SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

29 febbraio 2024 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Pacchetti turistici e servizi turistici collegati – Direttiva (UE) 2015/2302 – Articolo 12, paragrafo 2 – Diritto del viaggiatore di risolvere un contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione – Circostanze inevitabili e straordinarie – Diffusione della COVID-19 – Insussistenza di una raccomandazione ufficiale volta a sconsigliare i viaggi – Considerazione di circostanze personali relative alla situazione individuale del viaggiatore interessato – Incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione – Circostanze esistenti o prevedibili alla data di conclusione del contratto di pacchetto turistico interessato – Possibilità di prendere in considerazione conseguenze che si verificano nel luogo di partenza o di ritorno o in altri luoghi»

Nella causa C‑299/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania), con decisione del 4 maggio 2022, pervenuta in cancelleria il 4 maggio 2022, nel procedimento

M.D.

contro

«Tez Tour» UAB,

con l’intervento di:

«Fridmis» AB

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Prechal (relatrice), presidente di sezione, F. Biltgen, N. Wahl, J. Passer e M.L. Arastey Sahún, giudici,

avvocato generale: L. Medina

cancelliere: K. Hötzel, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 giugno 2023,

considerate le osservazioni presentate:

per M.D., da R. Mikulskas, advokatas;

per la «Tez Tour» UAB, da E. Rusinas, advokatas;

per il governo lituano, da K. Dieninis e V. Vasiliauskienė, in qualità di agenti;

per il governo ceco, da S. Šindelková, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

per il governo ellenico, da K. Boskovits, A. Dimitrakopoulou, K. Georgiadis, C. Kokkosi e E. Tsaousi, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da J. Jokubauskaitė, B.-R. Killmann e I. Rubene, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 settembre 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU 2015, L 326, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra M.D. e la «Tez Tour» UAB vertente sul diritto fatto valere da M.D. di risolvere senza spese il contratto di pacchetto turistico da lui concluso con quest’ultima a causa del rischio sanitario connesso alla diffusione della COVID-19.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 5, 7, 25 e da 29 a 31 della direttiva 2015/2302 sono così formulati:

«5)

(...) Armonizzare i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti relativi a pacchetti turistici e a servizi turistici collegati è necessario per promuovere, in tale settore, un effettivo mercato interno dei consumatori che raggiunga il giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela per questi ultimi e la competitività delle imprese.

(...)

7)

La maggior parte dei viaggiatori che acquistano pacchetti o servizi turistici collegati sono consumatori ai sensi del diritto del consumo dell’Unione. (...)

(...)

25)

Il viaggiatore dovrebbe ricevere tutte le informazioni necessarie prima dell’acquisto di un pacchetto, sia questo venduto attraverso mezzi di comunicazione a distanza, in agenzia o con altri canali di distribuzione. Nel fornire tali informazioni, il professionista dovrebbe tenere in considerazione le esigenze specifiche dei viaggiatori particolarmente vulnerabili a motivo della loro età o infermità fisica che il professionista potrebbe ragionevolmente prevedere.

(...)

29)

Tenuto conto delle specificità dei contratti di pacchetto turistico, dovrebbero essere previsti i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, sia nella fase che precede sia in quella che segue l’inizio del pacchetto, in particolare qualora quest’ultimo non sia eseguito correttamente o cambino determinate circostanze.

30)

Poiché i pacchetti sono spesso acquistati con largo anticipo rispetto alla loro esecuzione, si possono verificare eventi imprevedibili, per cui dovrebbe essere consentito al viaggiatore, a determinate condizioni, di trasferire un contratto di pacchetto turistico a un altro viaggiatore. In tali situazioni, l’organizzatore dovrebbe poter ricevere il rimborso delle spese sostenute, ad esempio se un sub-fornitore esige il pagamento di un diritto per la modifica del nome del viaggiatore o per la cancellazione di un biglietto di trasporto e l’emissione di un nuovo biglietto.

31)

I viaggiatori dovrebbero poter risolvere il contratto di pacchetto turistico in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto, dietro pagamento di adeguate spese di risoluzione che tengano conto di risparmi e introiti previsti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici. Dovrebbero inoltre avere il diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione qualora circostanze inevitabili e straordinarie abbiano un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto. Ciò può riguardare ad esempio conflitti armati, altri gravi problemi di sicurezza quali terrorismo, rischi significativi per la salute umana quali il focolaio di una grave malattia nel luogo di destinazione del viaggio o calamità naturali come inondazioni, terremoti o condizioni meteorologiche che impediscono di viaggiare in modo sicuro verso la destinazione come stabilito nel contratto di pacchetto turistico».

4

L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto», così recita:

«Scopo della presente direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato e il più uniforme possibile di protezione dei consumatori, mediante il ravvicinamento di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti tra viaggiatori e professionisti relativi a pacchetti turistici e servizi turistici collegati».

5

L’articolo 3 della medesima direttiva, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva s’intende per:

(...)

12.

“circostanze inevitabili e straordinarie”, una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;

13.

“difetto di conformità”, un inadempimento o un’inesatta esecuzione dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;

(...)».

6

L’articolo 5 della medesima direttiva, intitolato «Informazioni precontrattuali», così recita:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché, prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto di pacchetto turistico o da un’offerta corrispondente, l’organizzatore (...) [fornisca] al viaggiatore (...), se applicabili al pacchetto, le seguenti informazioni:

a)

le caratteristiche principali dei servizi turistici:

(...)

ii)

mezzi, caratteristiche e categorie di trasporto, luoghi, date e orari di partenza e ritorno, durata e località di sosta intermedia e coincidenze.

(...)

viii)

se il viaggio o la vacanza sono in linea di massima idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;

(...)».

7

L’articolo 12 della direttiva 2015/2302, intitolato «Risoluzione del contratto di pacchetto turistico e diritto di recesso prima dell’inizio del pacchetto», ai paragrafi da 1 a 3, prevede:

«1.   Gli Stati membri assicurano che il viaggiatore possa risolvere il contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto. In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico da parte del viaggiatore ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore può essere tenuto a pagare all’organizzatore spese di risoluzione adeguate e giustificabili. Il contratto di pacchetto turistico può specificare spese di risoluzione standard ragionevoli, calcolate in base al momento della risoluzione del contratto prima dell’inizio del pacchetto e ai risparmi e agli introiti previsti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici. In assenza di spese di risoluzione standard, l’importo delle spese di risoluzione corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi e degli introiti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici. Su richiesta del viaggiatore l’organizzatore fornisce una motivazione dell’importo delle spese di risoluzione.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell’inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione. In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.

