SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

6 luglio 2023 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 2 – Esclusione delle clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative – Contratto di mutuo espresso in valuta estera – Clausole relative al rischio di cambio – Presunzione di conoscenza della legge»

Nella causa C‑593/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunalul Specializat Cluj (Tribunale specializzato di Cluj, Romania), con decisione del 23 maggio 2022, pervenuta in cancelleria il 12 settembre 2022, nel procedimento

FS,

WU

contro

First Bank SA,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da M. Safjan, presidente di sezione, N. Piçarra e N. Jääskinen (relatore), giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la First Bank SA, da D. Barbu e R. Muraru, avocaţi;

per il governo rumeno, da M. Chicu, E. Gane e O.-C. Ichim, in qualità di agenti;

per il governo portoghese, da P. Barros da Costa, A. Cunha, I. Gameiro e L. Medeiros, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da A. Boitos e N. Ruiz García, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra FS e WU, da un lato, e la First Bank SA, dall’altro, in merito all’accertamento del carattere abusivo di una clausola contrattuale.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

Il tredicesimo considerando della direttiva 93/13 enuncia quanto segue:

«considerando che si parte dal presupposto che le disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri che disciplinano, direttamente o indirettamente, le clausole di contratti con consumatori non contengono clausole abusive; che pertanto non si reputa necessario sottoporre alle disposizioni della presente direttiva le clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative nonché principi o disposizioni di convenzioni internazionali di cui gli Stati membri o la Comunità sono parte; che a questo riguardo l’espressione “disposizioni legislative o regolamentari imperative” che figura all’articolo 1, paragrafo 2 comprende anche le regole che per legge si applicano tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo».

4

L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva succitata prevede quanto segue:

«Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative e disposizioni o principi di convenzioni internazionali, in particolare nel settore dei trasporti, delle quali gli Stati membri o la Comunità sono parte, non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva».

Diritto rumeno

5

L’articolo 970 del Codul civil (Codice civile), nella versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale (in prosieguo: il «vecchio Codice civile»), prevedeva quanto segue:

«I contratti devono essere eseguiti secondo buona fede.

Essi obbligano non solo a quanto ivi espressamente previsto, ma anche a tutte le conseguenze obbligatorie, per loro natura, secondo equità, gli usi o la legge».

6

L’articolo 1578 del vecchio Codice civile prevedeva quanto segue:

«L’obbligazione derivante da un mutuo in danaro riguarda sempre il medesimo importo indicato nel contratto.

Se interviene un aumento o una diminuzione del valore della valuta prima che scada il termine del pagamento, il debitore deve restituire l’importo ottenuto in prestito ed è obbligato a restituirlo unicamente nella valuta avente corso legale al momento del pagamento».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

7

Il 17 agosto 2007 i ricorrenti nel procedimento principale, in qualità di consumatori, hanno stipulato con la Piraeus Bank România SA, successivamente divenuta First Bank, un contratto di mutuo per un importo di 78180 franchi svizzeri (CHF) (circa EUR 78500).

8

Conformemente alla clausola di cui all’articolo 6.3, prima frase, del contratto di mutuo, i ricorrenti nel procedimento principale erano tenuti a depositare, entro la data di scadenza, l’importo necessario per il rimborso sul conto corrente aperto presso la First Bank nella valuta indicata nel piano di ammortamento.

9

I ricorrenti nel procedimento principale hanno adito la Judecătoria Cluj-Napoca (Tribunale di primo grado di Cluj-Napoca, Romania) con un ricorso diretto, da un lato, a che fossero dichiarate abusive e nulle le clausole del contratto di mutuo in forza delle quali essi avrebbero dovuto assumersi il rischio di cambio. Dall’altro lato, al fine di ripristinare l’equilibrio contrattuale, essi hanno chiesto che fosse ingiunto alla First Bank di calcolare e riscuotere le rate mensili, gli interessi e le commissioni al tasso di cambio franco svizzero/leu rumeno indicato dalla Banca Națională a României (Banca nazionale di Romania) alla data della stipula del contratto, sia retroattivamente che per il futuro, fino al rimborso del credito, con restituzione delle somme riscosse in eccedenza.

