SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

4 luglio 2024 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune – Regolamento (UE) n. 1307/2013 – Articolo 52 – Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 – Articolo 53, paragrafo 1 – Definizione dei criteri di ammissibilità per le misure di sostegno accoppiato – Competenza degli Stati membri – Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 – Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punti 16 e 18 – Distinzione tra “animali dichiarati” e “animali accertati” – Articolo 30, paragrafo 3 – Sostegno calcolato sulla base degli animali accertati – Articolo 31, paragrafi da 1 a 3 – Sanzioni amministrative nell’ipotesi di non conformità tra gli animali dichiarati – Domanda di sostegno accoppiato connesso alla detenzione di vacche nutrici – Tasso di parti fissato nella normativa nazionale non raggiunto per l’insieme degli animali dichiarati – Tasso raggiunto per un numero più ristretto di questi animali – Prassi nazionale che nega il sostegno»

Nella causa C‑538/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria), con decisione del 25 luglio 2022, pervenuta in cancelleria l’11 agosto 2022, nel procedimento

SB

contro

Agrárminiszter,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, P.G. Xuereb (relatore) e I. Ziemele, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo ungherese, da Zs. Biró-Tóth e M.Z. Fehér, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da V. Bottka e A. Sauka, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 30 novembre 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punti 16 e 18, dell’articolo 30, paragrafo 3, e dell’articolo 31, paragrafi da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU 2014, L 181, pag. 48, e rettifica in GU 2015, L 209, pag. 48), come modificato dal regolamento delegato (UE) 2016/1393 della Commissione, del 4 maggio 2016 (GU 2016, L 225, pag. 41) (in prosieguo: il «regolamento n. 640/2014»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra SB, un agricoltore, e l’Agrárminiszter (Ministro dell’Agricoltura, Ungheria) in merito al rifiuto di quest’ultimo di concedere a SB un sostegno accoppiato alla produzione per la detenzione di vacche nutrici.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento (UE) n. 1306/2013

3

L’articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1200/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549), intitolato «Pagamenti indebiti e sanzioni amministrative», prevede, ai paragrafi 1 e 2, quanto segue:

«1.   Se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell’aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l’aiuto non è pagato o è revocato, in toto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all’aiuto di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1307/2013 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno relativi alla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608),] non sono assegnati o sono revocati.

(...)

2.   Inoltre, qualora lo preveda la legislazione settoriale agricola, gli Stati membri impongono sanzioni amministrative (…)».

Regolamento n. 1307/2013

4

Il considerando 4 del regolamento n. 1307/2013, come modificato dal regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017 (GU 2017, L 350, pag. 15; in prosieguo: il «regolamento n. 1307/2013»), così dispone:

«È necessario chiarire che il regolamento [n. 1306/2013] e le disposizioni adottate a norma del medesimo debbano applicarsi alle misure previste dal presente regolamento (...)».

5

Il titolo IV del regolamento n. 1307/2013 contiene un capo 1, intitolato «Sostegno accoppiato facoltativo», che comprende l’articolo 52, intitolato «Norme generali». Tale articolo 52 prevede quanto segue:

«1.   Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere un sostegno accoppiato agli agricoltori alle condizioni previste dal presente capo (in prosieguo nel presente capo “sostegno accoppiato”).

(...)

6.   Il sostegno accoppiato è un regime inteso a limitare la produzione che assume la forma di un pagamento annuo sulla base di superfici e rese fisse o di un numero fisso di capi e rispetta massimali finanziari che sono stabiliti dagli Stati membri per ciascuna misura e comunicati alla Commissione [europea].

(...)

9.   Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi dell’Unione [europea] ed evitare un doppio finanziamento attraverso altri strumenti analoghi di sostegno, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 70 che stabiliscono:

a)

le condizioni per la concessione del sostegno accoppiato;

b)

norme in materia di coerenza con altre misure dell’Unione e di cumulo del sostegno.

(...)».

6

L’articolo 53 di tale regolamento, intitolato «Disposizioni finanziarie», elenca le decisioni relative al sostegno accoppiato facoltativo che gli Stati membri possono adottare.

7

L’articolo 54 di detto regolamento, intitolato «Comunicazioni», al paragrafo 1 così dispone:

«Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni di cui all’articolo 53 entro le date previste da tale articolo. (...)».

Regolamento delegato n. 639/2014

8

L’articolo 53 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento (GU 2014, L 181, pag. 1), come modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/1784 della Commissione, del 9 luglio 2018 (GU 2018, L 293, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento delegato n. 639/2014»), intitolato «Condizioni per la concessione del sostegno», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri stabiliscono criteri di ammissibilità per le misure di sostegno accoppiato in conformità del quadro fissato nel [regolamento n. 1307/2013] e alle condizioni stabilite dal presente regolamento».

9

L’articolo 67 del regolamento delegato n. 639/2014, intitolato «Comunicazioni relative al sostegno accoppiato facoltativo», stabilisce, al paragrafo 1, quanto segue:

«Le comunicazioni di cui all’articolo 54, paragrafo 1, del [regolamento n. 1307/2013] comprendono le informazioni elencate nell’allegato I del presente regolamento».

