SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

18 gennaio 2024 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori – Direttiva 89/665/CEE – Accesso alle procedure di ricorso – Articolo 2, paragrafo 3, e articolo 2 bis, paragrafo 2 – Obbligo per gli Stati membri di prevedere una procedura di ricorso avente effetto sospensivo – Organo di ricorso di primo grado – Ricorso vertente sulla decisione di aggiudicazione di un appalto – Articolo 2, paragrafo 9 – Organo responsabile delle procedure di ricorso che non è un organo giudiziario – Conclusione di un contratto di appalto pubblico prima della presentazione di un ricorso giurisdizionale contro una decisione di detto organo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva»

Nella causa C‑303/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Krajský soud v Brně (Corte regionale di Brno, Repubblica ceca), con decisione del 5 maggio 2022, pervenuta in cancelleria il 9 maggio 2022, nel procedimento

CROSS Zlín a.s.

contro

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,

con l’intervento di:

Statutární město Brno,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos (relatore), presidente di sezione, O. Spineanu-Matei, J.-C. Bonichot, S. Rodin e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Lamote, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 maggio 2023,

considerate le osservazioni presentate:

per la CROSS Zlín, a.s., da M. Šimka e L. Vaculínová, advokáti;

per l’Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, da P. Mlsna e I. Pospíšilíková, in qualità di agenti;

per il governo ceco, da L. Halajová, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

per il governo cipriota, da N. Ioannou, D. Kalli e E. Zachariadou, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da G. Gattinara, P. Ondrůšek e G. Wils, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 settembre 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 3, e dell’articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU 1989, L 395, pag. 33), come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 (GU 2014, L 94, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva 89/665»), nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la CROSS Zlín, a.s., e l’Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Ufficio per la tutela della concorrenza, Repubblica ceca; in prosieguo: l’«Úřad») in merito alla conferma, da parte del presidente di quest’ultimo, del rigetto del ricorso della CROSS Zlín avverso la decisione dello Statutární město Brno (città di Brno, Repubblica ceca) di escludere tale società da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico relativo all’ampliamento delle funzioni del centro di controllo della circolazione (riguardante il sistema dei dispositivi di segnalazione) di tale città.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

Il quinto considerando della direttiva 89/665 così recita:

«(...) data la brevità delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, gli organi di ricorso competenti devono in particolare essere abilitati a prendere misure provvisorie per sospendere la procedura di aggiudicazione dell’appalto o l’esecuzione di decisioni eventualmente prese dall’autorità aggiudicatrice; che la brevità delle procedure richiede un trattamento urgente delle violazioni di cui sopra».

4

I considerando 3, 4 e 36 della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici (GU 2007, L 335, pag. 31), così recitano:

«(3)

Le consultazioni delle parti interessate e la giurisprudenza della Corte di giustizia hanno evidenziato una serie di lacune nei meccanismi di ricorso esistenti negli Stati membri. A causa di tali carenze, i meccanismi di cui alle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE [del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU 1992, L 76, pag. 14)] non permettono sempre di garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie, soprattutto in una fase in cui le violazioni possono ancora essere corrette. Di conseguenza le garanzie di trasparenza e di non discriminazione che costituiscono l’obiettivo di tali direttive dovrebbero essere rafforzate per garantire che la Comunità nel suo complesso benefici pienamente degli effetti positivi dovuti alla modernizzazione e alla semplificazione delle norme sull’aggiudicazione degli appalti pubblici, operate dalle direttive 2004/18/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004, L 134, pag. 114),] e 2004/17/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU 2004, L 134, pag. 1)]. (...)

(4)

Fra le carenze constatate figura in particolare l’assenza di un termine che consenta un ricorso efficace tra la decisione d’aggiudicazione di un appalto e la stipula del relativo contratto. Ciò induce talvolta le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori desiderosi di rendere irreversibili le conseguenze di una decisione d’aggiudicazione contestata a procedere molto rapidamente alla firma del contratto. Per rimediare a questa carenza, che costituisce un serio ostacolo ad un’effettiva tutela giurisdizionale degli offerenti interessati, vale a dire coloro che non sono stati ancora definitivamente esclusi, è opportuno prevedere un termine sospensivo minimo, durante il quale la stipula del contratto in questione è sospesa, indipendentemente dal fatto che quest’ultima avvenga o meno al momento della firma del contratto.

(...)

(36)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella [Carta]. La presente direttiva mira in particolare a garantire il pieno rispetto del diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, conformemente all’articolo 47, primo e secondo comma, [della] Carta».

5

L’articolo 1 della direttiva 89/665, rubricato «Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso», così dispone:

«1.   (...)

(...)

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalla direttiva 2014/24/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65)] o dalla direttiva [2014/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU 2014, L 94, pag. 1)], le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni previste negli articoli da 2 a 2 septies della presente direttiva, sulla base del fatto che tali decisioni hanno violato il diritto dell’Unione in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici o le norme nazionali di recepimento.

(...)

3.   Gli Stati membri provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso, secondo modalità che gli Stati membri possono determinare, almeno a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione.

(...)

5.   Gli Stati membri possono esigere che il soggetto interessato proponga in primo luogo un ricorso presso l’amministrazione aggiudicatrice. In questo caso gli Stati membri provvedono affinché la proposizione del suddetto ricorso comporti la sospensione immediata della possibilità di concludere il contratto.

(...)

La sospensione di cui al primo comma cessa non prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui l’amministrazione aggiudicatrice ha inviato una risposta, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica, oppure, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui l’amministrazione aggiudicatrice ha inviato una risposta o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della risposta».

