SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

29 febbraio 2024 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune – Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Articolo 7 – Misure e sanzioni amministrative – Regolamento n. 1306/2013 – Articoli 54 e 56 – Regolamento delegato n. 640/2014 – Articolo 35 – Recupero delle somme indebitamente versate presso persone che hanno partecipato all’esecuzione dell’irregolarità – Nozione di “beneficiario”»

Nella causa C‑437/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Riigikohus (Corte suprema, Estonia), con decisione del 1o luglio 2022, pervenuta in cancelleria il 4 luglio 2022, nel procedimento penale contro

R.M.,

E.M.,

con l’intervento di:

Eesti Vabariik (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet),

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, T. von Danwitz, P.G. Xuereb (relatore), A. Kumin e I. Ziemele, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo estone, da M. Kriisa, in qualità di agente;

per il governo danese, da C. Maertens, in qualità di agente, assistita da P. Biering, advokat;

per la Commissione europea, da F. Blanc, E. Randvere e A. Sauka, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 ottobre 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU 1995, L 312, pag. 1), dell’articolo 54, paragrafo 1, e dell’articolo 56, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549, e rettifica in GU 2016, L 130, pag. 13), nonché dell’articolo 35, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU 2014, L 181, pag. 48, e rettifica in GU 2015, L 209, pag. 48).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale avviato in Estonia a carico di R.M. ed E.M., accusati, rispettivamente, di essere autori di tre frodi in materia di sovvenzioni a favore della X OÜ (in prosieguo: la «società X»), e coautori di due di tali frodi.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 2988/95

3

Il quarto considerando del regolamento n. 2988/95 stabilisce quanto segue:

«[C]onsiderando che l’efficacia di tale lotta contro gli atti lesivi degli interessi finanziari delle Comunità richiede la predisposizione di un contesto giuridico comune a tutti i settori contemplati dalle politiche comunitarie».

4

L’articolo 1 di tale regolamento prevede quanto segue:

«1.   Ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee è adottata una normativa generale relativa a dei controlli omogenei e a delle misure e sanzioni amministrative riguardanti irregolarità relative al diritto comunitario.

2.   Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita».

5

L’articolo 2 di detto regolamento dispone quanto segue:

«1.   I controlli e le misure e sanzioni amministrative sono istituiti solo qualora risultino necessari per garantire la corretta applicazione del diritto comunitario. Essi devono avere carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo per assicurare un’adeguata tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

(...)

3.   Le disposizioni del diritto comunitario determinano la natura e la portata delle misure e sanzioni amministrative necessarie alla corretta applicazione della normativa considerata, in funzione della natura e della gravità dell’irregolarità, del beneficio concesso o del vantaggio ricevuto e del grado di responsabilità.

4.   Fatto salvo il diritto comunitario applicabile, le procedure relative all’applicazione dei controlli, delle misure e sanzioni comunitari sono disciplinate dal diritto degli Stati membri».

6

L’articolo 4 del medesimo regolamento, che precisa la portata della nozione di «misure amministrative», di cui all’articolo 2 di quest’ultimo, è così formulato:

«1.   Ogni irregolarità comporta, in linea generale, la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto:

mediante l’obbligo di versare o rimborsare gli importi dovuti o indebitamente percetti;

mediante la perdita totale o parziale della garanzia costituita a sostegno della domanda di un vantaggio concesso o al momento della percezione di un anticipo.

(...)

4.   Le misure previste dal presente articolo non sono considerate sanzioni».

7

L’articolo 5 del regolamento n. 2988/95, che precisa la portata della nozione di «sanzioni amministrative», di cui all’articolo 2 di quest’ultimo, dispone, al paragrafo 1, che le irregolarità intenzionali o causate da negligenza possono comportare le sanzioni amministrative previste da tale disposizione, in particolare il pagamento di una sanzione amministrativa.

8

L’articolo 7 di tale regolamento prevede quanto segue:

«Le misure e sanzioni amministrative comunitarie possono applicarsi agli operatori economici di cui all’articolo 1, ossia alle persone fisiche o giuridiche, nonché agli altri organismi cui il diritto nazionale riconosce capacità giuridica, che abbiano commesso l’irregolarità. Possono parimenti applicarsi alle persone che hanno partecipato all’esecuzione dell’irregolarità, nonché a quelle tenute a rispondere della medesima o a evitare che sia commessa».

Regolamento n. 1306/2013

9

Il considerando 39 del regolamento n. 1306/2013 enunciava quanto segue:

«Per tutelare gli interessi finanziari del bilancio dell’Unione [europea] è opportuno che gli Stati membri adottino misure che permettano loro di accertarsi che le operazioni finanziate da[l Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)] siano reali e correttamente eseguite. È altresì opportuno che gli Stati membri si adoperino per la prevenzione, l’accertamento e l’adeguato trattamento di eventuali irregolarità o inadempienze commesse dai beneficiari. A tal fine è opportuno applicare il [regolamento n. 2988/95]. È opportuno che gli Stati membri impongano sanzioni nazionali efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di violazione della legislazione settoriale agricola, qualora gli atti giuridici dell’Unione non prevedano norme particolareggiate sulle sanzioni amministrative».