3.   L’organizzatore può risolvere il contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:

(...)

b)

l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica la risoluzione del medesimo al viaggiatore senza indebito ritardo prima dell’inizio del pacchetto».

8

L’articolo 13 di tale direttiva, intitolato «Responsabilità dell’esecuzione del pacchetto», ai paragrafi 3 e 6 enuncia quanto segue:

«3.   Ove uno dei servizi turistici non sia eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò:

a)

risulti impossibile; oppure

b)

implichi costi sproporzionati, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto.

Se l’organizzatore, conformemente al primo comma, lettera a) o b), del presente paragrafo, non pone rimedio al difetto di conformità, si applica l’articolo 14.

(...)

6.   Qualora un difetto di conformità incida in misura significativa sull’esecuzione del pacchetto e l’organizzatore non vi abbia posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore, il viaggiatore può risolvere il contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione e, se del caso, chiedere, ai sensi dell’articolo 14, una riduzione del prezzo e/o il risarcimento dei danni.

(...)».

9

L’articolo 14 di detta direttiva, intitolato «Riduzione del prezzo e risarcimento dei danni», ai paragrafi 2 e 3 così dispone:

«2.   Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall’organizzatore il risarcimento adeguato per qualunque danno che possa aver subito in conseguenza di un difetto di conformità. Il risarcimento è effettuato senza indebito ritardo.

3.   Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l’organizzatore dimostra che il difetto di conformità:

(...)

c) è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie».

Diritto lituano

10

L’articolo 6.212 del Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (codice civile della Repubblica di Lituania), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice civile»), intitolato «Forza maggiore», al suo paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Una parte è esonerata dalla responsabilità per l’inadempimento di un contratto qualora dimostri che l’inadempimento è dovuto a circostanze fuori dal suo controllo e da essa non ragionevolmente prevedibili al momento della conclusione del contratto, e che il verificarsi di tali circostanze o delle loro conseguenze non poteva essere evitato».

11

L’articolo 6.750 del codice civile, intitolato «Diritto del turista di risolvere un contratto di pacchetto turistico e di recedere da un contratto di pacchetto turistico», prevede, al suo paragrafo 4, quanto segue:

«Il turista ha il diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico organizzato, senza corrispondere le spese di risoluzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, nei seguenti casi:

(...)

3)

qualora si verifichino circostanze di forza maggiore nel luogo di destinazione del viaggio turistico organizzato o nelle sue immediate vicinanze, che possano rendere impossibile l’esecuzione del viaggio turistico organizzato o il trasporto di passeggeri verso la destinazione del viaggio. In tal caso, il viaggiatore ha diritto al rimborso dei pagamenti effettuati per il viaggio turistico organizzato, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12

Il 10 febbraio 2020, M.D. ha stipulato con la Tez Tour un contratto di pacchetto turistico con il quale quest’ultima si impegnava a organizzare, per M.D. e i suoi familiari, un viaggio di vacanza negli Emirati Arabi Uniti nel periodo compreso tra il 1o e l’8 marzo 2020; il pacchetto in questione comprendeva, in particolare, un volo di andata e ritorno tra Vilnius (Lituania) e Dubai (Emirati Arabi Uniti) e un soggiorno di sette notti in albergo. A titolo di tale contratto di pacchetto turistico, M.D. ha versato alla Tez Tour l’importo di EUR 4834.

13

Il 27 febbraio 2020, M.D. ha informato la Tez Tour della sua intenzione di risolvere detto contratto di pacchetto turistico e ha chiesto a quest’ultima di poter utilizzare la somma versata per effettuare un altro viaggio, in una data successiva, in cui il rischio sanitario connesso alla diffusione della COVID-19 fosse diminuito.

14

La Tez Tour ha respinto la richiesta di M.D.

15

Pertanto, M.D. ha adito i giudici competenti, facendo valere, in sostanza, di avere diritto al rimborso integrale della somma di denaro che aveva versato alla Tez Tour, in quanto aveva risolto il contratto di pacchetto turistico di cui trattasi nel procedimento principale a causa del verificarsi, nel luogo di destinazione del viaggio organizzato o nelle sue immediate vicinanze, di circostanze inevitabili e straordinarie che potevano rendere impossibile l’esecuzione, in piena sicurezza, di tale viaggio o il trasporto dei passeggeri verso il luogo di destinazione di quest’ultimo, in particolare senza esporre questi ultimi a disagi o rischi sanitari.

16

M.D. affermava che, nel febbraio 2020, le informazioni relative alla diffusione della COVID-19, pubblicate sia dalle autorità competenti sia dalla stampa, consentivano di dubitare legittimamente della possibilità di effettuare detto viaggio in piena sicurezza o addirittura che quest’ultimo fosse in sé possibile. In tal senso, l’aumento del numero di casi di infezioni da COVID-19 constatati nel mondo, le restrizioni dei voli, l’adozione di raccomandazioni ufficiali volte a sconsigliare ai viaggiatori di recarsi in luoghi frequentati e di effettuare viaggi all’estero, nonché l’adozione di altre misure volte a contenere la diffusione della COVID-19, avrebbero dimostrato l’esistenza di una situazione di pericolo su scala mondiale.

17

La Tez Tour ha contestato la fondatezza delle domande formulate da M.D., sostenendo che la diffusione della COVID-19, alla data della risoluzione del contratto di pacchetto turistico di cui trattasi nel procedimento principale, non poteva essere considerata una circostanza che rendeva impossibile l’esecuzione del pacchetto in questione.

18

Tali domande sono state respinte in primo grado e in sede di impugnazione, dal momento che, secondo i giudici lituani interessati, non vi erano elementi che consentissero di qualificare le circostanze invocate da M.D. come «forza maggiore», ai sensi dell’articolo 6.750 del codice civile, nozione che attua, nel diritto lituano, la nozione di «circostanze inevitabili e straordinarie» di cui all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302. Infatti, da un lato, M.D. avrebbe prenotato il suo viaggio quando già esistevano informazioni attestanti l’adozione di misure di sicurezza e, dall’altro, alla data di risoluzione del contratto di pacchetto turistico di cui trattasi nel procedimento principale, avvenuta solo 17 giorni dopo che M.D. aveva effettuato tale prenotazione, il livello di rischio associato a tale viaggio non era cambiato.

19

Adito con ricorso per cassazione proposto da M.D., il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania), giudice del rinvio, osserva che occorre precisare, ai fini della definizione della controversia oggetto del procedimento principale, le condizioni alle quali un viaggiatore può invocare l’esistenza di «circostanze inevitabili e straordinarie», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302, nel contesto della pandemia della COVID-19, nonché, eventualmente, il rapporto esistente tra tale nozione e quella di «forza maggiore», ai sensi dell’articolo 6.750 del codice civile.