6

L’articolo 2 della direttiva 89/665, intitolato «Requisiti per le procedure di ricorso», prevede quanto segue:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché i provvedimenti presi in merito alle procedure di ricorso di cui all’articolo 1 prevedano i poteri che consentono di:

a)

prendere con la massima sollecitudine e con procedura d’urgenza provvedimenti cautelari intesi a riparare la violazione denunciata o ad impedire che altri danni siano causati agli interessi coinvolti, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico o l’esecuzione di qualsiasi decisione presa dall’amministrazione aggiudicatrice;

b)

annullare o far annullare le decisioni illegittime, compresa la soppressione delle specifiche tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie figuranti nell’invito a presentare l’offerta, nei capitolati d’oneri o in ogni altro documento connesso con la procedura di aggiudicazione dell’appalto in questione;

c)

accordare un risarcimento danni ai soggetti lesi dalla violazione.

2.   I poteri di cui al paragrafo 1 e agli articoli 2 quinquies e 2 sexies possono essere conferiti ad organi distinti responsabili di aspetti differenti della procedura di ricorso.

3.   Qualora un organo di prima istanza, che è indipendente dall’amministrazione aggiudicatrice, riceva un ricorso relativo ad una decisione di aggiudicazione di un appalto, gli Stati membri assicurano che l’amministrazione aggiudicatrice non possa stipulare il contratto prima che l’organo di ricorso abbia preso una decisione sulla domanda di provvedimenti cautelari o sul merito del ricorso. La sospensione cessa non prima dello scadere del termine sospensivo di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 2, e all’articolo 2 quinquies, paragrafi 4 e 5.

4.   Eccetto nei casi di cui al paragrafo 3 e all’articolo 1, paragrafo 5, le procedure di ricorso non devono necessariamente avere effetti sospensivi automatici sulle procedure di aggiudicazione alle quali si riferiscono.

5.   Gli Stati membri possono prevedere che l’organo responsabile delle procedure di ricorso possa tener conto delle probabili conseguenze dei provvedimenti cautelari per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché per l’interesse pubblico e decidere di non accordare tali provvedimenti qualora le conseguenze negative possano superare quelle positive.

La decisione di non accordare provvedimenti cautelari non pregiudica gli altri diritti rivendicati dal soggetto che chiede tali provvedimenti.

6.   Gli Stati membri possono prevedere che, se un risarcimento danni viene domandato a causa di una decisione presa illegittimamente, per prima cosa l’organo che ha la competenza necessaria a tal fine annulli la decisione contestata.

7.   (...)

Inoltre, tranne che nei casi in cui una decisione debba essere annullata prima della concessione di un risarcimento danni, uno Stato membro può prevedere che, dopo la conclusione di un contratto a norma dell’articolo 1, paragrafo 5, del paragrafo 3 del presente articolo o degli articoli da 2 bis a 2 septies, i poteri dell’organo responsabile delle procedure di ricorso si limitino alla concessione di un risarcimento danni a qualsiasi persona lesa da una violazione.

(...)

9.   Se gli organi responsabili delle procedure di ricorso non sono organi giudiziari, le loro decisioni sono sempre motivate per iscritto. In questo caso inoltre devono essere adottate disposizioni mediante cui ogni misura presunta illegittima presa dall’organo di ricorso competente oppure ogni presunta infrazione nell’esercizio dei poteri che gli sono conferiti possa essere oggetto di un ricorso giurisdizionale o di un ricorso presso un altro organo che sia una giurisdizione ai sensi dell’articolo [267 TFUE] e che sia indipendente dall’amministrazione aggiudicatrice e dall’organo di ricorso.

(...)».

7

Ai sensi dell’articolo 2 bis di detta direttiva, rubricato «Termine sospensivo»:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, dispongano di termini tali da garantire ricorsi efficaci avverso le decisioni di aggiudicazione di un appalto prese dalle amministrazioni aggiudicatrici adottando le disposizioni necessarie nel rispetto delle condizioni minime di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all’articolo 2 quater.

2.   La conclusione di un contratto in seguito alla decisione di aggiudicazione di un appalto disciplinato dalla direttiva [2014/24] o dalla direttiva [2014/23]non può avvenire prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la decisione di aggiudicazione dell’appalto è stata inviata agli offerenti e ai candidati interessati, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica oppure, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, prima dello scadere di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui è stata inviata la decisione di aggiudicazione dell’appalto agli offerenti e ai candidati interessati o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione di aggiudicazione dell’appalto.

Gli offerenti sono considerati interessati se non sono già stati definitivamente esclusi. L’esclusione è definitiva se è stata comunicata agli offerenti interessati e se è stata ritenuta legittima da un organo di ricorso indipendente o se non può più essere oggetto di una procedura di ricorso.

(...)

La comunicazione della decisione di aggiudicazione ad ogni offerente e candidato interessato è accompagnata da:

una relazione sintetica dei motivi pertinenti (...), e

una precisa indicazione del termine sospensivo esatto applicabile conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale di trasposizione del presente paragrafo».

8

L’articolo 2 quinquies della direttiva 89/665, intitolato «Privazione di effetti», così stabilisce:

«1.   Gli Stati membri assicurano che un contratto sia considerato privo di effetti da un organo di ricorso indipendente dall’amministrazione aggiudicatrice o che la sua privazione di effetti sia la conseguenza di una decisione di detto organo di ricorso nei casi seguenti:

(...)

b)

in caso di violazione dell’articolo 1, paragrafo 5, dell’articolo 2, paragrafo 3, o dell’articolo 2 bis, paragrafo 2, della presente direttiva qualora tale violazione abbia privato l’offerente che presenta ricorso della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipula del contratto quando tale violazione si aggiunge ad una violazione della direttiva [2014/24] o [della] direttiva [2014/23], se quest’ultima violazione ha influito sulle opportunità dell’offerente che presenta ricorso di ottenere l’appalto;

(...)