10

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento definiva la nozione di «irregolarità», ai sensi di quest’ultimo, come un’irregolarità ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95.

11

L’articolo 54 di detto regolamento, intitolato «Disposizioni comuni», prevedeva quanto segue:

«1.   Gli Stati membri chiedono al beneficiario la restituzione di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza entro 18 mesi dall’approvazione e, se del caso, dal ricevimento da parte dell’organismo pagatore o dell’ente incaricato del recupero di una relazione di controllo o documento analogo, che indichi che vi è stata un’irregolarità. Al momento della richiesta di restituzione, gli importi corrispondenti sono inseriti nel registro dei debitori dell’organismo pagatore.

(...)

3.   Per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo nei casi seguenti:

(...)

b)

se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell’irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato.

(...)».

12

L’articolo 56 del medesimo regolamento, intitolato «Disposizioni specifiche per il FEASR», al primo comma disponeva quanto segue:

«Ove siano rilevate irregolarità o negligenze nelle operazioni o nei programmi di sviluppo rurale, gli Stati membri applicano le rettifiche finanziarie attraverso la soppressione totale o parziale del relativo finanziamento unionale. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità rilevate, nonché dell’entità della perdita finanziaria per il FEASR».

13

L’articolo 58 del regolamento n. 1306/2013, intitolato «Tutela degli interessi finanziari dell’Unione», al paragrafo 1 prevedeva quanto segue:

«Gli Stati membri adottano, nell’ambito della [politica agricola comune (PAC)], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l’efficace tutela degli interessi finanziari dell’Unione, in particolare allo scopo di:

(...)

e)

recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi, e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario».

14

L’articolo 92 di tale regolamento, intitolato «Beneficiari interessati», al primo comma enunciava quanto segue:

«L’articolo 91 si applica ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608)] pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671)] e i premi annuali previsti dall’articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 487)]».

Regolamento delegato n. 640/2014

15

L’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 1, del regolamento delegato n. 640/2014 definiva la nozione di «beneficiario» come «l’agricoltore quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1307/2013 e di cui all’articolo 9 di detto regolamento, il beneficiario soggetto alla condizionalità ai sensi dell’articolo 92 del [regolamento n. 1306/2013] e/o il beneficiario di un sostegno nell’ambito dello sviluppo rurale di cui all’articolo 2, paragrafo 10, del [regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 320)]».

16

L’articolo 35 di tale regolamento delegato, intitolato «Inadempienza dei criteri di ammissibilità diversi dalla dimensione della superficie o dal numero di animali, a impegni o altri obblighi», al paragrafo 6 prevedeva quanto segue:

«Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo».

Regolamento n. 1303/2013

17

Ai sensi dell’articolo 2, intitolato «Definizioni», del regolamento n. 1303/13, come modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018 (GU 2018, L 193, pag. 1):

«Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

(...)

10)

“beneficiario” significa un organismo pubblico o privato o una persona fisica responsabile dell’avvio, o di entrambi l’avvio e l’attuazione, delle operazioni:

(a)

nell’ambito degli aiuti di Stato, l’organismo che riceve l’aiuto, tranne qualora l’aiuto per impresa sia inferiore a 200000 [euro], nel qual caso lo Stato membro interessato può decidere che il beneficiario sia l’organismo che concede l’aiuto, fatti salvi i regolamenti (UE) n. 1407/2013 [della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] agli aiuti “de minimis” (GU 2013, L 352, pag. 1)], (UE) n. 1408/2013 [della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo (GU 2013, L 352, pag. 9)] e (UE) n. 717/2014 della Commissione [, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU 2014, L 190, pag. 45)]; e

b)

nell’ambito degli strumenti finanziari ai sensi del titolo IV della parte II del presente regolamento, l’organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi;

(...)».

Regolamento n. 1307/13

18

L’articolo 4 del regolamento n. 1307/13, intitolato «Definizioni e relative disposizioni», al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

“agricoltore”: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell’ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell’articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un’attività agricola;

(...)».

Diritto estone

19

Ai sensi dell’articolo 381, paragrafo 2, del kriminaalmenetluse seadustik (codice di procedura penale), un’autorità pubblica può, nell’ambito di un procedimento penale, intentare un’azione per il riconoscimento di un credito di diritto pubblico se il fatto che ha dato origine a tale credito si basa in larga misura sugli stessi elementi materiali che costituiscono il reato oggetto del procedimento.