10

Con sentenza del 31 gennaio 2018 detto giudice ha respinto tale ricorso. Dopo aver rilevato che i ricorrenti nel procedimento principale contestavano l’assenza di una clausola che li tutelasse dal rischio di cambio, esso ha sottolineato che l’obbligo di restituire il credito nella valuta in cui è stato concesso era conforme al principio del nominalismo monetario sancito dall’articolo 1578 del vecchio Codice civile, cosicché i ricorrenti nel procedimento principale non potevano addurre che non erano a conoscenza degli effetti di tale obbligo derivante dalla legge stessa.

11

I ricorrenti nel procedimento principale hanno interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Tribunalul Specializat Cluj (Tribunale specializzato di Cluj, Romania), giudice del rinvio, facendo valere che il giudice di primo grado avrebbe applicato erroneamente il principio del nominalismo monetario sancito dall’articolo 1578 del vecchio Codice civile e che la First Bank sarebbe venuta meno all’obbligo ad essa incombente di informare riguardo al rischio di cambio.

12

Dal canto suo, la First Bank sostiene che la clausola di cui trattasi nel procedimento principale riproduce l’articolo 1578 del vecchio Codice civile, il quale costituisce, conformemente all’articolo 970, secondo comma, di tale codice, una disposizione imperativa di diritto rumeno. Pertanto, poiché tale clausola non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13, il giudice di primo grado avrebbe giustamente omesso di verificare l’eventuale carattere abusivo di tale clausola, conformemente alla disposizione nazionale che recepisce l’articolo 1, paragrafo 2, di detta direttiva.

13

Il giudice del rinvio chiede come debba essere interpretata l’espressione «clausola contrattuale che riproduce disposizioni legislative», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, in particolare il verbo «riprodurre» ivi contenuto.

14

Esso si chiede se, nel caso di specie, la circostanza che la clausola di cui trattasi nel procedimento principale non contenga alcun riferimento né rinvio all’articolo 1578 del vecchio Codice civile o al principio del nominalismo monetario e non riproduca né testualmente né parafrasando il contenuto di tale articolo osti a che tale clausola possa essere considerata una clausola che «riproduce» detto articolo.

15

A tal riguardo, esso si chiede in particolare se il consumatore debba essere in grado di comprendere, sulla base della clausola contrattuale di cui trattasi o in combinazione con altre clausole contrattuali, le conseguenze alle quali si espone, senza dover consultare testi legislativi nazionali che non sono indicati esplicitamente o implicitamente nel contratto stipulato con il professionista.

16

Infine, il giudice del rinvio sottolinea che la giurisprudenza della Corte non consente di rispondere a tale questione. Infatti, nelle cause che hanno dato luogo alla sentenza del 9 luglio 2020, Banca Transilvania (C‑81/19, EU:C:2020:532), e all’ordinanza del 14 ottobre 2021, NSV e NM (C‑87/21, non pubblicata, EU:C:2021:860), in cui era altresì in discussione l’articolo 1578 del vecchio Codice civile, i giudici del rinvio nonché la Corte si sono fondati sulla premessa secondo cui la clausola contrattuale di cui era invocato il presunto carattere abusivo riproduceva una disposizione suppletiva di diritto nazionale. Quanto alla sentenza del 21 dicembre 2021, Trapeza Peiraios (C‑243/20, EU:C:2021:1045), essa riguardava una causa in cui la clausola contestata dal consumatore parafrasava l’articolo 291 del Codice civile greco.

17

In tali circostanze, il Tribunalul Specializat Cluj (Tribunale specializzato di Cluj) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«Se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva [93/13] debba essere interpretato nel senso che:

a)

una “clausola contrattuale che riproduce disposizioni legislative” deve riprodurre, in tutto o in parte, la corrispondente norma giuridica di cui alla pertinente disposizione legislativa.

oppure

b)

una “clausola contrattuale che riproduce disposizioni legislative” deve contenere un rinvio esplicito alla corrispondente norma giuridica di cui alla pertinente disposizione legislativa.

o, al contrario,

c)

per ritenere sussistente l’esclusione dalla sfera dell’analisi del carattere abusivo di una clausola contrattuale, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, è sufficiente applicare la regola generale di diritto civile secondo cui i contratti sono integrati dalla legge, in assenza di qualsiasi riferimento o rinvio specifico alla corrispondente norma giuridica di cui alla pertinente disposizione legislativa.

2.