10

Ai sensi dell’allegato I del regolamento delegato n. 639/2014, intitolato «Contenuto delle informazioni da trasmettere alla Commissione ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1»:

«Le informazioni comprendono:

(...)

3) una descrizione di ogni misura di sostegno, che specifichi almeno i dati seguenti:

(...)

f) le condizioni di ammissibilità applicabili;

(...)».

Regolamento delegato n. 640/2014

11

I considerando 1, 28 e 31 del regolamento delegato n. 640/2014 così recitano:

«(1)

(…) Il regolamento [n. 1306/2013] conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati di esecuzione. Per garantire il corretto funzionamento dei regimi nell’ambito del nuovo quadro giuridico è necessario adottare alcune norme mediante tali atti (...)

(...)

(28)

Per quanto riguarda le domande di aiuto nell’ambito dei regimi di aiuti per animali o le domande di pagamento per le misure di sostegno connesse agli animali, le inadempienze comportano la non ammissibilità dell’animale di cui trattasi. È opportuno prevedere che le riduzioni si applichino a cominciare dal primo animale per il quale siano riscontrate inadempienze, ma, indipendentemente dall’entità della riduzione, che si applichino sanzioni amministrative meno severe nel caso in cui siano riscontrate inadempienze per un numero di animali pari o inferiore a tre. In tutti gli altri casi, la gravità della sanzione amministrativa dovrebbe dipendere dalla percentuale di animali riguardo ai quali sono state riscontrate inadempienze.

(...)

(31)

Per le misure di sostegno nell’ambito dello sviluppo rurale è opportuno stabilire il rifiuto e la revoca del sostegno nonché le sanzioni amministrative tenendo conto dei principi di dissuasività e di proporzionalità. Il rifiuto e la revoca del sostegno dovrebbero essere modulati secondo la gravità, la portata, la durata e la ripetizione dell’inadempienza riscontrata. In riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi, il rifiuto e la revoca del sostegno nonché le sanzioni amministrative dovrebbero tenere conto delle peculiarità delle varie misure di sostegno. In caso di inadempienza grave o qualora il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno, è opportuno non concedere il sostegno e applicare una sanzione amministrativa. Le sanzioni amministrative dovrebbero arrivare fino alla totale esclusione dal beneficio di una o più misure di sostegno o tipologie di operazione per un periodo determinato».

12

L’articolo 2 del regolamento delegato n. 640/2014, intitolato «Definizioni», prevede al suo paragrafo 1:

«(...)

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

(...)

(2) “inadempienza”

a)

con riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell’aiuto o del sostegno di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento [n. 1306/2013], qualsiasi inottemperanza a tali criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi

(...)

(13)

“regime di aiuto per animali”, una misura di sostegno accoppiato facoltativo previsto al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, in cui il pagamento annuo da concedere entro determinati limiti quantitativi si basa su un numero fisso di capi;

(...)

(15)

“domanda di aiuto per animale”, una domanda per il versamento di aiuti in cui il pagamento annuo da concedere entro determinati limiti quantitativi si basa su un numero fisso di animali nell’ambito del sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, del [regolamento n. 1307/2013];

(16)

“animali dichiarati”, gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto per animali o oggetto di una domanda di pagamento nell’ambito di una misura di sostegno connessa agli animali;

(...)

(18) “animale accertato”,

a)

nell’ambito di un regime di aiuto per animali, l’animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti; oppure

b)

nell’ambito di una misura di sostegno connessa agli animali, l’animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco;

(...)».

13

Il titolo II del regolamento delegato n. 640/2014, intitolato «Sistema integrato di gestione e controllo», comprende un capo IV, intitolato «Calcolo dell’aiuto e delle sanzioni amministrative inerenti ai regimi di pagamento diretto e alle misure di sostegno allo sviluppo rurale nell’ambito del sistema integrato», che contiene una sezione 4, a sua volta intitolata «Sostegno accoppiato facoltativo in base alle domande di aiuto per animale nell’ambito di regimi di aiuti per animali o nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale in base alle domande di pagamento per le misure di sostegno connesse agli animali», che contiene un articolo 30, intitolato «Base di calcolo». Tale articolo 30, ai paragrafi da 1 a 3, prevede quanto segue:

«1.   Non è concesso in nessun caso un aiuto o un sostegno per un numero di animali eccedente quello indicato nella domanda di aiuto o di pagamento.

2.   Gli animali presenti nell’azienda sono considerati accertati solo se si tratta di quelli identificati nella domanda di aiuto o di sostegno. Gli animali identificati possono essere sostituiti senza che ciò comporti la perdita del diritto al pagamento dell’aiuto o del sostegno richiesto a condizione che l’autorità competente non abbia già informato il beneficiario di inadempienze riscontrate nella domanda di aiuto o di pagamento o non gli abbia già comunicato l’intenzione di svolgere un controllo in loco. Gli Stati membri che non si avvalgano della facoltà di istituire un sistema senza onere di domanda, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all’articolo 78, lettera b), del [regolamento n. 1306/2013], si accertano con ogni mezzo che non vi siano dubbi quanto agli animali oggetto delle domande del beneficiario.

