SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

9 marzo 2023 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Lavorazione, presentazione e vendita di prodotti del tabacco – Direttiva 2014/40/UE – Etichettatura e confezionamento – Articolo 2, punto 40 – Nozione di “immissione sul mercato” – Articolo 8, paragrafo 3 – Avvertenze relative alla salute che devono figurare su ciascuna confezione unitaria di un prodotto del tabacco nonché su qualsiasi imballaggio esterno – Divieto di dissimulazione – Distributore automatico di pacchetti di sigarette – Pacchetti di sigarette non visibili dall’esterno»

Nella causa C‑356/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 24 febbraio 2022, pervenuta in cancelleria il 2 giugno 2022, nel procedimento

Pro Rauchfrei eV

contro

JS eK,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, D. Gratsias (relatore), M. Ilešič, I. Jarukaitis e Z. Csehi, giudici,

avvocato generale: L. Medina

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la JS eK, da A. Meisterernst, Rechtsanwalt;

per la Commissione europea, da E. Schmidt, F. van Schaik e H. van Vliet, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU 2014, L 127, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Pro Rauchfrei eV e la JS eK, in merito all’utilizzo da parte di quest’ultima di distributori automatici di pacchetti di sigarette che hanno l’effetto di occultare al consumatore le avvertenze relative alla salute figuranti sugli imballaggi di sigarette.

Contesto normativo

3

L’articolo 1 della direttiva 2014/40, intitolato «Oggetto», dispone quanto segue:

«La presente direttiva ha l’obiettivo di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti:

(...)

b)

alcuni aspetti dell’etichettatura e del confezionamento dei prodotti del tabacco, comprese le avvertenze relative alla salute che devono figurare sulle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco e sull’eventuale imballaggio esterno, come pure la tracciabilità e gli elementi di sicurezza che sono applicati ai prodotti del tabacco per garantire il rispetto della presente direttiva;

(...)

nell’intento di agevolare il buon funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, sulla base di un livello elevato di protezione della salute umana, soprattutto per i giovani, e adempiere agli obblighi dell’Unione previsti dalla [convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo]».

4

A norma dell’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Definizioni»:

«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

(...)

32)

“avvertenza relativa alla salute”: un’avvertenza relativa agli effetti nocivi sulla salute umana del prodotto o altre conseguenze indesiderate del suo consumo, tra cui le avvertenze testuali, le avvertenze combinate relative alla salute, le avvertenze generali e i messaggi di informazione, secondo quanto previsto dalla presente direttiva;

(...)

40)

“immissione sul mercato”: il fatto di mettere prodotti, indipendentemente dal loro luogo di fabbricazione, a disposizione dei consumatori dell’Unione, dietro pagamento o a titolo gratuito, anche mediante vendita a distanza; (...)

(...)».

5

Il titolo II di detta direttiva, intitolato «Prodotti del tabacco», contiene un capo II, rubricato «Etichettatura e confezionamento», nel quale rientra l’articolo 8, intitolato «Disposizioni generali». Ai paragrafi 1, 3 e 8, tale articolo dispone quanto segue:

«1.   Ciascuna confezione unitaria di un prodotto del tabacco e l’eventuale imballaggio esterno recano le avvertenze relative alla salute di cui al presente capo nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto è immesso sul mercato.

(...)

3.   Gli Stati membri vigilano affinché le avvertenze relative alla salute su una confezione unitaria e l’eventuale imballaggio esterno siano stampate in modo inamovibile, indelebili e pienamente visibili, non essendo parzialmente o completamente dissimulate o troncate da bolli fiscali, etichette del prezzo, elementi di sicurezza, incarti, custodie, scatole o altri elementi al momento dell’immissione sul mercato dei prodotti del tabacco. Sulle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare in buste, le avvertenze relative alla salute possono essere apposte mediante adesivi, a condizione che questi siano inamovibili. Le avvertenze relative alla salute rimangono intatte all’apertura della confezione unitaria eccetto per le confezioni con chiusura di tipo flip-top, ove le avvertenze possano essere separate all’apertura della confezione, ma solo in modo da garantire l’integrità grafica e la visibilità del testo, delle fotografie e delle informazioni sulla disassuefazione dal fumo.