Se le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debbano essere interpretate nel senso che, nell’ambito del regime giuridico speciale di tutela dei diritti dei consumatori, è eccessivo ritenere che il consumatore abbia l’obbligo di conoscere il contenuto di tutte le norme giuridiche delle disposizioni legislative che integrano il contratto, in assenza di una previa informazione fornita a tal fine al consumatore da parte del professionista».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

18

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che, per rientrare nell’esclusione dall’ambito di applicazione di tale direttiva prevista da detta disposizione, la clausola inserita in un contratto di credito stipulato tra un consumatore e un professionista deve riprodurre, in tutto o in parte, la disposizione legislativa o regolamentare imperativa del corrispondente diritto nazionale o, quanto meno, contenere un rinvio esplicito a una siffatta disposizione.

19

In via preliminare, occorre sottolineare che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 esclude dall’ambito di applicazione di quest’ultima le clausole «che riproducono», segnatamente, disposizioni legislative o regolamentari imperative.

20

Inoltre, tenuto conto dell’obiettivo di tutela dei consumatori perseguito da tale direttiva, l’eccezione prevista all’articolo 1, paragrafo 2, della stessa deve essere interpretata in senso stretto (sentenza del 21 dicembre 2021, Trapeza Peiraios, C‑243/20, EU:C:2021:1045, punto 37).

21

Per quanto riguarda, da un lato, l’espressione «disposizioni legislative o regolamentari imperative», da una giurisprudenza costante risulta che tale espressione, letta alla luce del tredicesimo considerando di detta direttiva, comprende sia le disposizioni di diritto nazionale che si applicano tra le parti contraenti indipendentemente dalla loro scelta, sia quelle di natura suppletiva, cioè che si applicano in via residuale, in assenza di un diverso accordo tra le parti (sentenza del 21 dicembre 2021, Trapeza Peiraios, C‑243/20, EU:C:2021:1045, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

22

Per quanto attiene, d’altro lato, alla questione se una clausola contrattuale riproduca, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, una siffatta disposizione legislativa o regolamentare imperativa di diritto nazionale, occorre ricordare che l’esclusione istituita da tale disposizione della direttiva 93/13 è giustificata dal fatto che, in linea di principio, è legittimo presumere che il legislatore nazionale abbia stabilito un equilibrio tra l’insieme dei diritti e degli obblighi delle parti di determinati contratti, equilibrio che il legislatore dell’Unione ha espressamente voluto preservare. Inoltre, la circostanza che sia stato stabilito un siffatto equilibrio costituisce non già una condizione per l’applicazione dell’esclusione di cui al citato articolo 1, paragrafo 2, bensì la giustificazione di una simile esclusione (sentenza del 21 dicembre 2021, Trapeza Peiraios, C‑243/20, EU:C:2021:1045, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

23

In tale prospettiva, non si può ritenere che una clausola contrattuale che riproduce una disposizione legislativa o regolamentare imperativa di diritto nazionale, non applicabile al contratto in questione stipulato dalle parti, o che opera un mero rinvio generale alle disposizioni legislative applicabili indipendentemente da una siffatta clausola riproduca una tale disposizione imperativa ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 (v., in tal senso, sentenze del 21 marzo 2013, RWE Vertrieb, C‑92/11, EU:C:2013:180, punto 30, e del 3 aprile 2019, Aqua Med, C‑266/18, EU:C:2019:282, punti da 35 a 38).

24

Per contro, non si può esigere, ai fini dell’applicabilità dell’esclusione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, che la clausola contrattuale di cui trattasi corrisponda perfettamente, dal punto di vista formale, alla disposizione legislativa o regolamentare imperativa di diritto nazionale che tale clausola dovrebbe riprodurre. In ultima analisi, una siffatta interpretazione metterebbe in discussione l’effetto utile di tale esclusione.

25

Pertanto, perché una clausola contrattuale «riproduca» una disposizione legislativa o regolamentare imperativa ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, tale clausola deve riprodurre il contenuto normativo di una disposizione imperativa applicabile al contratto di cui trattasi, di modo che la si possa ritenere espressione, in termini concreti, della stessa norma giuridica di cui a tale disposizione imperativa. Ciò vale non solo quando la clausola contrattuale corrisponde letteralmente alla disposizione imperativa o contiene un rinvio esplicito a quest’ultima, ma anche quando detta clausola, pur espressa in termini diversi, è sostanzialmente equivalente a tale disposizione imperativa.