2.   Le conseguenze di un contratto considerato privo di effetti sono previste dal diritto nazionale.

Pertanto, il diritto nazionale può prevedere la soppressione con effetto retroattivo di tutti gli obblighi contrattuali o viceversa limitare la portata della soppressione di quegli obblighi che rimangono da adempiere. In quest’ultimo caso gli Stati membri prevedono l’applicazione di altre sanzioni a norma dell’articolo 2 sexies, paragrafo 2».

Il diritto ceco

9

Dagli articoli 241 e 242 dello zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (legge n. 134/2016, sull’aggiudicazione degli appalti pubblici), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «legge n. 134/2016»), risulta che è possibile presentare un reclamo contro la procedura dell’amministrazione aggiudicatrice entro quindici giorni dalla data in cui il reclamante è venuto a conoscenza della violazione della legge da parte dell’amministrazione aggiudicatrice.

10

Ai sensi dell’articolo 245, paragrafo 1, di tale legge, l’amministrazione aggiudicatrice invia al denunciante, entro quindici giorni dalla ricezione del reclamo, una decisione su quest’ultimo, indicando se lo accoglie o lo respinge. Tale decisione deve contenere una motivazione nella quale l’amministrazione aggiudicatrice commenta in modo dettagliato e comprensibile tutte le circostanze menzionate dal denunciante nel reclamo. Se l’amministrazione aggiudicatrice accoglie il reclamo, essa indica altresì, in detta decisione, le misure correttive che adotterà.

11

Ai sensi dell’articolo 245, paragrafo 4, di tale legge, se l’amministrazione aggiudicatrice respinge il reclamo, essa informa il reclamante, nella decisione sul reclamo, della possibilità di presentare, entro il termine di cui all’articolo 251, paragrafo 2, della stessa legge, una richiesta di avvio di una procedura di revisione degli atti dell’amministrazione aggiudicatrice dinanzi all’Ufficio e dell’obbligo di fornire all’amministrazione aggiudicatrice, entro lo stesso termine, una copia di tale richiesta.

12

L’articolo 246, paragrafo 1, della legge n. 134/2016 prevede che l’amministrazione aggiudicatrice non può concludere un contratto con un fornitore:

«(a)

prima della scadenza del termine per la presentazione di un reclamo contro la decisione sull’esclusione di un partecipante alla procedura di aggiudicazione dell’appalto, sulla scelta del fornitore o contro l’atto di notifica volontaria dell’intenzione di concludere il contratto;

(b)

fino alla consegna della decisione sul reclamo al denunciante, se è stato presentato un reclamo;

(c)

prima della scadenza del termine per la presentazione di una richiesta di avvio di una procedura di verifica degli atti dell’amministrazione aggiudicatrice, se quest’ultima ha respinto il reclamo presentato;

(d)

entro 60 giorni dalla data di apertura del procedimento di verifica degli atti dell’amministrazione aggiudicatrice, se la richiesta di apertura di tale procedimento è stata presentata tempestivamente. L’amministrazione aggiudicatrice può, tuttavia, concludere il contratto, anche entro tale termine, se l’Ufficio ha respinto la domanda o se il procedimento amministrativo relativo a tale domanda è stato chiuso e la decisione di rigetto o di chiusura ha acquisito carattere definitivo nell’ambito di tale procedimento amministrativo».

13

Ai sensi dell’articolo 246, paragrafo 2, di tale legge, l’amministrazione aggiudicatrice non può neppure concludere un contratto con un fornitore entro 60 giorni a decorrere dalla data di avvio della procedura di verifica degli atti dell’amministrazione aggiudicatrice se l’Ufficio avvia tale procedura d’ufficio. L’amministrazione aggiudicatrice può, tuttavia, concludere un contratto, anche entro tale termine, se il procedimento amministrativo è stato concluso e tale decisione ha acquisito carattere definitivo nell’ambito di tale procedimento amministrativo.

14

Conformemente all’articolo 254, paragrafo 1, di detta legge, una domanda diretta ad ottenere che sia vietata l’esecuzione di un contratto di appalto pubblico può essere presentata da un richiedente che faccia valere che l’amministrazione aggiudicatrice ha concluso il contratto, in particolare, senza previa pubblicazione, nonostante il divieto di conclusione di quest’ultimo previsto dalla stessa legge o da un provvedimento provvisorio, o sulla base di una procedura diversa dalla procedura di aggiudicazione dell’appalto.

15

L’articolo 257, lettera j), della legge n. 134/2016 prevede che l’Ufficio chiuda il procedimento con un’ordinanza qualora l’amministrazione aggiudicatrice abbia stipulato, nel corso del procedimento amministrativo, un contratto per l’esecuzione dell’appalto oggetto della verifica.

16

L’articolo 264, paragrafo 1, di detta legge stabilisce che l’Ufficio impone all’amministrazione aggiudicatrice, nell’ambito di un procedimento avviato con una domanda ai sensi dell’articolo 254, il divieto di adempiere il contratto, se il contratto di appalto pubblico o l’accordo quadro è stato concluso secondo la procedura di cui all’articolo 254, paragrafo 1. Un contratto per il quale l’Ufficio impone un divieto di esecuzione, senza procedere ai sensi del paragrafo 3, è nullo ex tunc. Conformemente a tale articolo 264, paragrafo 2, il contratto per l’esecuzione dell’appalto pubblico diviene nullo, per violazione della medesima legge, solo nel caso in cui l’Ufficio imponga un divieto di esecuzione di detto contratto in forza del suddetto articolo 264, paragrafo 1.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

17

Il 27 settembre 2019 la città di Brno ha indetto una procedura per l’aggiudicazione di un appalto pubblico relativo all’ampliamento delle funzioni del centro di controllo del traffico (riguardante il sistema dei dispositivi di segnalazione) di tale città. Il valore stimato di detto appalto pubblico era di 13805000 corone ceche (CZK) al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) (circa EUR 560000).

