligo di effettuare un’analisi fisica con il metodo del radiocarbonio (14 C) rientra in una politica più generale volta a promuovere l’uso di energia da fonti rinnovabili. Tuttavia, sulla base delle informazioni fornite dal giudice del rinvio, risulta che il ricorso a tale analisi non è richiesto, da un lato, per quanto riguarda i biocarburanti prodotti con il processo di cotrattamento all’interno di una raffineria situata nel territorio francese che sono immessi in consumo in tale Stato membro direttamente all’uscita dall’impianto, senza essere registrati in entrata in un deposito fiscale, e, dall’altro, quando si tratta di valutare il tenore di biocarburanti delle esportazioni o delle immissioni in consumo in settori diversi da quello dei trasporti sulla base di una media mensile di incorporazione di biocarburanti nello stabilimento o nell’impianto di cui trattasi.

75      In tali circostanze, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 100 e 102 delle sue conclusioni e fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, un obbligo del genere non risulta idoneo a garantire il conseguimento degli obiettivi perseguiti, in quanto non risponde realmente all’intento di raggiungerli in modo coerente e sistematico.

76      Dal momento che il governo francese, tanto nelle sue osservazioni scritte quanto in udienza, ha sostenuto che il diritto francese non prevede in realtà una differenza di trattamento dei biocarburanti in funzione della loro provenienza, occorre ricordare che spetta alla Corte prendere in considerazione, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici dell’Unione e i giudici nazionali, il contesto fattuale e normativo nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali, come definito dal provvedimento di rinvio. Pertanto, l’esame di un rinvio pregiudiziale non può essere effettuato alla luce dell’interpretazione del diritto nazionale invocata dal governo di uno Stato membro [sentenza del 15 aprile 2021, État belge (Elementi successivi alla decisione di trasferimento), C‑194/19, EU:C:2021:270, punto 26 e giurisprudenza ivi citata].

77      Alla luce della motivazione che precede, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 34 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che, ai fini del calcolo di una tassa di incentivazione dell’incorporazione di biocarburanti, impone di effettuare un’analisi fisica con il metodo del radiocarbonio (14 C) del tenore di biocarburanti (HVO) di carburanti prodotti con il processo di cotrattamento, al momento dell’arrivo di questi ultimi nel primo deposito fiscale di tale Stato membro, quando detti carburanti sono prodotti in un impianto, situato in un altro Stato membro, che ricorre a un sistema volontario di monitoraggio basato sull’equilibrio di massa riconosciuto dalla Commissione come completo, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 2009/28 e ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, della direttiva 2018/2001, mentre i carburanti prodotti con tale processo nel primo Stato membro non sono sottoposti a una siffatta analisi quando sono immessi in consumo direttamente all’uscita dall’impianto e le autorità di tale primo Stato membro accettano, per determinare all’uscita dall’impianto in regime di sospensione fiscale o dallo stabilimento fiscale nazionale il tenore di biocarburanti che può essere riconosciuto ai fini di tale tassa, di valutare sulla base di una media d’incorporazione mensile dello stabilimento o dell’impianto in regime di sospensione fiscale di cui trattasi il tenore di biocarburanti delle esportazioni o delle immissioni in consumo in settori diversi dai trasporti.

 Sulle spese

78      Nei confronti delle parti del procedimento principale, la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1)      Gli articoli 17 e 18 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, nonché gli articoli 29 e 30 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili,

devono essere interpretati nel senso che:

il sistema di monitoraggio basato sull’equilibrio di massa nonché i sistemi volontari nazionali o internazionali previsti da tali articoli hanno lo scopo di valutare e dimostrare la sostenibilità delle materie prime e dei biocarburanti nonché delle loro miscele, e non di disciplinare la valutazione della quota di energia da fonti rinnovabili contenuta nei carburanti prodotti con il processo di cotrattamento.

2)      L’articolo 34 TFUE

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a una normativa di uno Stato membro che, ai fini del calcolo di una tassa di incentivazione dell’incorporazione di biocarburanti, impone di effettuare un’analisi fisica con il metodo del radiocarbonio (14 C) del tenore di biocarburanti (HVO) di carburanti prodotti con il processo di cotrattamento, al momento dell’arrivo di questi ultimi nel primo deposito fiscale di tale Stato membro, quando detti carburanti sono prodotti in un impianto, situato in un altro Stato membro, che ricorre a un sistema volontario di monitoraggio basato sull’equilibrio di massa riconosciuto dalla Commissione europea come completo, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 2009/28 e ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, della direttiva 2018/2001, mentre i carburanti prodotti con tale processo nel primo Stato membro non sono sottoposti a una siffatta analisi quando sono immessi in consumo direttamente all’uscita dall’impianto e le autorità di tale primo Stato membro accettano, per determinare all’uscita dall’impianto in regime di sospensione fiscale o dallo stabilimento fiscale nazionale il tenore di biocarburanti che può essere riconosciuto ai fini di tale tassa, di valutare sulla base di una media d’incorporazione mensile dello stabilimento o dell’impianto in regime di sospensione fiscale di cui trattasi il tenore di biocarburanti delle esportazioni o delle immissioni in consumo in settori diversi dai trasporti.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.