20

L’articolo 111 dell’Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (legge di attuazione della PAC, RT I 2014, 3), intitolato «Recupero della sovvenzione», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Se, dopo l’erogazione della sovvenzione, risulta che la sovvenzione, a seguito di irregolarità o negligenze, è stata erogata indebitamente e, in particolare, se non è stata utilizzata per lo scopo previsto, la totalità o una parte della sovvenzione viene recuperata, per i motivi ed entro i termini previsti dai [regolamenti n. 1303/2013 e n. 1306/2013] e da altri regolamenti dell’Unione europea in materia, presso il beneficiario della sovvenzione e in particolare presso il beneficiario della sovvenzione che è stato scelto in seguito a una procedura di selezione.

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

21

La società X è stata iscritta nel registro delle imprese in Estonia il 7 novembre 2005 ed è stata cancellata il 20 giugno 2019, a seguito della sua fusione con la Y OÜ (in prosieguo: la «società Y»). R.M. è stato gestore della società X fino al 18 dicembre 2015 e ne è poi divenuto mandatario. E.M., la moglie, ha gestito detta società dal 18 dicembre 2015 fino alla cancellazione di quest’ultima dal registro delle imprese.

22

Con decisione del Viru Maakohus (Tribunale di primo grado di Viru, Estonia) del 15 marzo 2021, R.M. è stato dichiarato colpevole, tra l’altro, di tre frodi in materia di sovvenzioni. Secondo tale giudice, R.M., in quanto rappresentante della società X, aveva deliberatamente fornito false informazioni al Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (Ufficio d’informazione e dei registri agricoli, Estonia; in prosieguo: il «PRIA») al fine di ottenere aiuti nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale dell’Estonia per gli anni dal 2007 al 2013 e per gli anni dal 2014 al 2020 (in prosieguo: gli «aiuti controversi»). Di conseguenza, il PRIA avrebbe indebitamente versato alla società X un importo totale di EUR 143737,38 a titolo degli aiuti in questione. Alla condanna di R.M. si è altresì aggiunta quella di E.M., in quanto coautrice di due di tali frodi in materia di sovvenzioni.

23

Inoltre, detto giudice ha condannato R.M. ed E.M., a titolo dell’azione di riconoscimento di un credito di diritto pubblico proposta dalla Repubblica di Estonia, rappresentata dal PRIA, a versare a tale Stato membro l’importo degli aiuti di cui trattasi, indebitamente percepiti dalla società X. Al riguardo, R.M. è stato condannato a pagare EUR 87340 ed E.M., in solido con R.M., a pagare i restanti EUR 56397,38.

24

R.M. ed E.M. hanno interposto appello avverso tale decisione, sia nella parte in cui li ha dichiarati colpevoli di frodi in materia di sovvenzioni sia nella parte in cui essa ha accolto l’azione di riconoscimento di un credito di diritto pubblico.

25

Con decisione del 15 settembre 2021, la Tartu Ringkonnakohus (Corte d’appello di Tartu, Estonia) ha confermato la decisione del Viru Maakohus (Tribunale di primo grado di Viru).

26

R.M. ed E.M. hanno proposto ricorsi per cassazione avverso tale decisione dinanzi alla Riigikohus (Corte suprema, Estonia), giudice del rinvio. A sostegno di tali impugnazioni, essi fanno valere in particolare che l’azione di riconoscimento di un credito di diritto pubblico proposta dalla Repubblica di Estonia doveva essere dichiarata irricevibile, in quanto il recupero di un aiuto indebitamente percepito potrebbe essere validamente effettuato solo a carico del relativo beneficiario. Orbene, sebbene la società X sia stata cancellata dal registro delle imprese, la società Y le sarebbe succeduta nei suoi diritti ed obblighi a seguito della fusione di queste due società. La Repubblica di Estonia non avrebbe tuttavia proseguito il rimborso degli aiuti in questione a carico della società Y.

27

Il 20 maggio 2022 il giudice del rinvio ha pronunciato una sentenza parziale, con la quale ha definitivamente confermato la decisione della Tartu Ringkonnakohus (Corte d’appello di Tartu) e quella del Viru Maakohus (Tribunale di primo grado di Viru), in particolare nella misura in cui, con tali decisioni, R.M. ed E.M. erano stati dichiarati colpevoli di frodi in materia di sovvenzioni.

28

Per contro, per quanto riguarda la questione se sia possibile esigere da R.M. e da E.M. il rimborso degli aiuti di cui trattasi, indebitamente percepiti dalla società X, il giudice del rinvio ritiene necessario interrogare la Corte sotto due aspetti.

29

In primo luogo, il giudice del rinvio si chiede se esista una base giuridica che consenta di esigere il rimborso di tali aiuti presso R.M. ed E.M., tenuto conto della difficile situazione finanziaria della società Y che sembra impedire a quest’ultima di rimborsare gli aiuti indebitamente percepiti dalla società X.

30

Nel caso di specie, secondo il giudice del rinvio, il FEASR ha contribuito al finanziamento dei programmi di sviluppo rurale della Repubblica di Estonia per gli anni dal 2007 al 2013 nonché per gli anni dal 2014 al 2020, nell’ambito dei quali gli aiuti in questione erano stati concessi. Dalla giurisprudenza della Corte risulterebbe che il regolamento n. 1306/2013 costituisce il fondamento sul quale si basa il recupero di tali sovvenzioni, e ciò anche se gli aiuti sono stati concessi e versati prima dell’entrata in vigore di tale regolamento.

