Causa C-298/22

Caixa Geral de Depósitos SA
Banco Português de Investimento SA (BPI)
Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL
Banco Santander Totta SA
Banco Comercial Português SA
Banco BPN/BIC Português SA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, succursale in Portogallo,
Barclays Bank Plc
Caixa Económica Montepio Geral - Caixa Económica Bancária SA
Unión de Creditos Imobiliarios SA - Estabelecimento Financeiro de Crédito SOC
Banco Espírito Santo, SA – in stato di liquidazione

contro

Autoridade da Concorrência

(domanda di pronuncia pregiudiziale,
proposta dal Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão)

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 luglio 2024

«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Intese – Lesione della concorrenza – Divieto di intese – Articolo 101 TFUE – Accordi fra imprese – Restrizione della concorrenza per oggetto – Scambio di informazioni tra enti creditizi – Informazioni sulle condizioni commerciali e sui valori di produzione – Informazioni strategiche

  1. Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Distinzione tra restrizioni per oggetto e per effetto – Restrizione per oggetto – Grado sufficiente di lesività – Constatazione sufficiente

    (Artt. 101, § 1, e 267 TFUE)

    (v. punti 33, 35, 36)

  2. Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Tenore ed obiettivo di un’intesa nonché contesto economico e giuridico di sviluppo della medesima – Distinzione tra restrizioni per oggetto e per effetto – Intento delle parti di un accordo di restringere la concorrenza – Criterio non necessario – Infrazione per oggetto – Grado sufficiente di lesività – Criteri di valutazione – Necessità di esaminare gli effetti del comportamento anticoncorrenziale sulla concorrenza – Assenza

    Art. 101 TFUE

    (v. punti 37-43)

  3. Intese – Pratica concordata – Nozione – Coordinamento e cooperazione incompatibili con l'obbligo per ciascuna impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato – Scambio di informazioni riservate e strategiche tra enti creditizi – Scambio idoneo a eliminare le incertezze relative al comportamento previsto dalle imprese in questione – Restrizione per oggetto – Necessità di dimostrare una considerazione effettiva delle informazioni da parte dei partecipanti allo scambio – Assenza

    (Artt. 101, § 1, e 267 TFUE)

    (v. punti 44, 57, 63, 64, 66, 70, 72, 75, 77, 79, 81, 84, 85, 88)

Sintesi

Investita di un rinvio pregiudiziale da parte del Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Tribunale per la concorrenza, la regolamentazione e la vigilanza, Portogallo), la Corte si pronuncia sulle condizioni alle quali può essere qualificato come «restrizione per oggetto» ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE uno scambio di informazioni «autonomo», ossia uno scambio che non è accessorio a una pratica concordata restrittiva della concorrenza.

Nel caso di specie, l'Autoridade de Concorrência (Autorità garante della concorrenza, Portogallo; in prosieguo: l' «AdC») ha constatato che diversi enti creditizi avevano violato le disposizioni nazionali del diritto della concorrenza, nonché l'articolo 101 TFUE, avendo partecipato, tra il mese di maggio 2002 e il mese di marzo 2013, a una pratica concordata avente ad oggetto la restrizione della concorrenza sul mercato del credito immobiliare, sul mercato del credito al consumo e sul mercato del credito alle imprese.

Tale pratica concordata assumeva la forma di uno scambio di informazioni «autonomo» sulle condizioni applicabili alle operazioni di credito, in particolare gli spread e le variabili di rischio, attuali e future, nonché sulle cifre di produzione personalizzate dei partecipanti a tale scambio.

Di conseguenza, con decisione del 9 settembre 2019, l'AdC ha sanzionato detti enti creditizi infliggendo loro un'ammenda. La maggior parte di tali enti ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio.

Ritenendo che tale scambio di informazioni, intervenuto su mercati che presentano una forte concentrazione nonché barriere all'ingresso, sia idoneo a contribuire a ridurre la pressione commerciale e l'incertezza legata al comportamento strategico dei concorrenti sul mercato, ciò che potrebbe condurre a un coordinamento informale che restringe la concorrenza, il giudice del rinvio ha deciso di interrogare la Corte sulla compatibilità di tale scambio con l'articolo 101 TFUE.

Giudizio della Corte

In via preliminare, la Corte ricorda che uno scambio di informazioni tra concorrenti può costituire una restrizione della concorrenza, anche per oggetto, ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, qualora rientri in una forma di coordinamento che deve essere considerata, per sua stessa natura, pregiudizievole per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza nel contesto dello scambio di cui trattasi.