20

In tale contesto, il giudice del rinvio chiede, in primo luogo, se le autorità dello Stato del luogo di partenza o dello Stato del luogo di destinazione debbano aver pubblicato un’avvertenza ufficiale diretta a sconsigliare ai viaggiatori di effettuare qualsiasi viaggio che non sia necessario o se il paese del luogo di destinazione del viaggio di cui trattasi debba essere stato classificato come «area a rischio». Esso precisa che, nel caso di specie, il Ministero degli Affari esteri lituano aveva pubblicato, il 12 marzo 2020, una raccomandazione indirizzata ai viaggiatori, al fine di incoraggiare questi ultimi a rinviare tutti i loro viaggi e a non recarsi, nei mesi a venire, all’estero, incluso negli Emirati Arabi Uniti; tale raccomandazione era intervenuta dopo che l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) aveva riqualificato, il giorno prima, l’epidemia di COVID-19 come «pandemia».

21

In secondo luogo, il giudice del rinvio muove dalla premessa secondo cui, per poter constatare l’esistenza di «circostanze inevitabili e straordinarie» aventi «un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302, tale incidenza deve apparire probabile al viaggiatore medio sulla base di una valutazione effettuata formulando una «previsione», tenuto conto delle date del viaggio programmato, dei dati di fatto a disposizione del viaggiatore interessato e delle informazioni pubblicate. In tale contesto, detto giudice si chiede se tali «circostanze inevitabili e straordinarie» possano essere accertate unicamente qualora abbiano conseguenze che rendono oggettivamente impossibile l’esecuzione del pacchetto di cui trattasi, oppure, come tende a ritenere, anche quando diviene difficile eseguire tale pacchetto in condizioni sicure e gradevoli, tenuto conto, se del caso, di fattori soggettivi, quali lo stato di salute di tale viaggiatore.

22

Il giudice del rinvio pone, in terzo luogo, la questione se il fatto che «circostanze inevitabili e straordinarie» esistessero già, in una certa misura, prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico di cui trattasi o, quanto meno, fossero prevedibili, debba essere considerato un motivo di esclusione del diritto del viaggiatore di risolvere tale contratto senza pagare spese di risoluzione.

23

Il giudice del rinvio rileva che, benché, prima della data di conclusione del contratto di pacchetto turistico di cui trattasi nel procedimento principale, il Ministero degli Affari esteri lituano avesse pubblicato, l’8 gennaio 2020, una raccomandazione all’attenzione dei viaggiatori aventi come destinazione gli Emirati Arabi Uniti volta ad incoraggiare tali viaggiatori a prendere precauzioni, e l’OMS, il 30 gennaio successivo, avesse dichiarato che l’epidemia di COVID-19 costituiva un’«emergenza sanitaria pubblica di portata internazionale», l’evoluzione e le conseguenze di tale epidemia erano tuttavia difficilmente prevedibili e l’accelerazione della dinamica delle infezioni tra la data di prenotazione del viaggio di cui trattasi e quella della risoluzione di tale contratto era manifesta.

24

A tal riguardo, il giudice del rinvio indica che M.D. fa valere che lo stato di emergenza a livello nazionale era stato proclamato in Lituania il 26 febbraio 2020 a causa della minaccia rappresentata dalla COVID-19 e che, il giorno successivo, era stata pubblicata sulla stampa l’informazione secondo cui erano state riscontrate infezioni da COVID‑19 tra persone che soggiornavano in un albergo situato negli Emirati Arabi Uniti.

25

In quarto luogo, il giudice del rinvio osserva che l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 subordina il diritto del viaggiatore di risolvere un contratto di pacchetto turistico senza pagare spese di risoluzione al verificarsi di circostanze inevitabili e straordinarie «nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze». Esso chiede quindi se, tenuto conto della natura dell’evento invocato nel caso di specie, quest’ultima espressione possa includere anche altri luoghi, quali, in particolare, il luogo di partenza, nonché i diversi punti all’inizio e al ritorno del viaggio di cui trattasi.

26

In tale contesto il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se debba esservi un avvertimento ufficiale delle autorità dello Stato di partenza e/o di destinazione che invita ad astenersi da viaggi non necessari e/o che qualifica il Paese di destinazione (ed eventualmente anche il Paese di partenza) come appartenente a un’area a rischio, affinché si possa ritenere che si siano verificate circostanze inevitabili e straordinarie nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, prima frase, della direttiva (UE) 2015/2302.

2)

Se, nel valutare se esistano circostanze inevitabili e straordinarie nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze al momento della risoluzione di un contratto di pacchetto turistico, e se tali circostanze abbiano un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto: i) si debba tener conto solo di circostanze oggettive, ossia se un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto sia legata solo all’impossibilità oggettiva e se essa debba essere interpretata come riguardante solo casi in cui l’esecuzione del contratto diventi fisicamente e giuridicamente impossibile, o se invece essa riguardi anche casi in cui l’esecuzione del contratto non sia impossibile ma (nella fattispecie, a causa del fondato timore di contrarre l’infezione da COVID-19) diventi complicata e/o economicamente inefficiente (in termini di sicurezza dei viaggiatori, di rischio per la loro salute e/o vita, di possibilità di raggiungere gli obiettivi della vacanza); ii) siano da considerare rilevanti fattori soggettivi, quali il fatto che gli adulti viaggiano con minori di età inferiore a 14 anni, o l’appartenenza a un gruppo a rischio più elevato a causa dell’età o dello stato di salute del viaggiatore, e così via. Se il viaggiatore abbia il diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico qualora, a causa della pandemia e delle circostanze ad essa collegate, a giudizio del viaggiatore medio, il viaggio verso la destinazione e dalla stessa diventi insicuro, causi disagi al viaggiatore o gli procuri il fondato timore di un rischio per la salute o di un’infezione provocata da un virus pericoloso.

3)

Se il fatto che le circostanze su cui il viaggiatore fa affidamento si fossero già verificate o fossero almeno già presupposte/probabili al momento della prenotazione del viaggio influisca in qualche modo sul diritto di risolvere il contratto senza pagare una penale (ad esempio, negando tale diritto, applicando criteri più severi per valutare l’effetto negativo sull’esecuzione del pacchetto, e così via). Se, nell’applicare il criterio della ragionevole prevedibilità nel contesto pandemico, si debba tenere conto del fatto che, sebbene l’OMS avesse già pubblicato informazioni sulla diffusione del virus al momento della stipula del contratto di pacchetto turistico, tuttavia il decorso e le conseguenze della pandemia erano difficilmente prevedibili, non esistevano misure chiare per la gestione e il controllo dei contagi o dati sufficienti sui contagi stessi, e l’andamento crescente dei contagi era palese dal momento della prenotazione del viaggio fino alla risoluzione dello stesso.