31

Più precisamente, il recupero degli aiuti di cui trattasi, indebitamente percepiti dalla società X, troverebbe il suo fondamento giuridico nell’articolo 56, primo comma, del regolamento n. 1306/2013, in combinato disposto con l’articolo 54, paragrafo 1, di tale regolamento e con l’articolo 35, paragrafo 6, prima frase, del regolamento n. 640/2014. Sebbene tali disposizioni non prevedano esplicitamente la possibilità di esigere il rimborso degli aiuti presso persone diverse dal beneficiario, una siffatta possibilità sarebbe prevista all’articolo 7 del regolamento n. 2988/95.

32

Pertanto, il giudice del rinvio ritiene che la risposta alla questione vertente sulla possibilità o meno di esigere da R.M. e da E.M. il rimborso degli aiuti di cui trattasi dipenda dalla questione se l’articolo 56, primo comma, e l’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, nonché l’articolo 35, paragrafo 6, prima frase, del regolamento n. 640/2014, possano essere letti in combinato disposto con l’articolo 7 del regolamento n. 2988/95, nel senso che l’obbligo di rimborsare tali aiuti potrebbe applicarsi, nelle circostanze del caso di specie, anche alle persone che, pur non essendo i beneficiari di detti aiuti, hanno partecipato all’irregolarità che ha comportato il loro pagamento indebito. La risposta a tale questione dipenderebbe a sua volta dalla questione se l’articolo 7 del regolamento n. 2988/95 sia, in tal senso, dotato di effetto diretto.

33

Orbene, né il tenore letterale del regolamento n. 2988/95 né la giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 7 di tale regolamento consentirebbero di trarre conclusioni chiare al riguardo.

34

È vero che la Corte, nella sua sentenza del 28 ottobre 2010, SGS Belgium e a. (C‑367/09, EU:C:2010:648), avrebbe negato qualsiasi effetto diretto al regolamento n. 2988/95 per quanto riguarda le sanzioni amministrative previste al suo articolo 5, alla luce del tenore letterale di tale disposizione e dell’articolo 7 di tale regolamento. Inoltre, dai punti da 44 a 62 di tale sentenza risulterebbe che le sanzioni per la lesione degli interessi finanziari dell’Unione potrebbero essere inflitte alle persone di cui all’articolo 7 di detto regolamento solo se fondate su una base giuridica chiara e inequivocabile adottata a livello dell’Unione o degli Stati membri. Tuttavia, l’obbligo di rimborsare l’importo indebitamente percepito di un aiuto costituirebbe non già una «sanzione amministrativa», ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 2988/95, bensì una «misura amministrativa», ai sensi dell’articolo 4 di tale regolamento. Infatti, tale obbligo sarebbe la mera conseguenza della constatazione che le condizioni richieste per l’ottenimento del vantaggio derivante dalla normativa dell’Unione non sono state rispettate, il che renderebbe l’aiuto indebito. La Corte avrebbe tuttavia dichiarato, nella sua sentenza del 18 dicembre 2014, Somvao (C‑599/13, EU:C:2014:2462), che, poiché il regolamento n. 2988/95 si limita a stabilire norme generali per i controlli e le sanzioni allo scopo di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, il recupero di un aiuto indebitamente percepito dovrebbe avvenire sul fondamento di altre disposizioni, ossia, se del caso, delle disposizioni settoriali.

35

Secondo il giudice del rinvio, esistono diversi elementi che depongono a favore dell’interpretazione secondo la quale l’articolo 7 del regolamento n. 2988/95, in combinato disposto con la normativa settoriale pertinente che disciplina il recupero di un aiuto indebitamente versato, fornisce, nelle circostanze del caso di specie, un fondamento giuridico pertinente per esigere il rimborso degli aiuti controversi a carico di R.M. e di E.M. Da un lato, la presente causa verterebbe su una situazione in cui l’irregolarità che ha portato alla concessione dell’aiuto risulta dal fatto che le persone presso le quali si richiederebbe il recupero hanno deliberatamente fornito informazioni errate alle autorità nazionali. Dall’altro lato, non sarebbe possibile recuperare l’aiuto presso il beneficiario a causa della sua cessazione, poiché la società X è stata sciolta, mentre la prospettiva di un recupero dell’aiuto presso il successore di detto beneficiario sarebbe, a prima vista, incerta. Il giudice del rinvio aggiunge che, nelle circostanze del caso di specie, R.M. ed E.M. possono essere considerate persone che hanno partecipato all’esecuzione dell’irregolarità commessa dalla società X, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 2988/95.

36

Lo stesso legislatore dell’Unione sembrerebbe ritenere che sia possibile, in taluni casi, esigere il rimborso dell’aiuto versato a seguito di irregolarità nei programmi cofinanziati dal FEASR anche presso persone che non ne sono esse stesse i beneficiari dichiarati, come risulterebbe in particolare dall’articolo 54, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 1306/2013.