18

La città di Brno, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, ha ricevuto due offerte, vale a dire quella di CROSS Zlín, la meno elevata, e quella della Siemens Mobility s.r.o. Con avviso del 6 aprile 2020, tale amministrazione aggiudicatrice ha escluso la società CROSS Zlín per inosservanza del capitolato d’oneri. Il 7 aprile 2020 il detto appalto è stato aggiudicato alla Siemens Mobility.

19

La Cross Zlín ha presentato un reclamo avverso tale avviso di esclusione, che l’amministrazione aggiudicatrice ha respinto con decisione del 4 maggio 2020. Tale società ha successivamente presentato una domanda di verifica dinanzi all’Ufficio, diretta all’annullamento di tale avviso di esclusione e della decisione di aggiudicare l’appalto in questione alla Siemens Mobility.

20

Nell’ambito del procedimento amministrativo dinanzi all’Ufficio, il 3 luglio 2020 quest’ultimo ha adottato d’ufficio un provvedimento provvisorio che vietava all’amministrazione aggiudicatrice di concludere il contratto di appalto pubblico di cui trattasi fino alla conclusione definitiva di tale procedimento amministrativo.

21

Con decisione del 5 agosto 2020, l’Ufficio ha respinto la domanda della CROSS Zlín. Quest’ultima ha quindi presentato un reclamo contro tale decisione, che il Presidente dell’Ufficio, in quanto organo amministrativo di secondo grado, ha respinto con decisione del 9 novembre 2020. Il 18 novembre 2020, l’amministrazione aggiudicatrice ha stipulato un contratto di appalto pubblico con la Siemens Mobility.

22

Il 13 gennaio 2021, la CROSS Zlín ha proposto ricorso dinanzi al Krajský soud v Brně (Corte regionale di Brno, Repubblica ceca), giudice del rinvio, avverso tale decisione del presidente dell’Ufficio. Parallelamente a tale ricorso, la CROSS Zlín ha presentato una domanda diretta a far riconoscere a detto ricorso un effetto sospensivo riguardo alla conclusione del contratto e all’adozione di un provvedimento provvisorio consistente nel vietare all’amministrazione aggiudicatrice di concludere o di dare esecuzione a detto contratto di appalto pubblico.

23

L’11 febbraio 2021 tale giudice ha respinto tale domanda con la motivazione, in sostanza, che, qualora un contratto di appalto pubblico sia già stato concluso, non è possibile imporre all’amministrazione aggiudicatrice interessata un divieto di concludere tale contratto. Infatti, allo stato attuale del diritto ceco, anche nel caso in cui fosse accolto tale ricorso giurisdizionale e annullata la decisione impugnata con rinvio del caso all’Ufficio, quest’ultimo chiuderebbe il procedimento in base all’articolo 257, lettera j), della legge n. 134/2016, senza esaminare il caso nel merito.

24

Parimenti, detto giudice ha rifiutato di imporre all’amministrazione aggiudicatrice un divieto di dare esecuzione al contratto, dal momento che la normativa ceca non osterebbe alla conclusione di un contratto di appalto pubblico dopo che la decisione del presidente dell’Ufficio abbia acquisito carattere definitivo nell’ambito del procedimento amministrativo.

25

In tale contesto, il giudice del rinvio esprime dubbi quanto alla questione se la direttiva 89/665 nonché l’esigenza, derivante dall’articolo 47 della Carta, di garantire un controllo giurisdizionale effettivo ostino a una normativa di uno Stato membro che consente a un’amministrazione aggiudicatrice di concludere un contratto di appalto pubblico prima della scadenza del termine previsto per proporre un ricorso giurisdizionale avverso la decisione dell’organo amministrativo di secondo grado o prima che il giudice adito possa statuire su una domanda diretta all’adozione di un provvedimento provvisorio che vieti a tale amministrazione aggiudicatrice di concludere tale contratto fino a che la decisione su tale ricorso sia divenuta definitiva.

26

Dalla giurisprudenza dei giudici cechi risulterebbe che, se il contratto di appalto pubblico è concluso prima che il giudice adito si sia pronunciato su un ricorso o su una domanda del genere, tale giudice non pronuncia più provvedimenti provvisori, dato che, in tal caso, non sarebbe più necessario disciplinare provvisoriamente la situazione delle parti.

27

Pertanto, qualora il giudice adito concludesse che l’Ufficio ha commesso un errore nella valutazione della legittimità dell’esclusione dell’offerente interessato, esso dovrebbe annullare per illegittimità la decisione del presidente dell’Ufficio, di cui al punto 21 della presente sentenza, e rinviare il caso dinanzi a tale autorità amministrativa. Ciò premesso, se il contratto di appalto pubblico di cui trattasi è stato concluso prima che tale giudice statuisca, l’Ufficio, dopo che gli sia stato rinviato il caso, non riesaminerà la fondatezza della domanda di verifica degli atti dell’amministrazione aggiudicatrice conformemente alle conclusioni di detto giudice e chiuderà il procedimento sulla base dell’articolo 257, lettera j), della legge n. 134/2016.

28

In un’ipotesi del genere, l’offerente escluso potrebbe rivolgersi unicamente ai giudici civili nell’ambito di una domanda di risarcimento del danno causato dal comportamento illecito dell’amministrazione aggiudicatrice; tuttavia, secondo il giudice del rinvio, le condizioni per ottenere siffatto risarcimento sono difficili da soddisfare.

29

Tale giudice aggiunge che, conformemente alla normativa ceca, l’Ufficio è un «organo di ricorso» ai sensi della direttiva 89/665. A tal riguardo, l’articolo 246 della legge n. 134/2016 prevede i termini entro i quali è vietato all’amministrazione aggiudicatrice concludere un contratto nel corso del procedimento dinanzi all’Ufficio. Quest’ultimo non può tuttavia essere considerato un giudice.