3.   Fermo restando l’articolo 31, se il numero di animali dichiarati in una domanda di aiuto o di pagamento supera il numero di animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l’importo dell’aiuto ovvero del sostegno è calcolato in base al numero di animali accertati».

14

Ai sensi dell’articolo 31 del regolamento delegato n. 640/2014, intitolato «Sanzioni amministrative in relazione agli animali dichiarati nell’ambito dei regimi di aiuto per animali o delle misure di sostegno connesse agli animali»:

«1.   Quando si riscontri una differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati a norma dell’articolo 30, paragrafo 3, in relazione a una domanda di aiuto nell’ambito dei regimi di aiuti per animali o delle misure di sostegno connesse agli animali, l’importo totale dell’aiuto o sostegno cui il beneficiario ha diritto nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno per l’anno di domanda considerato è ridotto di una percentuale da determinare a norma del paragrafo 3 del presente articolo, se le inadempienze riguardano non più di tre animali.

2.   Se le inadempienze riguardano più di tre animali, l’importo totale dell’aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno o del tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno di cui al paragrafo 1 per l’anno di domanda considerato è ridotto:

a)

di una percentuale da determinare conformemente al paragrafo 3, se essa non è superiore al 10%, o

b)

di due volte la percentuale da determinare conformemente al paragrafo 3, se essa è superiore al 10% e inferiore o uguale al 20%.

Se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 20%, non è concesso alcun aiuto o sostegno cui il beneficiario avrebbe avuto diritto ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 3, nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno o del tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno per l’anno di domanda considerato.

Se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 50%, non è concesso alcun aiuto o sostegno a cui l’interessato avrebbe avuto diritto ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 3, nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno per l’anno di domanda considerato. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all’importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all’articolo 30, paragrafo 3. Se tale importo non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all’anno civile dell’accertamento, in conformità delle norme stabilite [dall’articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU 2014, L 255, pag. 59)], il saldo restante è azzerato.

Per le specie diverse da quelle di cui all’articolo 30, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento, gli Stati membri possono decidere di determinare un numero di animali diverso dalla soglia di tre animali prevista ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Nel determinare tale numero, gli Stati membri si assicurano che sia sostanzialmente equivalente a tale soglia, tenendo conto, in particolare, del numero di unità di bestiame e/o dell’importo dell’aiuto o del sostegno concesso.

3.   Per determinare le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2, il numero di animali dichiarati per un regime di aiuti per animali o per una misura di sostegno connessa agli animali o per un tipo di intervento, riguardo ai quali sono state riscontrate inadempienze, è diviso per il numero di animali accertati per tale regime di aiuti per animali o misura di sostegno o tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno con riferimento alla domanda di aiuto o alla domanda di pagamento relativa all’anno di domanda considerato.

(...)».

Il regolamento di esecuzione n. 809/2014

15

L’articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU 2014, L 227, pag. 69), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2333 della Commissione, del 14 dicembre 2015 (GU 2015, L 329, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento di esecuzione n. 809/2014»), intitolato «Modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e modifiche apportate a seguito dei controlli preliminari», prevede quanto segue:

«1.   Dopo il termine ultimo di presentazione della domanda unica o della domanda di pagamento, singole parcelle agricole o singoli diritti all’aiuto possono essere aggiunti o modificati nella domanda unica o nella domanda di pagamento a condizione che i requisiti previsti dai regimi di pagamento diretto o dalle misure di sviluppo rurale di cui trattasi siano rispettati.

(...)

3.   Se l’autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda unica o nella domanda di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, le modifiche di cui al paragrafo 1 non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze.

(...)».

16

L’articolo 21 di tale regolamento di esecuzione, intitolato «Requisiti per le domande di aiuto per animali e per le domande di pagamento nell’ambito di misure di sostegno connesse agli animali», al paragrafo 1 così dispone:

«Una domanda di aiuto per animale, quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 15, del [regolamento delegato n. 640/2014], o una domanda di aiuto nell’ambito delle misure di sostegno connesse agli animali, quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 14, di detto regolamento, contengono tutte le informazioni necessarie a determinare l’ammissibilità all’aiuto e/o al sostegno, e in particolare:

a)

l’identità del beneficiario;

b)

un riferimento alla domanda unica se questa è già stata presentata;

c)

il numero e la specie degli animali per i quali viene presentata una domanda di aiuto o una domanda di pagamento e, per i bovini, il codice di identificazione degli animali;

(...)».

Diritto ungherese

17

L’articolo 4 dell’a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. FM rendelet (decreto n. 9 del Ministro dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale, relativo alle modalità di ricorso al regime di aiuti diretti associati alla produzione), del 13 marzo 2015 (in prosieguo: il «decreto ministeriale n. 9/2015»), recita quanto segue:

«(...)

