Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

4 luglio 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, punto 2) – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui il danno si è concretizzato – Intesa dichiarata contraria all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo – Società figlie stabilite in diversi Stati membri – Danno diretto subito esclusivamente dalle società figlie – Azione di risarcimento danni intentata dalla società madre – Nozione di “unità economica”»

Nella causa C‑425/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Kúria (Corte suprema, Ungheria), con decisione del 7 giugno 2022, pervenuta in cancelleria il 28 giugno 2022, nel procedimento

La MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.

contro

Mercedes-Benz Group AG,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Quinta Sezione, M. Ilešič (relatore), I. Jarukaitis e D. Gratsias, giudici,

avvocato generale: N. Emiliou

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt., da G. Kutai, D. Petrányi e Sz. Szendrő, ügyvédek;

–        per Mercedes-Benz Group AG, da K. Hetényi, M. Kovács e A. Turi, ügyvédek, M. Kocí e C. von Köckritz, Rechtsanwälte;

–        per il governo ceco, da M. Smolek, A. Edelmannová e J. Vláčil, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da V. Bottka, G. Meessen e S. Noë, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 febbraio 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (in prosieguo: la «MOL») e Mercedes-Benz Group AG, relativamente ad una richiesta di risarcimento presentata dalla MOL per il danno che essa ritiene di aver subito a causa di pratiche anticoncorrenziali di Mercedes-Benz Group commesse in violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l’«accordo SEE»).

 Contesto normativo

 Regolamento (CE) n. 864/2007

3        Il considerando 7 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU 2007, L 199, pag. 40) è così formulato:

«Il campo di applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il [regolamento n. 1215/2012] e con gli strumenti relativi alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali».

4        L’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento, intitolato «Concorrenza sleale e atti limitativi della libera concorrenza», prevede quanto segue:

«La legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale che deriva da una restrizione della concorrenza è quella del paese sul cui mercato la restrizione ha o potrebbe avere effetto».

 Regolamento n. 1215/2012

5        I considerando 15 e 16 del regolamento n. 1215/2012 così recitano:

«(15)      È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

(16)      Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L’esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. Tale aspetto è importante soprattutto nelle controversie in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della privacy e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione».

6        Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento:

«A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

7        L’articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento prevede quanto segue:

«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del [capo II]».

8        Il capo II del regolamento n. 1215/2012, intitolato «Competenza», include, in particolare, una sezione 2, intitolata «Competenze speciali». L’articolo 7, punto 2, di tale regolamento, contenuto in detta sezione 2, è così formulato:

«Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

(...)

2)      in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

9        La MOL, un’impresa stabilita in Ungheria, titolare di partecipazioni di controllo in varie società figlie stabilite in diversi Stati membri, vale a dire la Moltrans Kft., stabilita in Ungheria, la INA d.d., stabilita in Croazia, la Panta Distribuzione SpA e la Nelsa Srl, stabilite in Italia, la Roth Energie GmbH, stabilita in Austria, nonché la Slovnaft a.s., stabilita in Slovacchia.

10      Il 19 luglio 2016, la Commissione adottava la decisione C(2016) 4673 final, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39523 – Autocarri) (GU 2017, C 108, pag. 6).

11      Con tale decisione, la Commissione ha constatato l’esistenza di un’intesa alla quale hanno preso parte Mercedes-Benz Group e quindici costruttori internazionali di autocarri. Essa ha ritenuto che tale intesa, avente ad oggetto un’intesa consistente nel concordare prezzi di listino lordi per gli autocarri medi e pesanti, costituisse un’infrazione continua dei divieti di cui all’articolo 101 del TFUE e all’articolo 53 dell’Accordo SEE, che vietano le intese e le altre pratiche commerciali restrittive. La Commissione ha ritenuto che tale infrazione fosse durata tra il 17 gennaio 1997 e il 18 gennaio 2011 e si fosse estesa all’intero Spazio economico europeo.

12      Le società figlie della MOL hanno indirettamente acquistato, o locato in leasing, un totale di 71 autocarri da Mercedes-Benz Group nel corso della durata di tale infrazione.

