Cause riunite C‑555/22 P, C‑556/22 P e C‑564/22 P
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
contro
Commissione europea
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 settembre 2024
«Impugnazione – Aiuti di Stato – Regime di aiuti concessi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a favore di taluni gruppi multinazionali – Tassazione degli utili finanziari non commerciali delle società estere controllate (SEC) – Esenzioni – Funzioni significative del personale – Sottrazione artificiale di utili – Erosione della base imponibile – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno e che ingiunge il recupero degli aiuti versati – Quadro di riferimento – Diritto nazionale applicabile – Tassazione detta “normale”»
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Esame da parte della Commissione dell’esistenza di un aiuto di Stato in materia fiscale – Delimitazione del quadro di riferimento in diritto nazionale e interpretazione delle disposizioni che lo compongono – Questione di diritto che può essere invocata nell’ambito di un’impugnazione
(Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 58, comma 1)
(v. punti 57‑61)
Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo della misura – Misura che attribuisce un vantaggio fiscale – Regime tributario che prevede la tassazione di utili artificialmente dirottati verso società estere controllate – Contesto di riferimento per determinare l’esistenza di un vantaggio selettivo – Individuazione del regime tributario comune o normale – Obbligo per la Commissione di accettare l’interpretazione del diritto nazionale fornita dallo Stato membro – Limiti – Esistenza di un’altra interpretazione prevalente nella giurisprudenza o nella prassi amministrativa di tale Stato – Onere della prova a carico della Commissione – Compatibilità con il tenore letterale delle disposizioni pertinenti – Necessità di fornire elementi attendibili e concordanti, sottoposti a un dibattito in contraddittorio
(Art. 107, § 1, TFUE)
(v. punti 90‑99, 109‑126)
Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo della misura – Misura che attribuisce un vantaggio fiscale – Quadro di riferimento per accertare l’esistenza di un vantaggio – Delimitazione materiale – Misura separabile dal sistema generale di imposizione– Presupposti – Regime fiscale chiaramente delimitato che persegue obiettivi specifici – Assenza – Misura che costituisce il complemento di un quadro legislativo più ampio e che segue la stessa logica
(Art. 107, § 1, TFUE)
(v. punti 95, 104, 105, 127‑136)
Sintesi
Accogliendo le impugnazioni avverso la sentenza del Tribunale nella causa Regno Unito e ITV/Commissione ( 1 ), la Corte precisa la propria giurisprudenza relativa alla determinazione del quadro di riferimento alla luce del quale la selettività di misure fiscali deve essere valutata al fine di determinare se esse costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In particolare, essa chiarisce i criteri sulla base dei quali il diritto nazionale deve essere interpretato ai fini di tale determinazione.
Conformemente alle norme di tassazione delle società nel Regno Unito, sono tassati solo gli utili derivanti da attività e da attivi nel Regno Unito. Tuttavia, le norme applicabili alle società estere controllate (SEC) prevedono che gli utili di tali società siano tassati nel Regno Unito mediante un onere fiscale (in prosieguo: l’«onere fiscale SEC»), qualora si ritenga che siano stati artificialmente sottratti al Regno Unito.
L’onere fiscale SEC è previsto, in particolare, per gli utili finanziari non commerciali delle SEC, qualora essi derivino da attività che implicano funzioni significative del personale nel Regno Unito o siano generati da fondi o da attivi provenienti da tale Stato.
Le norme applicabili alle SEC prevedono tuttavia esenzioni, parziali o totali, dall’onere fiscale SEC per gli utili finanziari non commerciali derivanti da prestiti infragruppo, concessi da una SEC e per i quali tali gruppi potevano presentare una domanda di esenzione parziale o integrale dall’onere fiscale SEC (in prosieguo: le «esenzioni in questione»).
Con decisione del 2 aprile 2019 ( 2 ) (in prosieguo: la «decisione controversa»), la Commissione europea ha qualificato tali esenzioni come regime di aiuti di Stato illegittimo e incompatibile con il mercato interno. Essa ha precisato che tale incompatibilità era cessata il 1o gennaio 2019, a seguito delle modifiche apportate alle norme applicabili alle SEC, in forza delle quali non era più possibile chiedere le esenzioni in questione per quanto riguarda tali utili.
Il Regno Unito e la società ITV plc, sostenuta in particolare dalle società LSEGH (Luxembourg) Ltd e London Stock Exchange Group Holding (Italy) Ltd, che avevano tutte beneficiato delle esenzioni in questione, hanno chiesto al Tribunale di annullare la decisione controversa.
Con sentenze dell’8 giugno 2022, il Tribunale ha respinto i loro ricorsi. A tal fine, esso ha segnatamente confermato l’analisi contenuta nella decisione controversa in ordine all’esistenza di un vantaggio selettivo, ivi compresa la prima fase consistente nell’individuare il quadro di riferimento. Su tale punto, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione non era incorsa in errori nel concludere che il quadro di riferimento era costituito non già dal sistema generale dell’imposta sulle società nel Regno Unito (in prosieguo: lo «SGIS»), bensì unicamente dalle norme applicabili alle SEC.