(...)

8.   Le illustrazioni sulle confezioni unitarie e sull’eventuale imballaggio esterno destinato ai consumatori dell’Unione rispettano le disposizioni del presente capo».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

6

La JS, che gestisce due supermercati situati a Monaco di Baviera (Germania), ha installato, dal 20 maggio 2017, distributori automatici di pacchetti di sigarette in corrispondenza delle casse di tali supermercati. I pacchetti di sigarette erano stoccati all’interno di detti distributori, sicché tali pacchetti non erano visibili ai clienti. È vero che i pulsanti di selezione dei suddetti distributori consentivano di individuare differenti marche di sigarette mediante una rappresentazione grafica, ma non recavano le avvertenze relative alla salute prescritte dalla legge.

7

Per acquistare un pacchetto di sigarette, il cliente doveva chiedere lo sblocco del distributore presso il personale di cassa. In seguito, egli stesso doveva premere il pulsante corrispondente al pacchetto di sigarette selezionato, il quale veniva allora trasferito direttamente sul nastro trasportatore della cassa per consentire al cliente di pagarlo.

8

La Pro Rauchfrei è un’associazione senza scopo di lucro che difende i diritti dei fumatori passivi. Essa ha adito il Landgericht München I (Tribunale del Land, Monaco di Baviera I, Germania) al fine di vietare alla JS la messa in vendita di prodotti del tabacco, in particolare di sigarette, in condizioni tali che, al momento della vendita, le avvertenze relative alla salute figuranti sulle confezioni unitarie e su qualsiasi imballaggio esterno dei prodotti del tabacco siano dissimulate, utilizzando un dispositivo come quello descritto al punto 6 della presente sentenza. In subordine, la Pro Rauchfrei ha chiesto di vietare alla JS la messa in vendita di siffatti prodotti mediante un dispositivo che riproduce soltanto l’immagine sulle confezioni unitarie di sigarette senza le necessarie avvertenze relative alla salute.

9

Il Landgericht München I (Tribunale del Land, Monaco di Baviera I) ha respinto detta domanda.

10

La Pro Rauchfrei ha interposto appello avverso tale decisione dinanzi all’Oberlandesgericht München (Tribunale superiore del Land, Monaco di Baviera, Germania), che lo ha parimenti respinto. È in tale contesto che essa ha deciso di adire il giudice del rinvio, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con un ricorso per cassazione (Revision) avverso detta sentenza.

11

Ritenendo che l’esito di tale ricorso dipendesse dall’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 3, prima frase, e dell’articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2014/40, detto giudice ha investito la Corte di una domanda di pronuncia pregiudiziale, registrata con il numero C‑370/20, con la quale ha sottoposto alla Corte quattro questioni pregiudiziali.

12

Nella sua sentenza del 9 dicembre 2021, Pro Rauchfrei (C‑370/20, EU:C:2021:988), la Corte ha risposto alla terza e alla quarta questione. Essa ha quindi dichiarato, da un lato, che l’articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2014/40 deve essere interpretato nel senso che costituisce un’«illustrazion[e] sulle confezioni unitarie», ai sensi di tale disposizione, un’immagine che non è una riproduzione fedele di una confezione unitaria di sigarette ma che il consumatore associa a una siffatta confezione unitaria a causa del suo aspetto, vale a dire i suoi contorni, le sue proporzioni, i suoi colori nonché il logo del marchio e, dall’altro, che la medesima disposizione deve essere interpretata nel senso che un’immagine di un pacchetto di sigarette oggetto della disposizione in parola ma che non reca le avvertenze relative alla salute previste al titolo II, capo II, della suddetta direttiva non è conforme alla disposizione summenzionata, anche se il consumatore ha la possibilità di vedere tali avvertenze sul pacchetto di sigarette corrispondente a una siffatta immagine prima di acquistarlo.