13      Il 14 ottobre 2019 la MOL ha proposto un’azione di risarcimento danni nei confronti di Mercedes-Benz Group dinanzi alla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria), a sostegno della quale essa ha affermato di aver subito un danno pari ai costi aggiuntivi che le sue società figlie hanno indebitamente pagato a causa del comportamento anticoncorrenziale sanzionato dalla Commissione.

14      Nell’ambito di tale domanda, la MOL si è basata sulla nozione di «unità economica». Essa ha quindi invocato la competenza internazionale dei giudici ungheresi sulla base dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, sostenendo che la sua sede sociale, in quanto centro degli interessi economici e patrimoniali del gruppo di imprese, che essa forma con le sue società figlie, è il luogo in cui si è verificato l’«evento dannoso», ai sensi della disposizione in parola.

15      Mercedes-Benz Group ha sollevato eccezione di incompetenza, contestando il fatto che la disposizione invocata potesse fondare la competenza del giudice.

16      La Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) ha accolto tale eccezione, osservando che la norma speciale sulla competenza di cui all’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 doveva essere interpretata restrittivamente e poteva essere applicata solo in presenza di un collegamento particolarmente stretto tra il giudice adito e l’oggetto della controversia. A detto proposito, essa ha constatato che non era la MOL ad aver pagato i prezzi artificiosamente elevati, bensì le sue società figlie stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, le quali sono state quindi danneggiate dalla distorsione della concorrenza di cui si tratta. Il danno subito dalla MOL presentava, dal canto suo, un carattere puramente finanziario, il che non consentiva di equiparare la sede sociale della MOL al luogo in cui l’evento dannoso era avvenuto, ai sensi dell’articolo 7, punto 2, di tale regolamento, e non era sufficiente a riconoscere la competenza del giudice ungherese.

17      La decisione di tale giudice è stata confermata in appello dalla Fővárosi Ítélőtábla (Corte d’appello regionale di Budapest, Ungheria), la quale ha dichiarato che, secondo la giurisprudenza della Corte, la teoria dell’unità economica è applicabile solo al fine di accertare una responsabilità per violazione del diritto della concorrenza e che, in sostanza, la parte lesa non può avvalersene ai fini della determinazione del foro. Essa rileva che, conformemente alla sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335), la competenza ai sensi dell’articolo 7, punto 2, di detto regolamento doveva essere determinata in funzione della sede dell’impresa lesa e non di quella della sua società madre.

18      La MOL ha proposto ricorso per cassazione dinanzi alla Kúria (Corte suprema, Ungheria) e ha chiesto a tale giudice di annullare l’ordinanza emessa dalla Fővárosi Ítélőtábla (Corte d’appello regionale di Budapest) e di proseguire il procedimento dinanzi ai giudici precedentemente aditi.

19      La MOL ha affermato, in sostanza, che la teoria dell’unità economica sia rilevante ai fini della valutazione della competenza dei giudici ungheresi nel procedimento principale e che, in quanto detentrice esclusiva del controllo del gruppo di imprese che forma con le sue società figlie, essa è direttamente coinvolta nel funzionamento, in utile o in perdita, di queste ultime.

20      Mercedes-Benz Group ha risposto che la ricorrente nel procedimento principale non aveva acquistato nessuno degli autocarri oggetto dell’intesa di cui si tratta e che non aveva quindi subito alcun danno. Inoltre, ha sostenuto che la teoria dell’unità economica non è applicabile per determinare la competenza dei giudici ungheresi e che un siffatto approccio non è suffragato dalla giurisprudenza della Corte.

21      A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva che la giurisprudenza della Corte consente alla vittima di una pratica anticoncorrenziale di proporre un’azione di risarcimento dei danni contro l’una o l’altra entità giuridica che formano un’unità economica. Tuttavia, la Corte non si sarebbe ancora pronunciata, nell’ambito dell’interpretazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, sulla questione se la teoria dell’unità economica possa essere validamente invocata qualora detta unità sia la vittima e non l’autore dell’infrazione anticoncorrenziale.