È in tale contesto che il Regno Unito, la ITV, la LSEGH (Luxembourg) e la London Stock Exchange Group Holding (Italy) (in prosieguo: i «ricorrenti») hanno proposto ciascuno un’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale.
Giudizio della Corte
Per quanto riguarda la ricevibilità, la Corte ritiene che i ricorrenti possano contestare, nella fase dell’impugnazione, la determinazione del quadro di riferimento effettuata dal Tribunale. Infatti, determinare se il Tribunale abbia adeguatamente delimitato il quadro di riferimento pertinente e, per estensione, abbia interpretato in maniera corretta le disposizioni che lo compongono, costituisce una questione di diritto che può essere oggetto di sindacato nella fase dell’impugnazione.
Nel merito, la Corte esamina l’argomento dei ricorrenti secondo cui il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando, al pari della Commissione nella decisione controversa, che il quadro di riferimento che consente di determinare se le esenzioni in questione dessero luogo a un vantaggio selettivo era costituito non già dallo SGIS, ma dalle norme applicabili alle SEC.
La Corte inizia col ricordare che, per la qualifica di una misura fiscale nazionale come «selettiva», ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la Commissione deve, in un primo tempo, individuare il quadro di riferimento, ossia il regime fiscale «normale» applicabile nello Stato membro interessato e, in un secondo tempo, dimostrare che la misura fiscale di cui trattasi deroga a detto quadro, in quanto introduce differenziazioni tra operatori che si trovano, sotto il profilo dell’obiettivo perseguito da tale sistema, in una situazione materiale e giuridica comparabile, senza che lo Stato membro interessato riesca a giustificare tale deroga.
La determinazione del quadro di riferimento deve essere effettuata al termine di un dibattito in contraddittorio con lo Stato membro interessato e risultare da un esame obiettivo del contenuto, dell’articolazione e degli effetti concreti delle norme nazionali applicabili. Quando la misura fiscale di cui trattasi si presenta come inscindibile dal sistema fiscale complessivo dello Stato membro interessato, è a tale sistema che occorre fare riferimento. Per contro, qualora risulti che una siffatta misura sia chiaramente separabile da tale sistema generale, il quadro di riferimento può essere più ristretto di quest’ultimo.
La Corte rileva, inoltre, che spetta allo Stato membro interessato determinare, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di imposte dirette e nel rispetto della propria autonomia fiscale, le caratteristiche costitutive dell’imposta, le quali definiscono, in linea di principio, il quadro di riferimento. Di conseguenza, in sede di determinazione del quadro di riferimento, la Commissione può discostarsi dall’interpretazione del diritto nazionale fornita dallo Stato membro interessato solo se dimostra che un’altra interpretazione prevale nella giurisprudenza o nella prassi amministrativa di tale Stato membro, basandosi a questo proposito su elementi affidabili e concordanti, sottoposti al dibattito in contraddittorio suddetto. In tale contesto, lo Stato membro interessato ha un dovere di leale cooperazione e deve quindi fornire in buona fede alla Commissione tutte le informazioni pertinenti richieste da quest’ultima in merito all’interpretazione delle disposizioni del diritto nazionale rilevanti. Qualora la Commissione, alla luce delle informazioni fornite dallo Stato membro interessato, non disponga di una giurisprudenza o di una prassi amministrativa nazionale che corrobori la propria interpretazione del diritto nazionale, tale interpretazione può prevalere su quella difesa da tale Stato membro solo se la Commissione è in grado di dimostrare che quest’ultima interpretazione è incompatibile con il tenore letterale delle disposizioni pertinenti.
Sulla base di tali principi, la Corte cerca di stabilire quale sia l’interpretazione del diritto nazionale che deve prevalere tra quella sulla quale si fonda la decisione controversa, confermata nella sentenza impugnata, e quella propugnata dal Regno Unito.
Essa rileva che, nella sentenza impugnata, anzitutto, il Tribunale ha constatato che lo SGIS si basava sul principio di territorialità, in forza del quale sono tassati solo gli utili realizzati nel Regno Unito. Esso ha poi ritenuto che le norme applicabili alle SEC, che consentivano di tassare utili artificialmente sottratti al Regno Unito a vantaggio di una SEC, si basassero su una logica che pur rappresentando un complemento o un corollario dello SGIS, era tuttavia distinta e separabile da esso. Infine, esso ha ritenuto che tali norme non costituivano un’eccezione allo SGIS, potendo piuttosto essere considerate come una sua estensione.