37

Il giudice del rinvio aggiunge che accettare una situazione in cui lo scioglimento o l’insolvenza di una persona giuridica beneficiaria renderebbe sempre impossibile, in sostanza, il recupero di un aiuto indebitamente versato a seguito di un’irregolarità commessa deliberatamente arrecherebbe grave pregiudizio agli interessi finanziari dell’Unione.

38

In secondo luogo, il giudice del rinvio rileva che R.M. ed E.M. non erano soltanto i rappresentanti della società X, ma agivano anche a rotazione come unico socio di tale società al momento in cui le frodi sono state commesse, considerato che R.M. era stato l’unico socio e l’unico gestore della stessa società tra il 10 novembre 2005 e il 18 dicembre 2015 ed E.M. aveva assunto queste due funzioni a partire da quest’ultima data fino alla cancellazione della società X dal registro delle imprese. R.M. avrebbe tuttavia continuato ad agire a nome di tale società sulla base di un mandato conferito da E.M., anche dopo aver ceduto le sue quote sociali ed essersi dimesso dalla gestione di detta società. Occorrerebbe altresì tener conto del fatto che R.M. ed E.M. formavano una coppia sposata durante il periodo nel quale la società X ha ottenuto gli aiuti di cui trattasi, cosicché si dovrebbe ritenere che R.M. ed E.M. fossero i beneficiari effettivi di tale società, di cui essi dirigevano e controllavano l’attività.

39

Si porrebbe quindi la questione se tali elementi possano essere considerati sufficienti per qualificare non solo la società X, ma anche R.M. ed E.M. come beneficiari degli aiuti di cui trattasi. In tal caso, non sarebbe necessario basarsi, a titolo complementare, sull’articolo 7 del regolamento n. 2988/95 per recuperarli.

40

In tali circostanze, la Riigikohus (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se, in circostanze come quelle del procedimento principale, emerga dall’articolo 7 del [regolamento n. 2988/95], in combinato disposto con gli articoli 56, paragrafo 1, e 54, paragrafo 1, del [regolamento n. 1306/2013], e con l’articolo 35, paragrafo 6, del [regolamento delegato n. 640/2014], un fondamento avente efficacia giuridica diretta per chiedere ai rappresentanti di una persona giuridica beneficiaria, che hanno fornito intenzionalmente false dichiarazioni al fine di ottenere con la frode una sovvenzione, la restituzione di tali aiuti finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ottenuti in modo fraudolento.

2)

Se, in circostanze come quelle del procedimento principale, nelle quali, a seguito di una frode, un aiuto finanziato dal FEASR è stato stanziato e versato a una società a responsabilità limitata (società estone), siano considerati beneficiari ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, e dell’articolo 35, paragrafo 6, del regolamento delegato n. 640/2014, anche i rappresentanti della società beneficiaria che hanno commesso la frode e che, al momento dell’ottenimento fraudolento dell’aiuto, erano nel contempo i titolari effettivi di tale società».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

41

Secondo una costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Il fatto che un giudice nazionale abbia, sul piano formale, formulato una questione pregiudiziale facendo riferimento a talune disposizioni del diritto dell’Unione non osta a che la Corte fornisca a detto giudice tutti gli elementi di interpretazione che possono essere utili per la soluzione della causa di cui è investito, indipendentemente dalla circostanza che esso vi abbia fatto o no riferimento nell’enunciazione delle sue questioni. A tal proposito, la Corte è tenuta a trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e in particolare dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (sentenza del 21 settembre 2023, Juan,C‑164/22, EU:C:2023:684, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

42

Occorre ricordare, in proposito, che, in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95, qualsiasi irregolarità comporta, in linea generale, e nel caso in cui un aiuto sia stato indebitamente percepito, l’obbligo di rimborsare l’aiuto stesso. L’articolo 7 di tale regolamento prevede che una siffatta misura amministrativa possa applicarsi anche alle persone che hanno partecipato all’esecuzione dell’irregolarità di cui trattasi, nonché a quelle tenute a rispondere dell’irregolarità o ad evitare che essa sia commessa.

43

Orbene, dalla giurisprudenza della Corte emerge che il regolamento n. 2988/95 si limita a fissare le regole generali per i controlli e le sanzioni allo scopo di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione. Un recupero di fondi mal utilizzati deve essere effettuato sulla base di altre disposizioni, vale a dire, se del caso, sulla base di disposizioni settoriali (sentenza del 26 maggio 2016, Județul Neamț e Județul Bacău, C‑260/14 e C‑261/14, EU:C:2016:360, punto 32 nonché giurisprudenza ivi citata).