30

Di conseguenza, se, come risulterebbe dalla sentenza del 21 dicembre 2021, Randstad Italia (C‑497/20, EU:C:2021:1037, punto 73), si dovesse ritenere che l’organo di ricorso indipendente, in forza dell’articolo 2, paragrafo 3, o dell’articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/665, debba essere un organo giurisdizionale, ai sensi dell’articolo 47 della Carta, la normativa ceca, che consente la conclusione di un contratto di appalto pubblico immediatamente dopo la decisione del presidente dell’Ufficio, violerebbe tale direttiva e non garantirebbe un ricorso giurisdizionale effettivo agli offerenti esclusi da una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico.

31

Infine, nel caso in cui la Corte constatasse la carenza della trasposizione della direttiva 89/665 nell’ordinamento giuridico ceco, il giudice del rinvio ritiene di essere tenuto, in caso di accertamento di illegittimità della decisione dell’amministrazione aggiudicatrice, ad imporre all’Ufficio di disapplicare le disposizioni del diritto ceco che danno luogo a una violazione siffatta di tale direttiva.

32

In tale contesto, il Krajský soud v Brně (Corte regionale di Brno) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se sia compatibile con l’articolo 2, paragrafo 3, e con l’articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva [89/665], interpretati alla luce dell’articolo 47 della [Carta], il fatto che la legislazione ceca consenta ad un’amministrazione aggiudicatrice di stipulare un contratto di appalto pubblico prima della presentazione di un ricorso dinanzi al giudice competente per la verifica della legittimità di una decisione in secondo grado dell’[Ufficio] relativa all’esclusione di un offerente».

Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento

33

A seguito della presentazione delle conclusioni dell’avvocato generale, la CROSS Zlín, con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 19 settembre 2023, ha chiesto che fosse disposta la riapertura della fase orale del procedimento, in applicazione dell’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte.

34

A sostegno della sua domanda, la CROSS Zlín ritiene che, alla luce delle conclusioni dell’avvocato generale, la causa rischi di essere decisa sulla base di un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti o gli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Infatti, l’ordinamento giuridico ceco non consentirebbe né in fatto né in diritto ad un giudice amministrativo di annullare un contratto, anche se esso è stato concluso sulla base di una decisione illegittima dell’amministrazione aggiudicatrice. Orbene, tali conclusioni non terrebbero conto di tale circostanza, come la CROSS Zlín vorrebbe spiegare nell’ambito della riapertura della fase orale.

35

Essa indica, inoltre, che intende segnatamente trattare, dinanzi alla Corte, la ragione per cui il Krajský soud v Brně (Corte regionale di Brno) ha respinto la sua domanda diretta all’adozione di un provvedimento provvisorio diretto a far vietare l’esecuzione del contratto di appalto pubblico di cui trattasi nel procedimento principale, la competenza dei giudici amministrativi cechi a statuire sulla validità dei contratti conclusi nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di appalto in relazione alle decisioni pronunciate in primo grado dall’Ufficio, nonché gli effetti reali dell’annullamento di una decisione dell’Ufficio da parte di un giudice amministrativo e la loro incidenza sul contratto di esecuzione di un appalto pubblico già concluso. Essa propone, al riguardo, di integrare, con vari elementi, la risposta alla questione pregiudiziale suggerita dall’avvocato generale.

36

Occorre ricordare che, in forza dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale ha l’ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, richiedono il suo intervento. La Corte non è vincolata né a tali conclusioni né alla motivazione in base alla quale l’avvocato generale perviene ad esse (sentenza del 28 settembre 2023, LACD, C‑133/22, EU:C:2023:710, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

37

Occorre altresì ricordare che lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e il regolamento di procedura non prevedono la possibilità per le parti interessate di rispondere alle conclusioni presentate dall’avvocato generale. Di conseguenza, il disaccordo di una parte del procedimento principale o di un interessato con le conclusioni dell’avvocato generale, a prescindere dalle questioni da esso considerate in tali conclusioni, non può di per sé costituire un motivo per riaprire la fase orale del procedimento (sentenze del 28 maggio 2020, Interseroh, C‑654/18, EU:C:2020:398, punto 33, e del 9 novembre 2023, Všeobecná úverová banka, C‑598/21, EU:C:2023:845, punto 50).

38

La CROSS Zlín non può quindi validamente giustificare la sua domanda di riapertura della fase orale del procedimento proponendo di integrare la risposta alla questione pregiudiziale suggerita dall’Avvocato generale nelle sue conclusioni.

39

D’altro canto, è vero che, ai sensi dell’articolo 83 del suo regolamento di procedura, la Corte può, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa deve essere decisa sulla base di un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti o tra gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

40

Tuttavia, occorre rilevare che la CROSS Zlín nonché gli interessati che hanno partecipato al presente procedimento hanno potuto esporre, nel corso sia della fase scritta sia della fase orale di quest’ultimo, gli elementi di diritto da essi considerati pertinenti per consentire alla Corte di interpretare la direttiva 89/665, al fine di rispondere alla questione sollevata dal giudice del rinvio. A tal riguardo, la Corte ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi e che nessuno degli elementi dedotti dalla CROSS Zlín a sostegno della sua domanda di riapertura della fase orale del procedimento giustifichi tale riapertura, ai sensi dell’articolo 83 del regolamento di procedura.

41

In tali circostanze, la Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene che non occorra disporre la riapertura della fase orale del procedimento.

Sulla questione pregiudiziale

42

In limine occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice del rinvio una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenza del 5 maggio 2022, Universiteit Antwerpen e a., C‑265/20, EU:C:2022:361, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

43

Il testo della questione menziona l’interpretazione, in particolare, dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 89/665 in relazione alla normativa di uno Stato membro che consente all’amministrazione aggiudicatrice di concludere un contratto per l’aggiudicazione di un appalto pubblico prima che l’organo giurisdizionale competente possa controllare la legittimità della decisione dell’amministrazione aggiudicatrice di escludere un offerente da tale appalto.