A tal riguardo, la Corte osserva che le disposizioni nazionali che costituiscono il corollario, il complemento o l’estensione di un quadro normativo più ampio possono difficilmente essere considerate chiaramente separabili da quest’ultimo, di modo che la loro separazione è, in linea di principio, artificiosa.
Nel caso di specie, la Corte dichiara che nulla osta all’interpretazione delle norme applicabili alle SEC propugnata dal Regno Unito, secondo la quale, in sostanza, tali norme seguono la stessa logica, ampiamente fondata sul principio di territorialità, dello SGIS. Infatti, esse consentono di tassare gli utili delle SEC allo stesso modo in cui lo sarebbero stati se fossero stati realizzati dalle società del Regno Unito che le controllano, in presenza di un rischio sufficientemente elevato che tali utili risultino da costruzioni che danno luogo a sottrazioni artificiali di utili o all’erosione della base imponibile dell’imposta sulle società nel Regno Unito. Le esenzioni in questione consentono di non applicare, in tutto o in parte, l’onere fiscale SEC qualora tale rischio non sia sufficientemente elevato. Pertanto, i capitoli di tali norme che prevedono rispettivamente l’onere fiscale SEC e le esenzioni in questione devono essere letti congiuntamente, poiché si completano reciprocamente e definiscono, congiuntamente, l’ambito di applicazione di tale onere fiscale, tenuto conto della valutazione di detto rischio.
Per giungere a tale conclusione, la Corte osserva che, quando gli utili soddisfano le condizioni di applicazione del capitolo delle norme applicabili alle SEC relativo alle esenzioni in questione, non occorre esaminarli sulla base degli altri capitoli, ivi compresi quelli che stabiliscono i test secondo cui gli utili finanziari non commerciali di una SEC sono imponibili nel Regno Unito. Del pari, le disposizioni che definiscono questi ultimi test subordinano la loro applicazione al fatto che gli utili finanziari non commerciali in questione non rientrino nel capitolo relativo alle esenzioni in questione. Il fatto che tali esenzioni possano applicarsi ad utili finanziari non commerciali che soddisfino una parte dei test dell’onere fiscale SEC non contraddice l’interpretazione proposta dal Regno Unito, dal momento che, secondo la valutazione del legislatore del Regno Unito, la sussistenza delle condizioni richieste ai fini di tali esenzioni consente di escludere che il rischio summenzionato sia sufficientemente elevato.
La Corte aggiunge che l’interpretazione delle norme applicabili alle SEC invocata dai ricorrenti è conforme ai principi espressi nella sentenza Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas ( 3 ). In virtù di tale sentenza, gli articoli 49 e 54 TFUE ostano a che uno Stato membro assoggetti ad imposta una società residente in ragione degli utili realizzati da una SEC in un altro Stato membro, salvo qualora questi ultimi derivino da costruzioni puramente fittizie dirette ad eludere l’imposta nazionale normalmente dovuta. Una tale tassazione è quindi esclusa qualora elementi oggettivi e verificabili da parte di terzi dimostrino che la SEC in questione è realmente impiantata nello Stato membro di stabilimento e ivi esercita attività economiche effettive. L’interpretazione dei ricorrenti, secondo la quale le norme applicabili alle SEC mirano a tassare gli utili che derivano da pratiche abusive, come le costruzioni puramente fittizie, consentendo ai contribuenti di chiedere un’esenzione totale o parziale in assenza di rischi di tali costruzioni, riflette tali principi.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte dichiara che le norme applicabili alle SEC sono parte integrante dello SGIS e lo completano, seguendo la stessa logica, ampiamente fondata sul principio di territorialità. Infatti, l’onere fiscale SEC è escluso, in tutto o in parte, per gli utili finanziari non commerciali delle SEC che non presentano un nesso territoriale sufficiente con il Regno Unito e che non costituiscono pertanto utili artificialmente sottratti o un’erosione della base imponibile dell’imposta sulle società del Regno Unito. Di conseguenza, il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo, al pari della Commissione, che il quadro di riferimento ai fini dell’esame della selettività delle esenzioni in questione era costituito dalle sole norme applicabili alle SEC.
Poiché l’individuazione del quadro di riferimento costituisce il punto di partenza dell’analisi della selettività, l’errore del Tribunale inficia tale analisi nel suo complesso. Di conseguenza, la Corte annulla integralmente la sentenza impugnata e, statuendo essa stessa definitivamente sulla controversia, annulla per gli stessi motivi la decisione controversa della Commissione.
( 1 ) Sentenza dell’8 giugno 2022, Regno Unito e ITV/Commissione (T‑363/19 e T‑456/19, EU:T:2022:349; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
( 2 ) Decisione (UE) 2019/1352 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativa all’aiuto di Stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC (GU 2019, L 216, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»).
( 3 ) Sentenza del 12 settembre 2006, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas (C‑196/04, EU:C:2006:544).