2.   L’Erario adotta la decisione sull’aiuto dopo aver effettuato le verifiche previste (...) dal regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione (...) e tenuto conto delle norme relative alle riduzioni e alle altre sanzioni ivi previste.

(...)

4.   In caso di inosservanza delle condizioni di concessione degli aiuti, comprese le condizioni di condizionalità, riscontrate durante i controlli, le conseguenze giuridiche previste dagli articoli 13, 15, da 30 a 32, 34 e da 37 a 41 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione in relazione agli aiuti di cui al capitolo II (...) devono essere applicate nel determinare l’importo degli aiuti.

(...)».

18

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del decreto in oggetto:

«In considerazione della condizione imposta dall’articolo 2, paragrafo 2, del decreto n. 8 del Ministero dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale del 13 marzo 2015 sulle modalità di utilizzo degli aiuti diretti ai produttori agricoli, il numero minimo di animali per i quali possono essere concessi gli aiuti è un individuo».

19

L’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), di detto decreto così dispone:

«Ha diritto al premio per vacca nutrice l’agricoltore (...) la cui mandria dichiarata ai fini dell’aiuto è costituita per oltre il 50% da vitelli destinati alla produzione di carne e nella quale almeno il 30% degli animali oggetto della domanda di aiuto ha partorito nel corso dell’anno in questione; i vitelli nati da madri oggetto della domanda di aiuto durante il periodo di detenzione di queste ultime devono essere mantenuti nella stessa mandria delle madri per almeno un mese dalla data della nascita (...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

20

Il 9 maggio 2019 SB ha presentato all’autorità competente in materia di aiuti agricoli una domanda di concessione di un sostegno accoppiato alla produzione per la detenzione di undici vacche nutrici.

21

Con decisione del 25 giugno 2020, tale autorità ha respinto la domanda di SB con la motivazione che, per il periodo coperto da tale domanda, solo tre delle undici vacche considerate da quest’ultima avevano figliato, il che corrispondeva a un tasso di parto del 27%. Pertanto, il requisito di un tasso minimo di parto del 30% degli animali coperti da tale domanda, previsto dall’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), del decreto ministeriale n. 9/2015, non è stato soddisfatto. Essa ha quindi ritenuto che l’aiuto non potesse essere concesso per nessuno degli animali dichiarati nella suddetta domanda e che l’articolo 31 del regolamento delegato n. 640/2014 non fosse applicabile.

22

Con decisione 16 novembre 2020, il Ministro dell’Agricoltura confermava la decisione del 25 giugno 2020.

23

SB ha presentato ricorso contro la decisione del 16 novembre 2020 al Fővárosi Törvényszék (Tribunale di Budapest-Capitale, Ungheria), che è il giudice del rinvio, sostenendo che il Ministro dell’Agricoltura aveva commesso un errore di diritto, da una parte, non applicando le conseguenze legali, le sanzioni e le riduzioni previste dagli articoli 30 e 31 del regolamento delegato n. 640/2014, a cui fa riferimento l’articolo 4, paragrafi da 1 a 3, del decreto ministeriale n. 9/2015 e, dall’altra, prendendo in considerazione non il numero di animali accertati, ai sensi del punto 18 del secondo comma dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento delegato, né il numero di animali non conformi, ma solo il numero di animali dichiarati, ai sensi del punto 16 del secondo comma dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento delegato. Orbene, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 3, del medesimo regolamento delegato, l’importo del sostegno dovrebbe essere calcolato sulla base del numero di animali accertati.

24

SB sostiene inoltre, dinanzi al giudice del rinvio, che il regolamento delegato n. 640/2014 non impone che il richiedente di un aiuto soddisfi le condizioni per la concessione di tale aiuto in relazione a tutti gli animali dichiarati. Tale regolamento delegato prevedrebbe, in caso di inadempienze minori, una riduzione di detto aiuto. SB ritiene che, nel caso di specie, dieci dei suoi animali avrebbero dovuto essere considerati «accertati», ossia conformi alle condizioni per la concessione dell’aiuto, ai sensi del punto 18 del secondo comma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato. Infatti, dato che tre di questi animali avevano figliato, il tasso di parto richiesto del 30% era raggiunto rispetto a dieci delle sue vacche.

25

Pertanto, SB avrebbe avuto diritto all’aiuto per dieci vacche, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 3, e del punto 18 del secondo comma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 640/2014, anche se, ai sensi dell’articolo 31, paragrafi 1 e 3, di tale regolamento delegato, l’importo dell’aiuto avrebbe dovuto, in tal caso, essere ridotto tenendo conto del numero di animali non conformi.