44

Orbene, occorre constatare che tale articolo 2, paragrafo 3, non riguarda il caso di un ricorso avverso una decisione di esclusione di un offerente dall’appalto di cui trattasi, bensì quello di un ricorso avverso la decisione di aggiudicazione di tale appalto. Pertanto, poiché dagli elementi contenuti nella domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, dinanzi all’Ufficio, la CROSS Zlín ha chiesto l’annullamento non solo dell’avviso relativo alla sua esclusione, ma anche della decisione di aggiudicazione dell’appalto pubblico di cui trattasi nel procedimento principale all’altro offerente, la Siemens Mobility, occorre esaminare la domanda di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi alla luce di questa sola decisione di aggiudicazione.

45

In tali circostanze, si deve considerare che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 3, e l’articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/665 debbano essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro che vieta all’amministrazione aggiudicatrice di concludere un contratto di appalto pubblico solo fino alla data in cui l’organo di primo grado ai sensi di tale articolo 2, paragrafo 3, che, in tale Stato membro, non è di natura giurisdizionale, statuisce sul ricorso avverso la decisione di aggiudicazione di tale appalto.

46

Va subito rilevato che la direttiva 89/665 contiene disposizioni dettagliate che prevedono un sistema coerente di procedure di ricorso nel settore degli appalti pubblici che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, di tale direttiva, deve essere accessibile almeno a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere un determinato appalto e sia stato o rischi di essere danneggiato da una presunta violazione.

47

A tal riguardo, occorre, in primo luogo, ricordare che, ai sensi dell’articolo 2 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/665, gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, di tale direttiva dispongano di termini tali da consentire ricorsi efficaci avverso le decisioni di aggiudicazione di un appalto prese dalle amministrazioni aggiudicatrici, adottando le disposizioni necessarie nel rispetto delle condizioni minime di cui, in particolare, a tale articolo 2 bis, paragrafo 2.

48

Quest’ultima disposizione fissa i termini minimi di sospensione durante i quali, a seguito della decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico, il contratto relativo a tale appalto non può essere concluso. Tali termini sono, a seconda dei casi, di dieci o di quindici giorni civili, a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi è stata inviata agli offerenti interessati, o da questi ricevuta, in funzione delle modalità di invio di tale decisione.

49

L’articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/665 stabilisce quindi termini di sospensione ipso iure della conclusione di un contratto di appalto pubblico al fine di garantire l’efficacia del ricorso che può essere proposto dalle persone di cui all’articolo 1, paragrafo 3, di tale direttiva avverso una siffatta decisione di aggiudicazione.

50

In secondo luogo, occorre rilevare che, quando tali persone propongono un ricorso di tal genere, si applica l’articolo 2, paragrafo 3, di detta direttiva.

51

Secondo costante giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 22 dicembre 2022, Sambre & Biesme e Commune de Farciennes, C‑383/21 e C‑384/21, EU:C:2022:1022, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

52

A tal riguardo, risulta, anzitutto, dalla formulazione dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 89/665 che, quando un organo di primo grado, indipendente dall’amministrazione aggiudicatrice, è investito di un ricorso relativo alla decisione di aggiudicazione di un appalto, l’amministrazione aggiudicatrice non può concludere tale contratto prima che tale organo di primo grado si pronunci sulla domanda di provvedimenti provvisori o su tale ricorso.

53

Così, da un lato, tale disposizione prevede l’effetto sospensivo, relativamente alla firma del contratto, di un ricorso contro una decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico durante il procedimento dinanzi all’organo di primo grado investito di tale ricorso o, quanto meno, finché tale organo non si pronunci su un’eventuale domanda di provvedimenti provvisori. Dall’altro lato, sebbene detta disposizione esiga che tale organo sia indipendente dall’amministrazione aggiudicatrice, essa non contiene alcuna indicazione da cui discenda che lo stesso organo debba essere di natura giurisdizionale.

54

Per quanto riguarda, poi, il contesto dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 89/665, il paragrafo 9 di tale articolo 2 contempla espressamente il caso in cui «gli organi responsabili delle procedure di ricorso non sono organi giudiziari», da ciò deriva che gli Stati membri hanno la possibilità di attribuire a tali organi la competenza a conoscere dei ricorsi avverso le decisioni di aggiudicazione di un appalto pubblico. In un caso del genere, detto articolo 2, paragrafo 9, precisa che ogni misura presunta illegittima presa da un siffatto organo di ricorso non giurisdizionale o qualsiasi presunta infrazione nell’esercizio dei poteri che gli sono conferiti deve poter essere oggetto di un ricorso giurisdizionale o di un ricorso presso un altro organo che sia una giurisdizione ai sensi dell’articolo 267 TFUE, indipendente dall’amministrazione aggiudicatrice e da tale organo di ricorso non giurisdizionale che ha statuito in primo grado.

55

Lo stesso articolo 2, paragrafo 9, concede così agli Stati membri la possibilità di scegliere tra due soluzioni per l’organizzazione del sistema di controllo degli appalti pubblici. Il primo sistema consiste nell’assegnare la competenza a conoscere dei ricorsi a organi di natura giurisdizionale. In base alla seconda soluzione, tale competenza è, in un primo tempo, attribuita a organi che non hanno natura giurisdizionale. In tal caso, tutte le decisioni adottate da tali organi devono poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale o di un controllo che, nella sostanza, sia «giurisdizionale» ai sensi del diritto dell’Unione, il che consente di garantire un ricorso adeguato (v., in tal senso, sentenza del 4 marzo 1999, HI, C‑258/97, EU:C:1999:118, punti 1617).