13

Per contro, la Corte ha ritenuto che, tenuto conto della risposta fornita alla terza e alla quarta questione, non occorresse rispondere alla prima e alla seconda questione.

14

Orbene, nella domanda di pronuncia pregiudiziale all’origine della presente controversia, il giudice del rinvio afferma che le norme procedurali che disciplinano il procedimento principale lo obbligano a rispettare l’ordine di priorità tra la domanda in via principale e la domanda in via subordinata. Poiché la fondatezza della domanda dedotta in via principale dalla Pro Rauchfrei dipende dalla risposta alla prima e alla seconda questione, alle quali la Corte non ha risposto nella sentenza del 9 dicembre 2021, Pro Rauchfrei (C‑370/20, EU:C:2021:988), e poiché la risposta alla terza e alla quarta questione è rilevante solo ai fini della valutazione della fondatezza della domanda dedotta in subordine da detta parte, una risposta a tale prima e seconda questione sarebbe comunque necessaria. Infatti, il giudice del rinvio dubita del significato della nozione di «immissione sul mercato», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2014/40, nonché della portata del divieto di dissimulare le avvertenze con «altri elementi» previsto dalla medesima disposizione.

15

In tale contesto, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se la nozione di “immissione sul mercato” di cui all’articolo 8, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2014/40/UE includa l’offerta in vendita di prodotti del tabacco tramite distributori automatici in modo tale che i pacchetti di sigarette in essi contenuti, pur recando le avvertenze prescritte dalla legge, sono però stoccati nel distributore automatico in modo che non siano inizialmente visibili al consumatore e le avvertenze su di essi apposte diventano visibili non appena il distributore automatico, precedentemente attivato dal personale addetto alla cassa, viene azionato dal cliente e il pacchetto di sigarette viene così collocato sul nastro trasportatore della cassa ancor prima dell’operazione di pagamento.

2)

Se il divieto di “dissimulare tramite altri elementi” le avvertenze di cui all’articolo 8, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2014/40/UE, includa il caso in cui nella presentazione della merce tramite un distributore automatico venga dissimulata l’intera confezione di tabacco».

Sulle questioni pregiudiziali

16

In via preliminare occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, l’autorità inerente alla sentenza pregiudiziale non osta a che il giudice nazionale destinatario della sentenza stessa possa ritenere necessario rivolgersi nuovamente alla Corte prima di dirimere la controversia principale, in particolare quando sottopone alla Corte nuovi elementi di valutazione che possano indurla a rispondere diversamente ad una questione già sollevata (sentenza del 6 marzo 2003, Kaba, C‑466/00, EU:C:2003:127, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

17

Ne consegue a fortiori che il giudice nazionale destinatario di una sentenza pregiudiziale della Corte può sottoporre a quest’ultima una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale con cui le sottopone nuovamente le questioni alle quali la Corte ha ritenuto, con tale sentenza, di non dover rispondere tenuto conto della risposta fornita ad altre questioni, purché tale giudice presenti, nella sua nuova domanda, elementi, come quelli esposti al punto 14 della presente sentenza, da cui derivi che la risposta alle questioni non esaminate è effettivamente necessaria ai fini della soluzione della controversia principale.

Sulla prima questione

18

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2014/40 debba essere interpretato nel senso che la messa in vendita di prodotti del tabacco mediante distributori automatici nei quali le confezioni unitarie di tali prodotti sono stoccate in modo da non essere visibili dall’esterno rientri nella nozione di «immissione sul mercato» ai sensi di detta disposizione.