22      In tale contesto, la Kúria (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se, nel caso in cui una società madre promuova un’azione di risarcimento dei danni a causa di un comportamento anticoncorrenziale di un’altra società al fine di ottenere il risarcimento dei danni prodotti da tale comportamento esclusivamente alle sue società figlie, il foro competente sia determinato dalla sede della società madre, in quanto luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto, ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del [regolamento n. 1215/2012].

2)      Se, ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, punto 2, del [regolamento n. 1215/2012], sia rilevante il fatto che, all’epoca dei vari acquisti oggetto della controversia, non tutte le società figlie appartenevano al gruppo di società della società madre».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

23      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» comprende la sede legale di una società madre che intenta un’azione di risarcimento dei danni subiti esclusivamente dalle sue società figlie a causa del comportamento anticoncorrenziale di un terzo, ai sensi dell’articolo 101 TFUE, se si sostiene che tale società madre e tali società figlie fanno parte della stessa unità economica.

24      In via preliminare, occorre ricordare che, come risulta da giurisprudenza costante, l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione richiede che si tenga conto non soltanto della sua formulazione, ma anche del contesto in cui essa si inserisce nonché degli obiettivi e della finalità che persegue l’atto di cui essa fa parte (v., in particolare, sentenza dell’8 febbraio 2024, Inkreal, C‑566/22, EU:C:2024:123, punto 15).

25      Per quanto riguarda i termini dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, da tale disposizione risulta che una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto».

26      La Corte ha ripetutamente dichiarato che la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto», ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), che corrisponde all’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, riguarda sia il luogo in cui si è concretizzato il danno sia quello dell’evento generatore di tale danno, di modo che il convenuto può essere citato, a scelta dell’attore, dinanzi ai giudici dell’uno o dell’altro luogo (sentenza del 15 luglio 2021, Volvo e a., C‑30/20, EU:C:2021:604, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

27      La Corte ha già avuto l’opportunità di precisare, nella sentenza del 29 luglio 2019, Tibor-Trans (C‑451/18, EU:C:2019:635, punto 33), la quale riguardava la stessa infrazione alle regole della concorrenza di cui si tratta nel procedimento principale, che, qualora il mercato interessato dalla condotta anticoncorrenziale si trovi nello Stato membro sul cui territorio è presumibilmente avvenuto il danno asserito, occorre ritenere che il luogo in cui si è concretizzato il danno, ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, si trovi in tale Stato membro (v. altresì, in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Volvo e a., C‑30/20, EU:C:2021:604, punto 31).

28      Peraltro, la Corte ha statuito che l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» non può essere interpretata estensivamente al punto da comprendere qualsiasi luogo in cui possano essere avvertite le conseguenze lesive di un fatto che ha causato un danno effettivamente avvenuto in un altro luogo. Di conseguenza, essa ha precisato che tale nozione non può essere interpretata nel senso che essa comprende il luogo in cui la vittima sostiene di aver patito un pregiudizio patrimoniale in conseguenza di un danno iniziale verificatosi e da essa subito in un altro Stato (sentenza del 29 luglio 2019, Tibor-Trans, C‑451/18, EU:C:2019:635, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

29      La Corte ha parimenti dichiarato che un danno che è solo la conseguenza indiretta del pregiudizio inizialmente subito da altri soggetti che sono direttamente vittime del danno prodottosi in un luogo diverso da quello in cui la vittima indiretta ha successivamente subito il danno non può fondare la competenza giurisdizionale ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Tibor-Trans, C‑451/18, EU:C:2019:635, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

30      Dalla decisione di rinvio risulta che, nel caso di specie, solo le società figlie, stabilite in diversi Stati membri, hanno subito direttamente il danno lamentato dalla MOL, ossia il costo aggiuntivo pagato a causa dei prezzi artificiosamente elevati applicati per l’acquisto o il leasing dei 71 autocarri di cui si tratta nel procedimento principale a seguito di accordi collusivi costitutivi di un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE.