4)

Se, nel valutare l’esistenza di circostanze inevitabili e straordinarie nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze al momento della risoluzione di un contratto di pacchetto turistico e l’eventuale incidenza sostanziale delle stesse sull’esecuzione del pacchetto, la nozione di «luogo di destinazione o (...) sue immediate vicinanze» comprenda solo lo Stato di destinazione o, tenuto conto della natura della circostanza inevitabile e straordinaria, vale a dire un’infezione virale contagiosa, anche lo Stato di partenza nonché i punti connessi alla partenza e al ritorno dal viaggio (punti di trasferimento, determinati mezzi di trasporto e così via)».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

27

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302, letto alla luce dell’articolo 3, punto 12, di quest’ultima, debba essere interpretato nel senso che la constatazione del verificarsi, nel luogo di destinazione di un viaggio o nelle sue immediate vicinanze, di «circostanze inevitabili e straordinarie» è subordinata alla condizione che le autorità competenti abbiano pubblicato una raccomandazione ufficiale volta a sconsigliare ai viaggiatori di recarsi nella zona interessata o una decisione ufficiale che qualifichi tale zona come «area a rischio».

28

A tale riguardo, occorre in primo luogo ricordare che l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 prevede, «in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto dei passeggeri verso la destinazione», che il viaggiatore ha il diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell’inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione, e di ottenere il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per tale pacchetto.

29

La nozione di «circostanze inevitabili e straordinarie», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302, è definita all’articolo 3, punto 12, di tale direttiva come «una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitare nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure».

30

Il considerando 31 di detta direttiva chiarisce la portata di tale nozione, indicando che «[essa] può riguardare ad esempio conflitti armati, altri gravi problemi di sicurezza quali [il] terrorismo, rischi significativi per la salute umana quali il focolaio di una grave malattia nel luogo di destinazione del viaggio o calamità naturali come inondazioni, terremoti o condizioni meteorologiche che impediscono di viaggiare in modo sicuro verso la destinazione come stabilito nel contratto di pacchetto turistico».

31

Dal tenore letterale del combinato disposto delle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 2, e dell’articolo 3, punto 12, della direttiva 2015/2302, come chiarite dal considerando 31 di quest’ultima, risulta quindi che l’esercizio, da parte di un viaggiatore, del suo diritto di risolvere un contratto di pacchetto turistico senza pagare spese di risoluzione dipende unicamente dal verificarsi, nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze, di circostanze oggettive tali da incidere sull’esecuzione del pacchetto turistico di cui trattasi.

32

D’altro canto, occorre rilevare che da tali disposizioni, dal considerando 31 della direttiva 2015/2302 o da qualsiasi altra disposizione di tale direttiva non si può dedurre che, per poter stabilire il verificarsi di «circostanze inevitabili e straordinarie», ai sensi della disposizione in questione, sia necessario che le autorità competenti abbiano pubblicato una raccomandazione ufficiale che sconsiglia ai viaggiatori di recarsi nella zona interessata o una decisione ufficiale che classifichi tale zona come «area a rischio».

33

Infatti, un requisito del genere sarebbe in contraddizione con la natura e il fondamento stesso dell’adozione di siffatte raccomandazioni o decisioni, le quali, appunto, presuppongono, in linea di principio, l’esistenza di circostanze oggettive generatrici di rischi sanitari o di altro tipo, che possono rientrare nella nozione di «circostanze inevitabili e straordinarie», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302, e ne fanno menzione a fini informativi del grande pubblico.

34

Inoltre, occorre ricordare che, come risulta dal considerando 5 della direttiva 2015/2302, quest’ultima mira ad armonizzare i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti relativi a pacchetti turistici per promuovere, in tale settore, un effettivo mercato interno dei consumatori.

35

Tuttavia, come ha sottolineato anche l’avvocato generale al paragrafo 35 delle sue conclusioni, le condizioni per l’adozione di una raccomandazione o di una decisione della natura di quelle menzionate al punto 27 della presente sentenza non sono uniformi nei vari Stati membri, cosicché l’adozione di tali atti potrebbe essere soggetta a variazioni tra gli essi. Pertanto, un’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 secondo la quale la constatazione del verificarsi di una «circostanza inevitabile e straordinaria», ai sensi di tale disposizione, sarebbe subordinata all’adozione di tali raccomandazioni o decisioni può compromettere l’obiettivo di armonizzazione perseguito da tale direttiva.

36

Di conseguenza, l’esistenza di tali raccomandazioni o decisioni non può costituire un requisito per poter constatare che la condizione relativa al verificarsi di «circostanze inevitabili e straordinarie», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302, sia soddisfatta.

37

In secondo luogo, occorre sottolineare che, sebbene, per loro natura, dette raccomandazioni e decisioni possano essere dotate di un rilevante valore probatorio quanto all’effettivo verificarsi, nei paesi cui esse si riferiscono, di siffatte circostanze nonché delle conseguenze che ne derivano sull’esecuzione del pacchetto di cui trattasi, a tali raccomandazioni e decisioni non può tuttavia essere attribuito un valore probatorio tale da rendere la loro inesistenza sufficiente a impedire di constatare il verificarsi di dette circostanze.

38

Certo, in assenza, nella direttiva 2015/2302, di disposizioni sul regime probatorio in relazione al verificarsi di «circostanze inevitabili e straordinarie» ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della stessa, spetta, in base al principio di autonomia processuale e fatti salvi i principi di equivalenza e di effettività, all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro fissare le modalità di assunzione della prova, i mezzi di prova ammissibili dinanzi al giudice nazionale competente o, ancora, i principi che presiedono alla valutazione, da parte di detto giudice, dell’efficacia probatoria degli elementi di prova sottoposti al suo esame nonché dello standard probatorio richiesto (v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 2017, W e a., C‑621/15, EU:C:2017:484, punto 25).

39

Tuttavia, per quanto riguarda, più precisamente, il principio di effettività, esso esige, con riferimento alle modalità procedurali dei ricorsi destinati a garantire la salvaguardia dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, che tali modalità non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti così conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (sentenza del 21 giugno 2017, W e a., C‑621/15, EU:C:2017:484, punto 26).

40

Orbene, il fatto di esigere dal viaggiatore che intende esercitare il diritto previsto all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 che egli dimostri, per stabilire l’effettivo ricorrere delle circostanze di cui si avvale a tal fine, l’adozione di raccomandazioni o decisioni ufficiali al riguardo potrebbe rendere impossibile l’esercizio di tale diritto, in quanto siffatte circostanze possono sussistere indipendentemente dall’adozione di qualsiasi raccomandazione o decisione ufficiali.