19

Occorre ricordare, al riguardo, che la nozione di «immissione sul mercato» è definita all’articolo 2, punto 40, della direttiva 2014/40 come riguardante «il fatto di mettere prodotti, indipendentemente dal loro luogo di fabbricazione, a disposizione dei consumatori dell’Unione, dietro pagamento o a titolo gratuito, anche mediante vendita a distanza».

20

Conformemente al significato abituale dei termini «mettere (...) a disposizione», un prodotto del tabacco deve essere considerato oggetto di un’«immissione sul mercato», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2014/40, qualora i consumatori possano procurarselo. Pertanto, quando un prodotto del tabacco è disponibile per la vendita, si deve ritenere che esso sia stato immesso sul mercato, anche prima di essere stato acquistato e pagato.

21

Inoltre, occorre precisare che, come risulta dalla formulazione dell’articolo 2, punto 40, e dell’articolo 8, paragrafo 3, di tale direttiva, le modalità con cui i prodotti del tabacco sono offerti ai consumatori non incidono sul significato della nozione di «immissione sul mercato» ai sensi di detta direttiva.

22

Pertanto, nel caso di specie, il fatto che i prodotti del tabacco non siano visibili all’interno del distributore automatico mediante il quale tali prodotti sono resi disponibili per la vendita non impedisce di ritenere che detti prodotti siano stati oggetto di un’«immissione sul mercato», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2014/40.

23

Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2014/40 deve essere interpretato nel senso che la messa in vendita di prodotti del tabacco mediante distributori automatici nei quali le confezioni unitarie di tali prodotti sono stoccate in modo da non essere visibili dall’esterno rientra nella nozione di «immissione sul mercato» ai sensi di tale disposizione.

Sulla seconda questione

24

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2014/40 debba essere interpretato nel senso che le avvertenze relative alla salute presenti su una confezione unitaria o su qualsiasi imballaggio esterno di un prodotto del tabacco sono «dissimulate», ai sensi di tale disposizione, per il solo fatto che lo stoccaggio di tale prodotto all’interno di un distributore automatico ha l’effetto di renderlo completamente invisibile dall’esterno.

25

L’articolo 8, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2014/40 prevede l’obbligo degli Stati membri di vigilare affinché le avvertenze relative alla salute su una confezione unitaria e l’eventuale imballaggio esterno di un prodotto del tabacco non siano parzialmente o completamente dissimulate o troncate da bolli fiscali, etichette del prezzo, elementi di sicurezza, incarti, custodie, scatole o altri elementi al momento dell’immissione sul mercato dei prodotti del tabacco.

26

Pertanto, il caso in cui i prodotti del tabacco, pur contenendo sulle loro confezioni unitarie o sul loro imballaggio avvertenze relative alla salute, siano racchiusi in un’unità di stoccaggio, quale il dispositivo di cui trattasi nel procedimento principale, in modo tale da non essere visibili dall’esterno, non è espressamente contemplato da detta disposizione.

27

Occorre tuttavia stabilire se, in una situazione del genere, le avvertenze relative alla salute debbano essere considerate dissimulate da «altri elementi» ai sensi della suddetta disposizione.

28

Va ricordato, in proposito, che, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [sentenza del 28 ottobre 2022, Generalstaatsanwaltschaft München (Estradizione e ne bis in idem), C‑435/22 PPU, EU:C:2022:852, punto 67 e giurisprudenza ivi citata].

29

Per quanto concerne i termini dell’articolo 8, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2014/40, essi contemplano la dissimulazione, parziale o totale, delle avvertenze relative alla salute sulle confezioni unitarie di prodotti del tabacco o su qualsiasi imballaggio esterno, e non la dissimulazione delle confezioni unitarie in quanto tali.

