Causa C‑524/22 P
Amer Foz
contro
Consiglio dell’Unione europea
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell’11 gennaio 2024
«Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Misure dirette contro persone legate a persone ed entità oggetto di misure restrittive – Elenchi delle persone alle quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Prova della fondatezza dell’inserimento del nome del ricorrente in tali elenchi»
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo vertente sullo snaturamento dei fatti – Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento
[Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2]
(v. punti 37, 38, 45, 50, 51, 56, 58)
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Motivazioni che sostengono in modo giuridicamente sufficiente le conclusioni del Tribunale sul legame con una persona oggetto delle misure restrittive
[Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836, artt. 27 e 28, §§ 1‑5; regolamento del Consiglio n. 36/2012, come modificato dal regolamento 2015/1828, art. 15, §§ 1 bis e 1 ter]
(v. punti 63, 64)