31      Pertanto, occorre constatare che è internazionalmente e territorialmente competente, in base al luogo in cui si è concretizzato il danno di cui si tratti nel procedimento principale, vuoi il giudice nella cui circoscrizione la società figlia che si ritiene lesa ha acquistato o ha locato in leasing i beni interessati da detti accordi, vuoi, in caso di acquisti o di leasing effettuati da tale società figlia in più luoghi, il giudice nella cui giurisdizione si trova la sua sede sociale.

32      Sebbene la MOL non abbia essa stessa acquistato tali autocarri né, pertanto, subito un danno diretto a causa di detta infrazione, essa afferma che la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» deve essere interpretata alla luce della nozione di «unità economica» utilizzata nel diritto della concorrenza.

33      A tal riguardo, va osservato che si ritiene generalmente che una società madre e la sua società figlia costituiscano un’unità economica quando, in sostanza, quest’ultima è soggetta ad un’influenza determinante della prima e non agisce in modo autonomo (v., in tal senso, sentenze del 27 aprile 2017, Akzo Nobel e a./Commissione, C‑516/15 P, EU:C:2017:314, punti 52 e 53, nonché del 6 ottobre 2021, Sumal, C‑882/19, EU:C:2021:800, punto 43).

34      In una situazione del genere, il gruppo nel suo complesso sarà considerato come un’«impresa» a cui sono rivolte le norme del diritto della concorrenza che i membri del gruppo, nel loro insieme, devono rispettare, dando origine a una responsabilità solidale (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal, C‑882/19, EU:C:2021:800, punti da 39 a 44 e giurisprudenza ivi citata).

35      Nel caso di specie, la MOL sostiene che, poiché l’infrazione al diritto della concorrenza comporta una responsabilità solidale all’interno dell’unità economica nel suo insieme, dovrebbe imporsi un’applicazione inversa dello stesso principio nel caso di una domanda di risarcimento del danno risultante da un’infrazione al diritto della concorrenza che interessa un membro dell’unità economica.

36      Secondo la MOL, la nozione di «unità economica» non può avere un significato diverso a seconda che l’impresa interessata sia nella posizione di attore o di convenuto. Di conseguenza, il luogo della sede sociale della società madre dovrebbe essere considerata come il «luogo della concretizzazione del danno», ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, anche se il danno diretto è stato subito esclusivamente dalle società figlie della società in parola.

37      Come indicato dall’avvocato generale ai paragrafi da 71 a 73 delle sue conclusioni, occorre rilevare che, anzitutto, l’argomento dedotto dalla MOL non è suffragato dalla giurisprudenza della Corte. Tale argomento, poi, è in contraddizione con i principi sottesi alla norma sulla competenza di cui all’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, ossia agli obiettivi di prossimità e di prevedibilità delle norme sulla competenza, e di coerenza tra il foro e la legge applicabile. Infine, la possibilità di chiedere il risarcimento del danno causato da un’infrazione al diritto della concorrenza non è ostacolata dall’inapplicabilità della teoria dell’unità economica per la determinazione del «luogo della concretizzazione del danno» ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, in condizioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale.

38      Per quanto riguarda gli obiettivi di prossimità e di prevedibilità delle regole di competenza, risulta dalla giurisprudenza costante della Corte, da un lato, che i giudici dello Stato membro in cui si trova il mercato interessato sono i più idonei a esaminare tali ricorsi per risarcimento danni e, dall’altro, che un operatore economico che mette in atto condotte anticoncorrenziali può ragionevolmente aspettarsi di essere citato dinanzi ai giudici del luogo in cui le sue condotte hanno falsato le regole di una sana concorrenza (sentenza del 29 luglio 2019, Tibor-Trans, C‑451/18, EU:C:2019:635, punto 34).

39      Inoltre, conformemente al considerando 15 del regolamento n. 1215/2012, le norme sulla competenza dovrebbero basarsi sul principio della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto ai sensi dell’articolo 4 di tale regolamento.