41

Nel caso di specie, dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che le comunicazioni ufficiali esistenti alla data della risoluzione, da parte di M.D., del contratto di pacchetto turistico di cui trattasi nel procedimento principale, ossia la comunicazione dell’OMS del 30 gennaio 2020, che qualificava la diffusione della COVID-19 come «emergenza sanitaria pubblica di portata internazionale», la dichiarazione dello stato di emergenza in Lituania il 26 febbraio successivo e la menzione nella stampa lituana, il giorno successivo, di diversi casi di infezioni da COVID-19 accertati negli Emirati Arabi Uniti, pur costituendo indizi di un rischio sanitario più elevato in generale e, in particolare, in quest’ultimo paese, non si spingevano fino a sconsigliare specificamente ai viaggiatori di recarsi negli Emirati Arabi Uniti.

42

Tuttavia, come risulta dai punti 36 e 40 della presente sentenza, tale circostanza non può di per sé bastare ad escludere l’ipotesi che la diffusione della COVID-19 potesse essere legittimamente invocata da M.D. come «circostanza inevitabile e straordinaria» ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302.

43

Inoltre, la Corte ha dichiarato che una crisi sanitaria mondiale come la pandemia di COVID-19 deve, di per sé, essere considerata idonea a rientrare in tale nozione (sentenza dell’8 giugno 2023, UFC – Que choisir e CLCV, C‑407/21, EU:C:2023:449, punto 45).

44

Tenuto conto di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302, letto alla luce dell’articolo 3, punto 12, di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che la constatazione del verificarsi, nel luogo di destinazione di un viaggio o nelle sue immediate vicinanze, di «circostanze inevitabili e straordinarie», nel senso di tali disposizioni, non può essere subordinata alla condizione che le autorità competenti abbiano pubblicato una raccomandazione ufficiale intesa a sconsigliare ai viaggiatori di recarsi nella zona interessata o una decisione ufficiale che qualifichi tale zona come «area a rischio».

Sulla seconda questione

45

In via preliminare, occorre rilevare che, nella sua seconda questione, il giudice del rinvio fa riferimento alla possibilità eventuale di prendere in considerazione, per valutare l’eseguibilità di un pacchetto in seguito al verificarsi di «circostanze inevitabili e straordinarie», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302, la «redditività» di tale pacchetto, «in termini di sicurezza dei viaggiatori, di rischio per la loro salute e/o vita, di possibilità di raggiungere gli obiettivi della vacanza». Tuttavia, né dal tenore letterale di tale questione né dalla motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che M.D. abbia inteso avvalersi di tale aspetto.

46

Si deve pertanto ritenere che, con la sua seconda questione, il giudice del rinvio intenda verificare, in sostanza, da un lato, se l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «circostanze inevitabili e straordinarie (...) che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione» del viaggio in questione comprende solo le circostanze che rendono impossibile l’esecuzione di tale pacchetto o anche le circostanze che, senza impedire tale esecuzione, fanno sì che il pacchetto non possa essere eseguito senza esporre i viaggiatori interessati a rischi per la loro salute e sicurezza, tenendo conto, se del caso, dei fattori personali relativi alla situazione individuale di tali viaggiatori.

47

Dall’altro lato, il giudice del rinvio si chiede se la valutazione di detta incidenza debba essere effettuata collocandosi, alla data della risoluzione del contratto di pacchetto turistico di cui trattasi, nella prospettiva di un viaggiatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

48

Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione di cui al punto 46 della presente sentenza, occorre rilevare che dai termini stessi «incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione», utilizzati all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302, risulta che tale disposizione non subordina il diritto di risolvere un contratto di pacchetto turistico senza pagare spese di risoluzione alla condizione che si siano verificate circostanze che rendano oggettivamente impossibile l’esecuzione del pacchetto in questione o il trasferimento dei passeggeri verso la destinazione. Al contrario, conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, tali termini hanno evidentemente una portata più ampia che comprende non solo conseguenze tali da escludere la possibilità stessa di eseguire tale pacchetto, ma anche conseguenze che incidono in modo significativo sulle condizioni di esecuzione di detto pacchetto.

49

Come giustamente rilevato dalla Commissione, il considerando 31 della direttiva 2015/2302 corrobora tale interpretazione, dal momento che elenca, per illustrare le situazioni che possono rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva, eventi quali il terrorismo e i rischi gravi per la salute, che sono oggettivamente tali da rappresentare un rischio per la sicurezza dei viaggiatori, senza tuttavia comportare l’impossibilità assoluta di eseguire il pacchetto turistico di cui trattasi.

50

Tale interpretazione è peraltro coerente con il contesto di quest’ultima disposizione. Infatti, l’articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2015/2302 conferisce ai viaggiatori il diritto di risolvere un contratto di pacchetto turistico in corso di esecuzione senza pagare spese di risoluzione qualora un difetto di conformità «incida in misura significativa» sull’esecuzione di tale pacchetto turistico e l’organizzatore interessato non vi abbia posto rimedio entro un periodo ragionevole. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 13, di tale direttiva, per «difetto di conformità» si intende un inadempimento o un’inesatta esecuzione dei servizi turistici inclusi in un pacchetto, essendo peraltro la constatazione di un difetto di conformità oggettiva, nel senso che implica soltanto un confronto tra i servizi inclusi nel pacchetto del viaggiatore interessato e quelli effettivamente forniti a quest’ultimo [sentenza del 12 gennaio 2023, FTI Touristik (Pacchetto turistico per le isole Canarie),C‑396/21, EU:C:2023:10, punto 22].

51

Pertanto, anche se non ogni difetto di conformità che incide sull’esecuzione di un pacchetto turistico in corso può giustificare la risoluzione senza spese del contratto di viaggio corrispondente, resta il fatto che un difetto di conformità che implica una scorretta esecuzione di tale pacchetto può essere sufficiente per dare luogo alla risoluzione, purché tale difetto di conformità «incida in misura significativa» sull’esecuzione di detto pacchetto turistico, conformemente all’articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2015/2302.

52

Analogamente, circostanze inevitabili e straordinarie che non rendano oggettivamente impossibile l’esecuzione del pacchetto in questione consentono di risolvere, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302, il contratto di pacchetto turistico di cui trattasi, purché dette circostanze abbiano «un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva.

53

Di conseguenza, si può ritenere che una crisi sanitaria, come quella dovuta alla diffusione della COVID-19, tenuto conto del grave rischio che essa rappresenta per la salute umana, abbia «un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, prima frase, della direttiva 2015/2302, indipendentemente dal fatto che essa non sia necessariamente tale da rendere tale esecuzione oggettivamente impossibile.