44

Da tale giurisprudenza risulta altresì che, qualora il recupero delle somme indebitamente versate nell’ambito di un programma di aiuto, approvato e cofinanziato dal FEASR a titolo del periodo di programmazione 2007-2013, intervenga dopo la fine di tale periodo di programmazione, ossia dopo il 1o gennaio 2014, tale recupero deve fondarsi sulle disposizioni del regolamento n. 1306/2013 (sentenza del 18 gennaio 2024, Askos Properties,C‑656/22, EU:C:2024:56, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

45

Nel caso di specie, dato che gli aiuti di cui trattasi hanno beneficiato di un finanziamento da parte del FEASR, il recupero di siffatti aiuti deve essere fondato sull’articolo 56 di tale regolamento, in quanto tale disposizione prevede, come risulta dal suo titolo, disposizioni specifiche per il FEASR.

46

Detta disposizione, la quale prevede che, per quanto riguarda il FEASR, gli Stati membri effettuano le rettifiche finanziarie risultanti da irregolarità o negligenze individuate nelle operazioni o nei programmi di sviluppo rurale mediante la soppressione totale o parziale del finanziamento dell’Unione in questione, deve essere letta in combinato disposto con, da un lato, l’articolo 54, paragrafo 1, di tale regolamento, il quale dispone, in via generale, che, per qualsiasi pagamento indebito risultante da irregolarità o negligenze, gli Stati membri esigono il recupero presso il beneficiario e, dall’altro, l’articolo 35, paragrafo 6, prima frase, del regolamento delegato n. 640/2014, il quale precisa che l’aiuto è revocato integralmente qualora sia accertato che il beneficiario ha fornito elementi di prova falsi al fine di ricevere tale aiuto.

47

In tali circostanze, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 28 delle sue conclusioni, occorre considerare che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 56, primo comma, del regolamento n. 1306/2013, letto, da un lato, in combinato disposto con l’articolo 54 di tale regolamento nonché con l’articolo 35, paragrafo 6, prima frase, del regolamento delegato n. 640/2014, e, dall’altro, alla luce dell’articolo 7 del regolamento n. 2988/95, debba essere interpretato nel senso che il recupero di un aiuto finanziato dal FEASR e che è stato indebitamente percepito a seguito di manovre fraudolente può essere perseguito a carico non solo del beneficiario di tale aiuto, ma anche delle persone che, senza poter essere considerate beneficiarie di detto aiuto, abbiano deliberatamente fornito false informazioni ai fini del suo ottenimento.

48

Per rispondere a tale questione, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 13 luglio 2023, G GmbH,C‑134/22, EU:C:2023:567, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

49

Per quanto riguarda, in primo luogo, il tenore letterale delle disposizioni pertinenti del regolamento n. 1306/2013 e del regolamento delegato n. 640/2014, occorre rilevare che esso non consente, di per sé, di determinare se il rimborso di un aiuto indebito previsto da tali disposizioni possa essere richiesto a persone diverse dagli operatori economici che hanno commesso l’irregolarità di cui trattasi.

50

Infatti, sebbene l’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 disponga che il recupero di qualsiasi pagamento indebito debba essere richiesto «al beneficiario», l’articolo 56 di tale regolamento si limita a indicare la destinazione degli importi recuperati dagli Stati membri, senza tuttavia precisare le persone a carico delle quali tale recupero deve essere effettuato. Quanto all’articolo 35, paragrafo 6, del regolamento delegato n. 640/2014, pur facendo riferimento al «beneficiario» dell’aiuto, neppure esso contiene una siffatta indicazione.

51

In secondo luogo, per quanto concerne il contesto in cui dette disposizioni pertinenti si inseriscono, occorre ricordare, da un lato, che il considerando 39 del regolamento n. 1306/2013 sottolinea la necessità per gli Stati membri di prevenire, accertare e trattare adeguatamente qualsiasi irregolarità e che occorre, a tal fine, che questi ultimi applichino il regolamento n. 2988/95. Ne consegue, come rilevato dal governo danese nelle sue osservazioni scritte, che occorre interpretare le disposizioni del regolamento n. 1306/2013 conformemente alle norme generali del regolamento n. 2988/95.

52

Dall’altro lato, nella misura in cui l’articolo 54, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 1306/2013 consente agli Stati membri di non perseguire il recupero di un aiuto indebitamente percepito a causa di un’irregolarità qualora quest’ultimo si riveli impossibile a causa dell’insolvenza del debitore «o delle persone giuridicamente responsabili dell’irregolarità», occorre rilevare che tale disposizione sarebbe privata di effetto utile, per quanto riguarda queste ultime persone, se non fosse possibile perseguire il recupero dell’aiuto di cui trattasi anche a carico di tali persone.