40      Per quanto riguarda l’obiettivo di coerenza tra il foro e la legge applicabile, la Corte ha dichiarato che una determinazione secondo la quale il luogo in cui si è verificato il danno si trova nel mercato interessato è altresì conforme ai requisiti di coerenza di cui al considerando 7 del regolamento n. 864/2007, in quanto, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento, la legge applicabile in caso di azioni di risarcimento del danno in relazione a una restrizione della concorrenza è quella del paese sul cui mercato la restrizione ha o potrebbe avere effetto (sentenza del 15 luglio 2021, Volvo e a., C‑30/20, EU:C:2021:604, punti 31 e 32 e giurisprudenza ivi citata).

41      Per quanto riguarda, inoltre, l’argomento relativo all’ostacolo alla possibilità di chiedere il risarcimento del danno risultante da un’infrazione al diritto della concorrenza, che deriverebbe dall’inapplicabilità della nozione di «unità economica» per la determinazione del «luogo della concretizzazione del danno» ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, occorre constatare, al pari dell’avvocato generale al paragrafo 97 delle sue conclusioni, che le norme sulla competenza non impediscono alle asserite vittime di un comportamento anticoncorrenziale di far valere i loro diritti risarcitori.

42      Secondo la regola principale del foro che risulta dal regolamento n. 1215/2012, le vittime di una siffatta infrazione possono sempre adire il giudice del luogo del domicilio dell’autore dell’infrazione, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento.

43      Tuttavia, come ricordato al punto 27 della presente sentenza, l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 consente di adire nell’ambito del mercato interessato da accordi collusivi sulla fissazione e sull’aumento dei prezzi dei beni il giudice nel cui ambito di competenza territoriale l’impresa che si ritiene lesa ha acquistato i beni interessati da detti accordi, oppure, nel caso di acquisti effettuati da tale impresa in più luoghi, il giudice nel cui ambito di competenza territoriale si trova la sede sociale di quest’ultima. (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Volvo e a., C‑30/20, EU:C:2021:604, punto 43).

44      Pertanto, gli obiettivi di prossimità e di prevedibilità delle norme sulla competenza e di coerenza tra il foro e la legge applicabile nonché l’assenza di ostacoli alla possibilità di chiedere il risarcimento del danno risultante da un’infrazione al diritto della concorrenza riguardante un membro dell’unità economica ostano a un’applicazione inversa della nozione di «unità economica» per la determinazione del luogo in cui il danno si è concretizzato ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012.

45      Inoltre, la Corte ha dichiarato che l’obiettivo di certezza del diritto esige che il giudice nazionale adito possa pronunciarsi agevolmente sulla propria competenza, senza essere costretto a procedere all’esame della causa nel merito (sentenze del 28 gennaio 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 61, e dell’8 febbraio 2024, Inkreal, C‑566/22, EU:C:2024:123, punto 27).

46      Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» non comprende la sede sociale della società madre che propone un’azione di risarcimento dei danni subiti esclusivamente dalle sue società figlie a causa della condotta anticoncorrenziale di un terzo, costitutiva di una violazione dell’articolo 101 TFUE, anche qualora si affermi che tale società madre e tali società figlie fanno parte della stessa unità economica.

 Sulla seconda questione

47      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio si interroga, in sostanza, sulla rilevanza, ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, della circostanza che, al momento dell’acquisto di talune merci oggetto di un’infrazione all’articolo 101 TFUE, le società figlie interessate non erano ancora controllate dalla società madre.

48      Occorre rilevare che tale questione muove dalla premessa secondo cui l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 potrebbe essere interpretato nel senso che la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» può riferirsi alla sede sociale della società madre che propone un’azione di risarcimento dei danni diretti subiti dalle sue società figlie a causa del comportamento anticoncorrenziale di un terzo.

49      Tenuto conto della soluzione della prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.

 Sulle spese

50      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,

deve essere interpretato nel senso che:

la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» non comprende la sede legale di una società madre che propone un’azione di risarcimento dei danni subiti esclusivamente dalle sue società figlie a causa della condotta anticoncorrenziale di un terzo, costitutiva di una violazione dell’articolo 101 TFUE, anche qualora si affermi che tale società madre e tali figlie fanno parte della stessa unità economica.

Firme


*      Lingua processuale: l’ungherese.