26

Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio effettuare le necessarie valutazioni, prendendo in considerazione, in particolare, la natura, l’impianto sistematico generale e le clausole del contratto di mutuo di cui trattasi nel procedimento principale nonché il contesto giuridico e fattuale in cui quest’ultimo si inserisce, al fine di stabilire se la clausola contrattuale di cui trattasi nel procedimento principale riproduce, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, l’articolo 1578 del vecchio Codice civile.

27

Poiché, come precisato al punto 24 della presente sentenza, l’applicabilità dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva non presuppone una corrispondenza formale tra la clausola di cui trattasi nel procedimento principale e l’articolo 1578 del vecchio Codice civile, nel senso che essa deve citare testualmente tale disposizione o contenere un rinvio esplicito a quest’ultima, il giudice del rinvio deve verificare in particolare se tale clausola e detto articolo 1578 siano sostanzialmente equivalenti, nel senso che l’applicazione di detta clausola comporterebbe, per i ricorrenti nel procedimento principale, un obbligo di pagamento identico a quello che deriverebbe dall’applicazione diretta, nel contesto del contratto di cui al procedimento principale, di detto articolo 1578.

28

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, per rientrare nell’esclusione dall’ambito di applicazione di tale direttiva prevista da detta disposizione, non è necessario che la clausola inserita in un contratto di mutuo stipulato tra un consumatore e un professionista citi testualmente la disposizione legislativa o regolamentare imperativa del corrispondente diritto nazionale o contenga un rinvio esplicito a quest’ultima, ma è sufficiente che essa sia sostanzialmente equivalente a tale disposizione imperativa, ossia che abbia lo stesso contenuto normativo.

Sulla seconda questione

29

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che, al fine di stabilire se una clausola inserita in un contratto di mutuo stipulato tra un consumatore e un professionista rientri nell’esclusione dall’ambito di applicazione di tale direttiva prevista da detta disposizione, è rilevante la circostanza che il consumatore non abbia avuto conoscenza del fatto che tale clausola riproduce una disposizione legislativa o regolamentare imperativa di diritto nazionale.

30

L’applicazione di tale esclusione, istituita dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, presuppone il rispetto di due condizioni, ossia che la clausola contrattuale di cui trattasi riproduca una disposizione legislativa o regolamentare e che tale disposizione sia imperativa (v., in tal senso, ordinanza del 14 ottobre 2021, NSV e NM, C‑87/21, non pubblicata, EU:C:2021:860, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

31

Pertanto, come rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, l’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 ha carattere oggettivo e non dipende quindi dalle informazioni fornite al consumatore dal professionista, né dalla conoscenza che il consumatore ha delle disposizioni giuridiche applicabili.

32

Inoltre, la Corte ha già dichiarato, interpretando detto articolo 1, paragrafo 2, che l’esclusione dall’ambito di applicazione di tale direttiva, prevista da detta disposizione, è applicabile anche se il professionista non ha adempiuto il suo obbligo di informazione e di trasparenza (v., in tal senso, ordinanza del 14 ottobre 2021, NSV e NM, C‑87/21, non pubblicata, EU:C:2021:860, punto 42).

33

Alla luce dei motivi precedentemente esposti, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, al fine di stabilire se una clausola inserita in un contratto di mutuo stipulato tra un consumatore e un professionista rientri nell’esclusione dall’ambito di applicazione di tale direttiva prevista da detta disposizione, è irrilevante la circostanza che tale consumatore non abbia avuto conoscenza del fatto che detta clausola riproduce una disposizione legislativa o regolamentare imperativa di diritto nazionale.

Sulle spese

34

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori,

deve essere interpretato nel senso che:

per rientrare nell’esclusione dall’ambito di applicazione di tale direttiva prevista da detta disposizione, non è necessario che la clausola inserita in un contratto di mutuo stipulato tra un consumatore e un professionista citi testualmente la disposizione legislativa o regolamentare imperativa del corrispondente diritto nazionale o contenga un rinvio esplicito a quest’ultima, ma è sufficiente che essa sia sostanzialmente equivalente a tale disposizione imperativa, ossia che abbia lo stesso contenuto normativo.

 

2)

L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE

deve essere interpretato nel senso che:

al fine di stabilire se una clausola inserita in un contratto di mutuo stipulato tra un consumatore e un professionista rientri nell’esclusione dall’ambito di applicazione di tale direttiva prevista da detta disposizione, è irrilevante la circostanza che tale consumatore non abbia avuto conoscenza del fatto che detta clausola riproduce una disposizione legislativa o regolamentare imperativa di diritto nazionale.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.