56

Orbene, occorre rilevare che l’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 89/665, nel formulare l’obbligo di sospensione della conclusione del contratto di appalto pubblico, non fa alcun riferimento al ricorso giurisdizionale, previsto da tale articolo 2, paragrafo 9, avverso le decisioni degli organi responsabili delle procedure di ricorso che non sono di natura giurisdizionale.

57

In tali circostanze, tanto detta mancanza di riferimento quanto la scelta conferita agli Stati membri dall’articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 89/665 di attribuire la competenza a conoscere delle procedure di ricorso avverso le decisioni di aggiudicazione di un appalto ad organi di primo grado di natura giurisdizionale o meno implicano che, qualora uno Stato membro decida di attribuire tale competenza a un organo di primo grado che non è di natura giurisdizionale, i termini «organo di ricorso», di cui a tale articolo 2, paragrafo 3, si riferiscono a tale organo di primo grado non giurisdizionale. In un caso del genere, gli Stati membri devono prevedere la sospensione della conclusione del contratto di appalto pubblico di cui trattasi, o ipso iure fino a che detto organo si sia pronunciato sul ricorso, o, quanto meno, fino a che esso non abbia statuito su una domanda di provvedimenti provvisori diretta a ottenere una siffatta sospensione.

58

Per contro, l’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 89/665, letto alla luce di tale articolo 2, paragrafo 9, non esige che tale sospensione persista dopo la conclusione del procedimento dinanzi a un siffatto organo di ricorso non giurisdizionale, ad esempio fino a che un organo giurisdizionale non si pronunci sul ricorso che può essere proposto avverso la decisione di tale organo di ricorso non giurisdizionale.

59

Infine, tale conclusione è conforme agli obiettivi perseguiti dalla direttiva 89/665. Tale direttiva, che mira a garantire il pieno rispetto del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, sancito all’articolo 47, commi primo e secondo, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, C‑927/19, EU:C:2021:700, punto 128 e giurisprudenza ivi citata).

60

A tal riguardo, è stato dichiarato che l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, di detta direttiva, che è destinato a tutelare gli operatori economici dall’arbitrio dell’amministrazione aggiudicatrice, mira a garantire l’esistenza, in tutti gli Stati membri, di mezzi di ricorso efficaci, e quanto più rapidi possibile, al fine di garantire l’effettiva applicazione delle norme dell’Unione europea in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, in particolare in una fase in cui le violazioni possono ancora essere corrette (sentenza del 7 settembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, C‑927/19, EU:C:2021:700, punto 127 e giurisprudenza ivi citata).

61

Ciò premesso, occorre altresì rilevare che il legislatore dell’Unione europea ha inteso, con le disposizioni della direttiva 89/665, conciliare gli interessi dell’offerente escluso con quelli dell’amministrazione aggiudicatrice e dell’aggiudicatario [v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2014, Fastweb, C‑19/13, EU:C:2014:2194, punto 63, nonché ordinanza del 23 aprile 2015, Commissione/Vanbreda Risk & Benefits, C‑35/15 P (R), EU:C:2015:275, punto 34].

62

È per questo che, da un lato, l’articolo 2, paragrafo 5, di tale direttiva prevede che l’organo responsabile delle procedure di ricorso possa tener conto delle probabili conseguenze dei provvedimenti provvisori per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché per l’interesse pubblico, e decidere di non concedere siffatti provvedimenti provvisori qualora le conseguenze negative possano superare quelle positive. Orbene, l’interesse a che gli appalti pubblici possano essere conclusi senza ritardi eccessivi costituisce un interesse pubblico di questo tipo.

63

Dall’altro lato, l’articolo 2, paragrafo 7, secondo comma, della direttiva 89/665 dispone che uno Stato membro può prevedere che, qualora un contratto sia stato concluso conformemente a tale articolo 2, paragrafo 3, ossia sia stato concluso dopo la cessazione della sospensione della sua conclusione, i poteri dell’organo responsabile delle procedure di ricorso si limitino alla concessione di un risarcimento danni a qualsiasi persona lesa da una violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme nazionali che recepiscono tale diritto.

64

Tali elementi corroborano quindi l’interpretazione, derivante dalla lettura dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 89/665, alla luce del paragrafo 9 di tale articolo 2, secondo la quale la sospensione della conclusione di un contratto di appalto pubblico, prevista da detto articolo 2, paragrafo 3, perdura, al massimo, fino alla data in cui l’organo di primo grado si pronuncia sul ricorso proposto avverso la decisione di aggiudicazione di tale appalto, indipendentemente dal fatto che tale organo sia o meno di natura giurisdizionale. Dopo che tale organo si è pronunciato, gli Stati membri possono prevedere che la parte lesa possa chiedere solo il risarcimento dei danni.

65

In terzo luogo, occorre rilevare che tale interpretazione non può essere messa in discussione dalla sentenza del 21 dicembre 2021, Randstad Italia (C‑497/20, EU:C:2021:1037). Al punto 73 di tale sentenza, la Corte ha interpretato i termini «organo di ricorso indipendente», ai sensi dell’articolo 2 bis, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 89/665, nel senso che essi riguardano un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 47 della Carta. Tuttavia, la Corte ha espressamente circoscritto quest’ultima interpretazione, precisando che essa valeva «al fine di stabilire se l’esclusione di un offerente sia divenuta definitiva», ai sensi di tale articolo 2 bis, paragrafo 2, secondo comma.

66

Al riguardo, la Corte ha indicato, al punto 74 di detta sentenza, che il carattere non ancora definitivo della decisione di esclusione determina, per gli offerenti, la legittimazione ad agire contro la decisione di aggiudicazione. Al punto 75 della medesima sentenza, essa ha precisato che «solo l’esclusione definitiva, ai sensi dell’articolo 2 bis, paragrafo 2, [secondo comma], della direttiva 89/665, può avere l’effetto di privare un offerente della sua legittimazione ad agire contro la decisione di aggiudicazione [di un appalto]».