26

Il Ministro dell’Agricoltura sostiene, dinanzi al giudice del rinvio, che l’articolo 31 del regolamento delegato n. 640/2014 è inapplicabile. Secondo il Ministro, la circostanza che il tasso di parto non sia conforme a quello prescritto dall’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), del decreto ministeriale n. 9/2015 riguarda tutti gli animali dichiarati per i quali è stata presentata una domanda di pagamento dell’aiuto. Esso fa altresì valere che l’articolo 31 di tale regolamento delegato stabilisce le norme da applicare in caso di non conformità di taluni animali, mentre, nel caso di specie, SB stesso non avrebbe rispettato le condizioni per la concessione dell’aiuto poiché il tasso minimo di parto richiesto non era stato raggiunto dal suo bestiame. Infine, basandosi sull’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 639/2014, il Ministro dell’Agricoltura afferma che la determinazione dei criteri di ammissibilità delle domande di sostegno è di competenza degli Stati membri.

27

Il giudice del rinvio si chiede, in primo luogo, se l’articolo 30, paragrafo 3, e l’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento delegato n. 640/2014 ostino alla prassi di uno Stato membro di respingere, nella sua interezza, una domanda di pagamento del sostegno accoppiato legato all’allevamento di vacche nutrici, qualora il tasso di parto richiesto dalle norme di tale Stato membro non sia raggiunto dagli animali dichiarati, anche se tale tasso è raggiunto per un numero inferiore di tali animali.

28

A questo proposito, il giudice del rinvio ritiene, al pari di SB, che l’intenzione del legislatore dell’Unione, che si rifletterebbe nei considerando 28 e 31 del regolamento delegato n. 640/2014, era che il rispetto parziale delle condizioni per la concessione di un aiuto comportasse non il mancato pagamento dell’aiuto, ma il pagamento di un aiuto ridotto.

29

Il giudice del rinvio osserva inoltre che dal punto 18 del secondo comma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 640/2014 emerge che quest’ultimo opera una distinzione tra la categoria di animali dichiarati dal richiedente l’aiuto e quella degli animali accertati, dato che, secondo la definizione contenuta in tale disposizione, un animale accertato è un animale per il quale sono soddisfatte tutte le condizioni applicabili alla concessione dell’aiuto.

30

Dalla definizione contenuta in tale disposizione, dalla base di calcolo dell’aiuto, determinata ai sensi dell’articolo 30 del regolamento delegato n. 640/2014, nonché dall’importo della sanzione in caso di non conformità di alcuni animali dichiarati, determinata ai sensi dell’articolo 31 del medesimo regolamento delegato, si evince che il legislatore dell’Unione ha dato la sua preferenza all’esame della conformità degli animali considerati singolarmente.

31

Orbene, secondo il giudice del rinvio, la prassi nazionale in questione non consente di distinguere gli animali dichiarati da quelli accertati, il che sarebbe contrario alle disposizioni del regolamento delegato n. 640/2014, basate sui principi di ponderazione e proporzionalità, che sanzionano, come deterrente, le inadempienze con una riduzione dell’aiuto e, solo in caso di non conformità grave, con il rigetto della domanda.

32

In secondo luogo, il giudice del rinvio si chiede quale sia il metodo da seguire per determinare il quoziente che consente di stabilire la riduzione dell’aiuto, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento delegato n. 640/2014.

33

In terzo luogo, il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se tale quoziente debba essere moltiplicato per 100.

34

In tali circostanze, la Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1.

Se sia conforme all’articolo 30, paragrafo 3, del [regolamento delegato n. 640/2014], visti i considerando 28 e 31, l’articolo 2, paragrafo 1, punti 16 e 18, e l’articolo 31, paragrafi da 1 a 3, la prassi di uno Stato membro secondo la quale, quando, ai sensi del criterio di ammissibilità stabilito dallo Stato membro per avere diritto all’aiuto, il tasso di parti raggiunto in relazione al numero di animali dichiarati è inferiore a quello richiesto e accertato per gli animali dichiarati, la domanda di pagamento dell’aiuto accoppiato alla produzione per vacca nutrice deve essere respinta nella sua interezza, anche se il tasso di parti richiesto è raggiunto in un gruppo inferiore rispetto al numero di animali dichiarati, poiché una percentuale di parti inferiore a quella richiesta dalla legislazione nazionale implica che nessuno degli animali dichiarati è ammissibile.

2.

In caso di risposta negativa alla questione precedente, se il numero di animali ammissibili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 18, e dell’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato n. 640/2014, debba essere determinato nel caso di specie, tenuto conto dei requisiti di graduazione e proporzionalità di cui ai considerando 28 e 31 e degli articoli del diritto dell’Unione menzionati nella prima questione pregiudiziale, qualora la percentuale di parti raggiunta sia inferiore a quella richiesta dalla normativa nazionale:

a)

calcolando come animali ammissibili solo quelli che hanno partorito, oppure

b)

calcolando come animali ammissibili quelli che, tra gli animali dichiarati, formano il gruppo in seno al quale viene raggiunto il tasso di parti stabilito dalla normativa nazionale.

3.