54

Per quanto riguarda, più specificamente, la possibile rilevanza, ai fini della valutazione della condizione relativa all’esistenza di detta incidenza, di fattori personali relativi alla situazione individuale dei viaggiatori, come il fatto di viaggiare con bambini piccoli o di appartenere a un gruppo a rischio più elevato, occorre sottolineare che tale incidenza dev’essere accertata in modo oggettivo, come le circostanze che l’hanno determinata, indicate al punto 31 della presente sentenza.

55

Ciò premesso, dalla formulazione dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 non emergono elementi che consentono di concludere che fattori personali, come quelli indicati al precedente punto della presente sentenza, debbano essere ignorati nell’ambito di tale valutazione, nella misura in cui sono di natura oggettiva.

56

Infatti, fattori del genere possono incidere sulla gravità delle conseguenze provocate dalle circostanze inevitabili e straordinarie richiamate da un viaggiatore e, pertanto, sulla possibilità di eseguire, in buone condizioni, il pacchetto turistico di cui trattasi, quale convenuto tra l’organizzatore di tale pacchetto e detto viaggiatore. A tal riguardo, con riferimento, in particolare, a una crisi sanitaria come quella causata dalla diffusione della COVID-19, le conseguenze che essa può provocare sull’esecuzione di detto pacchetto possono variare a seconda, ad esempio, dello stato di salute dei viaggiatori interessati.

57

Ciò non mette in discussione il fatto che fattori personali non possono essere sufficienti, in quanto tali, a giustificare che il viaggiatore interessato eserciti il suo diritto di risolvere un contratto di pacchetto turistico senza pagare spese di risoluzione, conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302, in quanto tali fattori sono pertinenti unicamente quando sono tali da influire sulla valutazione delle conseguenze oggettivamente ricollegabili al verificarsi di «circostanze inevitabili e straordinarie», ai sensi di tale disposizione.

58

Il contesto di tale disposizione e l’obiettivo della direttiva 2015/2302 corroborano l’interpretazione esposta ai punti da 54 a 57 della presente sentenza.

59

Infatti, per quanto riguarda, da un lato, il contesto dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302, dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto viii), di quest’ultima risulta che tale direttiva tiene esplicitamente conto della necessità di informare i passeggeri della questione se, in particolare, il pacchetto turistico di cui trattasi sia idoneo a persone a mobilità ridotta. Orbene, l’analisi dell’incidenza di una «circostanza inevitabile e straordinaria», ai sensi di tale articolo 12, paragrafo 2, sull’esecuzione di un pacchetto del genere, non può prescindere dalle esigenze individuali di tali persone alle quali detto pacchetto è stato precisamente adattato.

60

A tal riguardo, il considerando 25 della direttiva 2015/2302 precisa che, nel fornire al viaggiatore le informazioni necessarie, il professionista interessato dovrebbe tenere in considerazione le esigenze specifiche dei viaggiatori particolarmente vulnerabili, a motivo della loro età o infermità fisica, che tale professionista potrebbe ragionevolmente prevedere.

61

Per quanto riguarda, d’altro canto, lo scopo della direttiva 2015/2302, ai sensi dell’articolo 1 della stessa, tale scopo è, in particolare, quello di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, dal momento che, come precisa il considerando 7 di tale direttiva, la maggior parte dei viaggiatori che acquistano pacchetti o servizi turistici collegati sono consumatori ai sensi del diritto del consumo dell’Unione. A questo proposito, come ha sottolineato in sostanza anche l’avvocato generale ai paragrafi 44 e 45 delle sue conclusioni, la finalità protettiva di detta direttiva comprende anche i viaggiatori che si trovano in una situazione di maggiore vulnerabilità.

62

Di conseguenza, possono essere presi in considerazione fattori personali relativi alla situazione individuale del viaggiatore interessato al fine di determinare se sia soddisfatta la condizione secondo cui le circostanze inevitabili e straordinarie invocate da tale viaggiatore devono avere un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto turistico di cui trattasi o sul trasporto dei passeggeri verso la destinazione.

63

In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se, per valutare la rilevanza di tale incidenza occorra porsi, alla data della risoluzione del contratto di pacchetto turistico di cui trattasi, nella prospettiva di un viaggiatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, occorre rilevare, da un lato, che tale questione si fonda sulla premessa secondo cui un viaggiatore che intende esercitare il suo diritto di risolvere un tale contratto senza corrispondere spese di risoluzione, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302, deve procedere a tale valutazione sulla base di una «previsione», nel senso che un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto turistico di cui trattasi deve, alla data di risoluzione di tale contratto, essere probabile agli occhi di tale viaggiatore.

64

Per quanto riguarda tale premessa, dalla formulazione di tale disposizione risulta che il diritto di risolvere un contratto di pacchetto turistico senza pagare spese di risoluzione deve essere imperativamente esercitato «prima dell’inizio del pacchetto».

65

Poiché l’esercizio di tale diritto è subordinato alla condizione che «circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze [abbiano] un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto dei passeggeri verso la destinazione», tale condizione deve necessariamente essere soddisfatta alla data di tale risoluzione, vale a dire «prima dell’inizio del pacchetto».

66

Pertanto, per valutare se detta condizione sia soddisfatta, occorre, dal punto di vista temporale, fare riferimento alla data della risoluzione del contratto di pacchetto turistico di cui trattasi. Orbene, poiché tale incidenza si manifesta in via definitiva solo al momento dell’esecuzione di tale pacchetto, la sua valutazione è necessariamente di natura prospettica.

67

Ne consegue che, conformemente alla premessa da cui è partito il giudice del rinvio, tale valutazione deve fondarsi su una «previsione» per quanto riguarda la probabilità che le circostanze inevitabili e straordinarie invocate dal viaggiatore interessato avranno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto turistico, circostanze che del resto devono già essersi verificate alla data di risoluzione di tale pacchetto.

68

Dall’altro lato, è giocoforza constatare che le disposizioni della direttiva 2015/2302 non precisano se, per valutare la probabilità e l’importanza di tale incidenza, occorra porsi nella prospettiva di un viaggiatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto o in qualsiasi altra prospettiva.

69

Ciò premesso, conformemente alla natura oggettiva di tale incidenza, rilevata al punto 54 della presente sentenza, non può essere sufficiente che il viaggiatore interessato, quando intende esercitare il suo diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico senza pagare le spese di risoluzione, si basi su valutazioni o timori puramente soggettivi.

70

Inoltre, come ha osservato, in sostanza, anche l’avvocato generale al paragrafo 52 delle sue conclusioni, l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 persegue specificamente l’obiettivo di conferire al viaggiatore interessato, al verificarsi di circostanze inevitabili e straordinarie, un diritto di risoluzione proprio, indipendente da quello di cui dispone l’organizzatore interessato ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, di tale direttiva. Pertanto, non si può esigere che tale viaggiatore si basi unicamente sulle valutazioni di detto organizzatore quanto all’attuabilità del viaggio di cui trattasi.