53

In terzo luogo, per quanto riguarda gli obiettivi della normativa di cui trattasi, occorre rilevare che, prevedendo un obbligo degli Stati membri di procedere al recupero di un aiuto indebitamente percepito a causa di un’irregolarità, a meno che sussistano motivi legittimi per non procedere a tale recupero, gli articoli 54 e 56 del regolamento n. 1306/2013 nonché l’articolo 35, paragrafo 6, del regolamento delegato n. 640/2014 perseguono l’obiettivo di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, come confermato dall’articolo 58, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1306/2013. Orbene, la possibilità di perseguire il recupero di un aiuto indebitamente percepito a carico non solo del suo beneficiario, ma anche, conformemente all’articolo 7 del regolamento n. 2988/95, delle «persone che hanno partecipato all’esecuzione dell’irregolarità, nonché [di] quelle tenute a rispondere della medesima o a evitare che sia commessa», è manifestamente idonea a contribuire alla realizzazione di tale obiettivo, in particolare quando il beneficiario è una persona giuridica che non esiste più o non dispone di risorse sufficienti per rimborsare tale aiuto. Tale interpretazione si giustifica, più in particolare, alla luce dell’obiettivo di efficacia della lotta contro la frode, di cui al quarto considerando del regolamento n. 2988/95.

54

Ne consegue che l’interpretazione dell’articolo 56, primo comma, del regolamento n. 1306/2013, in combinato disposto con l’articolo 54, paragrafo 1, di tale regolamento, con l’articolo 35, paragrafo 6, prima frase, del regolamento delegato n. 640/2014, e alla luce dell’articolo 7 del regolamento n. 2988/95, nonché, in considerazione dell’obiettivo della normativa di cui esso fa parte, porta a ritenere che detto articolo consenta che il recupero di un aiuto finanziato dal FEASR e indebitamente percepito a seguito di manovre fraudolente possa essere perseguito non solo nei confronti del beneficiario di tale aiuto, ma anche delle persone che, senza poter essere considerate beneficiarie di detto aiuto, hanno deliberatamente fornito false informazioni ai fini del suo ottenimento.

55

Occorre tuttavia verificare se una siffatta interpretazione rispetti il principio della certezza del diritto, in quanto la Corte ha dichiarato che la revoca degli importi indebitamente versati può essere effettuata solo in conformità a tale principio, il quale esige che una normativa dell’Unione consenta agli interessati di conoscere con esattezza la portata degli obblighi che essa impone loro (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2014, Somvao,C‑599/13, EU:C:2014:2462, punti 5051 nonché giurisprudenza ivi citata).

56

A tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, nell’ambito della PAC, quando il legislatore dell’Unione fissa condizioni di ammissibilità per la concessione di un aiuto, l’esclusione derivante dall’inosservanza di una di tali condizioni non costituisce una sanzione, bensì la semplice conseguenza del mancato rispetto di dette condizioni previste dalla legge (sentenza del 13 dicembre 2012, FranceAgriMer,C‑670/11, EU:C:2012:807, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).

57

Pertanto, l’obbligo di restituire un beneficio indebitamente percepito tramite una pratica irregolare non viola il principio di legalità. Infatti, la constatazione che le condizioni richieste per l’ottenimento del vantaggio risultante dal diritto dell’Unione sono state create artificiosamente rende in ogni caso indebito il vantaggio conseguito e giustifica, pertanto, l’obbligo di restituirlo (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2012, FranceAgriMer,C‑670/11, EU:C:2012:807, punti da 63 a 6567 nonché giurisprudenza ivi citata).

58

A tal riguardo, l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 2988/95 dispone espressamente che le misure di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, compreso in particolare l’obbligo di rimborsare l’aiuto indebitamente percepito, non sono considerate sanzioni.

59

Orbene, per quanto riguarda le persone diverse dal beneficiario di cui all’articolo 7 del regolamento n. 2988/95, l’obbligo di rimborsare l’aiuto di cui trattasi costituisce un obbligo a parte, che si aggiunge all’obbligo di rimborso che incombe al beneficiario.

60

In tale contesto, occorre constatare che la normativa pertinente nel caso di specie è sufficientemente chiara per quanto riguarda l’esistenza di un obbligo di rimborso di aiuto per le persone che, senza essere i beneficiari di un aiuto che ha beneficiato di un finanziamento da parte del FEASR, hanno deliberatamente fornito false informazioni al fine di ottenerlo, in particolare nel caso in cui il beneficiario dell’aiuto di cui trattasi o il suo eventuale avente causa non sia in grado di rimborsare l’importo in questione.

61

Infatti, sebbene l’articolo 56 del regolamento n. 1306/2013 non preveda esplicitamente un siffatto obbligo, esso deve essere letto alla luce del considerando 39 di quest’ultimo, il quale indica chiaramente che gli Stati membri prevengono, accertano e trattano adeguatamente qualsiasi irregolarità da parte dei beneficiari e che a tal fine si applica il regolamento n. 2988/95. Inoltre, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento fa esplicito riferimento al regolamento n. 2988/95 per quanto riguarda la definizione del termine «irregolarità». Orbene, in forza dell’articolo 7 del regolamento n. 2988/95, come risulta dal punto 42 della presente sentenza, il rimborso dell’aiuto può essere posto a carico anche delle persone che hanno partecipato all’esecuzione dell’irregolarità di cui trattasi.