Se l’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento delegato n. 640/2014, tenuto conto dell’articolo 30, paragrafo 3, dell’articolo 31, paragrafi da 1 a 2, e del requisito di proporzionalità di cui al considerando 31, debba essere interpretato nel senso che, per determinare il fondamento della sanzione, occorre mettere in relazione il numero di animali che soddisfano i criteri con il numero di animali non conformi o rapportarli al numero di animali dichiarati e, inoltre, moltiplicare per 100 il numero di frazioni ricevute come quoziente a causa del calcolo della percentuale».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

35

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato n. 640/2014, letto alla luce dei considerando 28 e 31, dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punti 16 e 18, e dell’articolo 31, paragrafi da 1 a 3, di tale regolamento delegato, debba essere interpretato nel senso che osta alla prassi di uno Stato membro che consiste nel respingere, nella sua interezza, una domanda di sostegno accoppiato, qualora non sia soddisfatta una condizione per la concessione di tale sostegno prevista dalla legislazione nazionale, ossia il requisito del raggiungimento di un tasso di parto del 30% da parte degli animali dichiarati nella domanda di sostegno, invece di limitarsi a ridurre l’importo del sostegno applicando le sanzioni amministrative previste dall’articolo 31, paragrafi da 1 a 3, di tale regolamento delegato.

36

In limine, va notato che, nelle sue osservazioni scritte, il governo ungherese sostiene che la prassi nazionale in questione è contraria all’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), del decreto ministeriale n. 9/2015, che prevede il raggiungimento di un tasso minimo di parto del 30% per gli animali per i quali è stato richiesto un sostegno accoppiato, in quanto l’intenzione del legislatore nazionale era non quella di rendere tale tasso una condizione per la concessione di tale sostegno, ma di renderlo un metodo di calcolo.

37

A tal riguardo, occorre ricordare che, per quanto riguarda l’interpretazione delle disposizioni dell’ordinamento giuridico nazionale, la Corte è in linea di principio tenuta a fondarsi sulle qualificazioni che risultano dalla decisione di rinvio. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, la Corte non è competente ad interpretare il diritto interno di uno Stato membro (sentenza del 5 dicembre 2023, Deutsche Wohnen, C‑807/21, EU:C:2023:950, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

38

Orbene, dalla decisione di rinvio risulta che, in forza della prassi amministrativa di cui trattasi, il totale degli animali dichiarati deve raggiungere un tasso di parto minimo del 30% per l’anno della domanda. Tale tasso, che è previsto dall’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), del decreto ministeriale n. 9/2015, è considerato una condizione per la concessione del sostegno accoppiato, cosicché, se tale condizione non è soddisfatta dagli animali dichiarati nella domanda di tale sostegno, la domanda è integralmente respinta. Occorre quindi partire dalla premessa secondo cui il tasso minimo di parto del 30% previsto da tale decreto è una condizione per la concessione del sostegno accoppiato collegata al numero di animali dichiarati nella domanda di concessione del sostegno.

39

Poiché potrebbe ritenersi che l’interpretazione sostenuta dal giudice del rinvio e da SB metta in discussione la possibilità per gli Stati membri di definire le condizioni per la concessione del sostegno accoppiato che devono essere soddisfatte da tutti gli animali dichiarati, è necessario osservare che il regolamento delegato n. 639/2014, che è stato adottato sulla base dell’articolo 52, paragrafo 9, del regolamento n. 1307/2013, prevede all’articolo 53, paragrafo 1, specificamente intitolato «Condizioni per la concessione del sostegno», che gli Stati membri definiscano i criteri di ammissibilità delle misure di sostegno accoppiato in conformità del quadro fissato nel regolamento n. 1307/2013 e alle condizioni stabilite da detto regolamento delegato.

40

Gli Stati membri che decidono di concedere un supporto accoppiato facoltativo o che rivedono tale decisione sono tenuti, ai sensi dell’articolo 54 del regolamento n. 1307/2013, in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 6, di tale regolamento e con l’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 639/2014, a notificare alla Commissione le decisioni adottate al riguardo. Conformemente all’allegato I, punto 3), lettera f), del regolamento delegato n. 639/2014, essi devono precisare, nelle notifiche presentate alla Commissione, le condizioni di ammissibilità di ciascuna misura di sostegno.

41

Dalle disposizioni citate nei due punti precedenti della presente sentenza si evince che gli Stati membri hanno la facoltà di definire i criteri o le condizioni di ammissibilità alle misure di sostegno accoppiato, nel rispetto del quadro stabilito dal regolamento n. 1307/2013 e delle condizioni stabilite dal regolamento delegato n. 639/2014, come ha sottolineato in sostanza l’avvocata generale nel paragrafo 28 delle sue conclusioni.

42

Orbene, se uno Stato membro, nell’esercizio della sua discrezionalità, definisce come «condizione di ammissibilità», ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 639/2014, un criterio che deve essere soddisfatto da tutti gli animali dichiarati, come quello in questione, e se tale criterio non è soddisfatto, nessun animale dichiarato può, in linea di principio, essere considerato un «animale accertato» ai sensi del punto 18 del secondo comma dell’articolo 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento delegato.

43

Peraltro, una percentuale di parti minima del 30%, che mira, come risulta dalle osservazioni del governo ungherese, ad incitare gli agricoltori a conservare durevolmente, o addirittura ad aumentare, la loro mandria, sembra idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito.