71

Dall’altro lato, affinché tale viaggiatore possa utilmente avvalersi del suo diritto di risoluzione, previsto dall’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302, e affinché tale disposizione possa quindi raggiungere il suo obiettivo specifico, letto alla luce dell’obiettivo più generale di tutela dei consumatori di tale direttiva ricordato al punto 61 della presente sentenza, occorre considerare che, per valutare la probabilità e la rilevanza dell’incidenza, ai sensi di tale disposizione, è necessario porsi nella prospettiva di un viaggiatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, seguendo l’esempio del criterio utilizzato in altri settori del diritto dell’Unione relativi alla tutela dei consumatori (v., in tal senso, sentenza del 3 marzo 2020, Gómez del Moral Guasch,C‑125/18, EU:C:2020:138, punto 51).

72

Alla luce di tutto quanto precede, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «circostanze inevitabili e straordinarie (...) che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione» del viaggio in questione comprende non solo le circostanze che rendono impossibile l’esecuzione di tale pacchetto, ma anche le circostanze che, pur non impedendo tale esecuzione, comportano che essa non possa avvenire senza esporre i viaggiatori interessati a rischi per la loro salute e sicurezza, tenuto conto, se del caso, dei fattori personali relativi alla situazione individuale di tali viaggiatori. La valutazione di tale incidenza deve essere effettuata collocandosi, alla data della risoluzione del contratto di pacchetto turistico di cui trattasi, nella prospettiva di un viaggiatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

Sulla terza questione

73

Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 debba essere interpretato nel senso che una situazione, che alla data della conclusione del contratto di pacchetto turistico era già nota al viaggiatore interessato o era prevedibile per quest’ultimo, può essere invocata da tale viaggiatore come rientrante in «circostanze inevitabili e straordinarie» ai sensi di tale disposizione, tenuto conto, se del caso, del carattere evolutivo di tale situazione.

74

A tal riguardo, è certamente vero che né l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 né l’articolo 3, punto 12, di quest’ultima, che definisce la nozione di «circostanze inevitabili e straordinarie», fanno esplicitamente riferimento a un requisito secondo cui la situazione invocata a tale titolo deve essere, alla data della conclusione del contratto di pacchetto turistico di cui trattasi, imprevedibile e, a fortiori, inesistente. Tuttavia, i termini «inevitabili e straordinarie» tendono, di per sé, a indicare che tale nozione riguarda solo situazioni che, da un lato, non esistevano a tale data e, dall’altro, erano imprevedibili.

75

Infatti, una situazione esistente non può per sua natura essere qualificata come «inevitabile», e ciò anche se ha potuto esserlo prima di concretizzarsi. Inoltre, una situazione ipotetica, essendo prevedibile, non può essere qualificata come «straordinaria».

76

Analogamente, dato che l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 conferisce ai viaggiatori il diritto di risolvere il loro contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione se le circostanze ivi menzionate si verificano, è giocoforza constatare che tali circostanze devono verificarsi dopo la conclusione di tale contratto.

77

Peraltro, il considerando 30 della direttiva 2015/2302 enuncia che «[p]oiché i pacchetti sono spesso acquistati con largo anticipo rispetto alla loro esecuzione, si possono verificare eventi imprevedibili», e il considerando 31 di quest’ultima precisa che «[i] viaggiatori dovrebbero poter risolvere il contratto di pacchetto turistico in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto». Il diritto di risoluzione del viaggiatore interessato sembra quindi essere correlato a un cambiamento imprevisto delle circostanze.

78

Infine, una siffatta interpretazione è coerente con l’obiettivo di tutela dei consumatori perseguito dalla direttiva 2015/2302. Infatti, tale obiettivo non impone di proteggere i viaggiatori contro rischi che, alla data della conclusione del contratto di pacchetto turistico, questi ultimi già conoscevano o potevano prevedere e che hanno quindi accettato ai fini del loro viaggio.

79

Pertanto, circostanze già note al viaggiatore interessato o per quest’ultimo prevedibili alla data di conclusione del contratto di pacchetto turistico non possono fondare l’esercizio del diritto di risolvere un tale contratto senza pagare spese di risoluzione, previsto all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302.

80

Per quanto riguarda la valutazione, in tale contesto, di una situazione esistente o prevedibile alla data di conclusione del contratto di pacchetto turistico in questione, ma in forte evoluzione, va precisato che non si può escludere che detta situazione abbia subito, dopo la conclusione di tale contratto, mutamenti sostanziali, così da risultare diversa da quella di cui il viaggiatore interessato era a conoscenza o che egli poteva ragionevolmente prevedere al momento della conclusione di tale contratto, come sottolineato anche dall’avvocato generale al paragrafo 62 delle sue conclusioni.

81

In un caso del genere, tali mutamenti potrebbero, di fatto, generare una situazione nuova, capace di rispondere in quanto tale alla definizione della nozione di «circostanze inevitabili e straordinarie», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302.

82

Spetterà quindi al giudice del rinvio valutare, ponendosi nella prospettiva di un viaggiatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, se il livello del rischio sanitario che ha indotto M.D., il 27 febbraio 2020, a risolvere il suo contratto di pacchetto turistico fosse sostanzialmente mutato rispetto al rischio esistente o prevedibile alla data della conclusione di tale contratto, il 10 febbraio precedente.

83

Alla luce di tutto quanto precede, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 deve essere interpretato nel senso che una situazione, che alla data della conclusione di un contratto di pacchetto turistico era già nota al viaggiatore interessato o era prevedibile per quest’ultimo, non può essere invocata da tale viaggiatore a titolo di «circostanze inevitabili e straordinarie», ai sensi di tale disposizione, fatta salva tuttavia l’ipotesi, tenuto conto del carattere evolutivo di tale situazione, che quest’ultima abbia subito mutamenti sostanziali dopo la conclusione del contratto, tali da generare una situazione nuova, idonea a rispondere in quanto tale alla definizione della nozione di «circostanze inevitabili e straordinarie», ai sensi di detta disposizione.

Sulla quarta questione

84

Il giudice del rinvio si interroga, con la sua quarta questione, sulla portata dell’espressione di circostanze «verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze», di cui all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302, e in particolare sulla questione se tale espressione possa comprendere anche il luogo di partenza e/o altri luoghi, tenuto conto della natura dell’evento invocato, vale a dire, nel caso di specie, la diffusione della COVID-19 su scala mondiale.