67

Da una decisione dell’«organo di ricorso indipendente» di cui a tale articolo 2 bis, paragrafo 2, secondo comma, può quindi risultare che un offerente sia privato della legittimazione ad agire contro la decisione di aggiudicazione di un appalto. In tale contesto, il rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di un offerente siffatto esige che l’organo che si pronuncia sulla liceità dell’esclusione di quest’ultimo sia un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 47 della Carta.

68

Tali considerazioni non valgono, per contro, per quanto riguarda l’organo di ricorso di primo grado di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 89/665. Infatti, qualora uno Stato membro si avvalga della possibilità, conferitagli da tale direttiva, di istituire un siffatto organo che non sia di natura giurisdizionale, il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva è garantito dall’esigenza, prevista da tale articolo 2, paragrafo 9, che tutte le decisioni di un siffatto organo di ricorso non giurisdizionale possano essere oggetto di un ricorso giurisdizionale.

69

In quarto e ultimo luogo, occorre tuttavia rilevare, al pari della Commissione europea, che, in mancanza, nella normativa di uno Stato membro, di una sospensione ipso iure della conclusione di un contratto di appalto pubblico fino alla data in cui l’organo di ricorso di primo grado, di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 89/665, statuisce sul ricorso, e qualora tale organo di ricorso non abbia natura giurisdizionale, il rigetto, da parte di tale organo, di una domanda di provvedimenti provvisori diretti a far vietare la conclusione di un contratto di appalto pubblico fino alla data in cui detto organo si pronuncia su tale ricorso deve poter essere oggetto di un ricorso giurisdizionale con effetto sospensivo fino a quando il giudice adito si pronunci su tali provvedimenti provvisori.

70

Tale requisito deriva dal combinato disposto dei paragrafi 3 e 9 dell’articolo 2 della direttiva 89/665. Pertanto, al fine di garantire l’effettività di un ricorso avverso la decisione di un organo non giurisdizionale di primo grado che respinge una domanda di provvedimenti provvisori diretta a vietare la conclusione di un contratto di appalto pubblico fino alla data in cui tale organo avrà statuito, da un lato, l’offerente interessato da tale decisione di rigetto deve poter fruire di un termine di sospensione ragionevole al fine di consentirgli di proporre tale ricorso e, dall’altro, se quest’ultimo è proposto, la sospensione della conclusione di tale contratto deve perdurare fino alla pronuncia del giudice adito su detto ricorso.

71

Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che l’articolo 246 della legge n. 134/2016 prevede che il contratto di appalto pubblico non possa essere concluso, da un lato, prima della scadenza del termine per la presentazione di un reclamo presso l’amministrazione aggiudicatrice avverso la decisione di aggiudicazione dell’appalto, poi del termine per la presentazione di una domanda di verifica degli atti dell’amministrazione aggiudicatrice dinanzi all’Ufficio, e, dall’altro, durante il procedimento dinanzi all’Ufficio, che, secondo il giudice del rinvio, è l’organo di ricorso di primo grado, indipendente dall’amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 89/665, e che non è di natura giurisdizionale. In particolare, ferme restando le verifiche che spetta a tale giudice effettuare, ai sensi di tale articolo 246, paragrafo 1, il divieto ipso iure di stipulare un contratto di appalto pubblico continua fino alla data in cui tale organo di ricorso di primo grado si pronuncia sul ricorso contro la decisione di aggiudicazione dell’appalto.

72

A tal riguardo, dagli elementi contenuti nella decisione di rinvio risulta che, nell’ambito del procedimento principale, anzitutto, l’Ufficio ha adottato d’ufficio, il 3 luglio 2020, un provvedimento provvisorio che vietava all’amministrazione aggiudicatrice di concludere il contratto di appalto pubblico di cui trattasi nel procedimento principale fino alla conclusione definitiva del procedimento amministrativo dinanzi all’Ufficio. Successivamente, il presidente dell’Ufficio, in quanto organo amministrativo di secondo grado, ha respinto, con decisione del 9 novembre 2020, il reclamo presentato dalla CROSS Zlín avverso la decisione di rigetto, da parte dell’Ufficio, della sua domanda di annullamento della decisione di aggiudicazione dell’appalto pubblico di cui trattasi e, infine, il 18 novembre 2020, l’amministrazione aggiudicatrice ha concluso tale contratto con l’aggiudicatario. Ne consegue che detto contratto è stato concluso solo dopo che l’Ufficio si è pronunciato definitivamente, in un doppio grado di giudizio, sulla legittimità di tale decisione di aggiudicazione, circostanza che compete tuttavia al giudice del rinvio verificare.

73

Occorre quindi rilevare che, ferme restando le verifiche che spetta a tale giudice effettuare, detta normativa nazionale, così come la sua attuazione nell’ambito del procedimento principale, sembrano consentire di garantire una corretta applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, e dell’articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/665, letti alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, previsto all’articolo 47 della Carta.

74

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 3, e l’articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/665 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che vieta all’amministrazione aggiudicatrice di concludere un contratto di appalto pubblico solo fino alla data in cui l’organo di primo grado, ai sensi di tale articolo 2, paragrafo 3, si pronunci sul ricorso avverso la decisione di aggiudicazione di tale appalto, senza che sia rilevante, al riguardo, la questione se tale organo di ricorso sia o meno di natura giurisdizionale.

Sulle spese

75

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 2, paragrafo, 3 e l’articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,

 

devono essere interpretati nel senso che:

 

essi non ostano a una normativa nazionale che vieta all’amministrazione aggiudicatrice di concludere un contratto di appalto pubblico solo fino alla data in cui l’organo di primo grado, ai sensi di tale articolo 2, paragrafo 3, si pronunci sul ricorso avverso la decisione di aggiudicazione di tale appalto, senza che sia rilevante, al riguardo, la questione se tale organo di ricorso sia o meno di natura giurisdizionale.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il ceco.