Anzitutto, per quanto riguarda il suo contenuto, ciò implica che tale scambio presenta caratteristiche che lo ricollegano ad una forma di coordinamento tra imprese idonea a creare condizioni di concorrenza che non corrispondono alle condizioni normali del mercato di cui trattasi. Orbene, il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza su un mercato presuppone una certa trasparenza rispetto alla situazione attualmente esistente su quest'ultimo. Solo a tale condizione, infatti, un mercato può essere efficiente. Pertanto, la trasparenza tra gli operatori economici è tale, quanto meno su un mercato non oligopolistico, da concorrere all'intensificazione della concorrenza tra gli offerenti. Per contro, affinché un mercato funzioni in condizioni normali, ogni operatore deve, da un lato, essere obbligato a determinare autonomamente la politica che intende seguire sul mercato unico e, dall'altro, trovarsi nell'incertezza quanto meno quanto alla data, all'ampiezza e alle modalità di futura modifica del comportamento dei loro concorrenti su tale mercato.

Inoltre, per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce lo scambio di informazioni di cui trattasi, è necessario che, in quest'ultimo, qualsiasi coordinamento che presenti caratteristiche simili a quelle di detto scambio possa sfociare solo in condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali di funzionamento del mercato di cui trattasi, tenuto conto della natura dei beni o dei servizi di cui trattasi, delle condizioni reali del funzionamento del mercato e della struttura di quest'ultimo.

Infine, per quanto riguarda gli «scopi oggettivi» perseguiti da detto scambio, quest'ultimo può costituire una restrizione per oggetto se, pur non essendo formalmente presentato come volto a perseguire un oggetto anticoncorrenziale, tale scambio può spiegarsi, tenuto conto della sua forma e del contesto nel quale è intervenuto, solo con il perseguimento di un obiettivo contrario a uno degli elementi costitutivi del principio di libera concorrenza.

Ne consegue che, poiché ciascun operatore economico ha l'obbligo di rimanere nell'incertezza quanto ai comportamenti futuri degli altri partecipanti a detto mercato, uno scambio di informazioni che consenta di eliminare una siffatta incertezza può essere considerato come rientrante in una forma di coordinamento tra imprese che, per sua stessa natura, nuoce al buon funzionamento del normale gioco della concorrenza.

A tal riguardo, non è neppure necessario dimostrare che, nel contesto in cui si inserisce tale scambio, le informazioni scambiate non possono che indurre i partecipanti che sarebbero ragionevolmente attivi ed economicamente razionali a seguire tacitamente una stessa linea di condotta per quanto riguarda uno dei parametri in base ai quali si stabilisce la concorrenza sul mercato di cui trattasi.

Infatti, è sufficiente che le informazioni scambiate siano, da un lato, riservate, vale a dire non già note a qualsiasi operatore economico attivo sul mercato interessato, e, dall'altro, strategiche, ossia idonee a rivelare, se del caso, dopo essere state combinate con altre informazioni già note ai partecipanti a uno scambio di informazioni, la strategia che alcuni di tali partecipanti intendono attuare nei confronti di ciò che costituisce uno o più parametri in base ai quali si stabilisce la concorrenza sul mercato di cui trattasi.

Più precisamente, la nozione di «informazioni strategiche» è una nozione ampia che include qualsiasi dato non già noto agli operatori economici che, nel contesto di un siffatto scambio, sia idoneo a ridurre l'incertezza quanto ai comportamenti futuri degli altri partecipanti a detto mercato riguardo a ciò che costituisce, a causa della natura dei beni o dei servizi in questione, delle condizioni reali del funzionamento del mercato e della struttura di quest'ultimo, uno o più parametri in base ai quali si stabilisce la concorrenza sul mercato di cui trattasi.

Qualora le informazioni scambiate vertano non su intenzioni di modifica del comportamento dei partecipanti allo scambio sul mercato rilevante, ma su fatti attuali o passati, esse possono anche essere qualificate come informazioni strategiche se un partecipante agli scambi di cui trattasi può dedurne con sufficiente precisione il comportamento futuro degli altri partecipanti a tale scambio o le loro reazioni ad un eventuale movimento strategico sul mercato.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte statuisce che uno scambio di informazioni intervenuto tra enti creditizi su mercati che presentano una forte concentrazione nonché barriere all'ingresso e vertenti sulle condizioni applicabili alle operazioni di credito realizzate su tali mercati deve essere qualificato come restrizione per oggetto, in quanto comprende in particolare informazioni strategiche riguardanti le future intenzioni degli altri partecipanti a tale scambio in merito a uno dei parametri in base ai quali la concorrenza si stabilisce su detti mercati.