30

Inoltre, per quanto riguarda, in particolare, il riferimento, all’articolo 8, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2014/40, ad «altri elementi» idonei a dissimulare le avvertenze relative alla salute figuranti su una confezione unitaria o sull’imballaggio esterno di un prodotto del tabacco, si deve constatare che gli elementi elencati a titolo non esaustivo in tale disposizione, vale a dire i bolli fiscali, le etichette del prezzo, gli elementi di sicurezza, gli incarti, le custodie o le scatole, possono essere tutti apposti direttamente sulla confezione unitaria di un prodotto del tabacco o sul suo imballaggio esterno oppure inglobare tale confezione o il suo imballaggio. Per contro, nessuno di questi elementi può avere l’effetto di rendere una siffatta confezione unitaria totalmente inaccessibile e invisibile al pubblico, come nel caso in cui essa sia racchiusa in un’unità di stoccaggio quale, nel caso di specie, un distributore automatico.

31

Tale interpretazione è avvalorata dal contesto in cui si inserisce detto articolo 8, paragrafo 3. Infatti, la questione della dissimulazione delle avvertenze relative alla salute sulle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco cui si riferisce tale disposizione si distingue da quella relativa all’eventuale assenza di avvertenze relative alla salute sulle immagini delle confezioni unitarie di prodotti del tabacco che possono figurare all’esterno di un dispositivo di vendita automatica in cui siffatte confezioni sono stoccate. Quest’ultima questione rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2014/40, quale interpretato dalla Corte nella sentenza del 9 dicembre 2021, Pro Rauchfrei (C‑370/20, EU:C:2021:988).

32

Per quanto concerne l’obiettivo perseguito dal divieto di dissimulazione delle avvertenze relative alla salute, previsto all’articolo 8, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2014/40, tale direttiva persegue, ai sensi del suo articolo 1, un duplice obiettivo, consistente nell’agevolare il buon funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, partendo da un livello elevato di protezione della salute umana, soprattutto per i giovani (sentenza del 9 dicembre 2021, Pro Rauchfrei, C‑370/20, EU:C:2021:988, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

33

In proposito, la Corte ha già precisato, in sostanza, al punto 30 della sentenza del 9 dicembre 2021, Pro Rauchfrei (C‑370/20, EU:C:2021:988), che le avvertenze relative alla salute che devono figurare sulle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco o sul loro imballaggio servono a contrastare il desiderio di acquisto suscitato in un consumatore dalla vista di una simile confezione unitaria o di un’immagine di quest’ultima.

34

Orbene, la realizzazione di tale obiettivo non è compromessa se una confezione unitaria è racchiusa in un’unità di stoccaggio, quale un distributore automatico, in modo da renderla completamente invisibile dall’esterno. In tale ipotesi, poiché il consumatore non può vedere detta confezione unitaria, non avrà, di conseguenza, un desiderio di acquisto che le avvertenze relative alla salute servono a contrastare.

35

Pertanto, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2014/40 deve essere interpretato nel senso che le avvertenze relative alla salute su una confezione unitaria o su qualsiasi imballaggio esterno di un prodotto del tabacco non sono «dissimulate», ai sensi di tale disposizione, per il solo fatto che lo stoccaggio di tale prodotto all’interno di un distributore automatico ha l’effetto di renderlo completamente invisibile dall’esterno.

Sulle spese

36

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 8, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE,

deve essere interpretato nel senso che:

la messa in vendita di prodotti del tabacco mediante distributori automatici nei quali le confezioni unitarie di tali prodotti sono stoccate in modo da non essere visibili dall’esterno rientra nella nozione di «immissione sul mercato» ai sensi di tale disposizione.

 

2)

L’articolo 8, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2014/40

deve essere interpretato nel senso che:

le avvertenze relative alla salute su una confezione unitaria o su qualsiasi imballaggio esterno di un prodotto del tabacco non sono «dissimulate», ai sensi di tale disposizione, per il solo fatto che lo stoccaggio di tale prodotto all’interno di un distributore automatico ha l’effetto di renderlo completamente invisibile dall’esterno.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.