44

Per quanto riguarda l’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato n. 640/2014 di cui alla prima questione pregiudiziale, tale disposizione prevede che, fatto salvo l’articolo 31 di tale regolamento delegato, se il numero di animali dichiarati in una domanda di aiuto o di pagamento è superiore al numero di animali accertati a seguito di controlli amministrativi o di controlli in loco, l’importo dell’aiuto o del sostegno è calcolato sulla base del numero di animali accertati.

45

Dalla formulazione di tale disposizione risulta che, nell’ipotesi in cui il numero di animali accertati sia inferiore al numero di animali dichiarati nella domanda, l’importo del sostegno deve essere calcolato sulla base del numero di animali accertati. Pertanto, l’aiuto richiesto può essere concesso per un numero di animali inferiore a quello dichiarato nella domanda di aiuto.

46

Tuttavia, l’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato n. 640/2014 non si applica quando, come nel caso in questione, non esiste un animale specifico. In particolare, tale disposizione non stabilisce le condizioni per la concessione del sostegno accoppiato, la cui determinazione è, in base a quanto stabilito nei punti da 39 a 41 della presente sentenza, di competenza degli Stati membri. Detto articolo 30, paragrafo 3, determina solo, come ha sottolineato l’avvocata generale nel paragrafo 30 delle sue conclusioni, i criteri da prendere in considerazione ai fini del calcolo del sostegno accoppiato. Tale interpretazione è confermata dal titolo di detto articolo 30, ossia «Base di calcolo».

47

L’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato n. 640/2014 non può pertanto essere interpretato nel senso di imporre l’obbligo di applicare una condizione per la concessione del sostegno, che si riferisce a tutti gli animali dichiarati nella domanda, a un numero inferiore di questi stessi animali.

48

Per quanto riguarda l’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato n. 640/2014 di cui alla prima questione pregiudiziale, tale disposizione si limita a definire, al punto 16, la categoria degli «animali dichiarati» come quelli oggetto di una domanda di aiuto e, al suo punto 18, la categoria degli animali accertati. Un «animale accertato» è, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 18, lettera a) di tale regolamento delegato, nell’ambito di un regime di aiuto per animali, l’animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti e, in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 18, lettera b) di detto regolamento delegato, nell’ambito di una misura di sostegno connessa agli animali, l’animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco. Detta disposizione non impone, tuttavia, un obbligo di applicare una condizione per la concessione del sostegno che deve essere soddisfatta da tutti gli animali dichiarati, come il tasso minimo di parto di cui trattasi, ad un numero più ristretto di animali, in modo che taluni animali dichiarati siano accertati.

49

Per quanto riguarda l’articolo 31 del regolamento delegato n. 640/2014 al quale fa riferimento la prima questione, tale articolo è intitolato «Sanzioni amministrative per gli animali dichiarati nell’ambito dei regimi di aiuto per animali o delle misure di sostegno connesse agli animali», e prevede, ai paragrafi da 1 a 3, che l’importo dell’aiuto sia ridotto qualora si constati una differenza tra gli animali dichiarati e quelli accertati conformemente all’articolo 30, paragrafo 3, di tale regolamento delegato in una domanda di aiuto.

50

Dalla formulazione dell’articolo 31, paragrafo 1, di detto regolamento delegato risulta che le riduzioni previste da tale articolo 31 sono destinate ad essere applicate solo nell’ipotesi di cui all’articolo 30, paragrafo 3, dello stesso regolamento delegato. Inoltre, come confermato dal suo titolo, detto articolo 31 mira a disciplinare le sanzioni applicabili in caso di mancata conformità di una domanda di aiuto. In particolare, l’applicazione delle riduzioni previste da tale articolo presuppone l’esistenza del diritto all’aiuto e quindi che i criteri di ammissibilità siano, come sottolineato dall’avvocata generale nei paragrafi 44 e 46 delle sue conclusioni, in linea di principio soddisfatti e non è quindi, come l’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato n. 640/2014, destinato a disciplinare le condizioni di concessione dell’aiuto stesso.

51

Ne consegue che né l’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato n. 640/2014, né l’articolo 31 di tale regolamento ostano alla pratica amministrativa in questione di cui al punto 38 della presente sentenza.

52

I considerando 28 e 31 del regolamento delegato n. 640/2014, a cui si riferisce la prima questione, non mettono in discussione tale interpretazione.

53

Da un lato, sebbene dal considerando 28 di tale regolamento delegato risulti che i casi di non conformità comportano soltanto l’inammissibilità dell’animale di cui trattasi, l’uso dell’espressione «animale di cui trattasi» al singolare, in talune versioni linguistiche, non può essere interpretato nel senso che impone di applicare una condizione per la concessione del sostegno, che riguarda l’insieme degli animali dichiarati nella domanda, a un numero più ristretto di questi stessi animali. Tale espressione generica deve essere intesa come «l’animale o gli animali di cui trattasi», in quanto il numero di animali interessati dipende dai criteri di ammissibilità e dagli animali dichiarati nelle domande di sostegno in questione.