62

Ne consegue che persone come quelle di cui trattasi nel procedimento principale che, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare al riguardo, hanno deliberatamente fornito false informazioni per ottenere un aiuto finanziato dal FEASR, devono quindi aspettarsi che il rimborso di quest’ultimo possa essere loro chiesto. Pertanto, il fatto di chiedere a tali persone di rimborsare un siffatto aiuto indebitamente percepito non viola il principio della certezza del diritto.

63

Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 56, primo comma, del regolamento n. 1306/2013, letto, da un lato, in combinato disposto con l’articolo 54, paragrafo 1, di tale regolamento nonché con l’articolo 35, paragrafo 6, prima frase, del regolamento delegato n. 640/2014, e, dall’altro, alla luce dell’articolo 7 del regolamento n. 2988/95, deve essere interpretato nel senso che il recupero di un aiuto finanziato dal FEASR e che è stato indebitamente percepito a seguito di manovre fraudolente può essere perseguito a carico non solo del beneficiario di tale aiuto, ma anche delle persone che, senza poter essere considerate beneficiarie di detto aiuto, hanno deliberatamente fornito false informazioni ai fini del suo ottenimento.

Sulla seconda questione

64

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 e l’articolo 35, paragrafo 6, del regolamento delegato n. 640/2014 debbano essere interpretati nel senso che, qualora una persona giuridica abbia ottenuto un aiuto agricolo a seguito di atti fraudolenti imputabili ai suoi rappresentanti, questi ultimi, nella misura in cui, di fatto, sono tali rappresentanti a percepire gli utili generati da tale persona giuridica, possono essere considerati «beneficiari» di tale aiuto, ai sensi di tali disposizioni.

65

La nozione di «beneficiario» è definita all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 1, del regolamento delegato n. 640/2014, che integra il regolamento n. 1306/2013, come riferita all’agricoltore quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1307/2013, al beneficiario soggetto alla condizionalità ai sensi dell’articolo 92 del regolamento n. 1306/2013 e/o al beneficiario di un sostegno nell’ambito dello sviluppo rurale di cui all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento n. 1303/2013.

66

È giocoforza constatare, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, che R.M. ed E.M., in qualità di rappresentanti della società X che ha ottenuto l’aiuto di cui trattasi, non rientrano in nessuna di queste tre categorie di persone.

67

Se è vero che, come risulta dalla risposta alla prima questione, il recupero di un aiuto finanziato dal FEASR e che è stato indebitamente percepito da una persona giuridica a seguito di manovre fraudolente imputabili ai rappresentanti di quest’ultima può parimenti essere perseguito a carico di tali rappresentanti, resta il fatto che da tale risposta non si può dedurre che detti rappresentanti possano essere qualificati come «beneficiari», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 1, del regolamento delegato n. 640/2014, qualora le condizioni previste, a tal fine, da tale disposizione non siano soddisfatte. Al contrario, come risulta in particolare dal punto 62 della presente sentenza, questi stessi rappresentanti possono essere tenuti a rimborsare un siffatto aiuto, anche qualora abbiano agito in nome di tale persona giuridica senza avere tale qualità di «beneficiario».

68

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 35, paragrafo 6, del regolamento delegato n. 640/2014 deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui una persona giuridica abbia ottenuto un aiuto agricolo a seguito di manovre fraudolente imputabili ai suoi rappresentanti, questi ultimi non possono tuttavia essere considerati «beneficiari» di tale aiuto, ai sensi di tale disposizione, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 1, di tale regolamento delegato, qualora essi non rientrino in alcuna delle tre categorie di persone contemplate da quest’ultima disposizione, e ciò anche se, di fatto, sono tali rappresentanti a percepire gli utili generati da tale persona giuridica.

Sulle spese

69

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 56, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, letto, da un lato, in combinato disposto con l’articolo 54, paragrafo 1, di tale regolamento nonché con l’articolo 35, paragrafo 6, prima frase, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, e, dall’altro, alla luce dell’articolo 7 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità,

deve essere interpretato nel senso che:

il recupero di un aiuto finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che è stato indebitamente percepito a seguito di manovre fraudolente può essere perseguito a carico non solo del beneficiario di tale aiuto, ma anche delle persone che, senza poter essere considerate beneficiarie di detto aiuto, hanno deliberatamente fornito false informazioni ai fini del suo ottenimento.

 

2)

L’articolo 35, paragrafo 6, del regolamento delegato n. 640/2014

deve essere interpretato nel senso che:

nel caso in cui una persona giuridica abbia ottenuto un aiuto agricolo a seguito di manovre fraudolente imputabili ai suoi rappresentanti, questi ultimi non possono tuttavia essere considerati «beneficiari» di tale aiuto, ai sensi di tale disposizione, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 1, di tale regolamento delegato, qualora essi non rientrino in alcuna delle tre categorie di persone contemplate da quest’ultima disposizione, e ciò anche se, di fatto, sono tali rappresentanti a percepire gli utili generati da tale persona giuridica.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’estone.