85

Dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio, e in particolare da quelle esposte al punto 41 della presente sentenza, risulta che quest’ultimo dà per scontato che la diffusione della COVID-19 avesse raggiunto, alla data di risoluzione del contratto di pacchetto turistico di cui trattasi nel procedimento principale, segnatamente, gli Emirati Arabi Uniti, vale a dire la destinazione del viaggio di cui trattasi. Pertanto, anche supponendo che il giudice del rinvio, alla luce degli elementi interpretativi che figurano nell’ambito della prima e della terza questione, consideri una siffatta diffusione come integrante una «circostanza inevitabile e straordinaria», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302, è pacifico, ai fini del procedimento principale, che essa è sopravvenuta, in particolare, «nel luogo di destinazione».

86

Inoltre, la Corte ha dichiarato che, se la diffusione di una malattia grave nel luogo di destinazione interessato può rientrare nella nozione di «circostanze inevitabili e straordinarie» ai sensi di tale disposizione, ciò deve valere a maggior ragione per la diffusione di una grave malattia a livello mondiale, poiché gli effetti di quest’ultima colpiscono anche tale luogo (sentenza dell’8 giugno 2023, UFC – Que choisir e CLCV, C‑407/21, EU:C:2023:449, punto 48).

87

Pertanto, la definizione della controversia oggetto del procedimento principale non dipende dalla questione se la nozione di circostanze «verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302, si estenda a circostanze verificatesi in un luogo diverso da quello di destinazione del viaggio, quale, in particolare, il luogo di partenza.

88

Orbene, secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, istituita all’articolo 267 TFUE, quest’ultima è tenuta a fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, la Corte deve, all’occorrenza, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenza del 16 luglio 2020, Caixabank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C‑224/19 e C‑259/19, EU:C:2020:578, punto 46).

89

In tali circostanze, occorre considerare che, con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 debba essere interpretato nel senso che, per determinare se circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze, abbiano «un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione», possono parimenti essere prese in considerazione conseguenze che si verificano nel luogo di partenza e nei diversi luoghi connessi alla partenza per il viaggio di cui trattasi e al ritorno dallo stesso.

90

Come risulta dal testo dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302, letto alla luce del considerando 31 di quest’ultima, tale disposizione richiede che le circostanze inevitabili e straordinarie invocate si verifichino, in particolare, nel luogo di destinazione previsto o nelle sue immediate vicinanze e, in quanto tali, abbiano un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto in questione (v., in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2023, UFC – Que choisir e CLCV, C‑407/21, EU:C:2023:449, punto 47).

91

Per contro, anche se tale incidenza si manifesterà, in linea di principio, in particolare nel luogo di destinazione e nelle sue immediate vicinanze, resta il fatto che detta disposizione non contiene alcuna limitazione geografica per quanto riguarda il luogo in cui le conseguenze, provocate da dette circostanze, devono prodursi affinché queste ultime possano essere prese in considerazione.

92

Inoltre, i servizi turistici che fanno parte del pacchetto possono comprendere, in particolare, il trasporto dei passeggeri, nel qual caso il contratto di pacchetto turistico interessato deve, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), ii), della direttiva 2015/2302, precisare i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e di ritorno, la durata e le località di sosta intermedia e coincidenze.

93

Ne consegue che, qualora le conseguenze causate da circostanze inevitabili e straordinarie si estendano oltre il luogo di destinazione per raggiungere, in particolare, il luogo di partenza o di ritorno o le località di sosta intermedia e coincidenze del viaggio, esse possono incidere sull’esecuzione del pacchetto turistico di cui trattasi e devono a tale titolo poter essere prese in considerazione ai fini dell’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302.

94

A tal proposito, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 71 delle sue conclusioni, è possibile, in particolare, che nel luogo di partenza vengano adottate misure in conseguenza alle circostanze esistenti nel luogo di destinazione, come ad esempio misure consistenti nel sottoporre a restrizioni i viaggiatori che ritornano nel luogo di partenza, che potrebbero quindi essere incluse nella valutazione dell’incidenza sostanziale sull’esecuzione del contratto di pacchetto turistico in questione.

95

Alla luce di tutto quanto precede, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 deve essere interpretato nel senso che, per determinare se circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze abbiano «un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione», possono essere prese in considerazione anche le conseguenze che si verificano nel luogo di partenza nonché nei diversi luoghi connessi alla partenza e al ritorno dal viaggio di cui trattasi, qualora esse incidano sull’esecuzione di tale pacchetto.

Sulle spese

96

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, letto alla luce dell’articolo 3, punto 12, della stessa direttiva,

deve essere interpretato nel senso che:

la constatazione del verificarsi, nel luogo di destinazione di un viaggio o nelle sue immediate vicinanze, di «circostanze inevitabili e straordinarie», nel senso di tali disposizioni, non può essere subordinata alla condizione che le autorità competenti abbiano pubblicato una raccomandazione ufficiale intesa a sconsigliare ai viaggiatori di recarsi nella zona interessata o una decisione ufficiale che qualifichi tale zona come «area a rischio».

 

2)

L’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302

deve essere interpretato nel senso che:

la nozione di «circostanze inevitabili e straordinarie (...) che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione» del viaggio in questione comprende non solo le circostanze che rendono impossibile l’esecuzione di tale pacchetto, ma anche le circostanze che, pur non impedendo tale esecuzione, comportano che essa non possa avvenire senza esporre i viaggiatori interessati a rischi per la loro salute e sicurezza, tenuto conto, se del caso, dei fattori personali relativi alla situazione individuale di tali viaggiatori. La valutazione di tale incidenza deve essere effettuata collocandosi, alla data della risoluzione del contratto di pacchetto turistico di cui trattasi, nella prospettiva di un viaggiatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

 

3)

L’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302

deve essere interpretato nel senso che:

una situazione che, alla data della conclusione di un contratto di pacchetto turistico, era già nota al viaggiatore interessato o era prevedibile per quest’ultimo, non può essere invocata da tale viaggiatore a titolo di «circostanze inevitabili e straordinarie», ai sensi di tale disposizione, fatta salva tuttavia l’ipotesi, tenuto conto del carattere evolutivo di tale situazione, che quest’ultima abbia subito mutamenti sostanziali dopo la conclusione del contratto, tali da generare una situazione nuova, idonea a rispondere in quanto tale alla definizione della nozione di «circostanze inevitabili e straordinarie», ai sensi di detta disposizione.

 

4)

L’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302

deve essere interpretato nel senso che:

per determinare se circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze, abbiano «un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione», possono essere prese in considerazione anche le conseguenze che si verificano nel luogo di partenza nonché nei diversi luoghi connessi alla partenza e al ritorno dal viaggio di cui trattasi, qualora esse incidano sull’esecuzione di tale pacchetto.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il lituano.