54

D’altro canto, se dal considerando 31 del regolamento delegato n. 640/2014 si evince che il rifiuto di concedere misure di sostegno a favore dello sviluppo rurale deve essere applicato tenendo conto dei principi di deterrenza e proporzionalità, l’esclusione dal beneficio del sostegno accoppiato non può essere considerata sproporzionata in quanto si tratta non di una sanzione, ma della semplice conseguenza del mancato rispetto dei criteri di ammissibilità per la concessione del sostegno [v., in tal senso, sentenze del 24 maggio 2007, Maatschap Schonewille-Prins, C‑45/05, EU:C:2007:296, punto 58, nonché del 29 febbraio 2024, Eesti Vabariik (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet), C‑437/22, EU:C:2024:176, punto 56 e giurisprudenza ivi citata].

55

Inoltre, l’interpretazione dell’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato n. 640/2014, difesa dal giudice del rinvio e da SB, secondo cui quest’ultimo dovrebbe avere diritto al sostegno per dieci vacche, potrebbe essere considerata, come sottolineato, in sostanza, dall’avvocata generale al paragrafo 34 delle sue conclusioni, come la possibilità per il richiedente di ridurre a posteriori il numero di animali dichiarati nella domanda di sostegno.

56

A tal riguardo, occorre rilevare che dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che l’Ungheria applica, per quanto riguarda il sostegno connesso alla detenzione di vacche nutrici, il regime fondato su domande, di cui all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 809/2014. Pertanto, il richiedente deve indicare, in forza della lettera c) di tale disposizione, il numero di animali dichiarati e, per quanto riguarda i bovini, l’esatto codice di identificazione di ciascuno di essi. Poiché ha l’iniziativa della domanda, tale richiedente può dichiarare in quest’ultima non tutti gli animali che detiene, ma solo quelli che soddisfano i criteri di ammissibilità. Tuttavia, una volta che gli animali dichiarati sono stati indicati in tale domanda, come rilevato dall’avvocata generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, il combinato disposto dell’articolo 15, paragrafo 3, e dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione n. 809/2014 vieta di modificare la domanda di pagamento, compreso il numero di animali dichiarati, qualora l’autorità competente abbia già informato il beneficiario delle inadempienze contenute in tale domanda. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 2, lettera a), del regolamento delegato n. 640/2014, qualsiasi inottemperanza dei criteri di ammissibilità è considerata un’inadempienza in tal senso.

57

Orbene, nel caso di specie, l’autorità competente ha informato SB delle inottemperanze del 25 giugno 2020 quando ha respinto la domanda di sostegno indicando che il tasso di parto del 30% non era stato raggiunto. In tale ipotesi, conformemente alle considerazioni che precedono, non è possibile ridurre a posteriori il numero di animali dichiarati nella domanda.

58

L’interpretazione dell’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato n. 640/2014 sostenuta dal giudice del rinvio e da SB sarebbe quindi in contrasto con l’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. 809/2014, in combinato disposto con l’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento di esecuzione.

59

Da quanto precede consegue che occorre rispondere alla prima questione affermando che l’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato n. 640/2014, letto alla luce dei considerando 28 e 31, dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punti 16 e 18, e dell’articolo 31, paragrafi da 1 a 3, di tale regolamento delegato, deve essere interpretato nel senso che non osta alla prassi di uno Stato membro di respingere, nella sua interezza, una domanda di sostegno accoppiato, qualora non sia soddisfatta una condizione per la concessione di tale sostegno prevista dalla legislazione nazionale, ossia il requisito del raggiungimento di un tasso di parto del 30% da parte degli animali dichiarati nella domanda di concessione di tale sostegno, invece di limitarsi a ridurre l’importo del sostegno applicando le sanzioni amministrative previste dall’articolo 31, paragrafi da 1 a 3, di tale regolamento delegato.

Sulla seconda e terza questione

60

Poiché la seconda e la terza questione sono sollevate dal giudice del rinvio solo nel caso in cui, in sostanza, l’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato n. 640/2014 osti alla prassi nazionale in questione, non è necessario rispondere a tali questioni, vista la risposta data alla prima questione.

Sulle spese

61

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2016/1393 della Commissione, del 4 maggio 2016, letto alla luce dei considerando 28 e 31, dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punti 16 e 18, e dell’articolo 31, paragrafi da 1 a 3, del regolamento delegato n. 640/2014, come modificato dal regolamento delegato 2016/1393,

 

deve essere interpretato nel senso che:

 

non osta alla prassi di uno Stato membro di respingere, nella sua interezza, una domanda di sostegno accoppiato, qualora non sia soddisfatta una condizione per la concessione di tale sostegno prevista dalla legislazione nazionale, ossia il requisito del raggiungimento di un tasso di parto del 30% da parte degli animali dichiarati nella domanda di concessione di tale sostegno, invece di limitarsi a ridurre l’importo del sostegno applicando le sanzioni amministrative previste dall’articolo 31, paragrafi da 1 a 3, di tale regolamento delegato, come modificato.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’ungherese.